Sentenza 6 maggio 2014
Massime • 1
Il decreto di sequestro probatorio di cose costituenti corpo di reato deve essere necessariamente sorretto da idonea motivazione, integrabile esclusivamente dal P.M. innanzi al tribunale del riesame, in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti, avuto riguardo ai limiti imposti all'intervento penale sul terreno delle libertà fondamentali e dei diritti dell'individuo costituzionalmente garantiti, quale è il diritto di proprietà garantito dall'art. 42 Cost. e dall'art. 1 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non autonomamente integrabile dal tribunale del riesame la motivazione del decreto di sequestro di somme di denaro, ritenute provento del reato di gioco d'azzardo, in assenza di qualunque indicazione sulla finalità probatoria avuta di mira mediante l'apposizione del vincolo).
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L'omessa individuazione nel decreto di sequestro probatorio di cose costituenti corpo di reato delle esigenze probatorie non può essere colmato in sede di riesame Indice Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni 1. Il fatto Il Tribunale del riesame di Rovigo rigettava una richiesta di riesame reale avanzata avverso un decreto di convalida del sequestro probatorio emesso dal Pubblico ministero di Rovigo e dichiarava l'inammissibilità della medesima richiesta con riferimento alle domande di dissequestro e restituzione. 2. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso il provvedimento summenzionato proponeva …
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Il mero possesso di un'ingente somma di denaro non può giustificare, in assenza di qualsiasi riscontro investigativo circa l'esistenza o meno di un delitto presupposto (od anche solo l'esistenza di relazioni con ambienti criminali, ovvero la precedente commissione di fatti di reato, o l'avvenuto compimento di operazioni di investimento comunque di natura illecita), l'elevazione di un'imputazione di riciclaggio. La motivazione di un sequestro, avuto riguardo ai limiti imposti all'intervento penale sul terreno delle libertà fondamentali e dei diritti dell'individuo costituzionalmente garantiti, quale è il diritto di proprietà garantito dall'art. 42 Cost. e dall'art. 1 del primo Protocollo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/05/2014, n. 37187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37187 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 06/05/2014
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 1102
Dott. DI NICOLA Vito - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - N. 34777/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI RI, nato a [...] il [...];
RI IM, nato a [...] il [...];
ON IA, nata a [...] il [...];
nonché dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone;
nei confronti di:
RI RI, ut supra;
entrambi i ricorsi avverso l'ordinanza del 03/05/2013 del Tribunale della libertà di Pordenone;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. DI NICOLA Vito;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. FRATICELLI Mario, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa in data 3 maggio 2013, il Tribunale della libertà di Pordenone, in parziale accoglimento delle richieste di riesame, ha annullato il decreto di sequestro emesso dal pubblico ministero della stessa città in data 5 aprile 2013 ed ha rigettato la richiesta di riesame relativamente ad altro provvedimento di sequestro emesso dallo stesso pubblico ministero in data 15 aprile 2013.
1.1. Il Tribunale, dopo aver enunciato le regole di giudizio che governano il requisito del fumus commissi delicti in materia di provvedimenti coercitivi reali, ha osservato - con riferimento ai beni staggiti sulla base del secondo provvedimento emesso in data 15 aprile 2013, di non convalida del sequestro operato dalla polizia giudiziaria per decorso del termine di 48 ore di cui all'art. 355 c.p.p., e di emissione di autonomo decreto di sequestro probatorio -
come il fumus commissi delicti, di cui agli artt. 718 e 719 c.p., dovesse ritenersi sussistente in considerazione del fatto che, nei locali dell'associazione sportiva, era stata constatata la presenza di RI RI, descritto , nell'informativa di P.G. come gestore di fatto dell'associazione stessa sicché legittimamente si procedeva al sequestro di una busta contenente la somma di 2.490,00 Euro posta all'interno del bancone, ove si trovava il registratore di cassa;
di una busta contenente la somma di 760,00 Euro nel bancone bar;
di tavoli da gioco di cui otto in uso col croupiers, ed intorno ad essi seduti molti giocatori, che avevano davanti a sè delle fiches;
di in una sala a parte due personal computer ed un server;
in un'altra sala cinque slot machine;
in una sala adiacente alla cassa due pc accesi ed anche due tablet, oltre a 900,00 Euro in contanti in possesso del RI.
Nella cui abitazione si rinvennero, nello studio a lui in uso, altra busta contenente la somma di 3.100,00 Euro in contanti ed un assegno da 900,00 Euro privo di beneficiario, alcuni prospetti e documenti verosimilmente relativi all'associazione, uno dei quali conteneva una sorta di bilancio con voci indicanti ricavi per 22.380,00 Euro per "tavoli, tornei, sit & go" e altri ricavi per 46.595,00 euro per "tavolo finale" ed una somma di 12.000,00 Euro in contanti custodita all'interno di una cassetta in legno chiusa con lucchetto. Il Tribunale ha inoltre ritenuto sussistente sia il vincolo di pertinenzialità tra reato e beni sequestrati e sia le necessità istruttorie, avendo il pubblico ministero espressamente ipotizzato nell'impugnato provvedimento trattarsi di somme provento del reato di gioco d'azzardo di cui agli artt. 718 e 719 c.p., perpetrato usando l'associazione e quindi di cose necessarie a provare il predetto reato, con valutazione corretta per le modalità di detenzione di quelle somme e per la loro, allo stato, apparente sproporzione rispetto ai redditi dichiarati dal ricorrente.
2. Per l'annullamento dell'impugnata ordinanza, nella parte in cui ha annullato il decreto di sequestro emesso dal pubblico ministero in data 5 aprile 2013, ricorre per cassazione il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Pordenone, lamentando il vizio di omessa motivazione per macroscopica violazione di legge (art. 125 c.p.p.), sul rilievo che il provvedimento impugnato non contenga alcuna motivazione.
2.1. È successivamente pervenuta dichiarazione di rinuncia al ricorso da parte del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone.
3. Ricorrono per cassazione, per mezzo del comune difensore, anche ER RI (indagato), nonché RI IM e ON IA (terzi interessarti) affidando le doglianze a tre motivi di gravame con i quali criticano l'impugnata ordinanza nella parte in cui ha respinto l'istanza di annullamento dell'autonomo decreto di sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero in data 15 aprile 2013.
3.1. Con il primo motivo si deduce violazione dell'art. 253 c.p.p. e violazione degli artt. 650, 718 e 719 c.p., per insussistenza del fumus commissi delicti.
Secondo i ricorrenti gli elementi rappresentati ed esposti dal Tribunale nell'ordinanza impugnata non consentono di ritenere sussistente il fumus delle condotte contestate, apparendo il sequestro eseguito e mantenuto sulla base di semplici congetture accusatorie, in assenza assoluta di motivazione in ordine alla confutazione delle osservazioni illustrate nella memoria difensiva depositata nel corso dell'incidente cautelare con specifico riferimento alla impossibilità di considerare, sic et simpliciter, il poker sportivo quale modalità di gioco d'azzardo.
3.2. Con il secondo ed il terzo motivo congiuntamente articolati, i ricorrenti lamentano violazione dell'art. 253 c.p.p., per insussistenza del vincolo di pertinenzialità tra le somme di denaro in sequestro ed i reati all'indagato ascritti, e/o mancanza assoluta di motivazione sul punto, nonché violazione di legge per mancanza assoluta di motivazione del decreto di sequestro probatorio di cose qualificate come corpo di reato in ordine al presupposto della finalità probatoria perseguita in funzione dell'accertamento dei fatti con conseguente esclusione del potere di relativa integrazione da parte del tribunale del riesame.
Assumono i ricorrenti come il tribunale, con motivazione apodittica e pertanto mancante, si sia meramente limitato ad affermare la sussistenza del vincolo pertinenziale tra res in sequestro e reato senza minimamente spendere una sola parola circa la possibilità di ricondurre al poker, ossia all'ipotizzato gioco d'azzardo, le somme sequestrate e senza motivare sulle eccezioni difensive trattate nei paragrafi 4 e 5 della memoria depositata nel corso dell'incidente cautelare e segnatamente sui rilievi mossi con riferimento alle somme sequestrate all'interno dell'associazione Villa club ed a quelle sequestrate all'interno della residenza del RI.
Identica censura è mossa in tema di motivazione circa le finalità probatorie da perseguire.
Si premette come il sequestro di somme di denaro, attesa la fungibilità del bene staggito, sia assolutamente neutro rispetto al perseguimento delle finalità probatorie, e dunque alle esigenze di accertamento dei fatti, e si osserva come il sequestro ex art. 253 c.p.p., richieda una specifica motivazione sulle finalità probatorie da perseguire, anche quando abbia ad oggetto il corpo del reato, con la conseguenza ulteriore che tali finalità devono essere unicamente disegnate dal pubblico ministero, essendo inibito al giudice del riesame di integrare in parte qua il titolo cautelare. Si aggiunge come il Tribunale abbia erroneamente ritenuto che la motivazione contenuta nel decreto impugnato fosse da sola sufficiente ad esplicitare i minimi requisiti di legge, dovendosi detta motivazione coniugare con tutti gli atti del procedimento notificati all'indagato e richiamati dal decreto del 15 aprile 2013, ossia al decreto del 5 aprile 2013 ed ai verbali di perquisizione e sequestro del 13 aprile 2013.
Sarebbe allora evidente, secondo i ricorrenti, la contraddittorietà dell'assunto, avendo il Tribunale ritenuto di poter trarre legittimi elementi di valutazione da un atto, quale il decreto di sequestro del 5 aprile 2013, precedentemente dichiarato illegittimo. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso del pubblico ministero è inammissibile per sopravvenuta rinuncia al gravame.
2. Quanto al ricorso delle parti private, è fondato il rilievo, assorbente rispetto agi altri profili della doglianza, con il quale si lamenta la totale mancanza della motivazione del decreto impugnato in ordine al presupposto della finalità probatoria perseguita in funzione dell'accertamento dei fatti.
2.1 Le Sezioni Unite Ferazzi (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226711) hanno ritenuto che il decreto di sequestro a fini di prova del "corpo di reato" dev'essere necessariamente sorretto da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti in quanto tale interpretazione è l'unica compatibile con i limiti dettati all'intervento penale sul terreno delle libertà fondamentali e dei diritti costituzionalmente garantiti dell'individuo, quale è certamente il diritto alla "protezione della proprietà" riconosciuto dall'art. 42 Cost., e dall'art. 1 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
La Corte, nel suo massimo consesso, è giunta a tali conclusioni osservando che "il giusto equilibrio tra i motivi di interesse generale e il sacrificio del diritto del singolo al rispetto dei suoi beni, che il canone costituzionale e quello convenzionale pretendono, sarebbe altrimenti messo in irrimediabile crisi dall'opposta regola, secondo cui il sequestro probatorio del corpo del reato è legittimo tout court, indipendentemente da ogni riferimento alla concreta finalità probatoria perseguita, in tal modo autorizzandosi un vincolo di temporanea indisponibilità della cosa che, al di fuori dell'indicazione dei motivi di interesse pubblico collegati all'accertamento dei fatti di reato, viene arbitrariamente e irragionevolmente ancorato alla circostanza del tutto accidentale di essere questa cosa oggetto sul quale o mediante il quale il reato è stato commesso o che ne costituisce il prodotto, il profitto o il prezzo.
E la lesione del principio di ragionevolezza e proporzionalità della misura sarebbe tanto più grave laddove si tratti di cose configurabili come corpo del reato, ma di proprietà della vittima o di terzi estranei alla condotta criminosa.
Sotto tale aspetto, le Sezioni Unite hanno aggiunto che "la portata precettiva degli artt. 42 Cost. e art. 1 primo Protocollo addizionale C.e.d.u. postula necessariamente che le ragioni probatorie del vincolo di temporanea indisponibilità della cosa, pur quando essa si qualifichi come corpo del reato, siano esplicitate nel provvedimento giudiziario con adeguata motivazione, allo scopo di garantire che la misura, a fronte delle contestazioni difensive, sia soggetta al permanente controllo di legalità - anche sotto il profilo procedimentale - e di concreta idoneità in ordine all'an e alla sua durata, in particolare per l'aspetto del giusto equilibrio o del ragionevole rapporto di proporzionalità tra il mezzo impiegato - lo spossessamento del bene - e il fine endoprocessuale perseguito - l'accertamento del fatto di reato - (v. Corte eur. dir. uomo, 24 ottobre 1986, Agosi e. U.K.)".
2.2. Quanto al quesito se, nell'ipotesi di omessa motivazione inficiante di nullità il provvedimento impositivo del sequestro, tale nullità possa essere sanata dal tribunale del riesame, la Corte Suprema ha chiarito che, "a fronte dell'omessa individuazione nel decreto di sequestro delle esigenze probatorie e della persistente inerzia del Pubblico Ministero pure nel contraddittorio camerale del riesame, il tribunale non è legittimato a disegnare, di propria iniziativa, il perimetro delle specifiche finalità del sequestro, così integrando il titolo cautelare mediante un'arbitraria opera di supplenza delle scelte discrezionali che, pur doverose da parte dell'organo dell'accusa, siano state da questi radicalmente e illegittimamente pretermesse. Costituisce, altresì, lineare corollario di tale assunto la conclusione che non può consentirsi alla Corte di Cassazione di pronunciare, in tal caso, sentenza di annullamento con rinvio, giacché esso, considerato il persistente vuoto di fini del sequestro, avrebbe funzione meramente "esplorativa", nel dubbio che ulteriori verifiche da parte del giudice di rinvio, nel contraddittorio camerale del rinnovato riesame, potrebbero condurre all'identificazione di una ragione giustificatrice della misura".
2.3. Nel caso di specie, il decreto di sequestro del pubblico ministero non contiene alcuna motivazione circa la finalità probatoria perseguita dal vincolo, essendosi l'accusa limitata a fornire una stringata motivazione circa la mera riconducibilità delle cose sequestrate alle nozioni, senza peraltro distinguerle, di "corpo del reato" o "di cose pertinenti al reato" (" ... trattasi di somme provento del reato di gioco d'azzardo perpetrato avvalendosi dell'associazione dilettantistica Villa club") ed i ricorrenti fondatamente lamentano che il tribunale del riesame (che ha comunque ritenuto trattarsi di cose pertinenti al reato) non poteva integrare in parte qua una motivazione assolutamente mancante. Peraltro, nei casi in cui la ragione dell'esigenza probatoria non sia desumibile dalla motivazione del provvedimento impositivo del vincolo e laddove una tale ragione non sia stata neppure palesata nel contraddittorio camerale de libertate sul presupposto che l'esigenza probatoria del corpo del reato sarebbe "in re ipsa" (Sez. 2^, n. 31950 del 03/07/2013, Fazzari, Rv. 255556; Sez. 2^, n. 43444 del 02/07/2013, Di Nino, Rv. 257302), la natura di corpo del reato della cosa sequestrata non consente di ritenere che sia sufficiente che il decreto di sequestro probatorio possa essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione soltanto in ordine alla sussistenza della relazione di immediatezza tra la "res" sequestrata ed il reato oggetto di indagine.
Ciò in quanto l'equiparazione tra corpo di reato e sussistenza di un'esigenza probatoria non è assoluta, potendo risultare non sempre necessario cautelare un bene per perseguire una finalità inerente al processo, con la conseguenza che, laddove manchi una finalità probatoria da perseguire, il sequestro non può mai essere qualificato come probatorio.
Sotto tale profilo le Sezioni Unite Ferazzi hanno anche precisato - con ampi richiami ai lavori preparatori ed alle analogie e differenze tra il sequestro previsto dal codice del 1930 e le più articolate previsioni volute dal codice del 1988, come nell'architettura del codice di rito non sia stata concepita una forma di sequestro del corpo del reato aggiuntiva rispetto ai vincoli probatori, conservativi o preventivi posti a fondamento delle diverse tipologie di sequestro tipizzate rispettivamente negli artt. 253, 316 e 321 c.p.p.. Ne consegue che il sequestro del corpo del reato può essere sorretto da ragioni preventive, anziché probatorie, nel senso che, quando la causa arresti non sia funzionale all'accertamento dei fatti, è necessario o può essere necessario sottrarre all'indagato tutte le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso, nonché quelle che ne costituiscono il prodotto, il profitto e il prezzo.
Una tale finalità preventiva, siccome del tutto avulsa dall'accertamento dei fatti per i quali si procede, deve allora essere perseguita, ricorrendone le condizioni, attraverso il ricorso al sequestro ex art. 321 c.p.p., adottabile, in casi d'urgenza, dallo stesso pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria, ma corredato da un iter procedimentale e da garanzie processuali diverse che non possono essere eluse dal pubblico ministero pretermettendo la domanda cautelare o sfuggendo allo standard motivazionale richiesto per l'adozione del sequestro probatorio e soltanto per il quale la legittimazione attiva, all'adozione di un provvedimento che incide sul diritto di proprietà dell'indagato o addirittura di terzi, è attribuita al pubblico ministero sul necessario ed indefettibile presupposto di essere l'esclusivo dominus delle indagini preliminari ed organo cui spettano le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale, funzioni che autorizzano, esclusivamente nel solco di tale perimetro, la diretta acquisizione degli elementi di prova utili per tali delibazioni attraverso l'attribuzione di poteri coercitivi sulle cose.
Deve pertanto essere riaffermato il principio di diritto secondo il quale il decreto di sequestro probatorio di cose costituenti corpo di reato deve essere necessariamente sorretto da idonea motivazione, integrabile esclusivamente dal pubblico ministero in sede di contraddittorio camerale de libertate, in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti, trattandosi dell'unica soluzione compatibile con i limiti dettati all'intervento penale sul terreno delle libertà fondamentali e dei diritti costituzionalmente garantiti dell'individuo, quale è certamente il diritto alla "protezione della proprietà" riconosciuto dall'art. 42 Cost. e dall'art. 1 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (Sez. 5^, n. 46788 del 15/03/2013, Scriva, Rv. 257537). Consegue, assorbita ogni altra doglianza, l'annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza e del decreto di sequestro emesso in data 15 aprile 2013 dal pubblico ministero, derivando da ciò la restituzione dei beni sequestrati agli aventi diritto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero per rinuncia.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché il decreto di sequestro del Pubblico Ministero di Pordenone del 15 aprile 2013 e dispone restituirsi i beni agli aventi diritto.
Così deciso in Roma, il 6 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2014