Sentenza 24 maggio 2001
Massime • 1
Ai fini dell'individuazione del giudice competente a trattare, dopo il 9 luglio 2000, (data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 1999 n. 491 che ha disposto la revisione dei circondari di alcuni tribunali), gli affari pendenti a quella data, per procedimento pendente innanzi a sezione distaccata di tribunale attribuita a circondario diverso dal precedente deve intendersi il procedimento che già si trovi, in quella sezione, nella fase dibattimentale. (Fattispecie relativa a decreto penale oggetto di opposizione proposta dopo il 9 luglio 2000, per la cui trattazione è stata ritenuta la competenza del tribunale al quale apparteneva il g.i.p. che l'aveva emesso).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/05/2001, n. 27017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27017 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI RENATO - Presidente - del 24/05/2001
1. Dott. FABBRI GIANVITTORE - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. FAZZIOLI EDOARDO - Consigliere - N. 3748/2001
3. Dott. LOSANA CAMILLO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. SILVESTRI GIOVANNI - Consigliere - N. 002795/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) GIP del Tribunale di Vigevano nel processo a carico di 2) DI EN TE N. IL 01/05/1943
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LOSANA CAMILLO sentite le conclusioni del P.G. Dr. Giuseppe Febbraro che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Milano.
LA CORTE OSSERVA.
In data 11.02.2000 veniva emesso a carico di Di ON NT decreto penale di condanna per il reato di cui all'art. 186 c 1 e 2 DL 30.04.1992 n. 285, commesso in BI, sezione distaccata del Tribunale di Milano. Il decreto veniva notificato all'imputato il 06.07.2000. In data 18 luglio 2000 il Di ON proponeva opposizione. Ma intanto il D.L. 03.12.1999 n. 491 all'art. 3 aveva attribuito al circondario del Tribunale di Vigevano il territorio dei comuni assegnati alla sezione distaccata di BI. Pertanto il GIP del Tribunale di Milano i ritenendo competente ad emettere il decreto di citazione a giudizio il GIP di Vigevano, con provvedimento del 30.10.2000, dichiarava la propria incompetenza e disponeva trasmettersi gli atti a quel GIP.
Il GIP del Tribunale di Vigevano tuttavia ha sollevato conflitto negativo di competenza disponendo la trasmissione degli atti a questa Corte per la risoluzione sostenendo che:
a) in base alle norme transitorie del DL. n. 491 del 1999 (di cui all'art. 10), i procedimenti penali pendenti, alla data di efficacia delle norme modificative della competenza territoriale, e cioè alla data del 09 luglio 2000, innanzi a sezioni distaccate di tribunali attribuiti a circondari di tribunali diversi, sono devoluti alla competenza dei tribunali o delle relative sezioni distaccate territorialmente competenti in forza dello stesso decreto legislativo;
b) per tutti gli altri affari penali pendenti alla stessa data innanzi ai tribunali oggetto della revisione resta ferma la competenza dell'ufficio giudiziario cui erano precedentemente attribuiti.
c) poiché dinanzi alla sezione distaccata può essere ritenuto pendente soltanto un procedimento che sia già incardinato presso la sezione stessa, cosa che si verifica quando il processo sia nella fase dibattimentale;
poiché ciò non si era verificato nella specie (non essendo ancora stato emesso il decreto di citazione a giudizio e, quindi, tanto meno, essendosi verificata l'apertura del dibattimento), doveva ritenersi la competenza del Tribunale di Milano.
Il conflitto sussistente in rito perché due diversi giudici si sono dichiarati non competenti a decidere sulla medesima questione, va risolto dichiarando la competenza del Tribunale di Milano. In fatto va premesso che:
il decreto penale venne emesso in data 11.02.2000 dal GIP del Tribunale di Milano. Tale decreto venne notificato al condannato in data 06.07.2000; l'opposizione è stata proposta in data 18 luglio 2000. Il decreto legislativo 03.12.1999 n. 491, che ha disposto la revisione dei circondari di alcuni tribunali, è entrato in vigore in data 09 luglio 2000. Il decreto sopra citato all'art. 10 ha disposto, con una norma transitoria, che:
a) i procedimenti civili e penali pendenti alla data dell'entrata in vigore del decreto stesso innanzi alle sezioni distaccate attribuite ad un circondario di un diverso tribunale sono devoluti alla competenza del tribunale o della relativa sezione distaccata territorialmente competenti in forza del presente decreto. b) per tutti gli altri procedimenti civili e penali pendenti innanzi al tribunale oggetto di revisione territoriale resta ferma la competenza del tribunale medesimo.
Venendo al caso di specie: il decreto penale venne emesso, e notificato all'interessato, dal Tribunale di Milano in data precedente alla entrata in vigore del decreto legislativo n. 491 e dunque il procedimento era, fino a quel momento, di competenza del Tribunale di Milano e presso quell'Ufficio pendente. Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 491 e cioè il 09 luglio 2000 l'opposizione non era ancora stata proposta e quindi certamente il procedimento era ancora pendente, genericamente, presso il Tribunale di Milano e non invece, specificamente, presso la sezione distaccata di BI. Infatti può dirsi pendente presso una sezione distaccata un procedimento che sia incardinato presso la sezione stessa, cosa che si verifica con l'instaurazione del processo nella sua fase dibattimentale (giusta il disposto dell'art. 48 quater comma 2 dell'ordinamento giudiziario). Pertanto poiché nella specie, alla data di entrata in vigore del D.L. n. 491 non era ancora stata neppure proposta l'opposizione, e poiché quindi il procedimento era pendente presso il Tribunale di Milano, e non, invece, presso la sezione distaccata di BI (passata nella competenza territoriale del tribunale di Vigevano), deve essere ritenuto competente il Tribunale di Milano in forza, appunto, della citata norma transitoria di cui all'art. 10 del decreto citato.
P.T.M.
Risolvendo il conflitto dichiara la competenza del Tribunale di Milano cui ordina trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 24 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2001