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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 12/05/2025, n. 2266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2266 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3208/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Serafina Aceto Presidente Rel./Est.
dott. Daniela Culotta Giudice
dott. Valentina Giuditta Soria Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3208/2023
avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. FUCALORO FRANCESCA che la rappresenta e difende in virtù Parte_1 di procura in atti
ricorrente
contro
, con il patrocinio dell'avv. AGAGLIATE STEFANIA MARIA Controparte_1 che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio delli 2/5/2025
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da note di udienza del 28.11.2024
Per parte resistente: come da note di udienza del 28.11.2024
Per il P.M.: “visto, nulla oppone”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in PALERMO il 04.06.2014.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di PALERMO (atto n. 103 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014).
Dal matrimonio è nata una figlia: in data 14.6.2016. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza n. 1560/2019 emessa dal Tribunale di Torino in data 19.3.2019 (successivamente modificata con decreto del 2.12.2022, emesso nell'ambito del procedimento r.g. 3195/2020).
Con ricorso depositato il 11.02.2023, parte ricorrente chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai coniugi;
chiedeva confermarsi le modalità di cui al decreto n. del
2 dicembre 2022 emesso dal Tribunale di Torino nell'ambito del procedimento n. 3195/2020 RG, autorizzando, altresì, il trasferimento della minore presso la Città di Palermo;
chiedeva, infine, disporsi Per_1
a carico del padre, quale contributo al mantenimento della figlia, il versamento mensile della somma di euro
350,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Con decreto del 22.2.2023, il Presidente fissava udienza di convocazione delle parti al 22.6.2023.
Con comparsa di costituzione e risposta del 12.6.2023, si costitutiva in giudizio parte resistente, non opponendosi alla domanda in punto cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma chiedeva, preliminarmente, disporsi la nomina di un Curatore speciale. Nel merito, formulando anche istanze istruttorie, chiedeva confermarsi e l'affidamento condiviso della minore, con domicilio prevalente presso la dimora della madre, confermando, altresì, le condizioni economiche disposte in sede di separazione;
chiedeva rigettarsi la richiesta di cambio di residenza della minore;
chiedeva confermarsi la presa in carico della minore ai servizi sociali di PALERMO e di , nonché la presa in carico dell'intero nucleo familiare ai servizi Per_2
SOCIALI e NPI di PALERMO e di , con attivazione di un percorso genitoriale anche per il Per_2 dialogo tra le parti;
chiedeva, infine, disporsi la presa in carico della minore presso la psicologa – psicoterapeuta designata, disponendo, eventualmente, anche la nomina di un coordinatore genitoriale, nonché la prosecuzione della presa in carico da parte del Servizio di Psicologia Adulti per i genitori.
All'udienza del 22.6.2023, il Presidente f.f., sentite le parti, si riservava;
successivamente, con ordinanza del
3.7.2023, il Presidente f.f. provvedeva come da dispositivo e fissava udienza di comparizione e trattazione al
23.11.2023 (in occasione della quale, il G.I., verificata la regolare costituzione del contradditorio, nonché tenuto conto della richiesta congiunta di emettersi pronuncia in punto status, assegnava alle parti termine sino al 18.12.2023 per il deposito di note di trattazione scritta).
Con sentenza non definitiva n. 1192/24, veniva emessa la pronuncia in punto status e, con separata ordinanza, la causa veniva rimessa sul ruolo per le ulteriori questioni.
Con decreto del 24.5.2024, il Giudice fissava udienza al 9.10.2024 (in occasione della quale il Giudice si riservava in punto istanze istruttorie); successivamente, con ordinanza del 7.11.2024, il Giudice rinviava all'udienza cartolare del 4.12.2024.
Con ordinanza del 7.11.2024, preso atto che la parte ricorrente non ha formulato istanze istruttorie con la memoria ex art. 183, comma 6, cpc n. 2 e n. 3 e ritenuto che non fossero da ammettersi le istanze istruttorie per interpello e per testi formulate con la memoria ex art. 183, comma 6, cpc n. 2 perché generiche e meramente valutative e che nella memoria n. 3 non erano state formulate prove in controprova a quelle dirette di controparte;
rilevato come in atti fossero già state depositate le relazioni aggiornate da parte dei Servizi incaricati;
ritenuta la causa matura per la decisone, visto l'art. 127 ter c.p.c. rinviava all'udienza del 4.12.2024 per la remissione della causa al Collegio.
Con ordinanza del 18.12.2024, il Giudice, preso atto delle note di udienza depositate dalle parti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** §§§§§ ***
Preliminarmente, il Tribunale rigetta le istanze istruttorie formulate dalla parte convenuta in sede di precisazione delle conclusioni, ritenendo che dagli atti processuali, comprese le relazioni di aggiornamento trasmesse dai Servizi, vi siano sufficienti elementi per decidere.
Passando al merito delle domande, si osserva quanto segue.
*** §§§§§ ***
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata accolta con sentenza non definitiva n.
1192/24 poiché risultava integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Con riferimento alle ulteriori questioni, si osserva quanto segue,
Giova considerare che la disciplina relativa al regime di affidamento della minore (classe 2016) e profili Per_1 accessori è dettata, da ultimo, dal decreto reso dal Tribunale di Torino datato 2.12.2022 a seguito di un'approfondita istruttoria, in parziale modifica delle condizioni dettate dalla sentenza di separazione del
29.3.2019.
Quanto alla richiesta di trasferimento della residenza della minore a Palermo formulata dalla parte ricorrente, non è contestato che ad oggi la signora ha stabilizzato la propria posizione lavorativa in Palermo e Pt_1 chiede, pertanto, spostare la residenza della minore in Palermo.
Il sig. si oppone, segnalando di non aver intenzione di perdere la continuità dei propri Controparte_1 rapporti con la figlia, atteso che la sig. non avrebbe mai curato i viaggi della minore a Torino/Orbassano, Pt_1 così contravvenendo alle disposizioni dettate con decreto del Tribunale di Torino del 2.12.2022.
Nell'ambito del presente procedimento sono state acquisite le relazioni psico-sociali di aggiornamento, sia a firma degli operatori siciliani che di quelli piemontesi, evidenziandosi come la minore manifesti ancora un disagio nel corso degli incontri con il padre, segno di un malessere. Inoltre, emerge come il sig. CP_1
abbia rivelato un'importante costanza nel recarsi puntualmente a Palermo per incontrare la figlia,
[...] mentre la madre continua a fatica a rendere pienamente accessibile il padre a (cfr. relazione delll'ASL Per_1 Per_ 30/9/2024 laddove si legge “ Si ritiene tuttavia, come già espresso, che non possa ancora “permettersi” di avvicinarsi, anche gradualmente, alla figura del padre, e che questo sarà possibile solo quando si sentirà “autorizzata” ad i instaurare una relazione con lui senza che questo possa essere percepito come un tradimento nei confronti della figura primaria di attaccamento (la madre). Tale “autorizzazione” implica che la sig.ra possa giungere a non Pt_1 percepire tale avvicinamento come un “pericolo” per il mantenimento della relazione privilegiata con la figlia”.
Tutti i Servizi incaricati evidenziano quanto sia ancora difficile la relazione padre-figlia e pertanto riconoscono la necessità che prosegua il percorso in atto. Si ritiene, pertanto, di non autorizzare il cambio di residenza della minore a Palermo, ritenendo che sia fondamentale lasciare l'attuale residenza a garanzia della serietà con cui verrà proseguito il percorso in essere ed in attesa che si completi il percorso di recupero della relazione padre-figlia, nonché della piena e reale collaborazione della madre – soprattutto – a garantire la piena bigenitorialità alla figlia.
Sulle residue questioni, deve integralmente confermarsi l'assetto vigente, sia con riferimento all'affidamento condiviso della minore (peraltro domandato da entrambe le parti), delle modalità di visita padre-figlia, del calendario e degli aspetti economici, atteso che non risultano intervenute novità tali da dover modificare l'attuale assetto.
In particolare, quanto alla relazione padre – figlia, l'istruttoria svolta mediante l'acquisizione della relazione da parte dei Servizi socio-sanitati incaricati ha consentito di verificare che gli incontri padre – figlia si svolgono regolarmente presso lo spazio neutro di Palermo e quello di secondo modi e tempi Per_2 compatibili con le esigenze lavorative della signora e quelle legate alle esigenze scolastiche della minore Pt_1 che frequenta le scuole dell'obbligo.
Gli incontri sono articolati ed organizzati direttamente dai servizi sociali: pertanto va confermata la presa in carico dei servizi sociosanitari già incaricati al fine di poter completare tale percorso finalizzato alla ripresa della relazione di con il padre, prevedendo fin da ora una liberalizzazione degli incontri quando se ne Per_1 ravviseranno i presupposti da parte dei Servizi, tenuto conto del superiore interesse di . Per_1
Inoltre, si prescrive alle parti di aderire con la massima fattiva collaborazione ai progetti indicati dai Servizi, eventualmente aderendo anche ai progetti indicati a supporto della propria genitorialità.
Le spese processuali sono compensate trattandosi di provvedimenti adottati nell'interesse della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
dato atto che con sentenza del 23.2.2024 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi Parte_1 Controparte_1 di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione;
Conferma l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, Persona_3 solo con domicilio prevalente presso la dimora della madre a Palermo;
Rigetta la domanda di parte ricorrente di autorizzare il cambio di residenza della minore Persona_3 presso la residenza della madre a Palermo;
[...]
Conferma la presa in carico della minore ai servizi sociali e all'ASL di Persona_3
PALERMO e di che dovranno seguire il nucleo ad attivare tutti gli strumenti e progetti Per_2 necessari nel superiore interesse della minore, anche al fine di favorire una serena relazione padre-figlia;
Conferma, finché necessario, la modalità di visita padre-figlia ancora in luogo neutro a Palermo ed in luogo neutro di e, infine, qualora se ne ravviseranno i presupposti - perché sarà ritenuta Per_2 Per_1 emotivamente pronta - gli incontri vengano progressivamente liberalizzati. In particolare, fatta salva ogni diversa indicazione proveniente dai Servizi, si dispone che il signor possa Persona_3 incontrare la figlia minore con cadenza almeno mensile alternata presso le Per_1 Parte_2 strutture dei Servizi sociali agevolando gli spostamenti della minore dapprima concentrando gli incontri presso il luogo neutro di in concomitanza delle vacanze scolastiche per poi disporre incontri quindicinali Per_2 alternati ( una volta a PALERMO e una volta ad ) durante il fine settimana, compatibilmente Per_2 con gli impegni scolastici di e lavorativi dei genitori;
con progressiva liberalizzazione;
Per_1
Conferma le video-chiamate padre-figlia secondo modalità e calendari indicati dai Servizi, tenuto conto dell'interesse della minore;
Conferma la presa in carico dell'intero nucleo familiare ai servizi SOCIALI e NPI di PALERMO e di con attivazione di un percorso genitoriale anche per favorire il dialogo tra le parti;
Per_2
Conferma la presa in carico della minore presso la psicologa Dott.ssa Persona_3
Serena Vicari psicoterapeuta infantile di Palermo con prosecuzione dell'intervento in essere, finché necessario nell'interesse della figlia minore;
Prescrive la prosecuzione della presa in carico da parte del Servizio di Psicologia Adulti per la signora Pt_1
e il signor , finché necessario. Per_3
Dispone che il sig. corrisponda alla sig.ra Euro 350,00 mensili, a titolo di Persona_3 Pt_1 contributo al mantenimento della figlia minore , rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre Per_1 al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'intesa stipulato tra gli avvocati e i magistrati del
Tribunale di Torino in data 15.03.2016.
Prescrive alle parti di aderire con la massima fattiva collaborazione ai progetti indicati dai Servizi, eventualmente aderendo anche ai progetti indicati a supporto della propria genitorialità.
Spese processuali sono compensate.
Manda alla Cancelleria ed ai Servizi sociali in sede per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 2 maggio 2025.
Il Presidente rel./est.
Dott. Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Serafina Aceto Presidente Rel./Est.
dott. Daniela Culotta Giudice
dott. Valentina Giuditta Soria Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3208/2023
avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. FUCALORO FRANCESCA che la rappresenta e difende in virtù Parte_1 di procura in atti
ricorrente
contro
, con il patrocinio dell'avv. AGAGLIATE STEFANIA MARIA Controparte_1 che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio delli 2/5/2025
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da note di udienza del 28.11.2024
Per parte resistente: come da note di udienza del 28.11.2024
Per il P.M.: “visto, nulla oppone”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in PALERMO il 04.06.2014.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di PALERMO (atto n. 103 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014).
Dal matrimonio è nata una figlia: in data 14.6.2016. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza n. 1560/2019 emessa dal Tribunale di Torino in data 19.3.2019 (successivamente modificata con decreto del 2.12.2022, emesso nell'ambito del procedimento r.g. 3195/2020).
Con ricorso depositato il 11.02.2023, parte ricorrente chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai coniugi;
chiedeva confermarsi le modalità di cui al decreto n. del
2 dicembre 2022 emesso dal Tribunale di Torino nell'ambito del procedimento n. 3195/2020 RG, autorizzando, altresì, il trasferimento della minore presso la Città di Palermo;
chiedeva, infine, disporsi Per_1
a carico del padre, quale contributo al mantenimento della figlia, il versamento mensile della somma di euro
350,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Con decreto del 22.2.2023, il Presidente fissava udienza di convocazione delle parti al 22.6.2023.
Con comparsa di costituzione e risposta del 12.6.2023, si costitutiva in giudizio parte resistente, non opponendosi alla domanda in punto cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma chiedeva, preliminarmente, disporsi la nomina di un Curatore speciale. Nel merito, formulando anche istanze istruttorie, chiedeva confermarsi e l'affidamento condiviso della minore, con domicilio prevalente presso la dimora della madre, confermando, altresì, le condizioni economiche disposte in sede di separazione;
chiedeva rigettarsi la richiesta di cambio di residenza della minore;
chiedeva confermarsi la presa in carico della minore ai servizi sociali di PALERMO e di , nonché la presa in carico dell'intero nucleo familiare ai servizi Per_2
SOCIALI e NPI di PALERMO e di , con attivazione di un percorso genitoriale anche per il Per_2 dialogo tra le parti;
chiedeva, infine, disporsi la presa in carico della minore presso la psicologa – psicoterapeuta designata, disponendo, eventualmente, anche la nomina di un coordinatore genitoriale, nonché la prosecuzione della presa in carico da parte del Servizio di Psicologia Adulti per i genitori.
All'udienza del 22.6.2023, il Presidente f.f., sentite le parti, si riservava;
successivamente, con ordinanza del
3.7.2023, il Presidente f.f. provvedeva come da dispositivo e fissava udienza di comparizione e trattazione al
23.11.2023 (in occasione della quale, il G.I., verificata la regolare costituzione del contradditorio, nonché tenuto conto della richiesta congiunta di emettersi pronuncia in punto status, assegnava alle parti termine sino al 18.12.2023 per il deposito di note di trattazione scritta).
Con sentenza non definitiva n. 1192/24, veniva emessa la pronuncia in punto status e, con separata ordinanza, la causa veniva rimessa sul ruolo per le ulteriori questioni.
Con decreto del 24.5.2024, il Giudice fissava udienza al 9.10.2024 (in occasione della quale il Giudice si riservava in punto istanze istruttorie); successivamente, con ordinanza del 7.11.2024, il Giudice rinviava all'udienza cartolare del 4.12.2024.
Con ordinanza del 7.11.2024, preso atto che la parte ricorrente non ha formulato istanze istruttorie con la memoria ex art. 183, comma 6, cpc n. 2 e n. 3 e ritenuto che non fossero da ammettersi le istanze istruttorie per interpello e per testi formulate con la memoria ex art. 183, comma 6, cpc n. 2 perché generiche e meramente valutative e che nella memoria n. 3 non erano state formulate prove in controprova a quelle dirette di controparte;
rilevato come in atti fossero già state depositate le relazioni aggiornate da parte dei Servizi incaricati;
ritenuta la causa matura per la decisone, visto l'art. 127 ter c.p.c. rinviava all'udienza del 4.12.2024 per la remissione della causa al Collegio.
Con ordinanza del 18.12.2024, il Giudice, preso atto delle note di udienza depositate dalle parti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** §§§§§ ***
Preliminarmente, il Tribunale rigetta le istanze istruttorie formulate dalla parte convenuta in sede di precisazione delle conclusioni, ritenendo che dagli atti processuali, comprese le relazioni di aggiornamento trasmesse dai Servizi, vi siano sufficienti elementi per decidere.
Passando al merito delle domande, si osserva quanto segue.
*** §§§§§ ***
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata accolta con sentenza non definitiva n.
1192/24 poiché risultava integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Con riferimento alle ulteriori questioni, si osserva quanto segue,
Giova considerare che la disciplina relativa al regime di affidamento della minore (classe 2016) e profili Per_1 accessori è dettata, da ultimo, dal decreto reso dal Tribunale di Torino datato 2.12.2022 a seguito di un'approfondita istruttoria, in parziale modifica delle condizioni dettate dalla sentenza di separazione del
29.3.2019.
Quanto alla richiesta di trasferimento della residenza della minore a Palermo formulata dalla parte ricorrente, non è contestato che ad oggi la signora ha stabilizzato la propria posizione lavorativa in Palermo e Pt_1 chiede, pertanto, spostare la residenza della minore in Palermo.
Il sig. si oppone, segnalando di non aver intenzione di perdere la continuità dei propri Controparte_1 rapporti con la figlia, atteso che la sig. non avrebbe mai curato i viaggi della minore a Torino/Orbassano, Pt_1 così contravvenendo alle disposizioni dettate con decreto del Tribunale di Torino del 2.12.2022.
Nell'ambito del presente procedimento sono state acquisite le relazioni psico-sociali di aggiornamento, sia a firma degli operatori siciliani che di quelli piemontesi, evidenziandosi come la minore manifesti ancora un disagio nel corso degli incontri con il padre, segno di un malessere. Inoltre, emerge come il sig. CP_1
abbia rivelato un'importante costanza nel recarsi puntualmente a Palermo per incontrare la figlia,
[...] mentre la madre continua a fatica a rendere pienamente accessibile il padre a (cfr. relazione delll'ASL Per_1 Per_ 30/9/2024 laddove si legge “ Si ritiene tuttavia, come già espresso, che non possa ancora “permettersi” di avvicinarsi, anche gradualmente, alla figura del padre, e che questo sarà possibile solo quando si sentirà “autorizzata” ad i instaurare una relazione con lui senza che questo possa essere percepito come un tradimento nei confronti della figura primaria di attaccamento (la madre). Tale “autorizzazione” implica che la sig.ra possa giungere a non Pt_1 percepire tale avvicinamento come un “pericolo” per il mantenimento della relazione privilegiata con la figlia”.
Tutti i Servizi incaricati evidenziano quanto sia ancora difficile la relazione padre-figlia e pertanto riconoscono la necessità che prosegua il percorso in atto. Si ritiene, pertanto, di non autorizzare il cambio di residenza della minore a Palermo, ritenendo che sia fondamentale lasciare l'attuale residenza a garanzia della serietà con cui verrà proseguito il percorso in essere ed in attesa che si completi il percorso di recupero della relazione padre-figlia, nonché della piena e reale collaborazione della madre – soprattutto – a garantire la piena bigenitorialità alla figlia.
Sulle residue questioni, deve integralmente confermarsi l'assetto vigente, sia con riferimento all'affidamento condiviso della minore (peraltro domandato da entrambe le parti), delle modalità di visita padre-figlia, del calendario e degli aspetti economici, atteso che non risultano intervenute novità tali da dover modificare l'attuale assetto.
In particolare, quanto alla relazione padre – figlia, l'istruttoria svolta mediante l'acquisizione della relazione da parte dei Servizi socio-sanitati incaricati ha consentito di verificare che gli incontri padre – figlia si svolgono regolarmente presso lo spazio neutro di Palermo e quello di secondo modi e tempi Per_2 compatibili con le esigenze lavorative della signora e quelle legate alle esigenze scolastiche della minore Pt_1 che frequenta le scuole dell'obbligo.
Gli incontri sono articolati ed organizzati direttamente dai servizi sociali: pertanto va confermata la presa in carico dei servizi sociosanitari già incaricati al fine di poter completare tale percorso finalizzato alla ripresa della relazione di con il padre, prevedendo fin da ora una liberalizzazione degli incontri quando se ne Per_1 ravviseranno i presupposti da parte dei Servizi, tenuto conto del superiore interesse di . Per_1
Inoltre, si prescrive alle parti di aderire con la massima fattiva collaborazione ai progetti indicati dai Servizi, eventualmente aderendo anche ai progetti indicati a supporto della propria genitorialità.
Le spese processuali sono compensate trattandosi di provvedimenti adottati nell'interesse della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
dato atto che con sentenza del 23.2.2024 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi Parte_1 Controparte_1 di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione;
Conferma l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, Persona_3 solo con domicilio prevalente presso la dimora della madre a Palermo;
Rigetta la domanda di parte ricorrente di autorizzare il cambio di residenza della minore Persona_3 presso la residenza della madre a Palermo;
[...]
Conferma la presa in carico della minore ai servizi sociali e all'ASL di Persona_3
PALERMO e di che dovranno seguire il nucleo ad attivare tutti gli strumenti e progetti Per_2 necessari nel superiore interesse della minore, anche al fine di favorire una serena relazione padre-figlia;
Conferma, finché necessario, la modalità di visita padre-figlia ancora in luogo neutro a Palermo ed in luogo neutro di e, infine, qualora se ne ravviseranno i presupposti - perché sarà ritenuta Per_2 Per_1 emotivamente pronta - gli incontri vengano progressivamente liberalizzati. In particolare, fatta salva ogni diversa indicazione proveniente dai Servizi, si dispone che il signor possa Persona_3 incontrare la figlia minore con cadenza almeno mensile alternata presso le Per_1 Parte_2 strutture dei Servizi sociali agevolando gli spostamenti della minore dapprima concentrando gli incontri presso il luogo neutro di in concomitanza delle vacanze scolastiche per poi disporre incontri quindicinali Per_2 alternati ( una volta a PALERMO e una volta ad ) durante il fine settimana, compatibilmente Per_2 con gli impegni scolastici di e lavorativi dei genitori;
con progressiva liberalizzazione;
Per_1
Conferma le video-chiamate padre-figlia secondo modalità e calendari indicati dai Servizi, tenuto conto dell'interesse della minore;
Conferma la presa in carico dell'intero nucleo familiare ai servizi SOCIALI e NPI di PALERMO e di con attivazione di un percorso genitoriale anche per favorire il dialogo tra le parti;
Per_2
Conferma la presa in carico della minore presso la psicologa Dott.ssa Persona_3
Serena Vicari psicoterapeuta infantile di Palermo con prosecuzione dell'intervento in essere, finché necessario nell'interesse della figlia minore;
Prescrive la prosecuzione della presa in carico da parte del Servizio di Psicologia Adulti per la signora Pt_1
e il signor , finché necessario. Per_3
Dispone che il sig. corrisponda alla sig.ra Euro 350,00 mensili, a titolo di Persona_3 Pt_1 contributo al mantenimento della figlia minore , rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre Per_1 al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'intesa stipulato tra gli avvocati e i magistrati del
Tribunale di Torino in data 15.03.2016.
Prescrive alle parti di aderire con la massima fattiva collaborazione ai progetti indicati dai Servizi, eventualmente aderendo anche ai progetti indicati a supporto della propria genitorialità.
Spese processuali sono compensate.
Manda alla Cancelleria ed ai Servizi sociali in sede per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 2 maggio 2025.
Il Presidente rel./est.
Dott. Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.