Sentenza 19 luglio 2016
Massime • 1
Integra il delitto di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la condotta minacciosa che si estrinsechi in forme di tale forza intimidatoria da andare al di là di ogni ragionevole intento di far valere un preteso diritto, con la conseguenza che la coartazione dell'altrui volontà assume di per sè i caratteri dell'ingiustizia, trasformandosi in una condotta estorsiva. (In applicazione del principio, la S.C., in sede cautelare, ha ritenuto immune da censure la qualificazione del fatto come estorsione, pur in presenza di un debito delle persone offese per la corresponsione del canone di locazione di un terreno).
Commentario • 1
- 1. Alle Sezioni Unite la differenza tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioniAvv. Gioacchino Sanfilippo · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/07/2016, n. 41452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41452 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2016 |
Testo completo
4 1 45 2 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 19/07/2016 composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: dott. MATILDE CAMMINO -Presidente SENTENZA N. 140f dott. ADRIANO IASILLO - Consigliere - Rel. Consigliere dott. LUCIANO IMPERIALI dott. VINCENZO TUTINELLI - Consigliere REGISTRO GENERALE dott. COSIMO D'ARRIGO Consigliere N. 21399/2016 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AN CC IV, n. il 08/11/1963, avverso l'ordinanza n. 11/2016 del TRIBUNALE del RIESAME di REGGIO CALABRIA, del 18/01/2016 sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. LUCIANO IMPERIALI;
udite le conclusioni del P.G. dott. GIULIO ROMANO, che ha chiesto il rigetto del ricorso, uditi i difensori avv. GUIDO CONTESTABILE e avv. MARIO VIRGILLITO del foro di Palmi, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso 1 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 18/1/2016, depositata il 29/2/2016, il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria ha confermato l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale in data 18/12/2015 aveva applicato nei confronti di TI OC VA la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere in relazione ai delitti di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, quale capo ed organizzatore della cosca (art. 416 commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 cod. pen.: capo 1), ed estorsioni tentate e consumate pluriaggravate (capi 22 e 23).
2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame propone ricorso per cassazione lo TI, a mezzo del difensore, chiedendone l'annullamento e sollevando a tal fine i seguenti motivi di impugnazione:
2.1. violazione dell'art. 273 cod. proc. pen., in ordine alla dovuta analisi dei profili di attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese e dei collaboratori di giustizia, lamentandosi sotto tale profilo discordanze nel narrato delle persone offese;
peraltro, si assume che queste sarebbero raggiunte da indizi di reità per il reato di cui all'art. 12 quinques d.l. 306/1992, alla luce delle dichiarazioni di US AN che indicano lo TI come socio del canile dei predetti, e per il reato di truffa emerso da un colloquio in carcere tra i fratelli TO, sicché non essendo stati sentiti nella qualità di indagati, le loro dichiarazioni sarebbero anche inutilizzabili. Quanto alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, si lamenta essere stata operata una solo superficiale analisi della credibilità intrinseca degli stessi, che si assume abbiano reso dichiarazioni divergenti e tra loro non sovrapponibili.
2.2. manifesta illogicità, carenza e contraddittorietà della motivazione e travisamento della prova in ordine alla gravità indiziaria per i reati di cui ai capi 1) e 22) della rubrica, risultando desunti gli indizi di partecipazione del ricorrente all'associazione mafiosa dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e delle persone offese che si fondano sul solo vincolo familiare, così come il ruolo di "protettore" dei componenti del gruppo associativo dedito alle truffe si assume sarebbe smentito dalle risultanze delle ordinanze cautelari emesse nei procedimenti aventi ad oggetto le truffe in questione, che indicano tale figura ora in Copelli Gianni, ora in CC EL. Si assume anche che le argomentazioni dell'ordinanza impugnata sarebbero autoreferenziali quanto al ruolo direttivo ed organizzativo dello TI in seno all'organizzazione. Quanto ai reati di estorsione e tentata estorsione ai danni del UL e della AS, si lamenta la contraddittorietà della motivazione, laddove questa indica il ricorrente come mandante dell'atto intimidatorio dell'TO sulla base di meri sospetti, nonostante la registrazione effettuata dal UL ne evidenzi la rivendicata autonomia 2.3. manifesta illogicità, carenza e contraddittorietà della motivazione, travisamento della prova ed erronea qualificazione giuridica del fatto di cui al capo 23), che si assume da qualificare ai sensi dell'art. 393 cod. pen., attesi i rapporti di natura civilistica tra le parti ed i problemi dovuti al ritardo nel pagamento del canone di locazione del terreno da parte delle 2 persone offese che evidenzierebbero essere stata l'azione rivolta al solo fine di esercitare un preteso diritto.
2.4. violazione di legge, manifesta illogicità, carenza e contraddittorietà della motivazione in relazione alla contestata aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 7 I. 203/1991, assumendosi nel ricorso che l'ordinanza impugnata avrebbe a tal proposito adottato una sorta di motivazione "circolare", basandosi sull'ipotizzata appartenenza alla 'ndrangheta dello TI per provare l'aggravante nei reati di estorsione, e sui reati fine per provare la gravità del reato associativo, non risultando invece, a dire del ricorrente, un reale ed estrinsecamente riscontrabile utilizzo del metodo mafioso, desunto invece dalla sola caratura mafiosa dei ritenuti autori del fatto. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile, in quanto si discosta dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen. 1. È anzitutto necessario chiarire i limiti di sindacabilità da parte di questa Corte dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame dei provvedimenti sulla libertà personale. Secondo l'orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, l'ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente - significative che lo hanno determinato;
2) - l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (Sez. 6 n. 2146 del 25.05.1995, Tontoli, Rv. 201840; sez. 2 n. 56 del 7/12/2011, Rv. 251760). Inoltre il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza 3 non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti "prima facie" dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto. (Sez. 1 n. 1700 del 20.03.1998, Barbaro, Rv. 210566). Non possono essere dedotte come motivo di ricorso per cassazione avverso il provvedimento adottato dal tribunale del riesame pretese manchevolezze o illogicità motivazionali di detto provvedimento, rispetto a elementi o argomentazioni difensive in fatto di cui non risulti in alcun modo dimostrata l'avvenuta rappresentazione al suddetto tribunale, come si verifica quando essa non sia deducibile dal testo dell'impugnata ordinanza e non ve ne sia neppure alcuna traccia documentale quale, ad esempio, quella costituita da eventuali motivi scritti a sostegno della richiesta di riesame, ovvero da memorie scritte, ovvero ancora dalla verbalizzazione, quanto meno nell'essenziale, delle ragioni addotte a sostegno delle conclusioni formulate nell'udienza tenutasi a norma dell'art. 309, comma 8, cod. proc. pen. (Sez. 1 sent. n. 1786 del 5.12.2003, Marchese, Rv 227110). Tanto precisato, sul caso di specie deve rilevarsi che il provvedimento impugnato non presenta i vizi denunciati con il ricorso.
2. Nell'ordinanza impugnata, infatti, si dà atto adeguatamente della persistenza del presupposto cautelare di cui all'art. 273 cod. proc. pen., con riferimento ai delitti contestati allo TI. Si è, infatti, evidenziato che il quadro indiziario sullo stesso gravante in ordine al ruolo di mandante svolto nell'evento incendiario del fabbricato in costruzione destinato ad ospitare la sede del canile delle persone offese UL LO e AS RI e nella richiesta estorsiva avanzata nei confronti di questi da TO AN sino al momento del suo arresto in flagranza, ed in particolare si è indicato che tale ruolo emerge innanzitutto dalle dichiarazioni delle stesse persone offese in ordine al buon rapporto che avevano sempre avuto con l'TO, tale da non giustificare né le richieste estorsive né il danneggiamento con l'incendio, ed all'interesse dello TI, invece, a che i due gestori del canile non trasferissero questo in luogo diverso dal terreno della madre. L'assunto, di cui al ricorso, secondo cui si tratterebbe di meri sospetti confligge, poi, con il concorso di altri significativi e convergenti elementi indiziari costituiti dalla registrazione del dialogo tra l'TO ed il UL, da quest'ultimo effettuata il 7/7/2015 all'insaputa del primo, dal quale emergevano continui riferimenti sia allo TI come un soggetto al quale le vittime avevano ripetutamente corrisposto tangenti, sia alla necessità che il fondo su cui insisteva il canile, di proprietà della madre del ricorrente, non venisse abbandonato per essere sostituito con altro;
inoltre, dai successivi colloqui in carcere dell'TO è emerso l'interesse dello TI a sapere se il UL e la AS avessero fatto il suo nome con riguardo alle estorsioni subite, ed anche dalle conversazioni tra il ricorrente ed i suoi familiari è emerso il timore del predetto di subire un arresto in relazione ai fatti che avevano portato alla detenzione dell'TO. In relazione ai fatti di cui al capo n. 23), che indicano il UL e la AS come vittime di estorsioni continuate sin dal 2012, invece, gli elementi gravemente indiziari a carico del ricorrente sono individuati dall'ordinanza impugnata nelle dichiarazioni delle stesse vittime, 4 secondo cui, a fronte di un canone di locazione del terreno di proprietà di TR VA, madre del ricorrente, di euro 1.000,00, e pur restando questo immutato, erano stati costretti prima ad accettare di versare la somma di euro 2.500,00, e poi, raggiunti da una richiesta di euro 5.000,00, erano riusciti a mediare sino a concordare una somma di euro 3.700,00, per non subire l'immediato sgombero del fondo, privi allora di soluzioni alternative. Le persone offese hanno riferito, poi, di aver dovuto versare allo TI altre somme extra, che solo teoricamente avrebbero dovuto essere scomputate dal canone di locazione, atteso che ciò non era mai avvenuto, e che le modalità dei pagamenti erano costituite dalla corresponsione di denaro contante ed assegni, tanto che assumevano di aver corrisposto allo TI, nel solo 2015, euro 13.290,00 in assegni, ed a riscontro di tali dichiarazioni hanno consegnato nota riepilogativa contenente il numero dei titoli, gli importi e le date degli incassi. Si tratta di dichiarazioni adeguatamente e congruamente valutate dal Tribunale del riesame come coerenti ed attendibili, e perfino riscontrate da registrazioni e documenti, mentre non risultano, né sono stati dedotti dal ricorrente, elementi concreti che possano indurre, invece, a dubitare di tale attendibilità. Manifestamente infondata e pretestuosa, inoltre, deve ritenersi la prospettazione di un'inesistente inutilizzabilità delle dichiarazioni delle stesse persone offese, per non essere state le stesse ascoltate con le garanzie degli indagati di reato connesso, in quanto asseritamente raggiunte da indizi di reità per il reato di cui all'art. 12 quinques d.l. 306/1992, alla luce delle dichiarazioni di US AN che, nell'interrogatorio del 16/12/2013, indicano lo TI come "socio" del canile dei predetti: si tratta, infatti, di dichiarazioni del US che, sulla base soprattutto di quanto appreso da altro sodale, CE OL, definivano del tutto impropriamente ed in senso atecnico lo TI come "socio" dei predetti, evidenziando chiaramente, invece, che i gestori del canile erano costretti a corrispondere 2.550 euro al mese al ricorrente per l'affitto del canile, oltre ad altre somme, circostanza che di per sé mal si concilia con l'espressione impropriamente utilizzata di "socio", evidentemente volta ad indicare solo i costanti guadagni che l'attività criminosa consentiva al ricorrente di ricavare dal canile predetto ("che gli paga € 2.500 al mese di affitto e che gli da € 2.500"). Altrettanto manifestamente infondata deve, poi, ritenersi la prospettazione dei predetti UL e AS come indiziati di aver posto in essere non meglio precisare truffe, sulla base di un colloquio in carcere tra i fratelli TO richiamato alle pagg. 7 e 8 del ricorso in termini che nemmeno menzionano espressamente le predette persone offese. Anche in relazione alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia deve rilevarsi la manifesta infondatezza delle censure in ordine ad un'asseritamente solo superficiale analisi della credibilità intrinseca degli stessi, che si assume abbiano reso dichiarazioni divergenti e tra loro non sovrapponibili. L'ordinanza impugnata, invero, ha adeguatamente esposto le ragioni giuridicamente significative che hanno indotto ad attribuire rilevanza alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, non solo richiamando per relationem quanto più dettagliatamente esposto 5 nell'ordinanza cautelare, ma evidenziando anche che gli stessi collaboratori di giustizia erano già stati riconosciuti come attendibili e credibili da diverse Autorità Giudiziarie, chiamate a pronunciarsi su quanto da loro narrato, che aveva aiutato a ricostruire gli assetti della 'ndrangheta nel territorio di Gioia tauro, ed ha anche rilevato la piena sovrapponibilità tra le dichiarazioni dei collaboratori US AN e AB PA, peraltro coindagati nel medesimo procedimento cd. "Deja vu" avente ad oggetto l'operatività in Gioia Tauro di un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di truffe e falsi. L'ordinanza impugnata si è soffermata, in particolare, sulle dichiarazioni del US che hanno delineato la partecipazione dello TI all'articolazione territoriale della 'ndrangheta della famiglia PI, essendo anche il ricorrente nipote diretto di NI PI, già capo indiscusso della cosca, deceduto. Contrariamente a quanto si assume nel ricorso, però, il ruolo dello TI nel sodalizio criminoso non viene desunto solo dai suoi vincoli familiari, che pure gli avevano consentito di agire quale soggetto "autonomo", nel senso che era esentato dalla necessità di munirsi di preventiva autorizzazione per delinquere in Gioia Tauro anche in virtù di tale parentela, oltre che per la fiducia procuratasi durante la faida della famiglia PI con i TR, in qualità di "braccio armato" della prima. Si trattava, peraltro, di autonomia indicata non già come estraneità alla cosca, bensì come posizione di vertice che gli consentiva di assumere, al contrario, autonomamente decisioni senza preventiva autorizzazione di altri. Il US ha attribuito allo TI anche il ruolo di "protettore" dei componenti del gruppo associativo dedito alle truffe in Gioia Tauro di cui al proc. cd. "Deja vu” · tanto che anche il sodale GR - CE doveva corrispondere una percentuale per lo TI quando poneva in essere truffe nel predetto territorio, mentre la percentuale andava corrisposta ad altri, in particolare CC EL, quando le truffe venivano poste in essere nel territorio di San Ferdinando. Sul punto le dichiarazioni del predetto collaborante vengono indicate come riscontrate da quelle di AB PA, che pur non avendo avuto contatti con lo TI ha riferito di aver appreso da altro coimputato, UO PE, del ruolo di "protettore" svolto dal ricorrente all'esterno ed all'interno del sodalizio criminale. Le dichiarazioni del AB, peraltro, vengono indicate nell'ordinanza come ulteriormente riscontrate dai colloqui in carcere del Bono, intercettati nel corso delle indagini del procedimento "Deja vu", aventi ad oggetto l'intervento di RE Andrea, in caso di detenzione di qualcuno dei sodali, per il mantenimento dei familiari del detenuto: la moglie del Bono, in particolare, gli riferiva di aver appreso dalla figlia del deceduto OL EN, dalla quale si era recata per porgerle le condoglianze, che lo TI e DE GI avevano concordemente determinato la corresponsione di un ben quantificato contributo alla famiglia del Bono, per le esigenze carcerarie. Infine, nell'ordinanza viene dato adeguatamente conto delle dichiarazioni del US in ordine al potere dello TI di garantire l'estinzione di debiti usurari, esercitato anche in occasione di debiti dallo stesso US contratti con AM OC PA, ed in ordine al gruppo di soggetti, nominativamente 6 indicati, che coadiuvavano il predetto ricorrente nelle varie attività criminose e, tra questi, il collaboratore ha indicato anche il sopramenzionato TO AN, che risulta aver effettivamente coadiuvato il ricorrente nelle estorsioni ai danni del UL, delle quali peraltro il collaboratore era a conoscenza per averle apprese da OL CE - eSi tratta di argomentazioni prive di illogicità evidenti, che espongono adeguatamente non solo sulla base di rapporti di parentela con i PI le ragioni giuridicamente - significative che hanno determinato il riconoscimento di gravi indizi di colpevolezza in ordine al ruolo di vertice assunto dallo TI nel sodalizio criminoso di cui si tratta.
3. Manifestamente infondate sono, poi, le censure rivolte al provvedimento impugnato in ordine alla qualificazione giuridica delle condotte poste in essere ai danni del UL e della AS, che si assumono da qualificare ai sensi dell'art. 393 cod. pen. in considerazione dei rapporti di natura civilistica tra le parti e dei problemi dovuti al ritardo nel pagamento del canone di locazione del terreno da parte delle persone offese, che nella prospettazione del ricorso avrebbero dovuto portare a riconoscere il solo fine di esercitare un preteso diritto. Nell'ordinanza impugnata, invece, viene dato adeguatamente conto di come lo TI abbia mostrato di considerare il UL e la AS delle "banche", pronte ad erogare perché - terrorizzate, senza peraltro la necessità di munirsi di alcuna garanzia, personale o patrimoniale - somme cospicue di denaro a "fondo perduto">>. In tale ottica, viene ribadito che il rapporto contrattuale tra le parti era solo il "pretesto" per ottenere la disponibilità di denaro>> in modo da rendere le vittime fonte inesauribile>> di risorse economiche. Si tratta di argomentazioni coerenti con la ricostruzione dei fatti operata nell'ordinanza, ed incompatibili con la qualificazione giuridica prospettata nel ricorso, sicché solo per mera completezza di esposizione, anche alla luce dell'incendio del canile delle vittime, giova ricordare che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte di cassazione, integra il delitto di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la condotta minacciosa che si estrinsechi in forme di tale forza intimidatoria da andare al di là di ogni ragionevole intento di far valere un preteso diritto, con la conseguenza che la coartazione dell'altrui volontà assume di per se i caratteri dell'ingiustizia, trasformandosi in una condotta estorsiva(sez. 2, n. 1921 del 18/12/2015, Rv. 265643; sez. 2, n. 8096 del 04/02/2016, Rv. 266203; sez. 2, n. 44657 del 08/10/2015, Rv. 265316; sez. 1, n. 32795 del 02/07/2014, Rv. 261291; sez. 6, n. 17785 del 25/03/2015, Rv. 263255 ).
4. Manifestamente, infondato, infine, è anche l'ultimo motivo del ricorso, atteso che l'ordinanza del Tribunale del riesame di Reggio Calabria, lungi dal fondare il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203/1991 sulla sola caratura mafiosa dello TI, risulta aver valorizzato anche l'effettivo utilizzo del metodo mafioso evidenziato dalla gravità delle minacce di morte rivolte alle persone offese e nell'incendio del fabbricato in costruzione che le stesse intendevano adibire a canile. 7 5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dell'imputato che lo ha proposto al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in € 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.500,00 alla Cassa delle ammende. Si provveda a norma dell'articolo 94, comma 1 ter, delle disp. att. del cod. di proc. pen. Così deciso nella camera di consiglio del 19 luglio 2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Dott. Lud Imperiali Dott. Matilde Cammino Ullev DEPOSITATO IN CANCELLERSA - 4 OTT. 2016 Oggi IL CANCELLIERE Daniele Colapintr 800