Sentenza 13 maggio 2008
Massime • 1
Risponde del reato di detenzione abusiva di armi e munizioni il soggetto che, venuto in possesso di armi o munizioni per morte del precedente detentore, abbia omesso di denunciarne il possesso alla competente autorità di P.S. a nulla rilevando la mancata accettazione dell'eredità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/05/2008, n. 22413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22413 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 13/05/2008
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNINO Felice Saverio - Consigliere - N. 826
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 43867/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SI IO nato il [...] e SI FR nato il [...];
avverso la sentenza 28 giugno 2006 della Corte di appello di SI che, in parziale riforma della sentenza 9 luglio 2004 del G.U.P. di SI, ha assolto SI FR dal reato di cui al capo A (D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73) rideterminando la pena per i restanti reati sub B) C) e D) (in materia di droga e detenzione di armi comuni da sparo e munizioni);
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Luigi Lanza;
Udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. GALATI Giovanni che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per i capi sub C e D e rigetto nel resto, ed il difensore dei due ricorrenti che si è richiamato ai motivi. CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Con un primo motivo di impugnazione la ricorrente difesa deduce testualmente la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) per inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione alla L. n. 895 del 1967, artt. 2 e 7, e art. 546 c.p.p.. Il difensore premette in fatto e in diritto:
1. che FR SI non è mai stato erede del padre (nel cui patrimonio rientravano le armi e le munizioni) avendo egli rinunciato all'eredità paterna in data 25 febbraio 2002;
2. che le armi e le munizioni di dotazione erano nel luogo ove erano state denunciate dal de cuius, luogo diverso dall'abitazione dei figli e che qualsiasi contestazione non poteva protrarsi dopo la data di avvenuta rinuncia all'eredità stessa;
3. che appare erroneo il mancato assorbimento della contravvenzione con il delitto trattandosi di un'unica fattispecie incriminatrice di cui alla L. n. 497 del 1994, artt. 10 e 14 con conseguente scorretta duplicazione della dell'accusa.
Il motivo è infondato.
Risulta in fatto dalla decisione impugnata che il primo detentore- denunciante le armi, CO SI, è deceduto il 27 agosto 2001 e che entrambi i figli dimoravano nella casa in cui le armi erano state sequestrate (il 20 ottobre 2003), ivi disponendo ciascuno di una propria camera.
La Corte delle leggi (Corte Costituzionale sentenza 166/1982, 00 11625, Presidente Elia, rel. Conso), chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale del combinato disposto del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 38, della L. 2 ottobre 1967, n. 895, artt. 2 e 7,
della L. 14 ottobre 1974, n. 497, artt. 10 e 4 in riferimento all'art. 3 Cost., ha stabilito che l'equiparazione della sanzione, prevista per l'omissione originaria della denuncia di un'arma, a quella stabilita per mancata reiterazione della denuncia nel luogo di nuova residenza, non è irragionevole e pertanto non contrasta con l'art. 3 della Cost. poiché le condizioni oggettive e soggettive delle due infrazioni non sono cosi" profondamente diverse: motivi di ordine pubblico richiedono infatti, per entrambe le situazioni, che sia conosciuto sia colui chi detiene l'arma, sia il luogo in cui la detiene, e ciò in funzione della necessità di intervenire tempestivamente.
Da tale autorevole interpretazione, che concerne la mancata reiterazione della denuncia nel luogo di nuova residenza, si ricava che, anche nell'odierna vicenda, non possono prospettarsi profili di illegittimità, ricorrendo gli stessi motivi di ordine pubblico che esigono nell'Autorità la chiara precisa conoscenza, oltre che del luogo di detenzione (nella specie immutato), della persona del detentore dell'arma, il quale, deceduto il primo originario denunciante, ben potrebbe essere persona diversa dall'erede e, tra più eredi, essere persona che non risiede nel luogo di detenzione- presenza delle armi e delle munizioni stesse, oppure di persona priva dei requisiti psico-fisici che consentono la disponibilità di armi e munizioni.
Correttamente pertanto la Corte distrettuale ha ritenuto che colui che viene in possesso di armi o munizioni, pure per successione ereditaria, è tenuto all'obbligo della denuncia prevista dalla legge, anche quando tale obbligo sia stato assolto dal suo dante causa. Da ciò consegue la responsabilità dell'erede per detenzione abusiva di armi e/o munizioni in caso di omessa denuncia delle stesse da parte di quest'ultimo (cfr. in termini: Cass. Sez. 1^, sent. n. 11595 del 23.10.1986, Squillacioti;
Sez. 1^, sent. n. 1210 dell'11.2.1984, Colocucci;
Sez. 1^, sent n. 11158 del 19.12.1981, Francesca), considerato che, quanto all'elemento psicologico, è sufficiente il dolo generico, e cioè la coscienza e la volontà della condotta, ovvero dell'avere coscientemente l'arma a disposizione per un tempo apprezzabile, mentre a nulla rilevano i motivi dell'azione (v. Cass., Sez. 1^, sent. n. 12911 del 19.12.2000, Bortoluzzi;
Sez. 1^, sent. n. 13662 del 28.10.1998, Borsellino). Pertanto deve rispondere del reato di detenzione abusiva di armi e munizioni le persone che, come i SI, siano venuti in possesso di armi o munizioni per morte del padre, precedente detentore (e conseguente successione ereditaria), ed abbiano omesso di denunciarne il possesso stesso alla competente autorità di P.S., a nulla rilevando la loro ignoranza in merito a tale obbligo nella specie peraltro non dedotta (Sez. 1^, Sentenza n. 15880 del 16/01/2007 Ud. Rv. 236207, Massime precedenti Conformi: N. 5292 del 1998 Rv. 210569 Massime precedenti Vedi: N. 13062 del 1987 Rv. 177296, N. 13662 del 1998 Rv. 212354, N. 18013 del 2004 Rv. 227978).
Nessun dubbio quindi sulla sussistenza del reato, anche per SI FR il quale,dopo la morte del padre, avvenuta il 27 agosto 2001 e sino alla data di rinuncia dell'eredità stessa, e quindi per lungo ed apprezzabile tempo, ha omesso di effettuare la dovuta denuncia.
Quanto al lamentato mancato assorbimento della contravvenzione con il delitto, trattandosi di un'unica fattispecie incriminatrice di cui alla L. n. 497 del 1994, artt. 10 e 14 con conseguente scorretta duplicazione dell'accusa, va rilevata l'assoluta infondatezza della doglianza.
Infatti, se è vero che, per risalente giurisprudenza (vds.: Sez. F. 2658/1990, Rv. 185712 in ricorso Canavà, e massime conformi;
n. 149818; 156069; 170569; 172596; 173919), in caso di contestuale detenzione di armi e di munizioni, che siano in numero limitato e relative all'arma detenuta, non si configurano distinte violazioni di diverse disposizioni di legge o di più norme della stessa disposizione, bensì un'unica fattispecie criminosa ai sensi della L. n. 497 del 1974, art. 10 va negata l'applicabilità di tale regola alla presente vicenda nella quale le munizioni, definite dai giudici di merito come "imponente arsenale", sono costituite: da 371 cartucce cal. 12; 49 cartucce cal. 16; e da 3 cartucce cal. 12 caricate a pallettoni.
Con un secondo motivo di impugnazione la ricorrente difesa si lamenta della violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in relazione alla ritenuta destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente, attribuita a SI IO, ottenuta senza considerare l'abbienza e l'uso personale e l'assenza di strumenti e sostanze da taglio tipiche di un uso non personale.
Il motivo è palesemente infondato e soprattutto negato nel suo fondamento in fatto dagli accertamenti della Guardia di finanza i quali hanno evidenziato:
a) la frequentazione dello stabile da parte di soggetti noti come assuntori di sostanza stupefacente;
b) la presenza nelle stanze occupate dai due imputati e l'avvenuto reperimento, anche per iniziativa degli accusati stessi, di sostanza stupefacente del tipo HA (tavoletta di 154 gr. consegnata dal IO SI) ed inoltre: due involucri con 2 grammi di cocaina;
una dose di marijuana;
un panetto di HA di 180 gr., ed ancora un coltello con evidenti segni di bruciatura sulla punta;
un barattolo con sostanza da taglio per cocaina.
Ciò premesso va ribadito che, a seguito delle modificazioni introdotte con la L. 21 febbraio 2006, n. 49, art 4 bis alla disciplina del traffico e della detenzione illecita di stupefacenti, il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, lett. a) ha, tra l'altro, sanzionato l'illecita detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, le quali, per quantità (in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con Decreto del Ministro della salute), ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso complessivo lordo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione.
appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale. La quantità quindi, assieme alle modalità di presentazione della droga e ad altre circostanze dell'azione, è una delle possibili variabili da cui desumere la destinazione ad un uso non esclusivamente personale ed il relativo giudizio, se congruamente motivato, si sottrae al sindacato del giudice di legittimità.
Nella specie la valutazione dell'impugnata sentenza (sulla finalità della cessione a terzi e non ad uso personale) risulta condotta alla stregua dei tre criteri dianzi prospettati e si è conclusa ed è stata supportata da ineccepibili argomentazioni, avuto riguardo anche alla pluralità delle droghe detenute ed alla presenza di strumenti idonei al frazionamento dello stupefacente, ed alla frequentazione della casa da parte di soggetti noti come tossicodipendenti. Ne consegue quindi che, bene ed in modo incensurabile in questa sede, i giudici di merito hanno concluso per la destinazione a terzi dello stupefacente sequestrato.
Con il terzo motivo si deduce l'eccessività della sanzione e l'illogicità della motivazione sul punto della mancata considerazione dell'incensuratezza e dell'omessa applicazione nel massimo del beneficio delle circostanze attenuanti generiche. Il motivo, per come prospettato, è inammissibile.
Nella specie, il ragionamento nella motivazione, in punto di determinazione della sanzione ed omessa applicazione nel massimo delle riconosciute circostanze attenuanti generiche, risulta essere stato analiticamente proposto nel rispetto delle regole tecniche dell'argomentare giuridico, con un esame completo di tutti gli elementi processualmente disponibili, i quali risultano correttamente interpretati con risposte esaustive alle deduzioni della parte. Le doglianze formulate si esprimono infatti in richieste di sostanziale e non consentita revisione della valutazione correttamente operata da due giudici di merito, i quali hanno adeguatamente soppesato l'azione illecita, esaminando persuasivamente la gravità de, reato e la corrispondente capacità a delinquere dei colpevoli.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2008