Sentenza 25 febbraio 2004
Massime • 2
Integra gli estremi del reato di danneggiamento l'utilizzazione di una attrezzatura, nella specie "draga vibrante", in maniera difforme da quella prevista nell'autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto la sussistenza del reato di danneggiamento nell'utilizzazione per la pesca di una "draga vibrante" al di fuori delle zone consentite, diverse da quelle di basso fondale ove invece è stata impiegata).
Anche per le cose che costituiscono corpo di reato il decreto di sequestro a fini di prova deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/02/2004, n. 9556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9556 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 25/02/2004
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - N. 339
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 21720/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZO AN;
avverso l'ordinanza in data 4.4.2003 del Tribunale del riesame di Venezia;
Visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. G. Fumu;
Udita la requisitoria del Pubblico Ministero rappresentato dal s.p.g. Dr. GALATI G. che ha concluso per l'annullamento senza rinvio. MOTIVI DELLA DECISIONE
ZO AN, sottoposto ad indagine in ordine ai reati di cui agli artt. 1231 cod. nav. e 635 c.p. (per avere effettuato la pesca di molluschi bivalvi in zona non consentita) impugna l'ordinanza di riesame confermativa del decreto con il quale il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia ha convalidato il sequestro probatorio effettuato dalla polizia giudiziaria del natante "Alessandro", unitamente all'attrezzo "vongolara vibrante" ed al "vaglio selezionatore" che ne costituiscono dotazione. Denuncia violazione della legge processuale (artt. 354 e 355 c.p.p.) e sostanziale (artt. 1231 cod. nav. e 635 c.p.); rileva, innanzi tutto, l'inesistenza di esigenze probatorie, sia perché risulta indiscutibilmente accertato nel verbale redatto dalla polizia giudiziaria l'avvenuto esercizio della pesca in zona vietata sia perché il motopeschereccio de quo è autorizzato all'utilizzazione della "draga vibrante" nelle zone consentite;
alcuna giustificazione sorregge poi, secondo il ricorrente, l'imposizione del vincolo anche sul natante e nessuna attività di consulenza sul mezzo si palesa necessaria, contrariamente a quanto erroneamente ritenuto sul punto dal tribunale;
deduce inoltre l'impossibilità di configurare il fumus del reato di cui all'art. 635 c.p. atteso che l'attrezzatura predetta è autorizzata dalla provincia di Venezia, per cui evidentemente non arreca pregiudizio al fondo lagunare. Le doglianze sono fondate nei limiti che saranno di seguito illustrati.
Osserva il Collegio, innanzi tutto, come sia pacifica la sussistenza del fumus delicti, neppure contestato in ordine al reato di cui all'art. 1231 c.n. e non certo eliso, in ordine al delitto di danneggiamento, dall'utilizzazione di uno strumento il cui uso è sì autorizzato, ma esclusivamente in determinate zone, diverse da quelle di basso fondale ove il ricorrente venne sorpreso.
Quanto alle esigenze probatorie si deve osservare che il Tribunale del riesame, correttamente occupandosi esclusivamente dei profili di legittimità genetica del provvedimento - unici rilevanti in quella sede - e non anche di quelli concernenti la persistente necessità di mantenere il vincolo - i quali devono essere fatti valere con il diverso procedimento disciplinato dall'art. 263 c.p.p. - ha ritenuto, ispirandosi all'insegnamento di Sez. Un., 11.2.1994, PM in proc. Carella, rv. 196261, la legittimità del provvedimento di convalida del sequestro emesso dal P.M. rilevando come il natante sottoposto a vincolo, insieme alla relativa attrezzatura destinata alla pesca dei molluschi, costituisca corpo di reato ai sensi dell'art. 253.2 c.p.p. e che quindi le esigenze predette siano da considerarsi in re ipsa. Tale ragionamento non può tuttavia essere condiviso. Le Sezioni Unite di questa Corte, infatti, con sentenza 28 gennaio 2004, ricorrente ZI, hanno operato un revirement giurisprudenziale tornando alla propria originaria interpretazione dell'art. 253 c.p.p. (espressa in Sez. Un., 18.6.1991, Raccah, rv. 187861), secondo cui il decreto di sequestro (o convalidante il sequestro eseguito dalla polizia giudiziaria) deve essere sorretto da idonea motivazione anche in ordine alla necessaria sussistenza delle concrete finalità probatorie perseguite in funzione dell'accertamento dei fatti pure quando abbia ad oggetto - come nella specie - cose qualificate come "corpo di reato".
Il provvedimento impugnato, che si è limitato a considerare le esigenze probatorie sussistenti in re ipsa, deve pertanto essere annullato senza rinvio insieme a quello genetico, il quale pure ha motivato circa la necessità di apposizione del vincolo esclusivamente in relazione alla qualifica della res e deve pertanto essere considerato, secondo il recente insegnamento delle sezioni unite, affetto da radicale ed insanabile mancanza della motivazione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata ed il provvedimento di convalida del sequestro emesso dal Pubblico Ministero il 21.2.2003 e dispone la restituzione delle cose sequestrate all'avente diritto. Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2004