Sentenza 3 dicembre 2018
Massime • 1
È inoppugnabile il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione, investito dell'opposizione avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di restituzione di beni sequestrati, rimette le parti dinanzi al giudice civile per la risoluzione della questione sulla proprietà, in quanto esso non ha contenuto decisorio, né formale, né sostanziale, ma ha natura interlocutoria e non pregiudica i diritti delle parti che possono essere fatti valere nel giudizio civile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/12/2018, n. 6769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6769 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2018 |
Testo completo
06769-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: - Presidente - ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI Sent. n. sez. 4649/2018 -CC 03/12/2018 DOMENICO FIORDALISI R.G.N. 24263/2018 ROSA ANNA SARACENO LUIGI FABRIZIO MANCUSO -Relatore FRANCESCO ALIFFI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS) nel procedimento a carico di: IP AF nato a [...] il [...] NI AT nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 12/12/2017 del TRIBUNALE di VELLETRI udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 28.5.2015 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Velletri applicava a RA IP e TA FA la pena di anni due di reclusione ed euro 1.200,00 di multa in ordine ai reati previsti dagli articoli 640, comma 2, n. 1), 477, e 61 n. 9) cod. pen., disponendo altresì la confisca dei beni sottoposti a sequestro preventivo nonché delle somme di denaro versate da entrambe le imputate in favore del Fondo unico di Giustizia (FUEG), a titolo di volontaria riparazione del danno, fino alla concorrenza dell'importo di euro 677.322,00. Con istanza del 10.6.2016 l'INPS, assumendo di essere persona offesa quale successore dell'INPDAP, ente che in precedenza aveva assorbito l'ENAM, direttamente danneggiato dalla condotta illecita contestata alle imputate, chiedeva, ai sensi dell'art. 676, comma 2, cod. proc. pen., la restituzione dei beni confiscati;
il Tribunale di Velletri, adito come giudice dell'esecuzione, con provvedimento del 6.8.2016, rigettava la richiesta rimettendo la controversia innanzi al giudice civile. Con ordinanza resa in data 12.12.2017 in esito all'opposizione proposta dall'INPS ex art. 263, comma 6, cod. proc. pen., il Tribunale di Velletri confermava la decisione, ribadendo che l'INPS, pur persona offesa e danneggiata, non poteva ottenere la restituzione sia dei beni originariamente sottoposti a sequestro ai sensi degli articoli 640 quater, 322 ter cod. pen., e 321, comma 2 bis, cod. proc. pen.; sia delle somme successivamente versate dalle imputate nel corso del procedimento penale sul conto corrente appositamente creato presso il Fondo Unico di Giustizia a titolo risarcitorio ed al fine precipuo di lucrare il riconoscimento delle circostanze generiche;
ciò perché entrambe le acquisizioni disposte con la sentenza sono operative ex lege in considerazione della natura e dello scopo tipico della confisca per equivalente, la cui finalità è proprio quella di sottrarre all'autore del reato il profitto illecito attraverso l'apprensione di beni non direttamente collegati con il singolo reato, a nulla rilevando l'impossibilità per il danneggiato di interloquire sul provvedimento di confisca a causa del rito speciale prescelto dalle parti per definire il procedimento penale;
notava, infine, il Tribunale che la confisca, una volta disposta, opera in via automatica in favore dello Stato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 della legge 27.3.2001 n. 97. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso l'INPS per il tramite del difensore, avv. Edoardo Urso, articolando tre motivi.
2.1 Con il primo motivo, denuncia, ai sensi dell'art. 606, lett. c), cod. proc. pen.,inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e segnatamente degli articoli 125, comma 3, e 546 lett. e) e n. 4 cod. proc. pen. per la mancata indicazione nella parte motiva dell'accertamento dei fatti dai quali dipende la applicazione di dette ultime norme. Secondo il ricorrente, il giudice dell'esecuzione non avrebbe dato piena contezza o comunque evidenziato la effettiva e specifica sussistenza del presupposto legittimante- in deroga alla regola generale fissata dagli articoli 2, 3 e 479 cod. proc. pen. che impone al giudice penale di decidere anche le questioni civilistiche la disposta - trasmissione degli atti al giudice civile ovvero la sussistenza di una controversia, anche eventualmente potenziale, sulla proprietà del bene avente carattere di serietà.
2.2 Con il secondo motivo, il ricorrente si duole dell'apparente motivazione dell'ordinanza impugnata che nulla dice sul presunto conflitto, anche solo potenziale, delle posizioni tra le parti interessate, pur in presenza di atti aventi un contenuto di segno contrario in quanto attestanti la volontà delle imputate e 2 २ del pubblico ministero di destinare i beni in sequestro al ristoro della persona offesa INPS.
2.3 Con il terzo motivo si denunzia, ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen. inosservanza ed erronea applicazione della legge penale per violazione del disposto dell'art. 240, comma 3, e dell'art. 322 ter, comma 1, cod. pen. Il Giudice dell'esecuzione sarebbe caduto in errore interpretando la normativa in materia di confisca di somme di denaro;
si tratta di beni che, avendo natura fungibile, devono essere sottoposti a confisca diretta come profitto del reato in favore delle persone offese o comunque rimaste estranee all'attività illecita prima di procedere alla confisca per equivalente e ciò indipendentemente dalle modalità del rinvenimento: quindi anche se, come nel caso in esame, il sequestro, almeno in parte, ha avuto ad oggetto somme depositate dalle imputate in un conto corrente intestato al FUEG al solo scopo di risarcire l'INPS che ne è pertanto divenuto proprietario. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato perché infondato.
1.2 La disamina, necessariamente congiunta in ragione del loro contenuto, del primo e del secondo motivo impone di affrontare la questione, dibattuta anche di recente nella giurisprudenza di legittimità, se sia o meno impugnabile con il ricorso per Cassazione il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione, nel respingere in sede di opposizione la richiesta avanzata da un terzo estraneo volta ad ottenere la restituzione dei beni confiscati con sentenza irrevocabile, rimetta gli atti al giudice civile. presente un contrasto Sul regime di impugnazione di tali provvedimenti interpretativo. Secondo un orientamento, invero espresso in un'unica pronuncia, it provvedimento emesso ai sensi dell'art. 263, comma 3, cod. proc. pen., dal giudice penale quale giudice dell'esecuzione è impugnabile con ricorso per Cassazione quando, in relazione ad un procedimento ormai definito, rigetta la richiesta di restituzione di beni sequestrati e rimette le parti dinanzi al giudice civile per la risoluzione della questione sulla proprietà, in assenza di lite pendente davanti a quest'ultimo, atteso che, in tale ipotesi, in ragione dell'impossibilità per l'interessato di ricevere "aliunde" tutela da parte dell'autorità giudiziaria, deve escludersi la natura interlocutoria della decisione>> (Sez. 1, n. 23333 del 16/04/2014, Pedotti, Rv. 259918 -01). Secondo altro orientamento, nettamente maggioritario (da ultimo Sez. 1, n. mi 31088 del 25/06/2018 Cc., Rv. 273487; in precedenza, ex pluris, Sez. 2, n. 3 Q 38776 del 20/09/2006 Cc. Rv. 235380 -01), il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione, investito dell'opposizione avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di restituzione di beni sequestrati, rimette le parti dinanzi al giudice civile per la risoluzione della questione sulla proprietà, è inoppugnabile «in quanto esso non ha contenuto decisorio, né formale, né sostanziale, ma ha natura interlocutoria e non pregiudica i diritti delle parti che possono essere fatti valere nel giudizio civile». A parere del collegio, tale ultimo orientamento va condiviso ed ulteriormente ribadito. Non solo avverso il provvedimento di rimessione delle parti non è prevista alcuna forma di impugnazione da una norma del codice di rito ma l'atto in questione ha un contenuto inidoneo ad incidere, in via diretta, sulle posizioni soggettive delle parti, ledendole o ridimensionandole, occupandosi soltanto, per ragioni organizzative e sistematiche, di individuare l'autorità giudiziaria competente alla soluzione di un conflitto, potenziale o in atto. L'assenza di contenuto decisorio permane anche quando il provvedimento di rimessione delle parti dinnanzi al giudice civile viene adottato dal giudice dell'esecuzione, quindi dopo la definizione del procedimento penale, in assenza di una lite pendente. In senso contrario non può valorizzarsi, come ritenuto dal ricorrente, il principio in forza del quale al giudice penale spetta la cd. competenza occasionale a conoscere e risolvere, in via incidentale, ogni questione pregiudiziale. La regola fissata dall'art. 2, comma 1, cod. proc. pen., secondo cui «il giudice penale risolve ogni questione da cui dipende la decisione» non è assoluta ma può subire eccezioni come chiarito dal successivo inciso «salvo che sia diversamente stabilito». Una delle eccezioni alla regola della valutazione incidentale del giudice penale è stata, quindi, individuata dal legislatore nella delicata materia del diritto di proprietà che è stata attribuita, quale che sia lo stato del procedimento in cui venga proposta (cognizione o esecuzione), alle decisioni del giudice civile al fine evidente di evitare il pericolo di decisioni contrastanti. L'eventualità, poi, che la controversia civile non sia ancora stata instaurata al momento della rimessione al giudice civile non costituisce fattore di indebolimento della tutela dei diritti delle parti e non esige pertanto l'impugnabilità del relativo provvedimento. Il provvedimento di rimessione al giudice civile, infatti, non presuppone l'attualità della pretesa tra due o più contendenti e può essere emesso sulla semplice possibilità che una lite insorga;
«...non configura una translatio iudicii in senso tecnico, per cui l'omessa instaurazione del processo civile sull'accertamento della proprietà nel termine imposto dall'art. 50 c.p.p. non pregiudica in alcun modo i diritti delle parti in sede civile e non impone al giudice civile alcun obbligo di decisione in senso favorevole all'una o all'altra parte» (cfr. Cass. civ., sez. II, 18 4 febbraio 2011, n. 4003, Rv. 617020). Non vi sono allora ragioni per diversificare la disciplina degli atti di rimessione al giudice civile delle controversie in materia di proprietà su quanto in sequestro, a seconda del contesto processuale in cui si collocano. Essi rientrano in ogni caso nella categoria degli atti privi di contenuto decisorio, e pertanto inoppugnabili, al pari di qualsiasi altro atto meramente ordinatorio o processuale «che, lungi dall'investire, con possibilità di passaggio in giudicato, il diritto sostanziale dedotto in giudizio, decide unicamente sul diritto potestativo di ottenere una pronuncia in una determinata fase processuale o *** attraverso determinati riti processuali» (cfr. Sez. III, 9 luglio 2009, n. 39321, M Minist. Finanze, Ambrosino e altri, Rv. 244611).
1.3 Va, per completezza, evidenziato come il provvedimento impugnato, tenendo conto anche dell'orientamento più rigoroso (Cass. Sez. 1, n. 23333 del 16/04/2014, Rv. 259917), ha accuratamente esaminato la «serietà» del conflitto potenziale tra la pretesa vantata dall'INPS alla restituzione delle somme, specie quelle volontariamente conferite dalle imputate al Fondo Unico Giustizia e a scopo risarcitorio, e la pretesa dello Stato all'esecuzione del provvedimento obbligatorio» di confisca dei beni in sequestro, imposto con sentenza divenuta impugnatione سام cy irrevocabile anche per la mancata opposizione del pubblico ministero.
1.4 L'inoppugnabilità del provvedimento rende superfluo l'esame del terzo motivo che verte proprio sul merito della controversia sulla proprietà la cui soluzione è stata rimessa al giudice civile. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 3 dicembre 2018. Il consigliere estensore Il Presidente Antonella Patrizia Mazzei Francesco Aliffi pemage DEPOSITATA IN CANCELLERIA 12 FEB 2019 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 5