Sentenza 20 marzo 2004
Massime • 1
Il delitto di illecita detenzione di arma comune da sparo si perfeziona con la disponibilità dell'arma e non già con la proprietà in senso civilistico della stessa, sicché lo commette anche colui che, pur non essendo erede del legittimo detentore, continui ad abitare, pur dopo la sua morte, nella casa dove l'arma si trovi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/03/2004, n. 18013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18013 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 20/03/2004
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 1502
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 020992/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO GIUDICE UDIENZA PRELIMINA di ROVERETO;
nei confronti di:
1) BO GU N. IL 07/09/1959;
avverso SENTENZA del 18/03/2003 GIUDICE UDIENZA PRELIMINA di ROVERETO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. URBAN GIANCARLO;
lette le conclusioni conformi del P.G..
OSSERVA
Con sentenza in data 18 marzo 2003, il G.U.P. presso il Tribunale di Rovereto dichiarava non luogo a procedere nei confronti di BO ID in ordine al reato di illecita detenzione di armi comuni (due fucili) per non aver commesso il fatto. Il Giudice rilevava che non risultava agli atti la prova certa che le armi fossero nella disponibilità dell'imputato, posto che esse, già appartenute al defunto zio TA MA e regolarmente denunziate, erano state trasferite per diritto ereditario alla vedova del de cuius, ID VA.
Avverso tale decisione propone ricorso il Procuratore Generale presso la Corte d' Appello di Trento, rilevando la violazione di legge in quanto presupposto della norma incriminatrice non è la proprietà dell'arma in senso civilistico, ma la semplice disponibilità di fatto. La sentenza impugnata trascura il fatto che fu lo stesso imputato a denunziare ai carabinieri di aver trasportato le armi in questione da Rovereto al nuovo domicilio di Arco.
Insiste quindi per l'annullamento del provvedimento. Con memoria del 13 gennaio 2003 il difensore del TA chiede il rigetto del ricorso del P.G. rilevando che il trasporto dei fucili da Rovereto ad Arco aveva riguardato armi diverse da quelle indicate nella sentenza e appartenenti alla ID, tant' è vero che per esse era stato emesso decreto che disponeva ai giudizio ai sensi dell'art. 429 c.p.p.; insisteva quindi per la estraneità del TA dalla ipotesi di reato contestata, tenuto conto che egli sarebbe stato ospitato presso la casa degli zii in Rovereto solo temporaneamente, a seguito della separazione dalla moglie. Il ricorso è fondato: il reato contestato, infatti, si perfeziona con la disponibilità dell'arma e non già con la proprietà in senso civilistico della stessa. La sentenza impugnata, nell'escludere la responsabilità del TA, non ha affatto affrontato, con motivazione congrua ed adeguata, il tema della disponibilità di fatto da parte dell'imputato delle armi in questione, già appartenute allo zio e detenute in modo legittimo sino al decesso dello stesso, avvenuto in data 26 ottobre 1997, e presso il quale egli aveva il proprio domicilio.
La sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo esame, al G.U.P. presso il Tribunale di Rovereto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame al G.U.P. presso il Tribunale di Rovereto.
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2004