Cass. pen., sez. III, sentenza 06/05/2014, n. 37187
CASS
Sentenza 6 maggio 2014

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Il decreto di sequestro probatorio di cose costituenti corpo di reato deve essere necessariamente sorretto da idonea motivazione, integrabile esclusivamente dal P.M. innanzi al tribunale del riesame, in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti, avuto riguardo ai limiti imposti all'intervento penale sul terreno delle libertà fondamentali e dei diritti dell'individuo costituzionalmente garantiti, quale è il diritto di proprietà garantito dall'art. 42 Cost. e dall'art. 1 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non autonomamente integrabile dal tribunale del riesame la motivazione del decreto di sequestro di somme di denaro, ritenute provento del reato di gioco d'azzardo, in assenza di qualunque indicazione sulla finalità probatoria avuta di mira mediante l'apposizione del vincolo).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 06/05/2014, n. 37187
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37187
Data del deposito : 6 maggio 2014

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