Sentenza 29 gennaio 1999
Massime • 1
L'art. 32 della legge regionale siciliana 29 aprile 1985 n. 21, che stabilisce l'autonomia del concessionario della costruzione di opera pubblica, operante in nome proprio e per conto dell'ente beneficiario, implica che il concessionario assuma nei confronti dei terzi tutte le obbligazioni negoziali, indennitarie e risarcitorie derivanti dall'esecuzione dell'opera, escludendo ogni rapporto diretto tra i terzi e l'ente concedente, destinatario unicamente delle azioni di rimborso delle somme erogate dall'impresa concessionaria, e non potendo invocarsi in tale fattispecie i principi della delegazione amministrativa, configurabile esclusivamente tra soggetti pubblici.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 29/01/1999, n. 790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 790 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott.Pellegrino SENOFONTE Presidente
Dott.Alfio FINOCCHIARO Consigliere
Dott.Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere
Dott.Ugo VITRONE Cons. Relatore
Dott.Giuseppe MARZIALE Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI MILAZZO, in persona del sindaco in ccarica, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Villini, n. 4, presso l'avv. Arturo Antonucci unitamente all'avv. Carmelo Briguglio, che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso;
ricorrente contro
AR NO, elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere dei Mellini, n. 24, presso l'avv. Giovanni Giacobbe,, che unitamente all'avv. Pietro Carrozza del foro di Messina lo rappresenta e difende per procura a margine del controricorso;
controricorrente ricorrente incidentale nonché
SOC. COOP. EDILTER a r.l.
intimata avverso la sentenza della Corte d'Appello di Messina n. 161 pubblicata il 19 aprile 1996;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13 luglio 1998 dal Relatore Cons. Ugo VITRONE;
udito l'avv. prof. Giovanni GIACOBBE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE, che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso principale, l'accoglimento del secondo motivo, con assorbimento del terzo e del quarto motivo e del ricorso incidentale condizionato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 15 maggio 1992 SC NO conveniva in giudizio dinanzi alla Corte d'Appello di Messina il Comune di Milazzo e la Soc. Coop. Edilter a r.l. per sentirli condannare al pagamento dell'indennità di occupazione relativa a due porzioni di un terreno di sua proprietà alla contrada Contura, destinati alla costruzione dell'asse viario di raccordo tra l'autostrada e il porto.
Entrambe le parti contestavano al propria legittimazione passiva indicando ciascuna l'altro convenute come unico soggetto tenuto al pagamento dell'indennità di occupazione;
in subordine, il Comune proponeva domanda di rivalsa nei confronti della Soc. Coop. Edilter. Con sentenza del 12 febbraio - 19 aprile 1996 la corte adita condannava il Comune al pagamento dell'indennità che determinava, con riferimento alla superficie di mq. 400 occupata nel 1990, in L.
2.178.500 per il periodo dal 30 gennaio al 15 dicembre 1990 e in L.
4.968.000 per ogni annualità successiva e, con riferimento alla superficie di mq. 990 occupata nel 1991, in ulteriori L. 12.295.000 per ogni annualità dal 6 dicembre 1991; rigettava le domande proposte dallo SC nei confronti della Soc. Coop. Edilter e la domanda di rivalsa del Comune.
La corte affermava la legittimazione passiva esclusiva del Comune che aveva promosso la procedura espropriativa ed emesso il decreto di occupazione in via d'urgenza, senza delegare alla cooperativa incaricata dell'esecuzione dell'opera pubblica poteri ablatori, com'era confermato dalla formulazione dell'art. 27, co. 13 del contratto di appalto che specificava che "al concessionario vanno rimborsate le somme inerenti all'espropriazione regolarmente corrisposte a titolo di indennità di epropriazione, ecc. . . .". Esclusa ogni competenza a conoscere dei rapporti interni fra il Comune e la Coop. Edilter, e ritenuta la proponibilità dell'azione nonostante che la misura dell'indennità non fosse stata ancora determinata in via amministrativa, liquidava l'indennità di occupazione ragguagliandola all'importo degli interessi legali sul valore venale delle aree occupate e ne ordinava il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti.
Contro la sentenza ricorre per cassazione il Comune di Milazzo con quattro motivi.
Resiste SC NO con controricorso contenente ricorso incidentale condizionato affidato ad un solo motivo. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Non ha presentato difese la Soc. Coop. Edilter a r.l.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va disposta preliminarmente la riunione dei ricorsi proposti contro la medesima sentenza.
Con il primo motivo del ricorso principale il Comune di Milazzo denuncia il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine all'affermazione della legittimazione esclusiva di esso Comune, nonché la violazione e la falsa applicazione dell'art. 42 della legge regionale siciliana 29 aprile 1985, n. 21, e sostiene che se la sentenza impugnata avesse esaminato il testo dell'intero art. 27 bis del contratto di appalto (rectius: di concessione) stipulato fra le parti, la cui formulazione è conforme al disposto dell'art. 42 della legge regionale anzidetta, sarebbe giunta alla diversa conclusione che nella specie i lavori in questione erano stati affidati in concessione alla soc. Coop. Edilter a r.l., con delega al compimento di tutte le attività inerenti all'espropriazione, rispetto alle quali il Comune si era riservato un mero potere di verifica della regolarità formale e sostanziale delle procedure espropriative, e un mero obbligo di rimborso delle relative indennità che avrebbero dovuto essere anticipate dalla società cui i lavori erano stati affidati in concessione, la quale si poneva quindi come unico soggetto legittimato nei confronti del privato che agisse per il pagamento delle indennità ad esso spettanti. Eccepisce il controricorrente che la questione sarebbe preclusa dal giudicato che sarebbe venuto a formarsi per essersi il ricorrente limitato ad impugnare la sola statuizione relativa alla mancata concorrente legittimazione passiva della Cooperativa Edilter. L'eccezione non può trovare accoglimento poiché si fonda su una lettura del tutto sommaria della censura articolata dal Comune di Milazzo: da una valutazione globale delle argomentazioni addotte per illustrare la censura in esame si evince infatti con sufficiente chiarezza che il ricorrente, attraverso il richiamo agli istituti della delegazione intersoggettiva e della concessione, si duole in realtà che non sia stata affermata la legittimazione passiva esclusiva della impresa concessionaria nei confronti degli espropriati e lamenta la violazione della legislazione regionale e l'insufficienza della motivazione in ordine alla esatta portata delle clausole della convenzione stipulata con l'impresa appaltatrice secondo cui l'Amministrazione si sarebbe riservato un mero potere di controllo sulla regolarità formale e sostanziale delle procedure espropriative, ferma restando la titolarità dei poteri ablatori in capo alla Cooperativa Edilter e salvo, nei rapporti interni, l'obbligo del Comune di rimborsare le somme da questa anticipate per il pagamento delle indennità spettanti ai privati;
e, solo in via del tutto ipotetica e subordinata è stata, infine, prospettata l'eventualità di una contitolarità dei poteri ablatori in capo al Comune e alla Cooperativa.
Respinta l'eccezione di giudicato, va esaminata innanzi tutto la censura di violazione di legge che ha natura preliminare poiché solo ove si ritenga che la affermazione della legittimazione passiva esclusiva del Comune sia conforme alla disciplina della legislazione regionale alle quote epoca vigente potranno prendersi in esame le censure mosse contro la motivazione posta a fondamento della statuizione impugnata.
Ciò premesso, va considerato che nei casi in cui l'autorità amministrativa non si limiti ad affidare all'impresa appaltatrice la sola esecuzione materiale dell'opera pubblica possono ipotizzarsi diverse situazioni giuridiche.
Può verificarsi, innanzi tutto, che l'ente o l'istituto incaricato della realizzazione dell'opera pubblica proceda direttamente all'acquisizione delle aree in nome e per conto dei Comuni, d'intesa con questi ultimi (artt. 35 e 60 della legge 22 ottobre 1971, n. 865), nel qual caso non si dubita che la qualità di espropriante spetti al Comune che è tenuto al pagamento delle indennità di occupazione e di espropriazione, dal momento che la delega in esame pone in essere un mero fenomeno di rappresentanza in senso tecnico.
Può verificarsi, invece, che, in base ad una norma giuridica, il soggetto legittimato conferisca ad un altro ente pubblico l'incarico di operare in nome proprio e per conto del delegante, con la conseguenza che gli atti posti in essere dal delegato sono a lui imputabili ed esso ne risponde direttamente nei confronti d terzi nel quadro della attuata delegazione intersoggettiva (SS.UU. 20 ottobre 1995, n. 10922; Cass. 9 aprile 1996, n. 3271). Va osservato, peraltro, che il fenomeno della delegazione intersoggettiva, che costituisce espressione del più generale istituto della delega di poteri, è destinato ad operare, per sua natura, nei rapporti fra due autorità amministrative e quindi, con riferimento all'espropriazione per pubblica autorità, pur non potendo escludersi la ipotizzabilità di una delega tra due enti pubblici, sarà più frequente il ricorso al fenomeno della concessione, nel quale l'autorità concedente si spoglia del tutto dei suoi poteri in ordine alla realizzazione di un opera o di un servizio pubblico e li trasferisce ad un altro soggetto, anche privato, riservandosi i poteri di direttiva e di controllo e, se espressamente previsto, quello di revoca. Va ancora specificato che, allorquando - come nella specie - venga affidata in concessione ad un'impresa appaltatrice l'esecuzione di un'opera pubblica da realizzarsi su un terreno espropriato in danno di privati, non si verifica per ciò stesso il trasferimento, con la concessione, dei poteri e dei doveri inerenti alle espropriazioni, nè ciò può desumersi dall'obbligo di anticipazione delle somme da erogarsi a titolo di indennità a favore dei privati, essendo pur sempre possibile che nell'ambito del mero regolamento dei rapporti di dare e avere tra concedente e concessionario questi assuma l'obbligo di anticipare le somme dovute a titolo di indennità, senza con ciò divenire, nei confronti dell'espropriato, unico soggetto obbligato alla correponsione delle indennità stesse (SS.UU. 7 maggio 1973, n. 1201, in tema di attuazione dei piani di ricostruzione dei Comuni danneggiati dalla guerra).
Ciò chiarito, il ricorrente, ancor prima di dolersi della insufficiente motivazione sulla portata delle obbligazione scaturenti dalla convenzione stipulata con la Cooperativa Edilter s.r.l., lamenta la violazione di una norma della legislazione regionale in materia di esecuzione dei lavori pubblici in Sicilia, la quale, dopo aver stabilito che l'esecuzione degli interventi in materia di opere pubbliche può essere affidata in concessione per lavori di importo superiore ai 25.000 milioni, che presentino caratteristiche di complessità esecutiva per l'estensione dell'organizzazione dei cantieri o per la diversità tecnicocostruttiva delle opere che concorrono a formare l'insieme dei lavori (primo comma), dispone che l'affidamento in concessione comporta per il concessionario tutti gli oneri per la realizzazione dell'opera ed, eventualmente, per la gestione temporanea, compresa la progettazione, le espropriazioni per pubblica utilità, l'acquisizione di concessioni e di autorizzazione, l'esecuzione delle forniture e dei lavori ed ogni altra attività o prestazione necessaria per la consegna dell'opera completa ai fini dell'utilizzazione prevista. (terzo comma).
Nella specie la regione è intervenuta a dettare una norma di carattere generale che pone a carico del concessionario incaricato della costruzione di un opera pubblica di particolare complessità l'obbligo di provvedere a tutte le attività strumentali per la sua realizzazione, ivi comprese le espropriazioni per pubblica utilità, e di consegnare l'opera completa e in grado di essere utilizzata secondo la sua destinazione.
La prescrizione normativa di cui è stata denunciata la violazione, nel sanzionare con forza di legge l'autonomia del concessionario, che opera ordinariamente in nome proprie e per conto dell'ente beneficiario dell'opera pubblica, implica che l'impresa appaltatrice concessionaria dell'opera assume in nome proprio nei confronti dei terzi tutte le obbligazioni negoziali, indennitarie e risarcitorie derivanti dall'esecuzione dell'opera, escludendo ogni rapporto diretto fra i terzi e l'ente concedente, destinatario unicamente delle azioni di rimborso delle somme erogate dall'impresa concessionaria.
Irrilevante deve ritenersi la considerazione, posta a fondamento della statuizione impugnata, secondo cui il Comune non avrebbe delegato all'impresa poteri ablatori, poiché una delega di poteri è configurabile solo nei rapporto tra due enti pubblici (delegazione amministrativa intersoggettiva) mentre nell'ipotesi di affidamento in concessione di un'opera pubblica ad un'impresa privata, questa è incaricata unicamente di promuovere, in via esclusiva le espropriazioni e l'acquisizione di concessioni e autorizzazioni, liberando totalmente l'ente concedente da ogni incombenza al riguardo, sicché l'obbligo del rimborso delle somme erogate a titolo di indennità di occupazione o di espropriazione opera solo nei rapporti interni tra concedente e concessionario e non vale a rendere l'ente beneficiario dell'opera pubblica passivamente legittimato nei confronti dei terzi in via esclusiva o anche solo concorrente con l'impresa concessionaria.
Le considerazioni che precedono comportano, quindi, l'accoglimento del primo motivo del ricorso principale e, conseguentemente, l'accoglimento del ricorso incidentale condizionato con il quale lo SC ha chiesto, nell'ipotesi di accoglimento del primo motivo del ricorso principale la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la legittimazione passiva della Soc. Cooperativa Edilter a r.l.
L'accoglimento dei primo motivo del ricorso principale comporta l'assorbimento dell'esame degli altri motivi, aventi natura subordinata, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la dichiarazione del difetto di legittimazione passiva del Comune di Milazzo. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio ad altro giudice della controversia tra lo SC e la Soc. Cooperativa Edilter a r.l.
Le spese giudiziali restano compensate, per motivi di equità connessi alla novità della questione sottoposta all'esame di questa Corte, nei rapporti tra il Comune di Milazzo e lo SC, mentre viene rimessa al giudice di rinvio ogni pronuncia al riguardo nei rapporti fra lo SC e la Soc. Cooperativa Edilter a r.l.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara assorbiti gli altri motivi e, pronunciando nel merito, di chiara il difetto di legittimazione passiva del Comune di Milazzo;
accoglie il ricorso incidentale condizionato, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'Appello di Catania, cui rimette altresì la pronunzia sulle spese del giudizio di cassazione nei rapporti fra lo SC e la Soc. Cooperativa Edilter a r.l. Dispone la compensazione totale delle spese giudiziali fra il Comune di Milazzo e lo SC. Così deciso in Roma, il 13 luglio 1998.
Depositato in cancelleria il 29 gennaio 1999