CASS
Sentenza 30 marzo 2026
Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/03/2026, n. 11805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11805 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da LL AN, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 29/10/2025 del Tribunale della libertà di Trani visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Monferini, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. Mario Malcangi del foro di Trani, che insiste per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 11805 Anno 2026 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: CORBETTA STEFANO Data Udienza: 12/03/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Trani, costituito ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen., ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di AN LL avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del Tribunale di Trani, avente ad oggetto la struttura dehors, pari a 50 mq., installata sull'area pubblica in Trani, via Statuti Marittimi, antistante l'attività commerciale di ristorazione denominata LL Restaurant, ipotizzando, a carico del LL - quale amministratore unico della LL s.r.l. e gestore dell'attività commerciale LL Restaurant - i reati di cui agli artt. 518- duocecies cod. pen., 633, 639-bis cod. pen., e 45, comma 1, 52, 106, comma 2- bis, 181 d.lgs. n. 42 del 2004. 2. Avverso l'indicata sentenza, AN LL, nella veste di indagato, per il tramite del difensore di fiducia nonché procuratore speciale, ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. 2.1. Con un primo motivo, deduce la violazione di legge penale in relazione agli artt. 633 cod. pen., 45, comma 2, 52, 106, comma 1-bis, 181 d.lgs. n. 42 del 2004, in relazione all'art. 4 del Regolamento delle occupazioni del suolo pubblico del Comune di Trani, approvato con delibera n. 64 del 27 ottobre 2017. Argomenta il difensore che l'occupazione dell'area è legittima in forza dell'autorizzazione rilasciata il 26 febbraio 2018 dal competente ufficio comunale, sicché non sussiste alcuna invasione e/o occupazione del suolo pubblico. Aggiunge il difensore che, laddove contesta la legittimità dell'autorizzazione, il Tribunale ha confuso due piani: quello dell'efficacia dell'atto, perché non ancora completo di tutti i pareri necessaria perché possa dispiegare il suoi effetti, e quello relativo alla illegittimità, per essere stato rilasciato in assenza del parere obbligatorio della Sovraintendenza;
l'atto, ad avviso del difensore, può irregolare, è perciò giuridicamente esistente, efficace e produttivo dei suoi effetti sino al suo eventuale annullamento. Aggiunge il difensore che, ogni caso, era il Comune l'unico soggetto che, in base all'art. 4 del Regolamento delle occupazioni del suolo pubblico del Comune di Trani, si sarebbe dovuto attivare per ottenere il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. 2.2. Con un secondo motivo, censura la violazione e la falsa applicazione della legge con riguardo alle disposizioni che impongono il rilascio preventivo della autorizzazione paesaggistica. Ad avviso del difensore, l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico rilasciata dal Comune di Trani, in seguito alla entrata in vigore della normativa sull'emergenza ID e prorogata fino al 31 2 dicembre 2025, sarebbe comunque stata sanata, in quanto dal 2020 essa non è più necessaria con riferimento a manufatti temporanei funzionali allo svolgimento di un pubblico esercizio;
argomenta il difensore che non sarebbe corretto il richiamo, operato dal tribunale, alla necessità di una autorizzazione ex art. 106 d.lgs. n. 42 del 2004 - estranea alla disciplina di deroga ID dovendo l'autorizzazione preventiva intendersi ricompresa nelle ipotesi previste dalla disciplina derogatoria di cui agli artt. 21 e 146 d.lgs. n. 42 del 2004. 2.3. Con il terzo motivo, lamenta la violazione di legge penale in tema di prescrizione del reato paesaggistico con violazione degli artt. d.lgs. n. 42 del 2004 e 157 cod. pen. Ad avviso del difensore, il reato in esame, che si consuma con il completamento dell'opera abusiva, sarebbe prescritto, in quanto la realizzazione del manufatto è avvenuta nel 2018; sulla specifica questione, dedotta con note di udienza, il Tribunale ha omesso di pronunciarsi. 2.4. Con un quarto motivo, eccepisce la violazione di legge penale. Espone il difensore che il Tribunale ha applicato retroattivamente l'art 518-bis cod. pen., nella parte in cui sanziona il pregiudizio nella fruizione di un bene culturale, senza aver tenuto conto che tale norma, entrata in vigore nel 2022, non può trovare applicazione in riferimento alla condotta posta in essere nel 2018. 3. Il Procuratore generale ha depositato memoria, con cui chiede il rigetto del ricorso. 4. Il difensore ha depositato memoria di replica, con la quale insiste per l'àccoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per mancanza di interesse. 2. Si osserva che il ricorso, come risulta dall'incipit, è stato proposto da AN LL "indagato nel procedimento penale indicato a margine"; risulta altresì dal provvedimento impugnato che i beni oggetti di apprensione sono di proprietà della "LL s.r.l.", società il cui amministratore unico è l'odierno ricorrente, la quale gestisce l'attività di ristorazione denominata "LL Restaurant". È perciò pacifico che l'indagato non sia il proprietario dei beni oggetto della misura ablativa. 3 3. Al proposito, si osserva che le Sezioni Unite hanno recentemente affermato il principio secondo cui la persona sottoposta alle indagini può proporre richiesta di riesame ove alleghi un interesse concreto e attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro preventivo sulla sua posizione, in quanto requisito necessario per l'ammissibilità di ogni impugnazione (Sez. U, n. 7983 del 25/09/2025, dep. 2026, Calvarese, Rv. 289319 - 01). 4. In motivazione, le Sezioni Unite hanno preso le mosse dalla distinzione, ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione, tra la legittimazione - che è correlata alla titolarità di una situazione giuridica soggettiva astrattamente meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico - e l'interesse - il quale postula che, mediante l'impugnazione, si consegua, in termini di concretezza ed attualità, un'utilità mediante la rimozione del pregiudizio derivante dal provvedimento impugnato. Si tratta di requisiti che devono concorrere, dovendosi escludere che la prima assuma di per sé rilievo assorbente ed esclusivo. L'impugnazione è dunque ammissibile solo nel caso in cui taluno dei soggetti legittimati disponga anche di un interesse concreto e attuale, riconducibile alla prospettiva di vantaggio o di eliminazione di un pregiudizio ad una situazione soggettiva giuridicamente riconoscibile e rilevante, incisa dal provvedimento. Ciò significa che l'incidenza della misura ablativa deve essere valutata in relazione ai suoi effetti tipici, riassumibili nell'apposizione di un vincolo di indisponibilità sulla cosa, sicché l'interesse deve essere concretamente apprezzabile non tanto in relazione al corso del procedimento, bensì proprio a quella puntiforme ingerenza, che discende dal provvedimento che si intende impugnare. In altri termini, l'interesse deve riferirsi non all'esito favorevole dello scrutinio sui presupposti del provvedimento cautelare, siccome si tratterebbe di decisione non vincolante per l'ulteriore corso del procedimento, bensì all'eliminazione di un pregiudizio relativo a situazioni giuridiche soggettive tutelate dall'ordinamento, pur quando non implicanti il diritto alla restituzione del bene. Le Sezioni Unite hanno poi chiarito che non sempre, né necessariamente, l'interesse deve essere correlato alla restituzione del bene;
in tal caso, tuttavia, l'interesse deve essere specificamente allegato dalla parte che lo deduce. Il dato essenziale è costituito, dunque, dal fatto che l'impugnante aspira al dissequestro, quale esito da cui discende, anche per lui, una concreta utilità, anche in forma di eliminazione di un pregiudizio, riferibile a una situazione giuridica soggettiva tutelata e riconosciuta dall'ordinamento e non solo valutata 4 soggettivamente come tale in via di fatto, magari in relazione ad una gamma di situazioni coinvolgenti rapporti familiari, affettivi ed economici collaterali, che non diano luogo a specifiche riconoscibili posizioni giuridiche direttamente incise dal vincolo di indisponibilità: 5. Venendo al caso in esame, si osserva che il ricorrente, nella veste di indagato, non ha nemmeno allegato alcun interesse concreto ed attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla sua posizione;
di qui l'inammissibilità del ricorso. 6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 12/03/2026.
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Monferini, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. Mario Malcangi del foro di Trani, che insiste per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 11805 Anno 2026 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: CORBETTA STEFANO Data Udienza: 12/03/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Trani, costituito ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen., ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di AN LL avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del Tribunale di Trani, avente ad oggetto la struttura dehors, pari a 50 mq., installata sull'area pubblica in Trani, via Statuti Marittimi, antistante l'attività commerciale di ristorazione denominata LL Restaurant, ipotizzando, a carico del LL - quale amministratore unico della LL s.r.l. e gestore dell'attività commerciale LL Restaurant - i reati di cui agli artt. 518- duocecies cod. pen., 633, 639-bis cod. pen., e 45, comma 1, 52, 106, comma 2- bis, 181 d.lgs. n. 42 del 2004. 2. Avverso l'indicata sentenza, AN LL, nella veste di indagato, per il tramite del difensore di fiducia nonché procuratore speciale, ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. 2.1. Con un primo motivo, deduce la violazione di legge penale in relazione agli artt. 633 cod. pen., 45, comma 2, 52, 106, comma 1-bis, 181 d.lgs. n. 42 del 2004, in relazione all'art. 4 del Regolamento delle occupazioni del suolo pubblico del Comune di Trani, approvato con delibera n. 64 del 27 ottobre 2017. Argomenta il difensore che l'occupazione dell'area è legittima in forza dell'autorizzazione rilasciata il 26 febbraio 2018 dal competente ufficio comunale, sicché non sussiste alcuna invasione e/o occupazione del suolo pubblico. Aggiunge il difensore che, laddove contesta la legittimità dell'autorizzazione, il Tribunale ha confuso due piani: quello dell'efficacia dell'atto, perché non ancora completo di tutti i pareri necessaria perché possa dispiegare il suoi effetti, e quello relativo alla illegittimità, per essere stato rilasciato in assenza del parere obbligatorio della Sovraintendenza;
l'atto, ad avviso del difensore, può irregolare, è perciò giuridicamente esistente, efficace e produttivo dei suoi effetti sino al suo eventuale annullamento. Aggiunge il difensore che, ogni caso, era il Comune l'unico soggetto che, in base all'art. 4 del Regolamento delle occupazioni del suolo pubblico del Comune di Trani, si sarebbe dovuto attivare per ottenere il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. 2.2. Con un secondo motivo, censura la violazione e la falsa applicazione della legge con riguardo alle disposizioni che impongono il rilascio preventivo della autorizzazione paesaggistica. Ad avviso del difensore, l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico rilasciata dal Comune di Trani, in seguito alla entrata in vigore della normativa sull'emergenza ID e prorogata fino al 31 2 dicembre 2025, sarebbe comunque stata sanata, in quanto dal 2020 essa non è più necessaria con riferimento a manufatti temporanei funzionali allo svolgimento di un pubblico esercizio;
argomenta il difensore che non sarebbe corretto il richiamo, operato dal tribunale, alla necessità di una autorizzazione ex art. 106 d.lgs. n. 42 del 2004 - estranea alla disciplina di deroga ID dovendo l'autorizzazione preventiva intendersi ricompresa nelle ipotesi previste dalla disciplina derogatoria di cui agli artt. 21 e 146 d.lgs. n. 42 del 2004. 2.3. Con il terzo motivo, lamenta la violazione di legge penale in tema di prescrizione del reato paesaggistico con violazione degli artt. d.lgs. n. 42 del 2004 e 157 cod. pen. Ad avviso del difensore, il reato in esame, che si consuma con il completamento dell'opera abusiva, sarebbe prescritto, in quanto la realizzazione del manufatto è avvenuta nel 2018; sulla specifica questione, dedotta con note di udienza, il Tribunale ha omesso di pronunciarsi. 2.4. Con un quarto motivo, eccepisce la violazione di legge penale. Espone il difensore che il Tribunale ha applicato retroattivamente l'art 518-bis cod. pen., nella parte in cui sanziona il pregiudizio nella fruizione di un bene culturale, senza aver tenuto conto che tale norma, entrata in vigore nel 2022, non può trovare applicazione in riferimento alla condotta posta in essere nel 2018. 3. Il Procuratore generale ha depositato memoria, con cui chiede il rigetto del ricorso. 4. Il difensore ha depositato memoria di replica, con la quale insiste per l'àccoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per mancanza di interesse. 2. Si osserva che il ricorso, come risulta dall'incipit, è stato proposto da AN LL "indagato nel procedimento penale indicato a margine"; risulta altresì dal provvedimento impugnato che i beni oggetti di apprensione sono di proprietà della "LL s.r.l.", società il cui amministratore unico è l'odierno ricorrente, la quale gestisce l'attività di ristorazione denominata "LL Restaurant". È perciò pacifico che l'indagato non sia il proprietario dei beni oggetto della misura ablativa. 3 3. Al proposito, si osserva che le Sezioni Unite hanno recentemente affermato il principio secondo cui la persona sottoposta alle indagini può proporre richiesta di riesame ove alleghi un interesse concreto e attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro preventivo sulla sua posizione, in quanto requisito necessario per l'ammissibilità di ogni impugnazione (Sez. U, n. 7983 del 25/09/2025, dep. 2026, Calvarese, Rv. 289319 - 01). 4. In motivazione, le Sezioni Unite hanno preso le mosse dalla distinzione, ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione, tra la legittimazione - che è correlata alla titolarità di una situazione giuridica soggettiva astrattamente meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico - e l'interesse - il quale postula che, mediante l'impugnazione, si consegua, in termini di concretezza ed attualità, un'utilità mediante la rimozione del pregiudizio derivante dal provvedimento impugnato. Si tratta di requisiti che devono concorrere, dovendosi escludere che la prima assuma di per sé rilievo assorbente ed esclusivo. L'impugnazione è dunque ammissibile solo nel caso in cui taluno dei soggetti legittimati disponga anche di un interesse concreto e attuale, riconducibile alla prospettiva di vantaggio o di eliminazione di un pregiudizio ad una situazione soggettiva giuridicamente riconoscibile e rilevante, incisa dal provvedimento. Ciò significa che l'incidenza della misura ablativa deve essere valutata in relazione ai suoi effetti tipici, riassumibili nell'apposizione di un vincolo di indisponibilità sulla cosa, sicché l'interesse deve essere concretamente apprezzabile non tanto in relazione al corso del procedimento, bensì proprio a quella puntiforme ingerenza, che discende dal provvedimento che si intende impugnare. In altri termini, l'interesse deve riferirsi non all'esito favorevole dello scrutinio sui presupposti del provvedimento cautelare, siccome si tratterebbe di decisione non vincolante per l'ulteriore corso del procedimento, bensì all'eliminazione di un pregiudizio relativo a situazioni giuridiche soggettive tutelate dall'ordinamento, pur quando non implicanti il diritto alla restituzione del bene. Le Sezioni Unite hanno poi chiarito che non sempre, né necessariamente, l'interesse deve essere correlato alla restituzione del bene;
in tal caso, tuttavia, l'interesse deve essere specificamente allegato dalla parte che lo deduce. Il dato essenziale è costituito, dunque, dal fatto che l'impugnante aspira al dissequestro, quale esito da cui discende, anche per lui, una concreta utilità, anche in forma di eliminazione di un pregiudizio, riferibile a una situazione giuridica soggettiva tutelata e riconosciuta dall'ordinamento e non solo valutata 4 soggettivamente come tale in via di fatto, magari in relazione ad una gamma di situazioni coinvolgenti rapporti familiari, affettivi ed economici collaterali, che non diano luogo a specifiche riconoscibili posizioni giuridiche direttamente incise dal vincolo di indisponibilità: 5. Venendo al caso in esame, si osserva che il ricorrente, nella veste di indagato, non ha nemmeno allegato alcun interesse concreto ed attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla sua posizione;
di qui l'inammissibilità del ricorso. 6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 12/03/2026.