Cass. pen., sez. II, sentenza 07/09/2016, n. 43419
CASS
Sentenza 7 settembre 2016

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In tema di intercettazioni, il termine di cui all'art. 267, comma secondo, cod. proc. pen., previsto per la trasmissione al giudice della convalida del decreto con il quale il pubblico ministero abbia disposto d'urgenza l'intercettazione stessa, presenta carattere meramente ordinatorio,sicchè la sanzione di inutilizzabilità delle risultanze acquisite si determina solo nel caso in cui il provvedimento di convalida del giudice non intervenga entro quarantotto ore dall'adozione del decreto in questione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 07/09/2016, n. 43419
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 43419
    Data del deposito : 7 settembre 2016

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