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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 30/01/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 13406/2022 RG fissata all'udienza del 28/01/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. CALO' LUANA Parte_1
e dall'avv. CHIRONI IURI
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'avv. FLORIO FABRIZIA CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale chiedendo di:
A. Accertare e dichiarare che la retribuzione mensile di riferimento utile ai fini del calcolo delle retribuzioni figurative relative ai periodi di mobilità fruiti dal ricorrente dal 20.09.2014 al
28.02.2019, ricadenti nel periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile,
è pari ad €.1.956,38 nel settembre 2014, ovvero all'importo maggiore o minore ritenuto di giustizia, da determinare, ove occorra, anche a mezzo di CTU, che sin da ora si chiede;
B. Per l'effetto, accertare e dichiarare che l'istante ha diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento per effetto della inclusione nella base di calcolo della retribuzione annua pensionabile delle retribuzioni accreditate figurativamente nei periodi di mobilità, come calcolate in ricorso, rivalutate sulla base della variazione percentuale degli indici delle retribuzioni contrattuali del settore
1 di appartenenza intervenuta nel periodo dal 20.09.2014 al 28.02.2019, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D. Lgs. n. 503/1992;
C. Conseguentemente, condannare l' al pagamento in favore dell'istante dell'importo ricostituito del CP_1 trattamento pensionistico, nonché delle connesse somme differenziali derivanti dal ricalcolo, con effetto dal 01.04.2019, data di decorrenza della pensione, ovvero dalla data che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria dalla maturazione all'effettivo soddisfo […]
Ha fatto presente che:
1. Il ricorrente ha svolto attività lavorativa alle dipendenze della società P.D.M.P. SRL IN
LIQUIDAZIONE, con sede in artignano (Le), dal 10.08.2005, al 19.09.2014 data in cui è stato licenziato e collocato in mobilità.
2. La suddetta società si occupava della installazione in serie di impianti elettrici, come emerge dal certificato storico rilasciato dalla CCIAA di Lecce, che si allega in copia.
3. Il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della società predetta in virtù di contratto a tempo pieno ed indeterminato, con la qualifica di operaio e con inquadramento nel 5° livello del CCNL del settore Metalmeccanico-Industria, come si evince dalla busta paga che si allega in copia.
4. L'istante è titolare di pensione categoria VO n. 10067611, con decorrenza dal 01.04.2019, come si evince dalla documentazione allegata.
5. Negli ultimi anni precedenti il collocamento a riposo il ricorrente è stato sottoposto a regime di mobilità per il periodo dal 20.09.2014 al 28.02.2019, ad esclusione di un breve periodo di cassa integrazione dal 04.04.2016 al 31.12.2016.
6. Il legislatore all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503, al fine di attualizzare ai fini contributivi la retribuzione figurativa percepita nei periodi di mobilità ha tabilito che "le retribuzioni accreditate figurativamente, nei periodi relativi ai trattamenti di mobilità di durata continuativa superiore all'anno, di cui alla legge n. 223 del 23 luglio 1991, ricadenti nel periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile, devono essere rivalutate anche in base agli indici di variazione delle retribuzioni contrattuali del settore di appartenenza, rilevati dall'ISTAT".
7. Dall'esame del Mod. Retr. Pens., elaborato dall' ed utilizzato dall' medesimo per il CP_1 CP_2 calcolo del trattamento pensionistico del ricorrente, emerge che la retribuzione figurativa relativa ai periodi di mobilità non è stata correttamente calcolata e rivalutata, nel rispetto della richiamata
2 normativa;
sicché l'istante gode di un trattamento pensionistico inferiore rispetto a quello effettivamente spettante.
Contesta come non abbia ben calcolato il trattamento pensionistico tenuto altresì CP_1 conto della retribuzione contrattuale prevista (e rispetto alla quale non si può derogare in pejus;
pg. 4 ricorso).
nel costituirsi, ha eccepito decadenza e prescrizione. Ha eccepito infondatezza nel CP_1 merito del ricorso.
Va premesso che parte ricorrente non indica quale ccnl fosse applicabile sulla base del contratto individuale di lavoro (non prodotto) né ciò si evince dalla busta paga in atti.
Quindi non si coglie se l'indicazione del ccnl scelto sia quella derivante dall'applicazione del minimale contributivo (circostanza non menzionata in ricorso).
La scelta del ccnl applicabile appare quindi frutto di una scelta discrezionale effettuata in ricorso e priva di compiuta allegazione del “titolo” legittimante la pretesa alla maggior somma.
Inoltre, se si analizza Cass. 17044/2021 emerge come: ai dati normativi riportati si evince, come già rilevato da questa Corte (Cass. n. 6161 del 2018), che per stabilire il valore della contribuzione figurativa per mobilità occorre utilizzare la retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale (al quale si fa riferimento per determinare l'importo dell'indennità di mobilità) che i lavoratori hanno percepito ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la CP_ risoluzione del rapporto di lavoro;
13. come correttamente rilevato dall' il valore della contribuzione figurativa per mobilità deve essere calcolato utilizzando non un dato virtuale, bensì il dato reale corrispondente alla retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale;
nella specie l' ha fatto leva sui dati retributivi dichiarati dal datore di lavoro nel modello denominato DS CP_2
22 ai fini del calcolo del trattamento di mobilità e tali dati devono considerarsi coincidenti con la normale retribuzione oraria che funge da base di calcolo dell'integrazione salariale, quindi del valore da riconoscere alla contribuzione figurativa;
… (cfr. documentazione . CP_1
Ulteriormente, Cass. 33202/2021 – in motivazione - ha affermanto, anche per i periodi di cui alla presente controversia, che per i periodi successivi al 31.12.2004 deve piuttosto operarsi riferimento all'importo della normale retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito nel caso in cui avesse
3 prestato attività lavorativa nel mese in cui si colloca l'evento assicurato, con esclusione quindi degli emolumenti extramensili…
Quanto sopra vale anche per cassa integrazione e mobilità.
Ed ancora ha dato prova di avere applicato l'art. 3 c. 6 dlgs 503/92 (cfr. pg 3 memoria CP_1
e allegati).
Deve quindi complessivamente valutarsi come la parte non abbia dato prova del proprio titolo giustificatore rispetto a un presunto inadempimento L'ente ha invece prodotto CP_1 documentazione attestazioni relative al proprio operato che alla luce di quanto sopra appare corretto.
Il ricorso è quindi infondato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 13406/2022, così provvede: rigetta il ricorso;
spese compensate.
Lecce, 30/01/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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