Sentenza 28 marzo 2006
Massime • 1
Dopo la modifica introdotta dall'art. 6 D.L. 27 giugno 2003 n. 151, che ha attribuito al tribunale la competenza per materia in ordine al reato previsto dall'art. 186 del codice della strada (guida in stato di ebbrezza), anche il reato di cui all'art. 187 (guida in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti) deve ritenersi di competenza del tribunale, in quanto il richiamo all'art. 186, contenuto nel settimo comma del novellato art. 187, deve intendersi riferito sia al trattamento sanzionatorio che alla disciplina sulla competenza, al fine di evitare che interpretazioni differenziate sul regime processuale espongano la norma a censure di costituzionalità. (In motivazione, la Corte ha osservato che ragionare diversamente, e ritenere il reato ex art. 187 di competenza del giudice di pace, consentirebbe all'imputato di ottenere l'ammissione alla oblazione ex art. 162 bis cod. pen., stante la alternatività delle pene previste per tale contravvenzione nel procedimento speciale, mentre la stessa eventualità resta esclusa per il reato di cui all'art. 186 che, nel rito ordinario dinanzi al tribunale, è punito con pena congiunta).
Commentario • 1
- 1. Cass. Civ. ordinanza 3 aprile 2007 n. 8362Avvocatoandreani.It · https://www.avvocatoandreani.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/03/2006, n. 17003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17003 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 28/03/2006
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - N. 514
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 026688/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE DI APPELLO DI PERUGIA;
nei confronti di:
CC NO, N. IL 06/08/1975;
avverso SENTENZA del 05/05/2004 GIUDICE DI PACE di URBINO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. NOVARESE FRANCESCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FRATICELLI Mario che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Ancona ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di pace di Urbino, emessa in data 5 maggio 2004, con la quale veniva dichiarata l'improcedibilità dell'azione penale nei confronti di UC NO per i reati di guida in stato di alterazione psico- fisica dovuta all'uso di sostanze stupefacenti e di rifiuto a sottoporsi all'accertamento medico, perché estinti per intervenuta oblazione mediante il versamento della somma di Euro 1.291,00, deducendo quali motivi la violazione dell'art. 187 C.d.S. e dell'art. 162 bis c.p., in quanto la somma da versare era errata, giacché era stata applicata quella relativa ad una sola violazione e non a due (Euro 2.582,00 in totale).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre preliminarmente trattare della competenza del giudice di pace a decidere in ordine ai reati ascritti, giacché l'incompetenza per materia è rilevabile in ogni grado e stato del giudizio. A tal riguardo non ignora il collegio il recente orientamento della prima sezione penale di questa Corte in sede di risoluzione di un conflitto di competenza (Cass. sez. 1^, 3 ottobre 2005 n. 35628), secondo cui competente a decidere sarebbe il giudice di pace, in quanto il novellato art. 187 C.d.S. richiama il precedente articolo esclusivamente per la parte relativa all'applicazione delle sanzioni ed al traino del veicolo fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa (art. 186 C.d.S., comma 2, ultimo periodo).
Tuttavia, detta esegesi eccessivamente legata alla lettera della norma, non sembra condivisibile, ove si consideri l'obbligo del giudice di prescegliere tra due interpretazioni in astratto possibili quella che fa escludere ogni dubbio di costituzionalità. Infatti, a parte il riferimento alle sanzioni dell'art. 186 C.d.S., comma 2, non può sottacersi che la stessa novella, operata con il D.L. n. 151 del 2003, convertito in L. n. 214 del 2003, al richiamato precetto nel suo comma 2 dopo aver descritto la fattispecie della guida in stato di ebbrezza aggiunge la pena, individuata nell'arresto fino ad un mese e nell'ammenda da Euro 258,00 ad Euro 1032,00 e subito dopo stabilisce che "per l'irrorazione della pena è competente il Tribunale" con norma aggiunta dalla legge di conversione, dopo che il relatore aveva ritenuto ultronea detta specificazione, poiché era stata "ripristinata" la pena congiunta dell'ammenda e dell'arresto, la cui applicazione era sottratta al giudice di voce.
Pertanto, il riferimento alle "sanzioni dell'art. 186 C.d.S., comma 2" potrebbe dimostrare o un collegamento sostanziale tra competenza e modificazione della pena ovvero una più ampia considerazione del termine "sanzioni", tale da includere pure l'organo competente, indicato subito dopo i limiti edittali della pena congiunta, modificata dal D.L. n. 151 del 2003 per entrambi i reati. Infatti, per quanto concerne il primo argomento (cfr. Cass. sez. 4^, 5 ottobre 2004, P.G. in proc. Granello e Cass. sez. 4^, 29 settembre 2004, P.G. in proc. Simeoni), potrebbe sostenersi che la competenza appare mutata in via indiretta in seguito all'inasprimento del regime sanzionatorio, onde, pure sotto questo profilo, sussiste la competenza del Tribunale (Cass. sez. 1^, 21 novembre 1994 n. 4419, conflitto comp. G.U.P. e Pret. Savona in proc. Bocca rv. 199657 cui adde Cass. sez. 1^, confl. comp. G.i.p. e Pret. Marsala in proc. Scandagliato rv. 201274), giacché l'intima connessione esistente tra regime sanzionatorio e competenza giustifica il mutamento di quest'ultima. Tuttavia, detta impostazione, seguita sia per il delitto di usura sia per quello di abuso di ufficio, è stata espressamente disattesa dalla recente decisione delle sezioni unite proprio in tema di competenza a giudicare del reato di guida in stato di ebbrezza (31 gennaio 2006 n. 3821), sicché non appare utilizzabile, anche se non tiene conto delle molte imprecisioni del legislatore. Peraltro, non può negarsi che tutto il trend legislativo di questa fine di legislatura (L. 24 dicembre 2003, n. 350, L. 5 dicembre 2005, n. 251, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272,
convertito in legge con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49) è caratterizzato da un maggior rigore in genere sull'uso di sostanze stupefacenti, sicché sembrerebbe eccentrica ed ingiustificata la previsione di un regime sanzionatorio e di una disciplina differenziata per la guida in stato di ebbrezza e di alterazione da sostanze psicotrope e stupefacenti. Non sembra neppure richiamabile una nota ordinanza della Corte Costituzionale (n. 277 del 2004), con la quale si sono giustificate le differenti modalità tecniche di accertamento dei due reati suddetti sulla base del necessario riscontro con analisi di laboratorio alla luce delle attuali conoscenze tecnico-scientifiche, introducendo una prova legale" per la contravvenzione ex art. 187 C.d.S., giacché nella medesima ordinanza non solo si assume la concretizzazione di una condotta di pericolo per la circolazione nella guida di un veicolo sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, ma anche si esclude ogni valore al dato quantitativo, rilevante invece per la guida in stato di ebbrezza, anche se ora sfumato ad appena 0,5 gr., sicché, sotto questo aspetto, la prima contravvenzione appare, addirittura, nella considerazione del legislatore, più grave dell'altra. Inoltre proprio l'innovativa normativa su indicata ha richiesto l'obbligatorio accertamento anche per la guida di un veicolo sotto l'effetto dell'ingestione di sostanze alcoliche, sicché sembrano ulteriormente ridursi le caratteristiche differenziali dei due reati (cfr. circolare 29 dicembre 2005 n. 300/A1/42175/109/42 del Ministero dell'interno, che afferma, però, la competenza del giudice di pace), mentre proprio il pericolo per la circolazione e la possibilità di incidenti derivanti da dette situazioni ha indotto il legislatore a prevedere in entrambi i reati il traino del veicolo nel luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa, sicché l'equiparazione tra le due situazioni appare sempre più pregnante con un'eguale, se non maggiore, rilevanza dell'alterazione psicofisica, dovuta all'ingestione di droghe o di sostanze psicotrope.
Pertanto, ad avviso del collegio, una differente competenza a giudicare detti due reati, comportando una diversità del regime sanzionatorio e della disciplina processuale molto marcati farebbe sorgere non infondati dubbi di costituzionalità in relazione al principio di ragionevolezza e di eguaglianza, sicché deve prediligersi un'esegesi ampia del richiamo al secondo comma dell'art. 186 C.d.S. contenuta nell'art. 187 C.d.S., comma 7, includendo non solo il riferimento al regime sanzionatorio in senso stretto, ma anche all'organo competente all'"irrogazione della pena". Infatti, secondo quanto risulta pure dalla pronuncia delle sezioni unite del 2006 citata, in base alla quale (punto 7) "la competenza del tribunale a giudicare in ordine alla contravvenzione di guida in stato di ebbrezza" non si trae "esclusivamente dall'aggravamento della pena e" non si può attribuire " alla disposizione di legge che ha modificato l'art. 186 C.d.S. esclusivamente natura di norma sostanziale, deve ritenersi che la modificazione introdotta dal D.L. n. 151 del 2003 della pena non ha comportato alcuna modificazione della competenza intervenuta solo in seguito alla legge di conversione, nella quale è contenuta espressamente la locuzione "per l'irrogazione della pena è competente il tribunale". Pertanto, poiché a norma del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 52, comma 2, lett. c), contenente disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace in attuazione della Legge Delega n. 468 del 1999, "quando il reato è punito con la pena della reclusione o dell'arresto congiunta con quella della multa o dell'ammenda, si applica la pena pecuniaria della specie corrispondente o la pena della permanenza domiciliare... ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità" (c.d. pene paradetentive), è possibile applicare, secondo giurisprudenza costante di questa Corte, l'oblazione ex art. 162 bis c.p. (Cass. sez. 4^, 16 aprile 2004 n. 17610 rv. 228179 fra tante),
sicché, per la contravvenzione di cui all'art. 187 C.d.S., sarebbe possibile ricorrere a detto istituto, escluso, invece, per l'altra ex art. 186 C.d.S., tanto più che il giudice di pace non può applicare pene detentive. In tal caso il reato di cui all'art. 187 C.d.S. avrebbe attribuito un regime sanzionatorio e processuale più favorevole di quello di guida in stato di ebbrezza (dir. Cass. sez. 4^, 20 maggio 2004 n. 23613 rv. 228786, costituente giurisprudenza ormai consolidata, contra isolata Cass. sez. 5^, 2 dicembre 2004 n. 46793 rv. 230286), nonostante le fattispecie criminose appaiano similari e poste a protezione dello stesso bene giuridico e con procedure tecniche di accertamento ormai assimilate. Peraltro, ove si volesse ritenere che, in conformità con principi generalmente riconosciuti dalla giurisprudenza e dalla dottrina costituzionale, la direttiva in tema di sanzioni, contenuta nella Legge Delega n. 468 del 1999, art. 16, non risulta violata dalla successiva normativa del 2003, sicché sarebbe ammissibile prevedere differenti sanzioni, si verrebbe ad introdurre nel sistema della competenza penale del giudice di pace un unico reato punibile con pena detentiva congiunta a quella pecuniaria in netto contrasto con la stessa "ratio" sottesa alla funzione di detto magistrato. Perciò, il rispetto dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza postula l'interpretazione accolta, in quanto, qualsiasi tesi si voglia accogliere in ordine al regime sanzionatorio, le disparità di trattamento sarebbero sempre evidenti ed ingiustificate.
L'impugnata sentenza deve, quindi, essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Urbino.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Urbino per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2006.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2006