Sentenza 12 febbraio 2002
Massime • 2
In tema di reati fiscali mediante frode, integra gli estremi del reato previsto dall'art.3 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n.74 la condotta di chi, ricorrendo ad artifici realizzati mediante gli strumenti informatici di tenuta della contabilità, altera in maniera sistematica le risultanze contabili e la loro rappresentazione, e tale ipotesi di reato si pone in continuità normativa con quella prevista dalla lett.F dell'art.4, comma 1 del D.l. 10 luglio 1982, n.429, convertito con legge 7 agosto 1982, n.416. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto integrare il reato de quo la predisposizione di codici di accesso sui sistemi contabili informatizzati della ditta, al fine di non rendere rilevabile la contabilità "in nero" e di prospettare ai terzi una realtà diversa da quella effettiva).
In tema di sequestro probatorio, il rapporto di pertinenza fra le cose sequestrate e l'ipotesi di reato per cui si procede non può essere considerato in termini esclusivi di relazione immediata, ben potendo acquisire rilievo ed essere oggetto di ricerca ed apprensione ogni elemento utile a ricostruire i fatti che anche in forma indiretta possono contribuire al giudizio sul merito della contestazione. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha rilevato che in materia di reati tributari ben può assumere rilevanza probatoria, ed essere quindi oggetto di ricerca e sequestro, anche la documentazione commerciale e fiscale relativa ad anni d'imposta diversi da quelli oggetto d'indagine, a condizione che si sia in presenza di documentazione che appare in grado di fornire un quadro significativo dell'evoluzione aziendale e dei metodi di tenuta della contabilità).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/02/2002, n. 13641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13641 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ALFONSO MALINCONICO - Presidente - del 12/02/2002
1. Dott. ANTONIO ZUMBO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. LUIGI PICCIALLI - Consigliere - N. 237
3. Dott. VITTORIO VANGELISTA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. ALDO FIALE - Consigliere - N. 44122/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DR LU, n. a S. Strino di Livenza (VE) il 23.2.1941, in proprio e quale legale rappresentante della s.r.l. "EUROCUCINA" avverso l'ordinanza 20.11.2001 del Tribunale per riesame di NO.
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Aldo FIALE Udito il Pubblico Ministero nella persona del Dr. C. DI ZENZO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore, Avv.to Gianrico PITTALUGA, sostituto processuale dell'avv.to Francesco CHIARADIA, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
In data 6.11.2001 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di NO disponeva il sequestro probatorio di documentazione contabile varia riferibile alla s.r.l. "Eurocucina", considerata "pertinente al reato" di cui all'art. 3 D.Lgs. n. 74/2000 (dichiarazione fraudolenta, ai fini della determinazione dell'I.R.P.E.G. per l'anno 1997, di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, attraverso la creazione di una "contabilità parallela" a quella ufficiale e la predisposizione di un sistema informatico fraudolento di travisamento dei dati, con evasione di imposta pari a lire 192.942.122), ipotizzato nei confronti di RO LU, nella qualità di amministratore unico della stessa s.r.l.
Con ordinanza 20.11.2001 il Tribunale di NO rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse dell'indagato. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il RO, il quale ha eccepito:
- la insussistenza del "fumus delicti", non potendosi ravvisare il reato di cui all'art. 3 DLgs. n. 74/2000 in relazione a condotte antecedenti all'entrata in vigore di tale norma e dovendo ritenersi del tutto carenti gli elementi costitutivi della fraudolenza;
- l'illegittima estensione del sequestro a documentazione riferita ad esercizi diversi dall'anno 1997.
Il ricorso deve essere rigettato, poiché infondato.
1. L'art. 3 del D.Lgs. n. 74/2000 punisce qualsiasi soggetto obbligato alla tenuta delle scritture contabili che, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'imposta sul valore aggiunto, indica, in una delle dichiarazioni prodotte per dette imposte, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, sulla base di una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie, mediante mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento.
La norma in esame delinea la fattispecie della dichiarazione fraudolenta mediante artifici diversi dall'utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e l'elemento qualificante del reato (che ne segna il "discrimen" anche rispetto all'ipotesi della mera dichiarazione infedele) è rappresentato dalla presenza di una condotta insidiosa, derivante dall'impiego di artifici idonei a fornire una falsa rappresentazione contabile ed a costituire ostacolo al suo accertamento.
La semplice violazione degli obblighi di fatturazione e registrazione, pur se finalizzata ad evadere le imposte, non è sufficiente, di per sè, ad integrare il delitto in esame, dovendosi invece verificare, nel caso concreto, se essa, per le modalità di realizzazione, presenti un grado di insidiosità tale da ostacolare l'attività di accertamento dell'amministrazione finanziaria. La Circolare ministeriale 4.8.2000 n. 154/E della Direzione centrale affari giur. chiarisce che "Al riguardo può essere decisiva la presenza di violazioni sistematiche e continue o la tenuta di una contabilità in nero o l'utilizzo di conti correnti bancari per le operazioni destinate a non essere contabilizzate". La configurazione del delitto è subordinata, infine, al superamento congiunto di due soglie di punibilità: a) deve esservi un'evasione di taluna delle singole imposte superiore a 150 milioni di lire;
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, deve essere superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, superiore a 3 miliardi di lire.
2. L'art. 4, lett. f), della legge n. 516/1982 sanzionava già come delitto le condotte di "chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o di conseguire un indebito rimborso ovvero di consentire l'evasione o indebito rimborso a terzi... indica nella dichiarazione dei redditi (ma non anche in quella relativa all'imposta sul valore aggiunto), ovvero nel bilancio o rendiconto ad essa allegato, al di fuori dei casi previsti dall'art. 1, ricavi, proventi od altri componenti positivi di reddito, ovvero spese od altri componenti negativi di reddito in misura diversa da quella effettiva utilizzando documenti attestanti fatti materiali non corrispondenti al vero, ovvero ponendo in essere altri comportamenti fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento di fatti materiali".
Il delitto di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 74/2000 può aver un nesso di continuità normativa con quello di frode già sanzionato dall'art. 4, lett. f), della legge n. 516/1982 (nonostante l'espressa abrogazione del titolo 1 di quest'ultima, legge, ad opera dell'art. 25, P comma - lett. d), del D.Lgs. n. 74/2000 e l'abolizione del principio di ultrattività delle leggi penali tributarie, già posto dall'art. 20 della legge n. 4/1929, ad opera dell'art. 24, 1^ comma, del D.Lgs. 30.12.1999, n. 507), stante l'omologa strutturazione e la sovrapponibilità delle due previsioni punitive (salva l'estensione dell'attuale incriminazione alla dichiarazione annuale I.V.A.: vedi, in proposito, Cass., Sez. Unite, 25.10.2000, n. 27, Di Mauro ed altro), esclusivamente quando la documentazione contraffatta o alterata con mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento sia stata a suo tempo utilizzata in concreto, da un soggetto obbligato alla tenuta delle scritture contabili, con una ricaduta in dichiarazione - redatta sulla base della contabilità precedentemente artefatta con modalità insidiose quale strumento della falsa indicazione di elementi attivi e passivi (diminuzione dei primi o aumento dei secondi rispetto ai dati reali) e con il superamento congiunto delle soglie di punibilità, oggi previste (in attuazione dell'art. 9, 2^ comma - lett. a), della legge delega 25.6.1999, n. 205, che ha imposto la previsione di un numero ristretto di fattispecie delittuose, caratterizzate da rilevante offensività per gli interessi dell'Erario).
3. In tema di sequestro probatorio, il sindacato del giudice del riesame non può investire la concreta fondatezza dell'accusa (il cui riscontro è riservato al giudice della cognizione nel merito), ma deve essere limitato alla verifica dell'astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato ed al controllo dell'esatta qualificazione dell'oggetto del provvedimento come "corpo del reato " o "cosa pertinente al reato".
L'accertamento del "fumus commissi delicti" va effettuato, pertanto, solo sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati e posti a fondamento del provvedimento, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processualì ma vanno valutati così come esposti per verificare appunto se consentono di ricondurre l'ipotesi di reato formulata in una di quelle tipicamente previste dalla legge (vedi Cass.: Sez. 6^, 3.3.1998, Campo;
Sez. 2^ 22.5.1997, Acampora). Il sequestro probatorio è un mezzo di ricerca della prova, sicché per la sua adozione non è necessario che sussistano indizi di colpevolezza nei confronti di una determinata persona, ma è sufficiente che esistano elementi tali da far configurare l'esistenza di un reato e ritenere la relazione necessaria o il rapporto pertinenziale fra la cosa oggetto del sequestro ed il reato stesso. Ai fini del sequestro di cui trattasi, quindi, non è necessario che il fatto noto sia accertato, ma è sufficiente che risulti ragionevolmente probabile in base a specifici elementi (Cass., Sez. 6^, 30.4.1993, Bermen). Il Tribunale correttamente ha ravvisato il fumus del reato di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 74/2000 (con riferimento alle precedenti previsioni dell'art. 4, lett. f della legge n. 516/1982) poiché - in relazione agli elementi prospettati dall'accusa (emergenti da verifica fiscale effettuata dalla Guardia di Finanza) - ha evidenziato che la società amministrata dall'indagato non si sarebbe limitata ad attuare una contabilizzazione di elementi attivi in termini inferiori al reale e ad istituire una contabilità parallela, bensì avrebbe dato vita ad un sistema articolato e complesso per realizzare sistematicamente il "nero" sia sui ricavi che sui costi anche attraverso l'utilizzo di supporti informatici, con creazione di specifici codici e procedure di accesso, idonei fra l'altro a fornire fraudolente indicazioni all'esterno in caso di controllo fiscale. Tali elementi appaiono sufficienti in sede cautelare, spettando ovviamente ai giudici del merito l'ulteriore approfondimento e la compiuta verifica, alla stregua dei principi dianzi enunciati.
4. Il sequestro probatorio, in quanto mezzo di ricerca della prova dei fatti costituenti reato, non può per ciò stesso essere fondato sulla prova del carattere di pertinenza ovvero di corpo di reato delle cose oggetto del vincolo, ma solo sul fumus di esso, cioè sulla mera possibilità del rapporto di esse con il reato. Qualora, quindi, dal complesso delle prime indagini tale fumus emerga, il sequestro si appalesa non solo legittimo ma opportuno, in quanto volto a stabilire, di per sè o attraverso le successive indagini che da esso scaturiscono, se esiste il collegamento pertinenziale tra res e illecito (Cass., Sez. 2^ 20.11.1999, n. 3273). La nozione di "cose pertinenti al reato" include (oltre al corpus delicti e ai producta sceleris) tutte le cose che servono, anche indirettamente, ad accertare la consumazione dell'illecito, il suo autore e le circostanze del reato, con riferimento ad ogni bile legame, individuabile caso per caso, tra le cose stesse e l'accertamento dell'illecito, che sia ritenuto rilevante ai fini del processo (vedi Cass., Sez. 6^ 20.5.1997, n. 1506). Nella fattispecie in esame la documentazione sequestrata coerentemente è stata considerata "pertinente al reato" ipotizzato, in quanto motivatamente ritenuta idonea a dimostrare la immutazione fraudolenta della realtà contabile e documentale della società verificata (la verifica della contabilità non può essere disgiunta dall'esame della progressione e della interconnessione dei dati, riferiti anche al susseguirsi degli esercizi, e non può non tenere conto dell'evoluzione aziendale e delle correlate movimentazioni economiche e finanziarie), nonché la sistematicità, complessità ed articolazione del meccanismo evasivo.
Non può contestarsi, pertanto, la logica configurazione del "fumus" di un collegamento pertinenziale e della rilevanza, ai fini del processo, tra documenti siffatti ed il reato ipotizzato (si pensi, ad esempio, al rilevamento dei metodi costanti d'impostazione contabile e dei criteri utilizzati per la determinazione dell'esercizio di competenza).
5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt. 127 e 325 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12
febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2002