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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 04/12/2024, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
193/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Giuseppe COLAZINGARI Presidente dott. Maurizio D'ABRUSCO Giudice rel./est. dott.ssa Giulia DE LUCA Giudice
sentito il relatore, che ha riferito in camera di consiglio;
visti gli atti e documenti del procedimento in epigrafe indicato, introdotto con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio
DA
nata ad [...] il [...], C.F. , residente in Verrayes Parte_1 C.F._1 (AO), Fraz. Champagnet n. 13, rappresentata e difesa dall'Avv. Katia Guidi del foro di Roma C.F.
, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Aosta, Via Vevey n. 1 C.F._2
NEI CONFRONTI DI
nato ad [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._3 residente in 11024 Chatillon (Ao) Fraz. Pissin 74, rappresentato e difeso dall'Avvocato Valeria Casali del Foro di Aosta C.F. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in C.F._4
Aosta, Reg. Borgnalle n. 10/E
con intervento obbligatorio del P.M. in sede che ha rassegnato le sue conclusioni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In data 28/06/2008 le parti contraevano matrimonio concordatario in Verrayes, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del comune di Verrayes (AO), Anno 2008, Parte II Serie A., N.
3. I coniugi sceglievano il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dal matrimonio sono nati, ad Aosta, il 03/06/2007, e Persona_1 Persona_2
il 24/09/2011.
[...]
Su istanza congiunta dei coniugi, le parti procedevano con la separazione consensuale innanzi al
Tribunale di Aosta, nella procedura RG n. 1523/2017, omologata dal medesimo Tribunale di Aosta con decreto omologazione n. cronol. 1389/2018 del 26/06/2018.
pagina 1 di 4 All'udienza del 22.10.2024, le parti concordavano in linea di massima le condizioni del divorzio e per la successiva udienza di rimessione in decisione formulavano le seguenti conclusioni congiunte:
1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del predetto matrimonio iscritto presso l'Ufficio di Stato Civile di Verres (Ao), trascritto al registro dell'anno 2008, Parte II, Serie A, N. 3, alle seguenti condizioni dichiarare la cessazione degli effetti civili.
2) Prevedere che le parti vivranno separate senza interferire l'uno nella vita dell'altro nel reciproco mutuo rispetto.
3) Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e Persona_1 Persona_2 con collocazione abitativa principale degli stessi presso la madre, in Verrayes (AO),
[...]
Fraz. Champagnet n. 13.
4) Il signor possa vedere e tenere con se i figli secondo il seguente Controparte_1 calendario: a) a week end alternati (dalle 20:00 di venerdì sera sino alle 20:00 di domenica sera) oltre a tutti i giovedì del mese in cui i figli trascorreranno il proprio tempo con il padre dall'uscita di scuola (e comunque dalle ore 12:00 durante il periodo estivo e/o nei giorni festivi) con pernotto presso l'abitazione paterna sino al rientro a scuola del giorno successivo (e comunque fino alle ore 12:00 durante il periodo estivo e/o nei festivi del venerdì seguente).
b) durante le vacanze natalizie a settimane alterne e ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio, a partire dalle prossime vacanze natalizie 2024-2025, fermo restando che i genitori alterneranno comunque la vigilia di Natale ed il giorno di
Natale; c) durante le vacanze d'inverno e pasquali per tre giorni consecutivi, alternandosi con la madre il giorno di Pasqua e/o quello dell'Angelo; d) durante il santo patrono e la fiera di Sant'Orso del 30 e 31 gennaio, qualora siano festivi, a decorrere dall'anno prossimo, il padre terrà con sé i figli ad anni alterni, mentre durante il 25 aprile ed il 1 maggio, i figli resteranno con i genitori seguendo l'ordinario regime di visita concordato;
e) durante il periodo estivo, i figli potranno restare con il padre complessivamente due settimane anche non consecutive preventivamente concordate con la madre entro il 30 maggio di ogni anno, comunicando il luogo del soggiorno ed i relativi recapiti durante la vacanza;
uguale periodo spetterà alla madre, i restanti giorni verrà seguito il regime ordinario;
Le parti si impegnano sin da subito a far rispettare alla prole con assoluta puntualità il calendario come sopra concordato. Il calendario di cui sopra potrà subire variazioni a fronte degli impegni di vita, scolastici, sportivi, per di motivi di salute, per la volontà della prole e/o a fronte di improrogabili e sopravvenute esigenze lavorative dei genitori. 5) Disporre che il signor versi sul conto corrente della signora Controparte_1 Parte_1
l'importo di euro 450,00 entro e non oltre il 5 di ogni mese a decorrere dal mese di
[...] dicembre 2024 a titolo di contributo al mantenimento in favore della prole, importo soggetto a rivalutazione Istat, fino al raggiungimento da parte dei figli della maggiore età o dell'indipendenza economica dei figli stessi. 6) Disporre che il signor provveda al pagamento del 50% delle spese Controparte_1 mediche non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della prole, e comunque il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c. del Tribunale di Aosta, che farà parte dell'accordo e che si riporta qui di seguito. Il rimborso dovrà avere luogo immediatamente a favore del coniuge che le avrà anticipate, previa sempre esibizione della relativa documentazione attestante il pagamento;
pagina 2 di 4 * spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) rette asilo nido richieste in istituti pubblici o privati ma convenzionati;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico, quest'ultimo indicato ad inizio anno scolastico o successivamente integrato, riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) abbonamento trasporto pubblico;
* spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
* spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività extra-scolastica a livello amatoriale (sportiva o di istruzione) all' anno e relativi accessori;
b) prescuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese di manutenzione e consumo, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spesa per ricariche telefoniche nei limiti di quindici euro mese per figlio;
* spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive agonistiche, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie da impegni lavorativi di entrambi i genitori, malattia dei minori o del genitore;
fatta salva la disponibilità dell' altro genitore;
c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l' acquisto di mezzi di locomozione;
g) spese per la patente;
h) spese per acquisto di materiale informatico, tecnologico, telefonico, multimediale, ecc.;
* spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convenzione;
b) farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
c) trattamenti sanitari ed urgenti non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
* spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentali ed ortodontiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime non convenzionato, d) farmaci e terapie non tradizionali.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, whatapp, email ecc..) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Dette somme saranno rimborsate al genitore anticipatario entro dieci giorni dalla richiesta opportunamente documentata dai giustificativi attestanti le voci di spesa. 7) Disporre che l'assegno unico universale e/o ogni altra provvidenza di cui eventualmente potranno beneficiare i genitori in favore dei figli verranno percepiti al 100% dalla Sig.ra Parte_1
come già in attuazione.
[...]
8) Disporre che il genitore con cui i figli si trovano avrà cura di informare quotidianamente l'altro genitore sulla salute e sulle attività dei figli e consentirà il contatto telefonico dei figli con l'altro genitore senza porre alcuna restrizione.
9) Autorizzare all'espatrio i figli minori anche per motivi scolastici o sportivi unitamente anche ad un solo genitore;
10) I coniugi si impegnano a non interferire nelle rispettive vite private ed a coordinarsi nelle decisione riguardanti i figli. Il tutto in ogni caso tenendo in considerazione le reali intenzioni e volontà dei figli ed i genitori si impegnano sin d'ora a non porre alcuna costrizione.
11) Le decisioni di maggior interesse per i figli, relative all'istruzione, all'educazione ed alla pagina 3 di 4 salute, verranno invece assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione delle aspirazioni dei medesimi. 12) Le parti danno atto di aver regolato ogni rapporto patrimoniale tra loro fatto salvo l'omissione da parte del Sig. del versamento alla Sig.ra delle somme CP_1 Pt_1 dovute a titolo di rivalutazione istat del contributo di mantenimento per i figli (pari ad € 300,00) sino al mese di novembre 2024. Il Sig. si impegna a corrispondere CP_1 la somma di € 1.500,00 a titolo di arretrati entro il 11 novembre 2025. 13) Determinare che i figli vengano inseriti nella dichiarazione dei redditi di entrambi i genitori al
50%, come figli a carico;
14) Entrambi i genitori si impegnano a far conservare ai figli rapporti significativi con i parenti di ciascun ramo genitoriale (nonni, zie e zii).
15) Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Verres (Ao) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
16) Le spese tra le parti del presente giudizio sono da intendersi integralmente compensate.
La domanda di divorzio, sulla scorta degli elementi acquisiti, appare meritevole di accoglimento. Lo stato degli attuali rapporti tra i coniugi depone per l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale.
I due coniugi, sentiti in udienza, hanno chiaramente manifestato la volontà di non ricostituire l'unione.
Sussistono, peraltro, i presupposti di legge, in quanto, dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Tribunale in sede di separazione, alla data di proposizione della presente domanda, è decorso il termine di legge senza che vi sia stato riavvicinamento di sorta.
Nessuna delle parti ha eccepito la interruzione della separazione con la ricostituzione, sia pure temporanea, dell'unità familiare.
In ordine alle condizioni, il Collegio aderisce a quelle presentate congiuntamente dalle parti, corrispondenti all'interesse primario della prole quanto alla disciplina dell'affido e del mantenimento
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, il Tribunale, dato atto delle conclusioni congiunte
PRONUNCIA La cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra trascritte frutto dell'accordo delle parti.
Spese integralmente compensate. Ordina all'Ufficiale di stato civile di procedere alle annotazioni e adempimenti di legge.
AOSTA, 29.11.2024
Il Giudice relatore/estensore Dott. Maurizio D'ABRUSCO
Il Presidente Dott. Giuseppe COLAZINGARI
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Giuseppe COLAZINGARI Presidente dott. Maurizio D'ABRUSCO Giudice rel./est. dott.ssa Giulia DE LUCA Giudice
sentito il relatore, che ha riferito in camera di consiglio;
visti gli atti e documenti del procedimento in epigrafe indicato, introdotto con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio
DA
nata ad [...] il [...], C.F. , residente in Verrayes Parte_1 C.F._1 (AO), Fraz. Champagnet n. 13, rappresentata e difesa dall'Avv. Katia Guidi del foro di Roma C.F.
, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Aosta, Via Vevey n. 1 C.F._2
NEI CONFRONTI DI
nato ad [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._3 residente in 11024 Chatillon (Ao) Fraz. Pissin 74, rappresentato e difeso dall'Avvocato Valeria Casali del Foro di Aosta C.F. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in C.F._4
Aosta, Reg. Borgnalle n. 10/E
con intervento obbligatorio del P.M. in sede che ha rassegnato le sue conclusioni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In data 28/06/2008 le parti contraevano matrimonio concordatario in Verrayes, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del comune di Verrayes (AO), Anno 2008, Parte II Serie A., N.
3. I coniugi sceglievano il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dal matrimonio sono nati, ad Aosta, il 03/06/2007, e Persona_1 Persona_2
il 24/09/2011.
[...]
Su istanza congiunta dei coniugi, le parti procedevano con la separazione consensuale innanzi al
Tribunale di Aosta, nella procedura RG n. 1523/2017, omologata dal medesimo Tribunale di Aosta con decreto omologazione n. cronol. 1389/2018 del 26/06/2018.
pagina 1 di 4 All'udienza del 22.10.2024, le parti concordavano in linea di massima le condizioni del divorzio e per la successiva udienza di rimessione in decisione formulavano le seguenti conclusioni congiunte:
1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del predetto matrimonio iscritto presso l'Ufficio di Stato Civile di Verres (Ao), trascritto al registro dell'anno 2008, Parte II, Serie A, N. 3, alle seguenti condizioni dichiarare la cessazione degli effetti civili.
2) Prevedere che le parti vivranno separate senza interferire l'uno nella vita dell'altro nel reciproco mutuo rispetto.
3) Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e Persona_1 Persona_2 con collocazione abitativa principale degli stessi presso la madre, in Verrayes (AO),
[...]
Fraz. Champagnet n. 13.
4) Il signor possa vedere e tenere con se i figli secondo il seguente Controparte_1 calendario: a) a week end alternati (dalle 20:00 di venerdì sera sino alle 20:00 di domenica sera) oltre a tutti i giovedì del mese in cui i figli trascorreranno il proprio tempo con il padre dall'uscita di scuola (e comunque dalle ore 12:00 durante il periodo estivo e/o nei giorni festivi) con pernotto presso l'abitazione paterna sino al rientro a scuola del giorno successivo (e comunque fino alle ore 12:00 durante il periodo estivo e/o nei festivi del venerdì seguente).
b) durante le vacanze natalizie a settimane alterne e ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio, a partire dalle prossime vacanze natalizie 2024-2025, fermo restando che i genitori alterneranno comunque la vigilia di Natale ed il giorno di
Natale; c) durante le vacanze d'inverno e pasquali per tre giorni consecutivi, alternandosi con la madre il giorno di Pasqua e/o quello dell'Angelo; d) durante il santo patrono e la fiera di Sant'Orso del 30 e 31 gennaio, qualora siano festivi, a decorrere dall'anno prossimo, il padre terrà con sé i figli ad anni alterni, mentre durante il 25 aprile ed il 1 maggio, i figli resteranno con i genitori seguendo l'ordinario regime di visita concordato;
e) durante il periodo estivo, i figli potranno restare con il padre complessivamente due settimane anche non consecutive preventivamente concordate con la madre entro il 30 maggio di ogni anno, comunicando il luogo del soggiorno ed i relativi recapiti durante la vacanza;
uguale periodo spetterà alla madre, i restanti giorni verrà seguito il regime ordinario;
Le parti si impegnano sin da subito a far rispettare alla prole con assoluta puntualità il calendario come sopra concordato. Il calendario di cui sopra potrà subire variazioni a fronte degli impegni di vita, scolastici, sportivi, per di motivi di salute, per la volontà della prole e/o a fronte di improrogabili e sopravvenute esigenze lavorative dei genitori. 5) Disporre che il signor versi sul conto corrente della signora Controparte_1 Parte_1
l'importo di euro 450,00 entro e non oltre il 5 di ogni mese a decorrere dal mese di
[...] dicembre 2024 a titolo di contributo al mantenimento in favore della prole, importo soggetto a rivalutazione Istat, fino al raggiungimento da parte dei figli della maggiore età o dell'indipendenza economica dei figli stessi. 6) Disporre che il signor provveda al pagamento del 50% delle spese Controparte_1 mediche non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della prole, e comunque il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c. del Tribunale di Aosta, che farà parte dell'accordo e che si riporta qui di seguito. Il rimborso dovrà avere luogo immediatamente a favore del coniuge che le avrà anticipate, previa sempre esibizione della relativa documentazione attestante il pagamento;
pagina 2 di 4 * spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) rette asilo nido richieste in istituti pubblici o privati ma convenzionati;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico, quest'ultimo indicato ad inizio anno scolastico o successivamente integrato, riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) abbonamento trasporto pubblico;
* spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
* spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività extra-scolastica a livello amatoriale (sportiva o di istruzione) all' anno e relativi accessori;
b) prescuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese di manutenzione e consumo, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spesa per ricariche telefoniche nei limiti di quindici euro mese per figlio;
* spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive agonistiche, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie da impegni lavorativi di entrambi i genitori, malattia dei minori o del genitore;
fatta salva la disponibilità dell' altro genitore;
c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l' acquisto di mezzi di locomozione;
g) spese per la patente;
h) spese per acquisto di materiale informatico, tecnologico, telefonico, multimediale, ecc.;
* spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convenzione;
b) farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
c) trattamenti sanitari ed urgenti non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
* spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentali ed ortodontiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime non convenzionato, d) farmaci e terapie non tradizionali.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, whatapp, email ecc..) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Dette somme saranno rimborsate al genitore anticipatario entro dieci giorni dalla richiesta opportunamente documentata dai giustificativi attestanti le voci di spesa. 7) Disporre che l'assegno unico universale e/o ogni altra provvidenza di cui eventualmente potranno beneficiare i genitori in favore dei figli verranno percepiti al 100% dalla Sig.ra Parte_1
come già in attuazione.
[...]
8) Disporre che il genitore con cui i figli si trovano avrà cura di informare quotidianamente l'altro genitore sulla salute e sulle attività dei figli e consentirà il contatto telefonico dei figli con l'altro genitore senza porre alcuna restrizione.
9) Autorizzare all'espatrio i figli minori anche per motivi scolastici o sportivi unitamente anche ad un solo genitore;
10) I coniugi si impegnano a non interferire nelle rispettive vite private ed a coordinarsi nelle decisione riguardanti i figli. Il tutto in ogni caso tenendo in considerazione le reali intenzioni e volontà dei figli ed i genitori si impegnano sin d'ora a non porre alcuna costrizione.
11) Le decisioni di maggior interesse per i figli, relative all'istruzione, all'educazione ed alla pagina 3 di 4 salute, verranno invece assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione delle aspirazioni dei medesimi. 12) Le parti danno atto di aver regolato ogni rapporto patrimoniale tra loro fatto salvo l'omissione da parte del Sig. del versamento alla Sig.ra delle somme CP_1 Pt_1 dovute a titolo di rivalutazione istat del contributo di mantenimento per i figli (pari ad € 300,00) sino al mese di novembre 2024. Il Sig. si impegna a corrispondere CP_1 la somma di € 1.500,00 a titolo di arretrati entro il 11 novembre 2025. 13) Determinare che i figli vengano inseriti nella dichiarazione dei redditi di entrambi i genitori al
50%, come figli a carico;
14) Entrambi i genitori si impegnano a far conservare ai figli rapporti significativi con i parenti di ciascun ramo genitoriale (nonni, zie e zii).
15) Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Verres (Ao) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
16) Le spese tra le parti del presente giudizio sono da intendersi integralmente compensate.
La domanda di divorzio, sulla scorta degli elementi acquisiti, appare meritevole di accoglimento. Lo stato degli attuali rapporti tra i coniugi depone per l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale.
I due coniugi, sentiti in udienza, hanno chiaramente manifestato la volontà di non ricostituire l'unione.
Sussistono, peraltro, i presupposti di legge, in quanto, dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Tribunale in sede di separazione, alla data di proposizione della presente domanda, è decorso il termine di legge senza che vi sia stato riavvicinamento di sorta.
Nessuna delle parti ha eccepito la interruzione della separazione con la ricostituzione, sia pure temporanea, dell'unità familiare.
In ordine alle condizioni, il Collegio aderisce a quelle presentate congiuntamente dalle parti, corrispondenti all'interesse primario della prole quanto alla disciplina dell'affido e del mantenimento
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, il Tribunale, dato atto delle conclusioni congiunte
PRONUNCIA La cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra trascritte frutto dell'accordo delle parti.
Spese integralmente compensate. Ordina all'Ufficiale di stato civile di procedere alle annotazioni e adempimenti di legge.
AOSTA, 29.11.2024
Il Giudice relatore/estensore Dott. Maurizio D'ABRUSCO
Il Presidente Dott. Giuseppe COLAZINGARI
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