Cass. pen., sez. II, sentenza 25/02/2004, n. 9556
CASS
Sentenza 25 febbraio 2004

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Integra gli estremi del reato di danneggiamento l'utilizzazione di una attrezzatura, nella specie "draga vibrante", in maniera difforme da quella prevista nell'autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto la sussistenza del reato di danneggiamento nell'utilizzazione per la pesca di una "draga vibrante" al di fuori delle zone consentite, diverse da quelle di basso fondale ove invece è stata impiegata).

Anche per le cose che costituiscono corpo di reato il decreto di sequestro a fini di prova deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 25/02/2004, n. 9556
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9556
    Data del deposito : 25 febbraio 2004

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