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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 20/12/2025, n. 2157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 2157 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 4180/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 4180/2025 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. VERGARI MASSIMO MARIA Parte_1 per procura in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTE contro
, rappresentata e difesa dall'avv. PACE ELISABETTA per procura in calce alla CP_1 comparsa di costituzione e risposta
, rappresentata e difesa dall'avv. PACE ELISABETTA per procura in Controparte_2 calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
e con l'intervento della Procura della Repubblica di NC in persona del Procuratore pro tempore
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Rassegnate congiuntamente all'udienza del 25.11.2025: “L'ordine di contributo al mantenimento a carico del Sig. a favore della figlia Sig.ra e versato alla Parte_1 Controparte_2
pagina 1 di lei madre Sig.ra (C.F. , residente a [...] C.F._1
Fuà n 10), in forza di quanto stabilito dal Tribunale di NC in data 12/05/2004 nella procedura
Rg n 100602/2004 e conseguentemente dalla ordinanza del 04/07/2012 emessa dal Tribunale per i
Minorenni delle Marche, depositata in cancelleria il 22/08/2012, nel procedimento Rg. n° 71/12, deve intendersi revocato e nulla è più dovuto a tale titolo dal sig. a far data dal 1/7/2025. Pt_1
Il ricorrente si impegna a pagare in favore della figlia le spese da questa Controparte_2 sostenute per la costituzione in giudizio, che si quantificano in € 200,00 oltre CPA nella percentuale di legge. Restano compensate le spese di lite tra le altre parti”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE.
1. Il ricorrente ha instaurato il presente procedimento al fine di ottenere la Parte_1 modifica delle condizioni stabilite dal Tribunale di NC e dal Tribunale per i Minorenni di
NC nell'ambito di due procedimenti per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale. Ha rappresentato in particolare che dalla sua relazione more uxorio con è CP_1 nata la figlia , che era collocata presso la madre e per la quale è tuttora onerato a versare un CP_2 assegno di mantenimento di € 350,00 mensili. Ha riferito che ormai maggiorenne, ha CP_2 trovato lavoro a tempo pieno e indeterminato ed ha pertanto chiesto la revoca del proprio obbligo di mantenimento.
La resistente costituendosi unitamente alla figlia ha dichiarato di CP_1 Controparte_2 aderire alla richiesta di revoca dell'assegno, chiedendo tuttavia la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio sulla considerazione che è mancato ogni tentativo di composizione bonaria della controversia, che avrebbe evitato il procedimento giudiziale.
Il ricorso è stato notificato al Pubblico Ministero, che è stato messo in grado di intervenire ed ha poi apposto il proprio “visto” in data 9.12.2025.
Dopo lo scambio di memorie previsto dall'art. 473 bis.17 c.p.c., all'udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c. del 25.11.2025, il giudice relatore ha formulato una proposta conciliativa (riportata nel verbale di udienza) che le parti hanno accettato e fatto propria, chiedendo che sia omologata dal Tribunale;
nell'occasione le parti hanno in particolare concordato la data di decorrenza della cessazione dell'obbligo di mantenimento in capo al sig. ed hanno regolato le spese di lite Pt_1
(accollandosi il quelle della figlia – che gli aveva comunicato tempestivamente l'avvio del Pt_1 suo rapporto di lavoro a tempo indeterminato – e restando compensate tra le parti quelle dei genitori).
Hanno pertanto chiesto che la causa sia rimessa in decisione rinunciando ai termini per memorie.
2. La domanda può essere accolta.
pagina 2 L'inizio da parte della figlia della coppia, maggiorenne, di un'attività lavorativa stabile con uno stipendio più che adeguato alla sua età e alle sue competenze professionali determina il raggiungimento di una condizione di indipendenza economica e fa cessare l'obbligo di mantenimento in capo ai genitori. Non vi era d'altra parte controversia sul punto, sicché anche le modalità di regolamentazione delle spese di lite appaiono eque.
P.Q.M.
Il Tribunale di NC, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti in ordine alla cessazione dell'obbligo di mantenimento del sig. in favore della figlia , sopra riportati;
Parte_1 CP_2
PONE a carico del ricorrente sig. le spese di costituzione in giudizio sostenute dalla figlia Pt_1
quantificate in € 200,00 oltre CPA nella percentuale di legge;
Controparte_2
COMPENSA le spese di lite tra le altre parti.
NC, così deciso nella camera di consiglio del 17/12/2025
Il Presidente rel.
dott. Silvia Corinaldesi
pagina 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 4180/2025 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. VERGARI MASSIMO MARIA Parte_1 per procura in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTE contro
, rappresentata e difesa dall'avv. PACE ELISABETTA per procura in calce alla CP_1 comparsa di costituzione e risposta
, rappresentata e difesa dall'avv. PACE ELISABETTA per procura in Controparte_2 calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
e con l'intervento della Procura della Repubblica di NC in persona del Procuratore pro tempore
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Rassegnate congiuntamente all'udienza del 25.11.2025: “L'ordine di contributo al mantenimento a carico del Sig. a favore della figlia Sig.ra e versato alla Parte_1 Controparte_2
pagina 1 di lei madre Sig.ra (C.F. , residente a [...] C.F._1
Fuà n 10), in forza di quanto stabilito dal Tribunale di NC in data 12/05/2004 nella procedura
Rg n 100602/2004 e conseguentemente dalla ordinanza del 04/07/2012 emessa dal Tribunale per i
Minorenni delle Marche, depositata in cancelleria il 22/08/2012, nel procedimento Rg. n° 71/12, deve intendersi revocato e nulla è più dovuto a tale titolo dal sig. a far data dal 1/7/2025. Pt_1
Il ricorrente si impegna a pagare in favore della figlia le spese da questa Controparte_2 sostenute per la costituzione in giudizio, che si quantificano in € 200,00 oltre CPA nella percentuale di legge. Restano compensate le spese di lite tra le altre parti”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE.
1. Il ricorrente ha instaurato il presente procedimento al fine di ottenere la Parte_1 modifica delle condizioni stabilite dal Tribunale di NC e dal Tribunale per i Minorenni di
NC nell'ambito di due procedimenti per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale. Ha rappresentato in particolare che dalla sua relazione more uxorio con è CP_1 nata la figlia , che era collocata presso la madre e per la quale è tuttora onerato a versare un CP_2 assegno di mantenimento di € 350,00 mensili. Ha riferito che ormai maggiorenne, ha CP_2 trovato lavoro a tempo pieno e indeterminato ed ha pertanto chiesto la revoca del proprio obbligo di mantenimento.
La resistente costituendosi unitamente alla figlia ha dichiarato di CP_1 Controparte_2 aderire alla richiesta di revoca dell'assegno, chiedendo tuttavia la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio sulla considerazione che è mancato ogni tentativo di composizione bonaria della controversia, che avrebbe evitato il procedimento giudiziale.
Il ricorso è stato notificato al Pubblico Ministero, che è stato messo in grado di intervenire ed ha poi apposto il proprio “visto” in data 9.12.2025.
Dopo lo scambio di memorie previsto dall'art. 473 bis.17 c.p.c., all'udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c. del 25.11.2025, il giudice relatore ha formulato una proposta conciliativa (riportata nel verbale di udienza) che le parti hanno accettato e fatto propria, chiedendo che sia omologata dal Tribunale;
nell'occasione le parti hanno in particolare concordato la data di decorrenza della cessazione dell'obbligo di mantenimento in capo al sig. ed hanno regolato le spese di lite Pt_1
(accollandosi il quelle della figlia – che gli aveva comunicato tempestivamente l'avvio del Pt_1 suo rapporto di lavoro a tempo indeterminato – e restando compensate tra le parti quelle dei genitori).
Hanno pertanto chiesto che la causa sia rimessa in decisione rinunciando ai termini per memorie.
2. La domanda può essere accolta.
pagina 2 L'inizio da parte della figlia della coppia, maggiorenne, di un'attività lavorativa stabile con uno stipendio più che adeguato alla sua età e alle sue competenze professionali determina il raggiungimento di una condizione di indipendenza economica e fa cessare l'obbligo di mantenimento in capo ai genitori. Non vi era d'altra parte controversia sul punto, sicché anche le modalità di regolamentazione delle spese di lite appaiono eque.
P.Q.M.
Il Tribunale di NC, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti in ordine alla cessazione dell'obbligo di mantenimento del sig. in favore della figlia , sopra riportati;
Parte_1 CP_2
PONE a carico del ricorrente sig. le spese di costituzione in giudizio sostenute dalla figlia Pt_1
quantificate in € 200,00 oltre CPA nella percentuale di legge;
Controparte_2
COMPENSA le spese di lite tra le altre parti.
NC, così deciso nella camera di consiglio del 17/12/2025
Il Presidente rel.
dott. Silvia Corinaldesi
pagina 3