Sentenza 6 giugno 2008
Massime • 2
La costituzione di parte civile può intervenire dopo l'emissione dell'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato.
Il provvedimento che decide sulla dichiarazione di astensione è sottratto ad ogni forma di gravame, sia per il principio di tassatività delle impugnazioni, sia perché si tratta di provvedimento meramente ordinatorio, di natura amministrativa e non giurisdizionale, i cui effetti rimangono limitati nell'ambito dell'ufficio.
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- 1. La Corte costituzionale sulle incompatibilità derivanti dallaGuglielmo Leo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Una nuova pronuncia della Corte costituzionale - l'ennesima - sul tema della incompatibilità del giudice penale. A conti fatti, e se si escludono alcuni risvolti concernenti le regole del giudizio incidentale di costituzionalità, l'approdo della Corte vale semplicemente a ribadire conclusioni già raggiunte in precedenti occasioni. Tuttavia, nella specie, la Consulta si è trovata a fronteggiare una pluralità di quesiti, di complessa e sofferta costruzione, tali da spostare l'attenzione, in via quasi prevalente, sul tema dei rapporti interni agli uffici giudiziari, che chiaramente domina la logica dell'ordinanza di rimessione. La situazione di partenza era banale. Un giudice …
Leggi di più… - 2. Il provvedimento che decide sulla dichiarazione di astensione è sottratto ad ogni forma di gravameDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 11 settembre 2021
(Ricorsi dichiarati inammissibili) Il fatto Il GIP del Tribunale di Campobasso riteneva non sussistenti i presupposti per la propria astensione sollecitata dalle difese con istanza proposta al di fuori di qualsiasi iniziativa in tema di ricusazione. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Proponevano ricorso per Cassazione gli imputati deducendo violazione dell'articolo 34 comma secondo codice di procedura penale in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 1992 nonché degli articoli 36 lett. G) e 41 primo comma codice di procedura penale non potendosi porre in dubbio a loro avviso la sussistenza di una causa di astensione all'esito del patteggiamento pronunciato …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/06/2008, n. 33356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33356 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 06/06/2008
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 2639
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 042818/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AN NO, N. IL 09/04/1958;
avverso SENTENZA del 26/09/2007 CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. FUMO MAURIZIO;
udito il P.G. in persona del Sost.Proc.Gen. Dr. Febbraro G., che ha chiesto annullamento con rinvio.
OSSERVA
La Corte di appello di Torino, con sentenza 26.9.2007, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, ha dichiarato NDP nei confronti di NC RU con riferimento al reato ex artt. 110 e 617 bis c.p perché estinto per prescrizione, confermando nel resto e, in particolare, la condanna al risarcimento del danno in favore delle PP.CC., condannando inoltre l'imputato al rimborso delle ulteriori spese sostenute dalle predette PPCC in grado di appello. Ricorre il NC tramite il difensore e deduce:
1) violazione di legge processuale e abnormità dell'ordinanza dibattimentale 5.5.2004.
Il provvedimento che accoglieva l'astensione doveva essere, emesso dal Presidente del Tribunale;
viceversa esso è stato conseguenza di un'automatica e predeterminata procedura che ha sostituito, senza alcun vaglio, il giudice astenutosi con altro giudice. Trattasi di provvedimento abnorme che, in ragione della sua automaticità, avrebbe comportato la sostituzione del giudice astenutosi anche in caso di infondatezza delle ragioni di astensione. Il provvedimento inoltre è nullo ex art. 181 c.p.p. per violazione degli artt. 36, 40 e 42 c.p.p.;
2) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunziato.
Al NC il reato è stato contestato in concorso con il dirigente ITALGAS CU SA, separatamente giudicato e assolto con sentenza definitiva. Tutta la tesi di accusa si fonda sul presupposto della collaborazione criminosa tra NC e CU;
la assoluzione (per non aver commesso il fatto) di quest'ultimo ha costretto la Corte di appello ad affermare in sentenza che NC comunque ha agito su imput proveniente dall'interno della ITALGAS. Ebbene, in mancanza di modifica della imputazione, ciò comporta violazione dell'art. 522 c.p.p., oltre a contraddittorietà di motivazione, atteso che, a tal punto, si deve sostenere che NC abbia agito all'insaputa di CU, che pure lo accolse e lo accompagnò all'interno dei locali dell'azienda. 3) violazione dell'art. 530 c.p.p. e art. 617 bis c.p.. La Corte di appello non ha motivato circa i rilevanti elementi di valenza difensiva, pur prospettati. Fu infatti provato che la presenza di NC in ITALGAS era dovuta ad altre ragioni. Lo stesso fu visto nell'ufficio di tal TT, dove nessuna microspia fu rinvenuta. Inoltre è illogico e contraddicono sostenere che istallare le microspie sia operazione semplice e rapida, per la quale non abbisognano speciali attrezzi e poi ritenere normale che tale operazione sia stata eseguita da un professionista in modo tanto maldestro da essere immediatamente scoperta.
4) violazione degli artt. 74, 79, 420, 438, 441 e 484 c.p.p.. La costituzione di PC di ET e ES è tardiva atteso che essa deve avvenire nel corso degli atti preliminari (artt. 79, 420 e 484 c.p.p.) all'udienza dibattimentale. Nel caso di specie, all'udienza 13.1.2004, compiuti gli accertamenti sulla costituzione delle parti, l'imputato ha chiesto il giudizio abbreviato, determinando la trasformazione del rito. Orbene il compimento delle formalità ex artt. 420 e 484 c.p.p. preclude la possibilità di costituirsi PC e non rileva la norma ex art. 441 c.p.p., comma 2, che risale alla originaria formulazione dell'istituto del giudizio abbreviato, come regolamentato in origine (quando poteva esser chiesto fino a 5 gg prima della data fissata per il dibattimento). Dopo la riforma ex L. n. 479 del 1999 il giudizio abbreviato in fase dibattimentale può esser chiesto (ex art. 555 c.p.p., comma 2) fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento.
Gli interessati poi non hanno dimostrato la loro legittimazione, quantomeno in astratto, a partecipare al processo.
5) violazione dell'art. 539 c.p.p. La quantificazione (in Euro 2000,00) del danno è priva di motivazione. Il giudice di merito, in assenza di concreti elementi probatori, avrebbe dovuto limitarsi a pronunziare condanna solo generica, devolvendo al giudice civile la quantificazione. Il criterio di equità ex art. 1226 c.c. è criterio sussidiario, che comunque deve essere adeguatamente argomentato, cosa che, nel caso in esame non è avvenuta.
6) violazione dell'art. 538 c.p.p.. La liquidazione del danno è comunque eccessiva, considerato che l'indebita intercettazione non potrebbe essersi protratta che per un giorno lavorativo e quindi non oltre 8 ore.
La prima censura è infondata.
Il provvedimento con il quale si decide sulla dichiarazione di astensione è sottratto ad ogni forma di gravame, sia per il principio di tassatività delle impugnazioni, sia perché si tratta di provvedimento meramente ordinatorio, di natura amministrativa e non giurisdizionale, i cui effetti rimangono limitati nell'ambito dell'ufficio; ne' può ritenersi che tale regime sia lesivo in alcun modo dei principi costituzionali di uguaglianza, tutela della difesa e imparzialità del giudice, potendo la parte interessata proporre tempestivamente dichiarazione di ricusazione, la decisione in ordine alla quale è emessa all'esito di una procedura svolta nel contraddittorio ed è ricorribile per Cassazione ai sensi dell'art.127 c.p.p.. (ASN 200000734-RV 215700).
Infondata è anche la seconda censura. Invero, la verifica dell'osservanza del principio di correlazione tra contestazione e sentenza deve essere condotta in funzione della salvaguardia del diritto di difesa dell'imputato cui il principio stesso è ispirato. Ne consegue che la sua violazione è ravvisabile soltanto qualora la fattispecie concreta - che realizza l'ipotesi astratta prevista dal legislatore e che è esposta nel capo di imputazione - venga mutata nei suoi elementi essenziali, in modo tanto determinante da provocare uno stravolgimento dell'originaria contestazione, onde emerga dagli atti che su di essa l'imputato non ha avuto modo di difendersi (ASN 199806753- RV 211003).
Dunque la violazione di tale principio è ravvisabile solo quando il fatto ritenuto nella decisione si trovi, rispetto al fatto contestato, m rapporto di eterogeneità, nel senso che risultano variati o trasformati gli elementi costitutivi dell'ipotesi di reato descritta nel capo di imputazione, e non già quando gli elementi essenziali che caratterizzano la qualificazione giuridica del fatto sono rimasti sostanzialmente invariati.
Così, ad esempio, si è ritenuto (ASN 200334051-RV 226797) che il principio in questione fosse stato rispettato in una sentenza del giudice di merito che aveva accertato il vendicarsi della violenza contro un P.U. mentre stava procedendo ad un atto di identificazione personale non nel momento iniziale della consegna dei documenti di identità, ma nel corso della redazione del verbale delle operazioni svolte.
In altre parole, se la condotta ascritta all'imputato rimane, all'esito della ricostruzione in fatto eseguita dal giudice del merito, sostanzialmente invariata, anche se mutano alcuni elementi circostanziali, non si vede in qual maniera potrebbe rimanerne compresso o, addirittura, compromesso il diritto di difesa. Nel caso in esame, escluso che il NC possa avere agito in unione e in accordo con il CU, la Corte torinese ha ritenuto che l'imputato si fosse comunque avvalso della complicità di altro soggetto (non identificato) operante all'interno degli uffici ITALGAS. Ma ciò non si vede in cosa possa aver modificato "la struttura" della condotta ascritta al NC.
Diversamente ragionando, la assoluzione di un coimputato dovrebbe avere sempre effetto "liberatorio" nei confronti degli altri, il che palesemente non è e non può essere, anche per rispetto del principio di personalità della responsabilità penale, principio che non può avere una lettura "a senso unico", ma che sta a significare che ciascuno risponde delle proprie azioni od omissioni (compiute con dolo o colpa) e che la condotta (e la sorte processuale altrui) non influiscono automaticamente - in bonam o in malam partem - sulla valutazione della condotta ascritta all'imputato. La terza censura è inammissibile in quanto articolata in fatto e per di più in forma meramente congetturale.
Affermare che la presenza del NC in azienda era dovuta "ad altre ragioni", significa contestare in radice, ma senza concreti "agganci" fattuali, la ragionata ricostruzione dei fatti operata dai due giudici del merito. Che il NC si sia recato (anche) dal TT può esser vero, ma non è circostanza atta a escludere che egli abbia tenuto la condotta descritta nel capo di imputazione. Si legge per altro in sentenza che fu proprio l'ES a rappresentare al TT la inopportunità che la pretesa operazione di bonifica venisse affidata proprio al NC. Fatto sta che, come evidenziato in sentenza, proprio il lunedì successivo al singolare ingresso in ITALGAS di NC (ingresso che ovviamente dovette essere autorizzato) furono rinvenute le "cimici" (e il fatto fu denunziato con ritardo dalla dirigenza dell'azienda).
Con ragionamento deduttivo privo di pecche logiche e/o di "salti" argomentativi, la Corte giunge, per via di esclusione, a identificare proprio nel ricorrente la persona che operò la abusiva installazione.
La quarta censura è manifestamente infondata.
La costituzione di PC, in caso di rito abbreviato, può ben intervenire dopo la emissione della ordinanza che dispone l'adozione di tale rito.
L'art. 441 c.p.p., comma 2, è rimasto invariato anche dopo le modifiche introdotte nell'ordinamento dalla L. n. 479 del 1999, che, è il caso di ricordarlo ha inciso significativamente sulla disciplina ex art. 438 c.p.p. e segg. e che, tra l'altro ha anche modificato (in altre sue parti) proprio l'art. 441 c.p.p.. La "sopravvivenza" del comma 2, dunque non può ritenersi una dimenticanza del Legislatore (e inapplicabile) relitto normativo (si desume anche da ASN 200410001-RV 227115).
Le censure sub 5) e 6) sono manifestamente infondate. La valutazione equitativa dei danni non patrimoniali, invero, è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se ha soddisfatto la esigenza di ragionevole correlazione tra gravità effettiva del danno e ammontare dell'indennizzo, correlazione motivata attraverso i concreti elementi che possono concorrere al processo di formazione de libero convincimento (ASN 199914660 - RV 215189).
Nel caso in esame, la modestia della somma liquidata a fronte della natura odiosa dell'intrusione realizzata, rende applicabile ictu oculi principio sopra enunziato.
Conclusivamente il ricorso merita rigetto e il ricorrente va condannato alle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 6 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2008