Sentenza 20 settembre 2006
Massime • 1
Il provvedimento con il quale il giudice penale, richiesto della restituzione dei beni sequestrati, rimette le parti davanti al giudice civile per la risoluzione della questione sulla proprietà, ha natura non decisoria ma interlocutoria, perchè non pregiudica l'interesse delle parti, ed è pertanto inoppugnabile e non revocabile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/09/2006, n. 38776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38776 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 20/09/2006
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Consigliere - SENTENZA
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - N. 1280
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TAVASSI Marina Anna - Consigliere - N. 016556/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DA AR N. IL 09/04/1976;
avverso ORDINANZA del 28/03/2006 del TRIB. LIBERTÀ di TERNI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARMENINI Secondo Libero;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. IANNELLI Mario, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
OSSERVA
Il difensore di fiducia di DA CO ricorre per cassazione contro l'ordinanza emessa dal Tribunale di Terni il 28.3.2006, decidendo sull'istanza di riesame dell'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Orvieto, in data 19 dicembre 2005. Con quest'ultima ordinanza il G.I.P. aveva disposto la revoca del provvedimento di dissequestro e restituzione dei beni, da lui emesso l'1.7.2004, e la rimessione degli atti al Tribunale civile di Lucca, quale giudice civile competente per la soluzione della controversia sulla proprietà dei beni sequestrati.
La vicenda processuale che sta all'origine del presente ricorso si mostra complessa e di difficile intelligibilità; si rende quindi necessario un breve riepilogo al fine di semplificare il thema decidendum, rimandando al provvedimento impugnato per una più estesa esposizione.
Nel mese di settembre 1999 TI RL, padre dell'attuale ricorrente, aveva acquistato presso un antiquario di Orvieto, tale SI LU, mobili antichi, che, successivamente, in data 6.4.2000, gli erano stati sequestrati dai Carabinieri di Lucca a seguito di un'indagine a suo carico della locale Procura per il reato di incauto acquisto.
Detto procedimento aveva avuto avvio da una querela presentata da TI NC contro tale IN IA, dante causa dell'antiquario LU: il sequestro era stato disposto in data 4.4.2000 ed eseguito in parte presso il predetto LU (il 4.4.2000) ed in parte presso l'abitazione di TI RL (come detto, il 6.4.2000).
Quest'ultimo sollevava eccezione d'incompetenza territoriale e gli atti del procedimento a lui relativo venivano trasmessi al Tribunale di Orvieto, il cui G.I.P., dietro richiesta del P.M., in data 9.7.2001 disponeva l'archiviazione degli atti;
nel frattempo il LU era stato prosciolto in sede di giudizio abbreviato ad opera del Tribunale di Lucca, che aveva invece condannato il IN.
I mobili antichi de quibus venivano dissequestrati con provvedimento del G.I.P. di Orvieto in data 1.7.2004 su richiesta di TI RL.
In data 21.7.2005 i sig.ri TI NC e TI EA chiedevano allo stesso G.I.P. di Orvieto la revoca del suddetto provvedimento, allegando copia dell'istanza di dissequestro già avanzata dal TI RL al Tribunale di Lucca con atto depositato il 10.12.2003, copia del verbale dell'udienza tenutasi in pari data in cui l'istanza era stata presentata e contenente la riserva emessa dal Giudice procedente, nonché copia della sentenza con la quale lo stesso Tribunale aveva condannato il IN per il reato di appropriazione indebita aggravata e si era astenuto dal deliberare in merito alla contestuale richiesta di restituzione avanzata dai sig.ri TI, parte civile nel procedimento, rilevando come l'analoga istanza del TI consentisse di configurare una controversia in merito alla individuazione dell'avente diritto alla restituzione e rimettendo dunque le parti avanti a quello stesso Tribunale Civile ai sensi dell'art. 263 c.p.p. Il 26.5.2005 l'attuale ricorrente, TI CO, contraeva matrimonio e riceveva in dono dal padre, TI RL, i mobili antichi in questione.
I noti beni venivano di nuovo sequestrati, il 7.3.2006, questa volta in casa di TI CO, poiché il G.I.P. di Orvieto - come detto - con provvedimento del 19.12.2005, aveva revocato, in contraddittorio col solo TI RL e su richiesta dei EL, il precedente dissequestro;
con lo stesso provvedimento, il G.I.P., ravvisando una "controversia in ordine alla proprietà delle cose sequestrate", aveva rimesso la soluzione della controversia al Tribunale di Lucca quale giudice civile competente.
TI CO proponeva richiesta di riesame avverso l'ordinanza del G.I.P. di Orvieto del 19.12.2005 ed il Tribunale di Terni dichiarava inammissibile il gravame con l'ordinanza del 28.3.2006, oggetto della presente impugnazione. Il Tribunale riteneva che il G.I.P. di Orvieto avesse provveduto in funzione di giudice dell'esecuzione ed escludeva, quindi, che vi fosse stata "l'adozione di un nuovo ed autonomo provvedimento di sequestro come prospettato dal reclamante, essendosi il giudice limitato a pronunciarsi in via interlocutoria sulla opposizione proposta dai sig.ri TI e ripristinando il vincolo preesistente in attesa che fosse definita dal giudice civile la questione sulla proprietà". Riteneva, ancora, giuridicamente inefficace il dissequestro operato in favore dell'ascendente TI RL e, per contro, ininterrottamente operante il vincolo originariamente disposto dalla procura di Lucca, anche durante il trasferimento di parte dei beni al figlio TI CO.
Impugnando l'ordinanza del Tribunale di Terni col presente ricorso per cassazione, TI CO deduce:
1) violazione ed erronea applicazione dell'art. 676 c.p.p., comma 1; violazione del divieto di analogia in malam partem. Egli
sostiene che il Tribunale ha ritenuto erroneamente di equiparare alla richiesta di restituzione di bene sequestrato la richiesta di revoca della già disposta restituzione, poiché in fattispecie, come quella in esame, in cui la restituzione è già avvenuta, non potrebbe sussistere la competenza del giudice dell'esecuzione ex art. 676 c.p.p. Sostiene di avere lamentato innanzi al Tribunale del riesame il "rinnovato sequestro dei beni" che, a suo dire, rispetto a lui è un provvedimento ex novo e non una mera revoca di precedente ordinanza. Conclude, rilevando che il Tribunale ha errato nel considerare tamquam non esset un dissequestro formalmente emesso dal G.I.P. su conforme richiesta del P.M.
2) Violazione ed erronea applicazione dell'art. 324 c.p.p.;
motivazione meramente apparente. Contesta sia la tesi della non impugnabilità innanzi al Tribunale del riesame, sia quella della non esperibilità del rimedio previsto dall'art. 666 c.p.p., comma 6, in caso di remissione al giudice civile. Afferma che,
vertendosi in materia di restrizioni alla libera disponibilità dei beni, ogni norma sia di stretta interpretazione, non potendo essere applicata al di là dei casi espressamente previsti, "trattandosi di analogia in malam partem non ammissibile in materia de qua"; rileva che, a seguito del provvedimento di restituzione operato dallo stesso ufficio del G.I.P., non vi era alcuna permanenza di cose sequestrate per cui non era possibile rimettere la decisione della vicenda al giudice civile. 3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 263 c.p.p., comma 3;
incompetenza territoriale del giudice civile individuato. Sostiene l'illegittimità della pronuncia del G.I.P. di Orvieto là dove ha inteso rimettere la decisione sulla presunta controversia della proprietà al Tribunale di Lucca;
si tratterebbe di un giudice incompetente per territorio, atteso che l'odierno ricorrente TI CO non è mai stato parte di alcun processo e quindi il Tribunale civile competente non potrebbe essere altro che il Tribunale di Viterbo, luogo di sua residenza.
La soluzione del caso sollevato dal ricorso impone che ci si attenga strettamente alla sostanza delle cose, sfrondate delle situazioni irrilevanti. E la sostanza delle cose va individuata nella sentenza, emessa il giorno 10.12.2003, con la quale il Tribunale Penale di Lucca aveva già rimesso la risoluzione della controversia sulla proprietà delle cose sequestrate al giudice civile del luogo competente in primo grado (lo stesso Tribunale in sede civile).
Le successive attività del TI RL, volte ad attivare altri giudici penali per ottenere un dissequestro di beni su cui pendeva giudizio civile ex art. 263 c.p.p., comma 3, non sono altro che attività volte, in realtà, a togliere efficacia ad una pronuncia contenuta in una sentenza e di per sè inoppugnabile. Per altro non pare che TI RL abbia reso edotto della situazione di pendenza del giudizio civile il G.I.P. di Orvieto, nè che abbia reso possibile la costituzione davanti a questo giudice del contraddittorio con i TI, sicuramente controinteressati (v. il parere del P.M. di Orvieto, in data 26.6.2004, favorevole al dissequestro nel presupposto che "non vi sono altri procedimenti pendenti che richiedono il mantenimento del vincolo del sequestro sui beni").
Di modo che la richiesta da questi ultimi rivolta al G.I.P. orvietano di revocare il provvedimento di dissequestro, del quale erano stati tenuti all'oscuro, deve essere qualificato come richiesta di provvedimento al giudice dell'esecuzione. Va, invero, rilevato che il giudice dell'esecuzione penale è l'organo che la legge designa come competente a risolvere episodi controvertibili che possono insorgere, in via preventiva o successiva all'esecuzione, relativamente alla sussistenza, all'entità, alla modifica ed all'efficacia del titolo esecutivo;
ne consegue che la richiesta di intervento che gli interessati hanno rivolto al G.I.P. di Orvieto era diretta, nella sostanza, ad ottenere una decisione che desse esecuzione alla pronuncia definitiva del giudice penale di Lucca.
L'ordinanza del G.I.P. di Orvieto, in data 19.12.2005, non fa che confermare in sede esecutiva quanto disposto in sede di cognizione dal Tribunale Penale di Lucca;
il rapporto padre-figlio, riguardante beni che il padre aveva in contestazione davanti al giudice civile di Lucca, è irrilevante ed esterno al decisum del giudice dell'esecuzione, che a sua volta ha per presupposto un decisum del giudice penale precedente la costituzione del rapporto padre-figlio.
Neppure è produttiva la questione se detto provvedimento del G.I.P. di Orvieto fosse ricorribile solo per cassazione (art. 666 c.p.p., comma 6), atteso che questa Corte è ora comunque investita della questione stessa.
Ciò posto, non resta che rilevare che ogni problematica sollevata dal ricorrente è superata dalla constatazione che già da anni la controversia sulla proprietà delle cose sequestrate è affidata al giudice civile certamente all'epoca competente. Ed è noto che il provvedimento con il quale il giudice penale, investito della richiesta di restituzione di beni sequestrati, rimette le parti davanti al giudice civile per la risoluzione della questione sulla proprietà, non ha contenuto decisorio, ma ha natura interlocutoria e, non pregiudicando l'interesse delle parti che potranno far valere le loro ragioni davanti al giudice civile, è inoppugnabile. Il provvedimento, peraltro, non è revocabile, con la conseguenza che, nelle more del giudizio civile, la parte non è legittimata a richiedere la restituzione della "res" con altra istanza, pur se fondata su una pretesa modificazione della situazione, che può, se del caso, essere fatta valere davanti al giudice civile.
Si deve concludere che l'oggetto effettivo del ricorso attiene ad un provvedimento di rimessione al giudice civile ai sensi dell'art. 263 c.p.p., comma 3, che è per sua natura inoppugnabile, con la conseguenza che il ricorso è inammissibile. A mente dell'art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità - determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso - consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 300,00 (trecento).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di Euro 300,00. Così deciso in Roma, il giorno 20 settembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2006