Sentenza 16 gennaio 2007
Massime • 1
Risponde del reato di detenzione abusiva di armi e munizioni il soggetto che, venuto in possesso di armi o munizioni per successione ereditaria, abbia omesso di denunciarne il possesso alla competente autorità di P.S. a nulla rilevando la sua ignoranza in merito a tale obbligo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/01/2007, n. 15880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15880 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2007 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
80 158 80 /07 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 16/01/2007
SENTENZA
N. 82 /07
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
PRESIDENTE Dott. FABBRI GIANVITTORE
REGISTRO GENERALE CONSIGLIERE 1. Dott. BARDOVAGNI PAOLO
"I N. 034559/2006 2. Dott.SANTACROCE GIORGIO
3. Dott.VANCHERI ANGELO 11
4. Dott. CASSANO MARGHERITA 糧
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
N. IL 03/03/1937 1) PI RO
avverso SENTENZA del 11/10/2005
CORTE APPELLO di MESSINA
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
VANCHERI ANGELO
DOTT. ANTONIO GIALANELLIA, che ha concluso per la inqu isibilité dil ricorn;
Udito, per la parte civile, l'Avv.
difensore AVV. ALBERTO GULLING, che ha chiesto l'acaglients. del rivers e il conseguente amullamento suit ruivis dilte vertinda Uditoil dif impugusta perché il reato, qualificats coun contraventions, i for prescritione, assurera: estruts 3
IN FATTO E IN DIRITTO
Ricorre per cassazione il difensore di PI RO avverso la sentenza emessa
1'11.10.2005 dalla Corte di Appello di Messina, confermativa della pronuncia in data
18.5.2001 del GUP del Tribunale di Patti, con la quale la predetta, in giudizio abbreviato, è stata dichiarata colpevole di detenzione illegale di una pistola e condannata, con l'attenuante del fatto lieve, le attenuanti generiche e la diminuente del rito, alla pena di mesi
2 di reclusione e £. 50.000 di multa, convertita nella corrispondente pena pecuniaria di £.
4.550.000.
La Corte ha rilevato che la responsabilità dell'imputata, alla quale era stato contestato il reato di cui sopra per non avere provveduto a denunciare l'arma ereditata dal suo defunto marito, si desumeva dal verbale di sequestro della pistola, trovata nella di lei abitazione, e che non poteva condividersi la tesi difensiva, secondo cui nella specie avrebbe dovuto ravvisarsi la fattispecie di cui all'art. 58 del R.D.
6.5.1940 n. 635 (Regolamento
T.U.L.P.S.), in quanto tale norma riguarda pacificamente il diverso caso in cui venga denunciata un'arma e non vengano nel contempo indicate le altre armi di cui si sia in possesso, anche se siano state in precedenza denunciate.
Ha dedotto la ricorrente:
1) Nullità della sentenza impugnata per violazione di legge, sotto il profilo che, ai fini della prova della sua consapevolezza circa la presenza della pistola, che era stata a suo tempo regolarmente denunciata dal suo defunto marito, era stata utilizzata la sua dichiarazione ammissiva, mentre tale dichiarazione, in quanto autoindiziante, non avrebbe potuto essere utilizzata, perché resa in aperta violazione dell'art. 63 c.p.p.,
2) Violazione di legge e mancanza di motivazione, sul rilievo che la Corte territoriale non aveva in alcun modo motivato il rigetto della prospettazione difensiva, secondo cui il caso in esame era da ritenere sostanzialmente equiparabile alla fattispecie prevista dal quarto comma dell'art. 58 Reg. T.U.L.P.S., che prevede come reato
Please 2
contravvenzionale la mancata indicazione, in caso di denuncia di un'arma, di altre armi detenute, anche se siano state regolarmente denunciate, apparendo del tutto irragionevole che la legge punisca in maniera più lieve - rispetto a chi non abbia mai fatto una denuncia delle armi in suo possesso la condotta di un soggetto che,
-
avendo omesso di denunciare delle armi delle quali non si sia mai fatto denuncia, presenti successivamente una dichiarazione di detenzione concernente altre armi;
3) Violazione di legge, per non essere stata ravvisata, in ragione delle difficoltà interpretative e dei contrastanti indirizzi giurisprudenziali formatisi sulla materia,
l'esimente dell'errore scusabile ai sensi della sent. n. 364 del 1988 della Corte
Costituzionale.
Il ricorso è infondato e va respinto.
Ed invero, per quanto riguarda la prima doglianza, va rilevato a prescindere dalla considerazione che la prova è stata tratta anche dal verbale di sequestro dell'arma nella abitazione dell'imputata che le dichiarazioni, rese dalla ZZ nella immediatezza del fatto senza la presenza del difensore, sono state ricevute, quali dichiarazioni spontanee, ai sensi del quinto e del settimo comma dell'art. 350 c.p.p., per cui le stesse non sarebbero state utilizzabili nel dibattimento, ma, contrariamente a quanto assunto dal ricorrente, erano pienamente utilizzabili nel giudizio abbreviato.
Invero, non si trattava di atto assunto contra legem - nel qual caso si sarebbe trattato di inutilizzabilità definibile come “patologica” - ma di atto legittimamente assunto, la cui inutilizzabilità rilevava esclusivamente con riferimento alla fase dibattimentale. Di
conseguenza, le dichiarazioni spontaneamente rese dalla imputata ai Carabinieri, pur se rese in assenza di difensore, erano pienamente utilizzabili nel giudizio abbreviato, al quale su sua richiesta essa era stata ammessa.
Questa Corte ha in proposito più volte ribadito che nel giudizio abbreviato, che va celebrato con il materiale probatorio acquisito allo stato degli atti, sono utilizzabili dal giudice tutti gli atti legittimamente confluiti nel fascicolo del pubblico ministero, ivi comprese le dichiarazioni spontanee rese dall'indagato alla Polizia giudiziaria in assenza del difensore, 3
purché ricevute sul luogo o nell'immediatezza del fatto. (Cass.,Sez. IV, sent. n. 10364 del
03-12-1996, Monconi;
Sez. III, sent. n. 7072 del 16.6.1994, Mazzaraco).
Il principio è stato poi ribadito anche dalle Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 16 del 30-
06-2000, Tammaro), con cui si è spiegato che "il giudizio abbreviato costituisce un procedimento "a prova contratta", alla cui base è identificabile un patteggiamento negoziale sul rito, a mezzo del quale le parti accettano che la regiudicanda sia definita all'udienza preliminare alla stregua degli atti di indagine già acquisiti e rinunciano a chiedere ulteriori mezzi di prova, così consentendo di attribuire agli elementi raccolti nel corso delle indagini preliminari quel valore probatorio di cui essi sono normalmente sprovvisti nel giudizio che si svolge invece nelle forme ordinarie del dibattimento", e che in tale forma di processo non rilevano né le ipotesi di inutilizzabilità "fisiologica" della prova né quelle, analoghe al caso di specie, di inutilizzabilità "relativa".
In ordine al secondo motivo di gravame, intanto va riaffermato il principio, ormai da tempo enunciato da questa Corte, che colui che viene in possesso di armi o munizioni per successione ereditaria è tenuto all'obbligo della denuncia prevista dalla legge, anche quando tale obbligo sia stato assolto dal suo dante causa. Da ciò consegue la responsabilità dell'erede per detenzione abusiva di armi e/o munizioni in caso di omessa denuncia delle stesse da parte di quest'ultimo, a nulla rilevando la sua ignoranza (v. Cass. Sez. I, sent. n.
11595 del 23.10.1986, Squillacioti;
Sez. I, sent. n. 1210 dell'11.2.1984, Colocucci;
Sez. I, sent. n. 11158 del 19.12.1981, Francesca ecc.).
Quanto all'elemento psicologico è sufficiente il dolo generico, e cioè la coscienza e la volontà della condotta ovvero dell'avere coscientemente l'arma a disposizione per un tempo apprezzabile, mentre a nulla rilevano i motivi dell'azione (v. Cass., Sez. I, sent. n. 12911 del
19.12.2000, Bortoluzzi;
Sez. I, sent. n. 13662 del 28.10.1998, Borsellino ecc.).
La tesi prospettata dalla difesa della ricorrente è priva di pregio e non coglie affatto nel segno, poiché muove dal presupposto, chiaramente errato, che la norma di cui al quarto comma dell'art. 58 del T.U.L.P.S. descriva una fattispecie in qualche modo equiparabile a quella di detenzione abusiva di arma, contestata all'imputata. 4
Si tratta, invece, all'evidenza, del caso, affatto diverso, in cui una persona, nel denunciare il possesso di un'arma, ometta di indicare nella medesima denuncia le altre armi possedute già regolarmente denunciate, ipotesi ritenuta dalla legge meno grave e configurata come reato contravvenzionale.
Ben differente è la fattispecie di reato che è stata contestata alla ZZ, che consiste nella condotta di colui che omette, nonostante ne abbia l'obbligo penalmente sanzionato, di denunciare armi da lui mai denunciate in precedenza, non potendosi equiparare a tale situazione quella descritta nel quarto comma del citato art. 58.
D'altra parte, qualora si accedesse alla tesi della ricorrente, si perverrebbe all'assurda conseguenza che, una volta denunciate alcune armi, chi omette di denunciarne altre nel frattempo acquisite dovrebbe rispondere non, come è indubbio, del reato di cui all'art. 2
della legge n. 895/67 e succ. mod., bensì di quello di cui all'art. 58 sopra citato, cosa non seriamente sostenibile.
Quanto al terzo motivo di gravame, è sufficiente osservare che, a prescindere dalla constatazione che la giurisprudenza in materia è chiara e costante, l'ignoranza dovuta ad errore nell'interpretazione della norma penale non può essere considerata inevitabile quando tale interpretazione sia tutt'altro che confusa e caotica, non sia oggetto di particolari difficoltà e l'errore circa l'esistenza e la portata della disposizione incriminatrice possa essere evitato con la normale diligenza.
Per altro, è ormai pacifico il principio, da tempo affermato da questa Corte, secondo cui
"L'incertezza derivante da contrastanti orientamenti giurisprudenziali nell'interpretazione e nell'applicazione di una norma, non abilita da sola ad invocare la condizione soggettiva d'ignoranza inevitabile della legge penale. Al contrario, il dubbio sulla liceità o meno deve indurre il soggetto ad un atteggiamento più attento, fino cioè, secondo quanto emerge dalla sentenza 364/1988 della Corte Costituzionale, all'astensione dall'azione se, nonostante tutte le informazioni assunte, permanga l'incertezza sulla liceità o meno dell'azione stessa, dato che il dubbio, non essendo equiparabile allo stato d'inevitabile ed invincibile 5
ignoranza, è inidoneo ad escludere la consapevolezza dell'illiceità” (v. Cass., Sez. VI, sent.
n. 6175 del 27.3.1995, Bando, RV 201518).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere pertanto respinto e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2007
IL PRESIDENTE IL CONSIGLI
DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
19 APR 2007
IL CANCELLIERE
Rosanna T
R
O
C