Decreto cautelare 23 marzo 2017
Ordinanza cautelare 7 aprile 2017
Sentenza 11 maggio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 11/05/2021, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/05/2021
N. 00613/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00321/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 321 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Petracca, con domicilio eletto presso il suo studio in -OMISSIS-, via Badaloni 19;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno adottato dal Questore di -OMISSIS- in data 12 ottobre 2016 e notificato al sig. -OMISSIS- il 23 dicembre 2016.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70 del 2020;
Visto l’art. 84 del decreto legge n.18 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 28 aprile 2021 la dott.ssa Mara Spatuzzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso, il sig. -OMISSIS-, cittadino -OMISSIS-, ha impugnato il provvedimento del 12 ottobre 2016, con cui la Questura di -OMISSIS- gli ha negato il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Il ricorrente lamenta l’illegittimità del diniego per violazione degli articoli 4, 5, 6 e 22 del d.lgs. n. 286 del 1998, sotto diversi profili: 1) secondo la prospettazione del ricorrente, solo nel caso di ricongiungimento e permesso di soggiorno CE, la normativa imporrebbe al richiedente il possesso di un reddito minimo pari all’importo dell’assegno sociale; la Questura avrebbe dovuto valutare la situazione complessiva del richiedente e, in particolare, che nel corso del 2016 il ricorrente ha svolto varie attività in regola, sia tramite voucher che con contratto a tempo determinato, per un reddito netto di €2.261,56; che il 30 novembre 2016 il ricorrente è stato assunto con contratto a tempo determinato di mesi due (fino al 31 gennaio 2017) da una ditta che, alla scadenza, ha rinnovato il rapporto lavorativo per ulteriori 10 mesi; 2) non si comprenderebbe se l’irreperibilità del ricorrente presso il domicilio dichiarato sia stata desunta dalla restituzione della raccomandata di preavviso per compiuta giacenza o da accertamenti in loco, e, comunque, un eventuale mutamento di residenza non costituirebbe motivo ostativo al rilascio del permesso di soggiorno; 3) la Questura avrebbe dovuto rilasciare al ricorrente almeno un permesso per attesa occupazione; 4) la Questura non avrebbe valorizzato il fatto che il ricorrente aveva sottoscritto a novembre 2016 un contratto di lavoro subordinato per la durata di due mesi e che tale contratto in data 1° febbraio 2017 è stato rinnovato per successivi 10 mesi e avrebbe permesso al ricorrente di ricevere un reddito adeguato; non sarebbero stati adeguatamente valutati i legami familiari del ricorrente, che ha una sorella che risiede ad -OMISSIS-(RO), coniugata con il sig. -OMISSIS-, regolarmente soggiornante sul territorio, familiari che sarebbero disponibili a farsi garanti nei confronti del ricorrente, assumendosi ogni onere relativo al suo mantenimento, qualora ve ne fosse necessità.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, contrastando le avverse pretese.
Con ordinanza n.-OMISSIS- del 7 aprile 2017, l’istanza cautelare è stata respinta per carenza di fumus boni juris , con condanna alle spese del ricorrente.
In vista dell’udienza di merito, il ricorrente non ha articolato ulteriori difese.
All’udienza del 28 aprile 2021, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso non è fondato e va respinto per le ragioni già anticipate in sede cautelare, che si confermano anche in questa sede di merito.
Si premette, innanzitutto, che, come già affermato da giurisprudenza consolidata “ ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno, sulla base degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998, costituisce condizione soggettiva non eludibile il possesso di un reddito minimo, in quanto attiene alla sostenibilità dell'ingresso dello straniero nella comunità nazionale, essendo finalizzato ad evitare l'inserimento di soggetti che non siano in grado di offrire un'adeguata contropartita in termini di lavoro e di partecipazione fiscale alla spesa pubblica” e “d’altra parte, la dimostrazione di un reddito di lavoro o di altra fonte lecita di sostentamento è garanzia che il cittadino extracomunitario non si dedichi ad attività illecite o criminose (cfr. tra le tante, Cons. Stato, III, n. 2227/2016; n. 2335/2015; n. 3596/2014) e - per tali motivi, in assenza di detto requisito reddituale, l’art. 5, comma 5, cit., non consente di attribuire una rilevanza prevalente alla durata del soggiorno, al livello di integrazione sociale, alla mancanza di pregiudizi penali e di polizia ” (così C.d.S., sent. n. 1524/2017), con l'avvertenza che in sede di rinnovo, il requisito reddituale va valutato anche in chiave prospettica (cfr., da ultimo, C.d.S., sent. n. 3448 del 2020).
Inoltre, sempre per giurisprudenza ormai consolidata, la legittimità del provvedimento impugnato va valutata secondo la regola tempus regit actum e ciò vale anche in relazione all’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998, per cui, è consentita la valutazione di elementi di fatto sopravvenuti solo nel corso del procedimento ed adeguatamente portati a conoscenza dell’Amministrazione, o da questa conosciuti, prima dell’adozione dell’atto conclusivo (cfr., da ultimo, C.d.S., sez. III, sent. nn. 4416 e 4417 del 2019 “… L’orientamento della Sezione è infatti consolidato nel senso che l’art. 5, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nell’imporre all’Amministrazione di prendere in considerazione i “nuovi sopraggiunti elementi” favorevoli allo straniero, si riferisce a quelli esistenti e formalmente rappresentati o comunque conosciuti dall’Amministrazione al momento dell’adozione del provvedimento (anche se successivamente alla presentazione della domanda), mentre nessuna rilevanza (salvo quella di giustificare un eventuale riesame della posizione dello straniero da parte dell’Amministrazione) può essere attribuita ai fatti sopravvenuti… ”).
Tanto premesso, si rileva che, come evidenziato dalla Questura nelle premesse del provvedimento impugnato, i redditi prodotti dal ricorrente negli ultimi sei anni prima dell’adozione del provvedimento di diniego del 12 ottobre 2016 sono, per alcune annualità, inesistenti e, per altre, esigui e inidonei ad integrare il prescritto requisito del reddito, tenuto conto anche dell’integrazione documentale prodotta dal ricorrente il 7 ottobre 2016.
Quanto, poi, alla mancata valutazione del contratto di lavoro del novembre 2016, con decorrenza dal 30 novembre 2016 per la durata di due mesi, poi rinnovato il 1° febbraio 2017 per successivi 10 mesi, che gli avrebbe permesso di raggiungere un reddito adeguato, tale contratto di lavoro (successivo al diniego impugnato e dedotto per la prima volta in sede del presente giudizio), per il principio del tempus regit actum, come sopra richiamato e applicato da giurisprudenza ormai costante, non può valere ai fini della verifica di legittimità del provvedimento impugnato, che deve essere valutata alla luce degli elementi di fatto esistenti e formalmente rappresentati o comunque conosciuti dall’Amministrazione al momento dell’adozione del provvedimento (avvenuta in data 12 ottobre 2016).
Per cui, le censure relative alla non corretta valutazione del requisito reddituale da parte della Questura vanno respinte.
Infondata è, poi, la censura con cui il ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento impugnato per non avergli la Questura rilasciato un permesso per attesa occupazione, considerato che in atti non vi è prova che il ricorrente abbia rappresentato alla Questura la perdita del posto di lavoro né consta che il medesimo sia mai stato iscritto al Centro per l’impiego, così come richiesto dall’art. 37 del d.P.R. 394/1999 (cfr. Cons. Stato, III, n. 4114/2016; n. 2645/2015; n. 4652/2014; n. 3342/2014), né risulta che un permesso di soggiorno per attesa occupazione sia stato specificamente richiesto.
Infondate sono anche le censure relative alla mancata considerazione dei legami familiari del ricorrente sul territorio italiano, considerato che tali legami non sono stati dedotti in corso del procedimento e che, comunque, il legame con la sorella e suo marito non rientra tra quelli rilevanti ex art. 5, comma 5, ultimo periodo del d.lgs. n. 286 del 1998, che, ai fini della c.d. tutela rafforzata, richiama i soli legami familiari che danno titolo al ricongiungimento ex art. 29 del medesimo d.lgs., tra cui non è contemplato anche il legame tra fratelli e sorelle.
Essendo, per quanto sopra esposto, la riscontrata carenza reddituale già idonea a sorreggere il diniego impugnato, l’ulteriore censura relativa alla contestazione dell’irreperibilità del ricorrente al domicilio indicato nell’istanza può essere assorbita.
Le spese della fase di merito possono essere compensate, considerate tutte le circostanze del caso concreto e la condanna alle spese già disposta per la fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese della fase di merito compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Mara Spatuzzi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Spatuzzi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.