Sentenza 19 dicembre 2000
Massime • 1
Nel reato di illegale detenzione di armi e munizioni l'elemento psicologico consiste nel dolo generico, e cioè nella coscienza e volontà di avere a disposizione materialmente l'arma o le munizioni senza averne fatto denuncia, mentre a nulla rileva l'eventuale buona fede dell'agente ovvero l'erroneo convincimento circa l'obbligo della denuncia che si risolve in ignoranza della legge penale, inescusabile per il principio generale sancito dall'art. 5 cod. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/12/2000, n. 12911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12911 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
1. Dott. BARDOVAGNI PAOLO - Presidente - del 19/12/2000
2. Dott. SANTACROCE GIORGIO - Consigliere - SENTENZA
3. Dott. DE NARDO GIUSEPPE - Consigliere - N. 1105
4. Dott. RIGGIO GIANFRANCO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
N.027883/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) BE LO N. IL 17/03/1945
avverso sentenza del 02/03/2000 CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. RIGGIO GIANFRANCO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Francesco Cosentino che ha concluso per il rigetto del ricorso. Fatto e diritto
Con sentenza del 2 marzo 2000 la Corte di Appello di Torino, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Vercelli il 25 febbraio 1999 nei confronti di OR LO, assolveva l'imputato dal reato di illegale detenzione di munizioni da guerra e confermava la condanna dello stesso per i reati di illegale detenzione di una parte di un'arma e munizioni, rideterminando la pena in mesi tre di reclusione e lire centottantamila di multa.
Ricorre per cassazione il difensore del OR, denunciando violazione di legge in relazione alla valutazione dell'elemento psicologico del reato, avendo l'imputato ignorato l'obbligo di denunciare la parte di arma detenuta.
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, compendiati in una sommaria ed apodittica confutazione del rilievo, contenuto nella sentenza impugnata e conforme a una interpretazione giurisprudenziale assolutamente pacifica ("ex plurimis", Cass. Sez. 1^ 9/5/1987, n. 5753), secondo cui nel reato "de quo" l'elemento psicologico consiste nel dolo generico, ossia nella coscienza e volontà di avere a disposizione materialmente l'arma o le munizioni senza averne fatto denuncia, mentre a nulla rileva l'eventuale buona fede dell'agente, ovvero l'erroneo convincimento circa l'obbligo della denuncia, che si risolve in ignoranza della legge penale, (inescusabile) per il principio generale sancito dall'art. 5 c.p.. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, data la palese finalità dilatoria dell'impugnazione proposta al versamento alla cassa delle ammende di una somma, che stimasi congruo determinare in cinquecentomila lire.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di L. 500.000 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2001