Cass. pen., sez. II, sentenza 12/02/2026, n. 5937
CASS
Sentenza 12 febbraio 2026

Argomenti

Il contenuto è stato generato dall'intelligenza artificiale. Verifica le informazioni.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'individuazione di operazioni idonee ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa

    La Corte d'appello ha correttamente motivato l'idoneità oggettiva della sequela di cessioni ad ostacolare l'accertamento della circolazione del compendio aziendale, evidenziando come il susseguirsi di molteplici cessioni renda progressivamente più difficoltosa l'individuazione della provenienza delittuosa. La Corte ha inoltre evidenziato elementi di fatto a favore della prospettazione accusatoria e dell'idoneità delle operazioni realizzate da CO ad agevolare il disegno criminoso di CC.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 42 e 648 bis cod. pen. in tema di accertamento dell'elemento soggettivo del delitto di riciclaggio

    La Corte ha ritenuto che gli imputati abbiano agito con la piena consapevolezza di inserirsi in un'operazione volta ad ostacolare l'accertamento della provenienza delittuosa del ramo d'azienda distratto, basandosi su dati oggettivi quali le sollecitazioni di CC, il pregresso rapporto tra gli imputati, la misura minima del capitale sociale, il prezzo di acquisto, l'anomala tempistica delle operazioni e il ruolo svolto da IC. La Corte ha valorizzato la circostanza che le persone avvicendatesi nella titolarità del bene, che hanno riconosciuto di agire su consiglio di CC, non potevano non aver preventivamente concertato con lo stesso i vari passaggi, finalizzando la destinazione del ramo d'azienda alla società di cui era legale rappresentante.

  • Rigettato
    Violazione di legge per motivazione apparente o mancante in ordine all'impugnazione dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di esclusione della parte civile

    La Corte d'appello ha fatto buon governo del principio di diritto secondo cui, in tema di costituzione di parte civile, l'indicazione delle ragioni che giustificano la domanda risarcitoria è funzionale esclusivamente all'individuazione della pretesa fatta valere in giudizio, non essendo necessaria un'esposizione analitica della causa petendi. La Corte ha ritenuto che il tenore dell'atto di costituzione, pur facendo rinvio al capo di imputazione, faceva anche espresso riferimento a 'condotte tese al nascondimento di somme provenienti da reato, sottratte anche alla fallita e alla massa dei creditori'. La Corte ha confermato la regolarità valorizzando la chiarezza descrittiva del capo di imputazione.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato

    La Corte ha ritenuto che gli imputati abbiano agito con la piena consapevolezza di inserirsi in un'operazione volta ad ostacolare l'accertamento della provenienza delittuosa del ramo d'azienda distratto, basandosi su dati oggettivi quali le sollecitazioni di CC, il pregresso rapporto tra gli imputati, la misura minima del capitale sociale, il prezzo di acquisto, l'anomala tempistica delle operazioni e il ruolo svolto da IC. La Corte ha valorizzato la circostanza che le persone avvicendatesi nella titolarità del bene, che hanno riconosciuto di agire su consiglio di CC, non potevano non aver preventivamente concertato con lo stesso i vari passaggi, finalizzando la destinazione del ramo d'azienda alla società di cui era legale rappresentante.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentario1

  • 1La configurabilità del dolo eventuale nel delitto di riciclaggio
    La Redazione · https://ilsistemadeldirittopenale.it/ · 16 marzo 2026

    Cass., sez. II, 12/02/2026, sentenza n. 5937 LA MASSIMA “Alla luce della costante giurisprudenza di legittimità, il dolo eventuale è compatibile con il delitto di riciclaggio e si configura come rappresentazione, da parte dell'agente, della concreta possibilità della provenienza del denaro da delitto, desumibile dalle circostanze di fatto dell'azione, e nell'accettazione del rischio che la condotta posta in essere sia finalizzata ad occultare la provenienza illecita del bene acquisito e ceduto. Il dolo eventuale, infatti, ricorre quando chi agisce si rappresenta come seriamente possibile, sebbene non certa, l'esistenza dei presupposti della condotta, ovvero il verificarsi dell'evento …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 12/02/2026, n. 5937
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5937
Data del deposito : 12 febbraio 2026

Testo completo