Sentenza 3 luglio 1998
Massime • 1
Quando sia stata iscritta una notizia di reato a carico di una determinata persona il p.m. non è facoltizzato a procedere nei confronti di essa a nuova iscrizione per il medesimo reato e nell'ipotesi in cui ciò si verifichi rimane comunque immutata la decorrenza dei termini per le indagini preliminari dalla data della primitiva iscrizione ed alla relativa scadenza scatta la sanzione di inutilizzabilità degli ulteriori atti compiuti. A nuova iscrizione può procedersi solo quando pervenga, a carico del soggetto già iscritto, una notizia relativa ad un diverso reato oppure, in relazione al medesimo reato, vengano indicati ulteriori autori; infatti, la novità di una notizia di reato si ricollega al suo oggetto (fatti riferiti e loro autore) e non dipende dalla fonte o dall'occasione che l'ha determinata. (Fattispecie in cui si è esclusa la utilizzabilità ai fini dell'applicazione della custodia cautelare in carcere di risultanze acquisite in un procedimento a carico di altri indagati, non potendo esse costituire nuova notizia, legittimante una diversa iscrizione).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/07/1998, n. 4440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4440 |
| Data del deposito : | 3 luglio 1998 |
Testo completo
Composta dai Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Vittorio Palmisano Presidente del 3/7/1998
1. Dott. Guido Jetti Consigliere SENTENZA
2. " Bruno Foscarini " N.4440
3. " Giuseppe Sica " REGISTRO GENERALE
4. " Giuliana Ferrua " N.9240/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano nel procedimento a carico di RI NO nato in [...] il [...]
avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Milano
Visti gli atti, il procedimento denunciato ed il ricorso, Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. G. Ferrua Udito il Pubblico Ministero nella persona del Sost. Proc. Gen. dott. Albano che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Motivi di ricorso e ragioni della decisione.
Con ordinanza 7.1.98 il Tribunale di Milano annullava, in sede di riesame, il provvedimento 18.12.97 con il quale il Gip aveva applicato ad RI NO la custodia cautelare in carcere. Rilevava il Tribunale che la misura era stata disposta sulla base di risultanze (dichiarazioni di certi Rifaldi e Manfredetti) acquisite dal P.M. successivamente alla scadenza dei termini per le indagini preliminari e pertanto inutilizzabilità. Al proposito considerava che non poteva valere la circostanza che le citate emergenze fossero intervenute nell'ambito di un procedimento diverso da quello instaurato a carico dell'RI a seguito di una primitiva notizia di reato: ciò perché, concernendo esse gli stessi fatti oggetto di quest'ultima, non sussistevano le condizioni per procedeva a nuova iscrizione nei confronti del citato indagato, così come effettuato invece dall'organo dell'accusa.
Avverso la riportata decisione ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano deducendo illogicità di motivazione nonché violazione di norme processuali (artt. 335, 407 c.p.p.). In particolare, a sostegno del gravame l'impugnante ha assunto che nel caso di specie le accuse di cui sopra avevano costituito nuova notizia, legittimante una diversa iscrizione, in quanto non conseguenti ad un atto di indagine del P.M. nell'originario procedimento, ma autonomamente intervenute in un altro relativo a diversi indagati: i termini di durata delle indagini dovevano pertanto farsi decorrere dalla nuova iscrizione, con conseguente utilizzabilità dei predetti dati probatori.
La prima censura è inammissibile non essendo consentito con riguardo a questioni di diritto, nella specie processuali, denunciare vizio motivazionale: invero, in tal caso rileva esclusivamente la sussistenza o meno di violazione delle relative disposizioni, potendo d'altro canto, qualora questa debba escludersi, la Cassazione correggere la motivazione ex art. 619 c. 1 c.p.p. Il secondo motivo è infondato asservandosi quanto segue. Quando sia stata iscritta una notizia di reato a carico di una determinata persona il P.M. non è facoltizzato a procedere nei confronti di questa a nuova iscrizione per il medesimo reato:
nell'ipotesi in cui ciò si verifichi rimane comunque immutata la decorrenza dei termini per le indagini preliminari della data dalla primitiva iscrizione ed alla relativa scadenza scatta la sanzione dell'inutilizzabilità degli ulteriori atti, prevista dall'art. 407 c. 2 c.p.p. Siffatta disciplina e conseguenza si ricavano dal testo e dalla ratio degli artt. 335 e 407 c.p.p. L'art. 335 c. 1 c.p.p. sancisce che il P.M. iscriva immediatamente nell'apposito registro ogni notizia di reato nonché contestualmente, o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato è attribuito: sotto codesto profilo va puntualizzato che il contenuto della notizia è determinato dal fatto e dal soggetto indicato come autore.
Al c. 2 del cit. art. è disposto che, mutando nel corso delle indagini la qualificazione del fatto o risultando esso diversamente circostanziato, il P.M. provveda ad "aggiornamento senza procedere a nuova iscrizione".
Orbene, è evidente che, se a fronte di taluni mutamenti non è previsto che si proceda a nuova iscrizione, ma solo ad aggiornamento, a maggior ragione è da ritenersi preclusa una nuova iscrizione per l'ipotesi in cui non si sia verificato mutamento alcuno. Ne deriva che ad una nuova iscrizione potrà addivenirsi solo quando pervenga, a carico del soggetto per cui già pende un procedimento, una notizia relativa ad un diverso reato oppure quanto, in relazione ad un medesimo reato, vengono indicati ulteriori autori (in tal senso si veda: Cass.
7.4.92 n. 0 1117 RV 190254; Cass. 23.5.92 n. 0 1152 RV 190428).
Non può d'altro canto rilevare l'argomento invocato dal ricorrente, secondo cui una notizia dovrebbe considerarsi nuova ogni volta in cui essa intervenga al di fuori delle indagini attinenti al reato al quale si riferisce e qualora provenga da soggetto non appositamente sentito su tale reato. Basti al proposito considerare che la novità di una notizia si ricollega al suo oggetto - e pertanto come sopra affermato ai fatti riferiti ed ai loro autori - prescindendo dalla fonte o dall'occasione che l'ha determinata.
Infine, va ricordato che il principio della "durata a termine delle indagini preliminari", accompagnato dalla sanzione delle inutilizzabilità degli atti successivi al termine stesso, è stato adottato nel nuovo codice di rito al fine di evitare che il P.M. possa svolgere le stesse a tempo indefinito, privando così la persona sottoposta dei diritti e delle garanzie spettanti dopo l'esercizio dell'azione penale. Ciò posto, qualora risultasse consentito addivenire a nuova iscrizione con autonoma decorrenza dei termini per effetto di identiche notizie, differenziantisi solo per dati estranei al loro contenuto, la menzionata, finalità legislativa risulterebbe vanificata in quanto, in relazione ad un medesimo fatto, un soggetto potrebbe essere sottoposto ad indagini senza limiti temporali.
Venendo al caso concreto, il provvedimento impugnato si palesa dunque corretto alla luce dei richiamati principi: in tale situazione s'impone il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
La Corte,
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 3 luglio 1998.
Depositato in Cancelleria il 1 settembre 1998