Art. 47-bis. (( 1. All'atto pubblico di cui all' articolo 2700 del codice civile , redatto con procedure informatiche si applicano le disposizioni della presente legge e quelle emanate in attuazione della stessa.
2. L'autenticazione di cui all' articolo 2703, secondo comma, del codice civile , e' regolata, in caso di utilizzo di modalita' informatiche, dall' articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n 82 ))
2. L'autenticazione di cui all' articolo 2703, secondo comma, del codice civile , e' regolata, in caso di utilizzo di modalita' informatiche, dall' articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n 82 ))