Cass. pen., sez. II, sentenza 19/07/2016, n. 41452
CASS
Sentenza 19 luglio 2016

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Integra il delitto di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la condotta minacciosa che si estrinsechi in forme di tale forza intimidatoria da andare al di là di ogni ragionevole intento di far valere un preteso diritto, con la conseguenza che la coartazione dell'altrui volontà assume di per sè i caratteri dell'ingiustizia, trasformandosi in una condotta estorsiva. (In applicazione del principio, la S.C., in sede cautelare, ha ritenuto immune da censure la qualificazione del fatto come estorsione, pur in presenza di un debito delle persone offese per la corresponsione del canone di locazione di un terreno).

Commentario1

  • 1Alle Sezioni Unite la differenza tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni
    Avv. Gioacchino Sanfilippo · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 19/07/2016, n. 41452
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 41452
Data del deposito : 19 luglio 2016

Testo completo