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Sentenza 14 giugno 2023
Sentenza 14 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/06/2023, n. 25767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25767 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TE OB, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/06/2020 della Corte di appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Costantini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza limitatamente alla concessione delle attenuanti generiche. Rigetto nel resto. udito il difensore, avvocato Rossana Lania, sostituto processuale dell'avvocato NZ LI Iapichino, in difesa di TE OB, che chiede l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. OB TE, per il tramite del Proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che ha confermato la decisione del Tribunale di Patti che lo aveva condannato alla pena di quattro mesi di reclusione ed euro settecento di multa in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 per aver illecitamente detenuto, per uso non esclusivamente Penale Sent. Sez. 6 Num. 25767 Anno 2023 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: COSTANTINI ANTONIO Data Udienza: 05/05/2023 personale, grammi 15,80 di sostanza stupefacente di tipo hashish suddivisa in tredici dosi nel proprio giubbotto e grammi 9,60 della stessa sostanza suddivisa in sei dosi presso la propria abitazione;
in Sant'Agata di Militello il 29 dicembre 2017. 2. Avverso tale decisione il ricorrente deduce due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo censura la mancanza di motivazione in ordine all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, oggetto del motivo di gravame laddove aveva evidenziato il mancato rinvenimento di strumenti necessari all'attività di spaccio, l'ampia collaborazione resa in sede di interrogatorio celebratosi nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto e l'assenza di contatti con consorterie criminali. 2.2. Con il secondo motivo si censura la mancanza di motivazione in ordine all'omessa applicazione dell'istituto di cui all'131-bis cod. pen. A fronte dei plurimi elementi addotti dalla difesa a sostegno del beneficio - quali il modesto quantitativo di dosi e principio attivo, l'assenza di precedenti, nonché la circostanza di essere abituale assuntore di stupefacenti in uno con l'assenza di probabili acquirenti - la Corte di appello si sarebbe limitata ad escludere l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. affermando che non ne sussistevano i presupposti, senza però confutare la dedotta tenuità dell'offesa. 3. Con motivi nuovi trasmessi dall'avv. NZ Armeli Iapichino il ricorrente contesta: 3.1 la ritenuta responsabilità in ordine alla fattispecie contestata ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 avendo la Corte territoriale preso in esame il mero dato ponderale a fronte della assenza di altri elementi sintomatici;
3.2. la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. fondata sull'inconferente motivazione secondo cui «Nessuna ragione emerge per ritenere l'attività meramente occasionale e frutto di contingenze eccezionali, tali da essere valutata ai sensi dell'art. 131 bis c.p.». CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile sotto plurimi profili. 2. Deve in via preliminare rilevarsi l'indeducibilità del primo motivo contenuto nei motivi nuovi depositati dalla difesa del ricorrente là dove rivolge censure alla ritenuta responsabilità del TE in ordine al reato qualificato ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 in quanto non dedotto con il ricorso principale, né è in rapporto di connessione ai motivi di ricorso che attengono al differente aspetto della carenza di motivazione quanto a mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. ed omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche. Costituisce, infatti, ius receptum quello secondo cui «i "motivi nuovi" a sostegno dell'impugnazione (...) devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di gravame ai sensi dell'art. 581, lett. a), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998, Bono, Rv. 210259 - 01). 3. Il motivo che rivolge censure in merito alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è manifestamente infondato. 3.1. Deve essere richiamato il tenore della norma e la conseguente interpretazione dell'istituto data da questa Corte che ha ritenuto necessaria, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 - 01). In ordine all'adeguatezza della motivazione, questa Corte ha rilevato che il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., con l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti senza che sia necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), risultando adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis cod. pen. a cui è, evidentemente, attribuito il carattere della decisività (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678 - 01). 3.2. In tali termini circoscritto l'onere che incombe sul giudice di merito per escludere la citata causa di non punibilità, il Collegio osserva come, da un canto, sussista più che adeguata motivazione da parte della sentenza di primo grado che ha evidenziato che il quantitativo di stupefacente determinato in misura superiore a due decine fosse ritenuto dato ponderale significativo, così smentendo la riduttiva lettura fornita dalla difesa che aveva fatto riferimento a "qualche dose", dall'altro, come sufficiente risulti la parte di motivazione contenuta nella sentenza impugnata che fa riferimento al dato quantitativo, così valorizzando ed al contempo evocando le corrispondenti ragioni espresse dal Tribunale sul punto, al fine di escludere la scarsa offensività della condotta (esplicito risulta il testuale riferimento al «possesso di un quantitativo non proprio minimo di droga, circa 25 grammi di hashish per di più suddivisa in 19 stecche già confezionate»). 3 4. Il motivo con cui si censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è geneticamente inammissibile. 4.1. Secondo ormai pacifica giurisprudenza di questa Corte, in sede di impugnazione il giudice non è obbligato a motivare in ordine al mancato accoglimento di istanze, nel caso in cui esse appaiano improponibili sia per genericità, sia per manifesta infondatezza (Sez.3, n.53710 del 23/02/2016, C, Rv. 268705; Sez.2, n.49007 del 16/09/2014, lussi, Rv. 261423), con conseguente inammissibilità originaria, per carenza d'interesse. , del ricorso per cassazione avente ad oggetto motivi non esaminati dal giudice di merito, che risulti ab origine inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez.6, n.47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 265878; Sez.2, n.10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157). Seppure risulti anche graficamente assente una risposta in ordine alle richieste attenuanti generiche, deve preliminarmente osservarsi che il Tribunale aveva valorizzato per negare le invocate attenuanti, in assenza di elementi che potessero essere positivamente apprezzati, il fatto che il TE fosse gravato da un precedente penale, ritenendo complessivamente congrua una pena individuata nel minimo edittale di mesi sei, ridotti a quattro mesi di reclusione per la scelta del rito. A fronte di motivazione completa del primo giudice, il ricorrente riproduceva le stesse ragioni adeguatamente confutate facendo riferimento nuovamente (testualmente) "alla assenza dei precedenti specifici, alla condotta del TE che ha consegnato spontaneamente la sostanza stupefacente rinvenuta presso l'abitazione, la mancanza di contatti con la criminalità organizzata, il mancato rinvenimento di strumenti necessari per lo smercio di hashish ed all'interrogatorio dell'imputato"; costituisce dato di non secondario rilievo che il TE non avesse di certo reso dichiarazioni confessorie,essendosi limitato ad affermare di detenere la sostanza sequestratagli per uso personale, negando che la somma di euro 690,00 rinvenuta in contante fosse provento dell'attività di spaccio. L'inconferenza di elementi addotti in sede di gravame e la loro eccentricità rispetto alla portata della norma di cui all'art. 62-bis cod. pen. (in tal senso il riferimento all'assenza di precedenti specifici e di collegamenti con la criminalità organizzata tenuto conto della contestata ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990) porta a ritenere che il motivo originariamente sottoposto al vaglio della Corte di appello fosse manifestamente infondato e generico specie nella parte in cui rinviava al contenuto delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio. 4 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 05/05/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Costantini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza limitatamente alla concessione delle attenuanti generiche. Rigetto nel resto. udito il difensore, avvocato Rossana Lania, sostituto processuale dell'avvocato NZ LI Iapichino, in difesa di TE OB, che chiede l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. OB TE, per il tramite del Proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che ha confermato la decisione del Tribunale di Patti che lo aveva condannato alla pena di quattro mesi di reclusione ed euro settecento di multa in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 per aver illecitamente detenuto, per uso non esclusivamente Penale Sent. Sez. 6 Num. 25767 Anno 2023 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: COSTANTINI ANTONIO Data Udienza: 05/05/2023 personale, grammi 15,80 di sostanza stupefacente di tipo hashish suddivisa in tredici dosi nel proprio giubbotto e grammi 9,60 della stessa sostanza suddivisa in sei dosi presso la propria abitazione;
in Sant'Agata di Militello il 29 dicembre 2017. 2. Avverso tale decisione il ricorrente deduce due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo censura la mancanza di motivazione in ordine all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, oggetto del motivo di gravame laddove aveva evidenziato il mancato rinvenimento di strumenti necessari all'attività di spaccio, l'ampia collaborazione resa in sede di interrogatorio celebratosi nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto e l'assenza di contatti con consorterie criminali. 2.2. Con il secondo motivo si censura la mancanza di motivazione in ordine all'omessa applicazione dell'istituto di cui all'131-bis cod. pen. A fronte dei plurimi elementi addotti dalla difesa a sostegno del beneficio - quali il modesto quantitativo di dosi e principio attivo, l'assenza di precedenti, nonché la circostanza di essere abituale assuntore di stupefacenti in uno con l'assenza di probabili acquirenti - la Corte di appello si sarebbe limitata ad escludere l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. affermando che non ne sussistevano i presupposti, senza però confutare la dedotta tenuità dell'offesa. 3. Con motivi nuovi trasmessi dall'avv. NZ Armeli Iapichino il ricorrente contesta: 3.1 la ritenuta responsabilità in ordine alla fattispecie contestata ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 avendo la Corte territoriale preso in esame il mero dato ponderale a fronte della assenza di altri elementi sintomatici;
3.2. la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. fondata sull'inconferente motivazione secondo cui «Nessuna ragione emerge per ritenere l'attività meramente occasionale e frutto di contingenze eccezionali, tali da essere valutata ai sensi dell'art. 131 bis c.p.». CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile sotto plurimi profili. 2. Deve in via preliminare rilevarsi l'indeducibilità del primo motivo contenuto nei motivi nuovi depositati dalla difesa del ricorrente là dove rivolge censure alla ritenuta responsabilità del TE in ordine al reato qualificato ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 in quanto non dedotto con il ricorso principale, né è in rapporto di connessione ai motivi di ricorso che attengono al differente aspetto della carenza di motivazione quanto a mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. ed omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche. Costituisce, infatti, ius receptum quello secondo cui «i "motivi nuovi" a sostegno dell'impugnazione (...) devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di gravame ai sensi dell'art. 581, lett. a), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998, Bono, Rv. 210259 - 01). 3. Il motivo che rivolge censure in merito alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è manifestamente infondato. 3.1. Deve essere richiamato il tenore della norma e la conseguente interpretazione dell'istituto data da questa Corte che ha ritenuto necessaria, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 - 01). In ordine all'adeguatezza della motivazione, questa Corte ha rilevato che il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., con l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti senza che sia necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), risultando adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis cod. pen. a cui è, evidentemente, attribuito il carattere della decisività (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678 - 01). 3.2. In tali termini circoscritto l'onere che incombe sul giudice di merito per escludere la citata causa di non punibilità, il Collegio osserva come, da un canto, sussista più che adeguata motivazione da parte della sentenza di primo grado che ha evidenziato che il quantitativo di stupefacente determinato in misura superiore a due decine fosse ritenuto dato ponderale significativo, così smentendo la riduttiva lettura fornita dalla difesa che aveva fatto riferimento a "qualche dose", dall'altro, come sufficiente risulti la parte di motivazione contenuta nella sentenza impugnata che fa riferimento al dato quantitativo, così valorizzando ed al contempo evocando le corrispondenti ragioni espresse dal Tribunale sul punto, al fine di escludere la scarsa offensività della condotta (esplicito risulta il testuale riferimento al «possesso di un quantitativo non proprio minimo di droga, circa 25 grammi di hashish per di più suddivisa in 19 stecche già confezionate»). 3 4. Il motivo con cui si censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è geneticamente inammissibile. 4.1. Secondo ormai pacifica giurisprudenza di questa Corte, in sede di impugnazione il giudice non è obbligato a motivare in ordine al mancato accoglimento di istanze, nel caso in cui esse appaiano improponibili sia per genericità, sia per manifesta infondatezza (Sez.3, n.53710 del 23/02/2016, C, Rv. 268705; Sez.2, n.49007 del 16/09/2014, lussi, Rv. 261423), con conseguente inammissibilità originaria, per carenza d'interesse. , del ricorso per cassazione avente ad oggetto motivi non esaminati dal giudice di merito, che risulti ab origine inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez.6, n.47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 265878; Sez.2, n.10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157). Seppure risulti anche graficamente assente una risposta in ordine alle richieste attenuanti generiche, deve preliminarmente osservarsi che il Tribunale aveva valorizzato per negare le invocate attenuanti, in assenza di elementi che potessero essere positivamente apprezzati, il fatto che il TE fosse gravato da un precedente penale, ritenendo complessivamente congrua una pena individuata nel minimo edittale di mesi sei, ridotti a quattro mesi di reclusione per la scelta del rito. A fronte di motivazione completa del primo giudice, il ricorrente riproduceva le stesse ragioni adeguatamente confutate facendo riferimento nuovamente (testualmente) "alla assenza dei precedenti specifici, alla condotta del TE che ha consegnato spontaneamente la sostanza stupefacente rinvenuta presso l'abitazione, la mancanza di contatti con la criminalità organizzata, il mancato rinvenimento di strumenti necessari per lo smercio di hashish ed all'interrogatorio dell'imputato"; costituisce dato di non secondario rilievo che il TE non avesse di certo reso dichiarazioni confessorie,essendosi limitato ad affermare di detenere la sostanza sequestratagli per uso personale, negando che la somma di euro 690,00 rinvenuta in contante fosse provento dell'attività di spaccio. L'inconferenza di elementi addotti in sede di gravame e la loro eccentricità rispetto alla portata della norma di cui all'art. 62-bis cod. pen. (in tal senso il riferimento all'assenza di precedenti specifici e di collegamenti con la criminalità organizzata tenuto conto della contestata ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990) porta a ritenere che il motivo originariamente sottoposto al vaglio della Corte di appello fosse manifestamente infondato e generico specie nella parte in cui rinviava al contenuto delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio. 4 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 05/05/2023