Sentenza 7 settembre 2016
Massime • 1
In tema di intercettazioni, il termine di cui all'art. 267, comma secondo, cod. proc. pen., previsto per la trasmissione al giudice della convalida del decreto con il quale il pubblico ministero abbia disposto d'urgenza l'intercettazione stessa, presenta carattere meramente ordinatorio,sicchè la sanzione di inutilizzabilità delle risultanze acquisite si determina solo nel caso in cui il provvedimento di convalida del giudice non intervenga entro quarantotto ore dall'adozione del decreto in questione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/09/2016, n. 43419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43419 |
| Data del deposito : | 7 settembre 2016 |
Testo completo
IN CALCE ANNOTAZIONE 434 1 9 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 07/09/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA 2187 Dott. FRANCO FIANDANESE - Presidente - N. Dott. ANTONIO PRESTIPINO - Consigliere - REGISTRO GENERALE - Consigliere - N. 14437/2015 Dott. MARCO MARIA ALMA Dott. LUCIA AIELLI - Consigliere - - Rel. Consigliere - Dott. SANDRA RECCHIONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ALESTRA SALVATORE GIUSEPPE N. IL 05/03/1946 avverso la sentenza n. 1497/2007 CORTE APPELLO di PALERMO, del 26/11/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/09/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 2 che ha concluso per гідей о Udito, per la parte civile, l'Avv Souths to Guiseffe the depoissa conclusion واحد stere Udit i difensor Avv. RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Palermo confermava la condanna inflitta all'ST per il reato di estorsione aggravata dall'art. 7 della legge 203 del 1991 per avere agito al fine di agevolare l'associazione mafiosa denominata Cosa nostra.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato che deduceva:
2.1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla costituzione di parte civile della associazione "Marsala S": si deduceva che l'associazione non vantava un interesse proprio e che avrebbe potuto esercitare l'azione civile nel processo penale solo nel caso in cui la persona offesa fosse socia dell'associazione, oppure questa avesse fornito il consenso alla attivazione della pretesa civile nel processo penale;
2.2. violazione di legge e vizio di motivazione: si deduceva la carenza di motivazione del decreto di intercettazione d'urgenza in quanto non si evincerebbe alcuna autonoma attività valutativa del pubblico ministero;
carenza che non potrebbe essere sanata dalla presenza degli atti rilevanti nel fascicolo;
si censurava, inoltre, il fatto che non sarebbe stata dimostrata la indispensabilità della captazione, ulteriore doglianza era rivolta nei confronti della procedura di attivazione della intercettazione d'urgenza, in quanto il decreto del pubblico ministero veniva emesso il 1 ottobre 2000 alle ore 11.00, ma veniva depositato presso la cancelleria del giudice per le indagini preliminari solo alle 11 e 30 del giorno successivo;
tale doglianza non sarebbe stata considerata nella sentenza impugnata;
2.3. vizio di legge e di motivazione: si deduceva che mancava la motivazione in ordine all'utilizzo di strumentazione esterne, sulla base della insufficienza od inidoneità di quelle esistenti presso la Procura;
tale carenza motivazionale non avrebbe potuto essere sanata dalle motivazioni offerte dalla sentenza, dato che la giustificazione poteva essere fornita solo dal pubblico ministero;
2.4. si deduceva, infine il travisamento della deposizione della persona offesa che non avrebbe negato che l'imputato aveva patito un danneggiamento di matrice mafiosa, così confermando le dichiarazioni dell'ST. Inoltre vi sarebbe stato un travisamento del fatto>> relativamente alla ritenuta coartazione della volontà della persona offesa in quanto l'imputato si sarebbe limitato a fornire dei consigli. Peraltro l'ST era stato assolto dal reato associativo il che confermerebbe la tesi difensiva;
peraltro il destinatario delle 2 somme richieste dall'ST, il IC, non risulterebbe associato a cosa nostra;
da ultimo, si deduceva che non sarebbero state indicate le condotte attive espressive dell'utilizzo del metodo mafioso che avrebbero dovuto condurre al riconoscimento dell'aggravante;
2.5. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla definizione del trattamento sanzionatorio: da un lato non sarebbe stata riconosciuta l'attenuante prevista dall'art. 62 n. 6) cod. pen. nonostante il versamento della quietanza (non rinvenuta in atti) risultasse dal verbale di udienza, dall'altro si deduceva l'illegittimo diniego delle circostanze attenuanti generiche, che non teneva conto del comportamento tenuto dall'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il motivo dei ricorso che deduce l'illegittimità della costituzione di parte civile dell' "Associazione antimafia e antiracket LO BO S" è manifestamente infondato. La deduzione non tiene conto della interpretazione offerta dalle Sezioni unite della cassazione secondo cui è ammissibile la costituzione di parte civile di un'associazione anche non riconosciuta che avanzi, "iure proprio", la pretesa risarcitoria, assumendo di aver subito per effetto del reato un danno, patrimoniale o non patrimoniale, consistente nell'offesa all'interesse perseguito dal sodalizio e posto nello statuto quale ragione istituzionale della propria esistenza ed azione, con la conseguenza che ogni attentato a tale interesse si configura come lesione di un diritto soggettivo inerente la personalità o identità dell'ente (Cass. sez. un., n. 38343 del 24/04/2014 Rv. 261110). Nel caso di specie, in coerenza con tali indicazioni, i giudici di merito evidenziavano l'esistenza dell'offesa agli scopi perseguiti statutariamente dalla associazione costituita, finalizzata a sostenere l'interesse allo sviluppo dell'economia legale nel territorio dove si sono consumati i reati per cui si procede.
2. Le censure dirette nei confronti del procedimento che ha condotto alla attivazione di urgenza delle intercettazioni sono infondate.
2.1. In particolare: è infondato il dedotto vizio di motivazione del decreto di intercettazione, nella parte in cui utilizza la motivazione per relationem per rilevare l'esistenza dei presupposti dell'intervento d'urgenza, ovvero l'esistenza degli indizi del reato per cui si procede e le ragioni d'urgenza è infondato. 3 Il collegio condivide la giurisprudenza secondo cui la motivazione "per relationem" del decreto d'intercettazione di urgenza, non implica la necessità della formale e fisica allegazione del documento specificamente richiamato, essendo sufficiente che quest'ultimo sia acquisito agli atti del procedimento ed esaminato dal giudice ai fini della valutazione che di volta in volta gli è demandata (Cass. sez. 4 n. 9439 del 16/12/2010, dep. 2011, Rv. 249807; Cass. sez. un., n. 17 del 21/06/2000, Rv. 216668). Non si richiede, cioè, la materiale trascrizione dell'atto, ma solo il suo "richiamo" attraverso l'inserimento di riferimenti specifici, che consentano di verificare che l'autorità giudiziaria lo abbia conosciuto e considerato nell'ambito della valutazione che è chiamato ad effettuare. Il collegio ritiene che il decreto di intercettazione d'urgenza essendo finalizzato alla immediata captazione di intercettazioni indispensabili a fini investigativi può essere supportato da una motivazione sintetica, in quanto lo stesso è funzionale a fornire una risposta immediata ad esigenze investigative urgenti. Gli oneri motivazionali incombenti sul pubblico ministero possono pertanto essere assolti attraverso il ricorso alla motivazione per relationem, ovvero attraverso l'esplicito richiamo al contenuto di atti acquisiti al procedimento dei quali si evidenzi la rilevanza rispetto alla necessità di attivare immediatamente l'intercettazione. Tale forma di motivazione si profila infatti come idonea a contemperare l'assolvimento dell'onere motivazionale gravante sul pubblico ministero con le esigenze di celerità della procedura. La doglianza specificamente rivolta alla assenza di motivazione in relazione all'esistenza del requisito dell'urgenza è anch'essa infondata in quanto non tiene conto, da un lato, dell'apparato motivazionale integrato che si ricava dal richiamo degli atti di polizia giudiziaria e, dall'altro, della giurisprudenza secondo cui in tema di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, l'eventuale difetto di motivazione del decreto emesso in via d'urgenza dal pubblico ministero è sanato con l'emissione del decreto di convalida da parte del giudice per le indagini preliminari, che assorbe integralmente il provvedimento originario e rende utilizzabili i risultati delle operazioni di intercettazione, precludendo qualsivoglia discussione sulla sussistenza del requisito dell' urgenza (Cass. sez. 5, n. 16825 del 16/03/2010, Rv. 247266; Cass. sez. 6, n. 35930 del 16/07/2009, Rv. 244872). Il controllo del giudice per le indagini preliminari se si risolve nella certificazione della legittimità dell'intervento captativo implica infatti il riconoscimento delle ragioni d'urgenza.
2.2. Infondato è, inoltre, il motivo che denuncia la carenza di motivazione in ordine all'utilizzo di apparecchiature esterne alla Procura della Repubblica. In materia il collegio ribadisce la giurisprudenza secondo cui allorchè il pubblico ministero indichi nel decreto di autorizzazione all'utilizzo di apparecchiature esterne all'ufficio attività di indagini incompatibili con la strumentazione d'ufficio, è superflua ogni ulteriore motivazione a sostegno della ritenuta inidoneità di detta strumentazione rispetto allo scopo perseguito (Cass. sez. 1, n. 18174 del 08/04/2009, Rv. 243681). In coerenza con tali indicazioni i giudici di merito evidenziavano come la carenza di riferimenti alla inidoneità degli apparati esistenti presso la Procura fosse superata dalla rilevazione di esigenze investigative ovvero dalla necessità di interventi di polizia giudiziaria nell'immediatezza dell'ascolto (pag. 16 della sentenza impugnata, laddove si rileva che evidenzia che il decreto censurato conteneva l'indicazione della necessità di effettuare un immediato e tempestivo riscontro degli elementi emergenti dalle captazioni).
2.3. Anche il motivo che denuncia l'intempestiva trasmissione del decreto d'urgenza è infondato. Sul punto il collegio condivide la giurisprudenza secondo cui il termine per la trasmissione al giudice della convalida del decreto con il quale il pubblico ministero abbia disposto d'urgenza l'intercettazione stessa (immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore, secondo il disposto dell'art. 267 comma 2 cod. proc. pen.) presenta carattere meramente ordinatorio, di talché la sanzione di inutilizzabilità delle risultanze acquisite si determina solo nel caso che il provvedimento di convalida del giudice non intervenga entro quarantotto ore dall'adozione del decreto in questione (Cass. sez. 1, n. 6875 del 04/11/2003, dep.2004, Rv. 228429). Invero la sanzione processuale dell'inutilizzabilità, per le intercettazioni autorizzate in via d'urgenza dal Pubblico Ministero è prevista (art. 267 comma 2 cod. proc. pen.) soltanto per la mancata convalida da parte del giudice entro le quarantotto ore dal provvedimento del P.M., «di guisa che non ha alcun rilievo, al fine della utilizzabilità del contenuto dell'intercettazione, la mancata indicazione in atti del momento in cui la richiesta di convalida è stata trasmessa dal pubblico ministero al giudice, in quanto il termine indicato in detta norma (il "... decreto... va comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore.....") ha, proprio per la sua prevista elasticità temporale, natura meramente ordinatoria, rilevando ai fini della legittimità dell'intercettazione il tempestivo esercizio dei poteri valutativi del giudice in ordine al bilanciamento dei configgenti interessi di rilevanza costituzionale» (Cass. sez. 1, n. 6875 del 04/11/2003, dep. 2004, Rv. 228429). Tale interpretazione valorizza la natura del termine indicato dall'art. 267 comma 2 cod.proc.pen.: questo non tutela l'interesse dell'accusato alla rapida valutazione giudiziale del decreto che è garantito dagli stringenti termini previsti per la convalida (quarantotto ore dalla emissione), ma è, piuttosto, funzionale a garantire il corretto sviluppo della procedura, scandendo, in via ordinatoria appunto, i tempi di trasmissione all'organo deputato al controllo.
3. Il motivo di ricorso che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in riguardo al relazione all'accertamento di responsabilità con specifico riconoscimento degli elementi del delitto di estorsione ed all'aggravante prevista dall'art. 7 del D.L. 152 del 1991 è manifestamente infondato. Con riguardo alla deposizione del CA, contrariamente a quanto dedotto, la Corte territoriale non esclude che la persona offesa fosse ad eventuale conoscenza di danneggiamenti patiti dall' ST (sebbene non lo certifichi a causa della natura perplessa della deposizione); la Corte ha escluso invece - ed è quello che rileva che l'imputato avesse chiesto all'offeso un aiuto per risolvere i suoi problemi «cosi smentendo la tesi che l'odierno imputato fosse stato, all'epoca dei fatti, vittima di presunti taglieggiamenti mafiosi»> (pag. 23 della sentenza impugnata). Quanto alla prova della coartazione della volontà, la circostanza, valorizzata dal ricorrente che fosse stato il CA a rivolgersi all'ST non consente di ritenere inesistente il reato contestato. La vicenda si insedia infatti in un contesto ad alta infiltrazione mafiosa: la Corte territoriale evidenzia come fosse emerso che il CA «era taglieggiato dalle famiglie mafiose del mandamento di Trapani e che aveva versato denaro nelle mani del EL IO per disposizione del IR»; lo stesso cercava dunque di risolvere la questione perché aveva chiare le conseguenze del mancato pagamento del pizzo, che intendeva pagare alla persona giusta. L'intermediazione dell'ST nell'estorsione mafiosa patita dal CA trova definitiva conferma nel rinvenimento tra i "pizzini" trovati nel covo di IR EN, esponente apicale della mafia trapanese, di un appunto riportante l'annotazione BUC», riconducibile al CA. I collegi di merito, in modo conforme nei due gradi di giudizio hanno concluso che l'ST non aveva fornito consigli amichevoli al CA, ma piuttosto si era reso disponibile, aderendo a note prassi mafiose, a fungere da intermediario nella gestione delle estorsioni. Tale contesto consentiva di escludere che le dazioni di denaro dell'offese fosse "volontarie", piuttosto che "coartate" dalle gravi minacce mafiose patite (pagg. 30 e 31 della sentenza impugnata). Si tratta di una motivazione priva di fratture logiche, coerente con le emergenze processuali ed in linea con la giurisprudenza di legittimità che, quando il fatto estorsivo viene consumato in territori infiltrati da mafie storiche riconosce piena efficacia intimidatoria alla minaccia larvata o implicita. 6 Quanto alle deduzioni in ordine all'accertamento dell'esistenza dell'aggravante prevista dall'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, la Corte territoriale rileva come la condotta dell'ST si inquadrasse pacificamente nell'ambito delle azioni connotate da metodo mafioso, e fosse diretta ad agevolare la mafia trapanese. Si ribadisce, sul punto, che nel reato di estorsione, integra la circostanza aggravante del metodo mafioso l'utilizzo di un messaggio intimidatorio anche "silente" cioè privo di richiesta, qualora l'associazione abbia raggiunto una forza intimidatrice tale da rendere superfluo l'avvertimento mafioso, sia pure implicito ovvero il ricorso a specifici comportamenti di violenza o minaccia (Cass. sez. 2, n. 20187 del 03/02/2015, Rv. 263570; Cass. sez. 5, n. 21562 del 03/02/2015 Rv. 263706).
5. Anche le censure proposte nei confronti della definizione del trattamento sanzionatorio sono manifestamente infondate.
5.1. Con riguardo al diniego della attenuante prevista dall'art. 62 n. 6 cod.pen., il collegio ribadisce che ai fini della configurabilità di tale circostanza attenuante il risarcimento del danno deve essere volontario, integrale, comprensivo sia del danno patrimoniale che morale, ed effettivo (Cass. sez. 6, n. 6405 del 12/11/2015, dep. 2016 Rv. 265831). Nel caso di specie la Corte territoriale, in coerenza con tali linee interpretative non riconosceva l'invocato beneficio sanzionatorio in quanto il risarcimento non integrale, ma limitato alla refusione della somma estorta (pag. 37 della era sentenza impugnata).
5.2. Infine nel censurare il diniego delle attenuanti generiche il ricorrente non tiene in considerazione la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Cass. Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010 Rv. 248244; Cass. Sez. 1^ sent. n. 3772 del 11.01.1994 dep. 31.3.1994, rv 196880). La concessione delle attenuanti generiche, come legittimamente ritenuto dalla Corte territoriale (pag. 36 della sentenza impugnata) richiede infatti l'apprezzamento di elementi positivi che orientino la discrezionalità affidata al giudice nella definizione del trattamento sanzionatorio verso la attribuzione di una sanzione meno afflittiva. 7 2. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché alla rifusione in favore della parte civile "Associazione antimafia e antiracket LO BO S" delle spese sostenute nel presente grado di giudizio che liquida in euro 3510,00 oltre spese forfettarie nella misura del 15% CPA ed IVA, con distrazione ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ. a favore del difensore avv. Giuseppe Gandolfo che si dichiara antistatario.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione in favore della parte civile "Associazione antimafia e antiracket LO BO S" delle spese sostenute nel presente grado di giudizio che liquida in euro 3510,00 oltre spese forfettarie nella misura del 15% CPA ed IVA, con distrazione ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ. a favore del difensore avv. Giuseppe Gandolfo che si dichiara antistatario. Così deciso in Roma, il giorno 7 settembre 2016 Il Presidente L'estensore Sandra Recchione Franco Fiandanese franco viandary CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 2 d e Penale DEPOCITA O IN CANCELLERIA 13 OTT 2016 NA NI 0 ވ 8 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE UNIFICATO La Corte Supreme di Cassazione - Seconde Sez. Penole - con sent. no 11515/2017 del 14/12/2016 wo depositata il 09/03/2017 :cc Revoca la sentenza e emessa dalla seconde sezione di questa Corte al l'udienza del 7 settembre 2016 mei confronti di for effe ST TO SE e, effetts, annulla senza rinvio la sentenza della Corte di appello di Palermo del 26/11/2014 fer essere il rest estiuito ger mote bell'imputato.?? Rome, 20 MAR 2017 Il Direttore Amministrativo Roberto TARSI