Cass. civ., sez. II, sentenza 30/01/2002, n. 1201
CASS
Sentenza 30 gennaio 2002

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In tema di condominio, le maggioranze necessarie per approvare le delibere sono inderogabilmente quelle previste dalla legge in rapporto a tutti i partecipanti ed al valore dell'intero edificio, sia ai fini del conteggio del quorum costitutivo sia di quello deliberativo, compresi i condomini in potenziale conflitto di interesse con il condominio, i quali possono (non debbono) astenersi dall'esercitare il diritto di voto. Pertanto, anche nell'ipotesi di conflitto d'interesse, la deliberazione deve essere presa con il voto favorevole di tanti condomini rappresentano la maggioranza personale e reale fissata dalla legge ed, in caso di mancato raggiungimento della maggioranza necessaria per impossibilità di funzionamento del collegio, ciascun partecipante può ricorrere all'Autorità giudiziaria.

Commentari2

  • 1Che fare se l’amministratore non esegue le delibere?
    Maria Monteleone · https://www.laleggepertutti.it/ · 28 gennaio 2023

  • 2Assemblee condominiali: valgono anche i voti dei condomini in conflitto di interessi
    Roberto Cataldi · https://www.studiocataldi.it/ · 16 maggio 2002

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 30/01/2002, n. 1201
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1201
Data del deposito : 30 gennaio 2002

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