Sentenza 7 febbraio 2013
Massime • 1
In materia di detenzione abusiva di armi, la dichiarazione di rinuncia alla successione del coniuge effettuata dalla madre del detentore (nella specie imputato) non può ritenersi equipollente alla denuncia prevista dall'art. 38 T.U.L.P.S., anche se espressa a vantaggio del figlio e con indicazione delle generalità e del luogo di residenza di quest'ultimo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/02/2013, n. 10707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10707 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 07/02/2013
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - N. 174
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - rel. Consigliere - N. 25065/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI TI N. IL 01/05/1958;
avverso la sentenza n. 2308/2011 CORTE APPELLO di GENOVA, del 22/12/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/02/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FODARONI Giuseppina che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza resa il 22 dicembre 2011 la Corte di Appello di Genova confermava la sentenza resa il 10 marzo 2011, con la quale il locale Tribunale aveva dichiarato NT AN colpevole del reato di cui alla L. n. 895 del 1967, artt. 2 e 7 contestatogli perché deteneva illegalmente, avendo omesso di farne denuncia, una pistola marca Cort Walther Waffenfabrik cal. 7.05, fatto commesso in Genova il 6/6/2008 e del reato di cui all'art. 697 cod. pen. in relazione al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 38 (t.u.l.p.s.), perché illegalmente deteneva scatole contenenti 53 munizioni calibro 7,65 parabellum marca Fiocchi, una scatola contenente munizioni cal. 7,65 marca Beretta ed ulteriori 16 munizioni cal. 7.65, in Genova il 6/6/2008 e, unificati detti reati nel vincolo della continuazione, concesse le circostanze attenuanti generiche, l'aveva condannato alla pena di mesi sette di reclusione e di Euro 300,00 di multa, pena sospesa, oltre che al pagamento delle spese processuali.
2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del suo difensore, il quale lamenta:
a) violazione della legge penale e vizio di motivazione per avere la Corte di Appello disatteso la prospettazione difensiva, secondo la quale, poiché la propria madre in data 30/01/1999 con dichiarazione resa all'autorità di polizia aveva rinunciato all'eredità del defunto marito IG AN, - sino ad allora legittimo proprietario della pistola e delle munizioni, regolarmente denunciate -, in favore del figlio NT, di cui aveva fornito generalità complete ed indicato il luogo di residenza, aveva reso noto che il nuovo detentore era costui, il che, in assenza di una rinuncia all'eredità anche da parte di questi, aveva consentito alla pubblica autorità di conoscere chi detenesse l'arma e le munizioni ed in quale luogo e consentito di escludere l'elemento soggettivo del reato;
b) violazione di legge in relazione al disposto degli artt. 162 e 162- bis cod. pen. art. 58 reg. TULPS per non avere la Corte territoriale accolto la propria richiesta di derubricazione del reato nella contravvenzione di cui all'art. 58 cit. TULPS, stante che l'unico addebito contestabile era ravvisabile nello spostamento dalla propria abitazione alla sede della società di vigilanza Lubrani, di cui era dipendente, di arma e munizioni senza la segnalazione all'autorità di polizia, riqualificazione che avrebbe consentito di accedere all'oblazione, come richiesto nel corso del giudizio di primo grado e non soltanto in quello d'appello;
c) vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena inflitta, che avrebbe potuto essere irrogata nella sola sanzione pecuniaria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va dunque respinto.
1. Il primo motivo d'impugnazione non merita accoglimento: i giudici di merito hanno già ritenuto in modo corretto, logico e conforme a diritto, che la rinuncia alla successione del coniuge da parte della madre dell'imputato, ancorché espressa a vantaggio del figlio e con l'indicazione delle sue generalità e del suo luogo di residenza, non potesse ritenersi equipollente alla denuncia. Invero, la norma di cui all'art. 38 cit. T.U.L.P.S. impone a chiunque abbia la disponibilità di un'arma e delle relative munizioni a qualunque titolo, - quindi anche in via temporanea e per conto di terzi, a prescindere dall'appartenenza in forza di un diritto reale o personale di godimento, di farne denuncia all'autorità di polizia, onde consentirle di avere precisa cognizione della presenza di armi, del luogo di conservazione e dell'identità del detentore nell'ambito territoriale di competenza. I medesimi principi, dettati dalla "ratio" perseguita dalla previsione normativa, funzionale ad assicurare la costante possibilità di controllo ed apprensione delle armi denunciate, conservano validità anche nei riguardi di quanti abbiano acquisito detti dispositivi a titolo derivativo per effetto di un atto del precedente titolare, imponendo anche a costoro l'obbligo della denuncia, sebbene l'arma fosse stata già denunciata dal dante causa, insorgendo l'obbligo personale sin dal momento della materiale e concreta disponibilità dei beni.
1.1 In tal senso si è espresso il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. sez. 1, n. 8051 del 24/6/1982, Matera, rv. 155110; sez.
1. n. 11595 del 30/5/1986, Squillacioti, rv. 174084; sez. 1, n. 6587 del 24/1989, Mignone, rv. 181207; sez. 6 n. 22413 del 13/5/2008, Messina, rv. 240360) ed indicazioni analoghe si traggono anche dalla giurisprudenza costituzionale. Invero, anche la Corte delle leggi con la sentenza n. 166/1982 ha escluso il vizio di incostituzionalità delle norme di cui al combinato disposto del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 38, della L. 2 ottobre 1967, n. 895,
artt. 2 e 7, della L. 14 ottobre 1974, n. 497, artt. 10 e 4, per contrasto con l'art. 3 Cost. e ha riconosciuto che l'equiparazione della sanzione penale, stabilita per l'omissione originaria della denuncia di un'arma, a quella imposta per l'omessa reiterazione della denuncia nel luogo di nuova residenza in caso di trasferimento dell'arma, non è irragionevole e non viola il principio di eguaglianza in quanto le condizioni oggettive e soggettive delle due violazioni non divergono in ragione dei motivi di ordine pubblico ad esse sottesi, richiedenti che siano sempre noti chi detiene l'arma ed il luogo in cui la detiene, onde consentire un tempestivo intervento.
1.2 Da tali autorevoli indicazioni interpretative discende che anche nella vicenda in esame ricorrevano le medesime esigenze di ordine pubblico che pretendono nell'autorità di polizia la chiara, costante ed immediata conoscenza, oltre che del luogo di detenzione, della persona del detentore dell'arma, informazioni che la dichiarazione di rinuncia alla successione proveniente dalla madre dell'imputato non forniva in termini certi e definitivi, dal momento che non offriva alcuna certezza in ordine all'avvenuta accettazione dell'eredità paterna da parte del AN, per acquisire la cui conoscenza sarebbero state necessarie ulteriori indagini sulla situazione, sul numero dei chiamati all'eredità e sulle loro eventuali determinazioni, incompatibili con le finalità perseguite dalla norma, che impone di assolvere immediatamente all'obbligo di denuncia a chiunque abbia un potere di fatto sull'arma.
1.3 Nè può essere invocata l'ignoranza circa il dovere di denuncia gravante sull'erede detentore, atteso che, quanto all'elemento psicologico, la norma incriminatrice pretende il dolo generico, ovvero la coscienza e la volontà della condotta, l'avere coscientemente l'arma a disposizione per un tempo apprezzabile, restando confinati sul piano dell'irrilevanza i motivi dell'azione (Cass., sez. 1, n. 12911 del 19/12/2000, Bortoluzzi, rv. 218441; sez. 1, n. 18013 del 10/3/2004, PG in proc. Tambosì, rv. 227978; sez. 1, n. 15880 del 16/1/2007, Pizzino, rv. 236207); inoltre, nel caso specifico l'attività professionale di guardia giurata, svolta dall'imputato, lo rendeva edotto degli obblighi conseguenti alla disponibilità di arma diversa da quella utilizzata per servizio, il che conferma anche sotto tale profilo la fondatezza e correttezza del giudizio di responsabilità.
2. Col secondo motivo il ricorrente ripropone la questione della derubricazione della violazione ascrittagli nella fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 58 cit. T.U.L.P.S., ravvisarle per avere egli trasferito il luogo di custodia dell'arma e dei proiettili dall'abitazione alla sede di svolgimento dell'attività lavorativa, luogo diverso da quello risultante dalla rinuncia all'eredità presentata dalla madre. Ebbene, la norma richiamata prevede testualmente: "La denuncia è fatta nelle forme indicate dall'art. 15 del presente regolamento e deve contenere indicazioni precise circa le caratteristiche delle armi, delle munizioni e delle materie esplodenti;
con le stesse forme deve essere denunciata qualsiasi modificazione nella specie e nella quantità. Non è ammessa la detenzione di bombe cariche. In caso di trasferimento del detto materiale da una località all'altra del regno, salvo l'obbligo di cui alla L. art. 34, comma 2, il possessore deve ripetere la denuncia di cui all'art. 38 della Legge, nella località dove il materiale stesso è stato trasportato. Chi denuncia un'arma deve anche indicare tutte le altre armi di cui è in possesso e il luogo dove si trovano, anche se sono state precedentemente denunciate".
2.1 Pertanto, dal chiaro disposto dell'art. 58 si desume che la condotta sanzionata non consiste soltanto nel trasferimento materiale dell'arma in luogo diverso, non comunicato, ma nel compimento di tale attività nell'omessa ripetizione della denuncia già presentata originariamente all'atto dell'acquisizione della disponibilità dell'arma stessa. Tenuto conto di quanto già rilevato in ordine all'inidoneità della rinuncia all'eredità da parte della madre a fungere da denuncia, che quindi non risulta mai essere stata presentata dal AN, deve concludersi che la condotta è stata correttamente intesa quale violazione del disposto di cui alla L. n. n. 895 del 1967, artt. 2 e 7.
3. Dalla corretta qualificazione giuridica della condotta discende anche l'infondatezza dell'ultimo motivo attinente il trattamento sanzionatorio, dal momento che il delitto di cui al capo a) è punito con pena congiunta e, stante l'unificazione dei due reati nel vincolo della continuazione, sulla pena per lo stesso determinata, in quanto più grave, è stato calcolato l'aumento per il reato satellite.
3.1 Anche la doglianza sulla denegata ammissione all'oblazione non merita accoglimento: premesso che la natura della censura autorizza questa Corte alla verifica degli atti del giudizio di merito, dai verbali d'udienza del procedimento di primo grado risulta che l'imputato aveva formulato la relativa istanza soltanto in sede di discussione all'udienza del 25/2/2011, quindi oltre il termine di preclusione stabilito dall'art. 162 cod. pen.. Pertanto, la sua istanza non è stata accolta in conformità del disposto di tale norma e senza incorrere in alcun vizio di violazione di legge.
3.2 Inoltre, il giudice di primo grado ha calcolato la pena in misura di poco superiore al minimo edittale possibile, quindi ne ha sospeso l'esecuzione, secondo un procedimento di calcolo corretto, che ha tenuto conto delle peculiarità del caso. Non si ravvisano dunque ragioni per ritenere erroneo ed immotivato il rigetto della chiesta riduzione della pena.
Il ricorso, in quanto infondato, va respinto con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2013