Sentenza 13 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/01/2003, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2003 |
Testo completo
REP00230/03 Sc. AI SENSI DEL D.P.R. 20,ENTE DA REGISTRAZIONE ee 65297 N. 131 TAB. ALL. B - N. NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUTARIA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Francesco Cristarella Orestano Presidente R.G. n. 13584/99 Dott. Massimo Oddo Cons.Relatore Cron. 616 Dott. Nino Fico Consigliere Rep. Dott. Vittorio Ragonesi Consigliere c.c. 24 maggio 2002 Dott. Francesco Tirelli Consigliere OGGETTO ha pronunciato la seguente: Tributi diretti / Irpef / SENTENZA indennità ferie non sul ricorso proposto il 24 giugno 1999 da: godute tassabilità. -Ministero delle Finanze in persona del Ministro pro tempore -rap- presentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma alla via dei Portoghesi, n. 12 ricorrente
contro
LD BA - residente in [...] intimato tributaria regionale 7 E avverso la sentenza della Commissione L 9 I V 2 , I E 5 C N O I 6 Z E -dell'Umbria sez. I n. 173 del 4 giugno 1998. A S N S . A C O I N I D P A M Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 M E A R P C U S E T R maggio 2002 dal Consigliere dott. Massimo Oddo;
O C lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore 2359 proc. n. 13584/99 R.G. 1 Generale dott. Vincenzo Nardi, che ha domandato l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO BA LD impugnava il silenzio-rifiuto opposto dall'Inten- dente di finanza alla sua richiesta di rimborso delle ritenute per I.r.p.e.f. effettuate sulle indennità corrispostegli negli anni dal 1988 al 1990 per ferie non godute e la Commissione tributaria di 1° grado di TE accoglieva il ricorso del contribuente e disponeva il chiesto rimborso. La decisione, appellata dall'Ufficio, era confermata il 4 giugno 1998 dalla Commissione tributaria regionale dell'Umbria sul rilievo che l'indennità per ferie non godute non costituisce retribuzione per il maggiore lavoro prestato dal lavoratore, tassabile ai sensi degli artt. 46 e 48, d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 71 (T.U. delle imposte dirette) ma assolve alla funzione di risarcire e reintegrare il dipendente del maggiore stress fisico e psichico causato dalla mancata fruizione del riposo annuale. Il Ministero delle finanze ricorreva per la cassazione della sentenza LD con un solo mezzo e l'intimato giudizial non svolgeva attività difensive. Con l'unico mezzo il ricorrente denunciava la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 46 e 48, d.p.r. n. 917/86 e per omessa, insufficiente e contraddittoria motiva- zione, atteso che le indennità pagate al lavoratore in ragione del suo status, ove non escluse in modo espresso dalla tassazione, avrebbero proc. n. 13584/99 R.G. 2 natura di emolumento dovuto dal datore di lavoro quale corrispettivo dell'attività prestata, anche quando erogate in relazione alla partico- lare natura qualitativa e temporale della prestazione. La causa veniva trattata in camera di consiglio ai sensi dell'art. 375, 2° co., c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è manifestamente fondato. E' principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (cfr.: Cass. civ., sez. V, sent. 19 aprile 2000, n. 5172; Cass. civ., sez. V, sent. 7 aprile 2000, n. 4405; Cass. civ., sez. V, sent. 29 marzo 2000, n. 3857; Cass. civ., sez. I, sent. 9 luglio 1999, n. 7202) quello secon- do cui l'indennità sostitutiva di ferie non godute va assoggettata ad I.r.p.e.f., ai sensi degli artt. 46 e 48, d.p.r. n. 917/86, e, quindi a rite- nuta d'acconto. Tale indennità, infatti, inerisce oggettivamente al rapporto di lavoro, in quanto trae origine dalle posizioni soggettive con esso costituite, e, sia che abbia i connotati di retribuzione aggiuntiva, rivolta a remune- rare la prestazione “usurante" svolta durante il periodo feriale, o sia quelli di ristoro del pregiudizio arrecato alle energie psichiche e fisi- che del dipendente, presenta la natura e la funzione di compenso, nell'accezione lata adottata dalle menzionate norme, che vi ricom- prendono anche i rimborsi e le erogazioni liberali, in quanto mira a riequilibrare sotto il profilo economico gli effetti del lavoro svolto nel suddetto período. L'intimato, inoltre, non costituendosi in giudizio, non ha addotto ar- proc. n. 13584/99 R.G. 3 gomentazioni nuove che possano indurre ad un riesame del proble- ma. Alla manifesta fondatezza del ricorso segue la cassazione della sen- tenza impugnata, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, deve essere emessa, ai sensi dell'art. 384, 1° co., c.p.c, pronun- cia di rigetto del t orso introduttivo del contribuente. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell'intero giudizio. ESENTE AlP.Q.M. Accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel me- il ricorso introduttivo rito, rigetta del contribuente. B - N. 5 NAZIONETRIBUTARIA 40/4/1986 Compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio. Così deliberato in camera di consiglio, in Roma il 24 maggio 2002. Il presidenteIl consigliere est. dott. Massimo Oddo dott. Francesco Cristarella Orestano Сятие Опить دان DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 13 GEN. 2003 VA SC Oggi IL CANCELLIERE C1 VA SC proc. n. 13584/99 R.G.