Sentenza 14 ottobre 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/10/2003, n. 15326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15326 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2003 |
Testo completo
1 15326403 A I 1 R - D T 1 S I 2 E . G C L E I REPUBBLICA ITALIANA R 9 D 3 A U I D E G E 6 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO T 4 E N . E N T S I T T E R LA CORTE SUPREMED S I A ( Oggetto SEZIONI NITE CI servizio idrico Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: finrisdizione " IANNIRUBERTO- Primo Presidente f.f.-Dott. Giuseppe R.G.N. 20197/01 Presidente di sezione Cron.31153 Dott. Giovanni OLLA RAVAGNANI Consigliere - Rep. Dott. Erminio Consigliere - Ud. 22/05/03 Dott. Ernesto LUPO Consigliere- Dott. Francesco SABATINI Consigliere- Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Dott. Mario Rosario MORELLI - Consigliere - Rel. Consigliere Dott. Giulio GRAZIADEI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI AGROPOLI, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. AVEZZANA 13, presso lo studio dell'avvocato LUCIANA BONIFAZI, rappresentato e difeso dall'avvocato SAVERIO RINO FUSCO, giusta delega in atti;
- ricorrente 2003
contro
ZO ED, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA 492 -1- DELLA GIULIANA 44, presso lo studio dell'avvocato FRANCO MIGLINO, che 10 rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE MURINO, giusta delega in atti;
controricorrente avversO la sentenza n. 38/01 del Giudice di pace di AGROPOLI, depositata il 05/01/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/05/03 dal Consigliere Dott. Giulio GRAZIADEI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO AL ON il 17 luglio 2000 ha citato dinanzi al Giudice di pace di Agropoli il Comune di Agropoli, per ottenere accertamento negativo della debenza della somma di lire 205.970, che era stata reclamata da detto Comune con avviso di pagamento, per canoni inerenti al consumo di acqua potabile, nonché per canoni di fognatura e depurazione delle acque reflue relativi agli anni dal 1996 al 1999; ha dedotto l'illegittimità di tale richiesta, in quanto basata su consumi presuntivamente determinati e non effettivamente riscontrati. Il Giudice di pace, con sentenza n. 38 del 5 gennaio 2001, dando atto che il Comune, con provvedimento del 27 ottobre 2000, aveva annullato l'avviso di pagamento, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ha condannato il convenuto al rimborso delle spese processuali sul rilievo del fondamento della domanda, ed ha inoltre dichiarato la decisione "provvisoriamente esecutiva come per legge". Il Comune di Agropoli, con ricorso notificato il 9 luglio 2001, ha chiesto la cassazione di detta sentenza, formulando tre censure. Con il primo motivo del ricorso, in relazione al quale la causa è stata assegnata a queste Sezioni unite, si sostiene che il Giudice di pace avrebbe dovuto rilevare d'ufficio il proprio difetto di giurisdizione sulle pretese attinenti ai canoni di fognatura e depurazione, in quanto devolute alla cognizione delle commissioni tributarie. 3 Con il secondo motivo, attinente alle spese processuali, si assume che la valutazione del fondamento della domanda, al fine della soccombenza virtuale, non poteva includere quella parte della domanda medesima di pertinenza del giudice tributario. Con il terzo motivo, inerente alla provvisoria esecutività, si deduce che “sentenza soltanto dichiarativa e non di condanna non poteva essere munita di formula esecutiva". Il ON ha replicato con controricorso, contestando anche l'ammissibilità dell'impugnazione del Comune sotto il profilo del difetto d'interesse. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è inammissibile, per ragioni prioritarie ed assorbenti rispetto a quella opposta dal resistente. La cessazione della materia del contendere, facendo venire meno la lite fra le parti, non consente, oltre a quella sulle spese processuali, altre statuizioni, nemmeno sulla giurisdizione. infatti, mirandoLa soluzione della relativa questione, all'individuazione del giudice munito del potere-dovere di decidere sulla domanda, è prodromica e strumentale rispetto a questa decisione, non può avere valenza meramente astratta e teorica, e, dunque, rimane inconferente a fronte dell'esaurimento del dibattito, con la mancanza di una pretesa su cui occorra verificare la giurisdizione del giudice adito (v. Cass. s.u. 9 luglio 1997 n. 6226 e 17 gennaio 2002 n. 499). 4 Il Comune, pertanto, non criticando la declaratoria di cessazione della materia del contendere resa dal Giudice di pace, non ha titolo per denunciare l'eventuale difetto della giurisdizione del Giudice stesso su una parte della domanda, nell'ambito di controversia in cui l'intero dibattito di merito è ormai pacificamente superato. Ne consegue che il primo motivo del ricorso, che deduce il difetto di giurisdizione, e correlativamente il secondo motivo, che contesta la condanna alle spese solo in dipendenza del mancato rilievo di detto difetto di giurisdizione, restano privi dei connotati di pertinenti motivi d'impugnazione. Tali connotati parimenti difettano nel terzo motivo, tenendosi conto che la sentenza del Giudice di pace ha ope legis efficacia esecutiva (artt. 282, 283 e 373, nuovo testo, cod. proc. civ.), ovviamente nei limiti in cui contenga pronuncia suscettibile di esecuzione forzata (quella sulle spese). Le peculiarità della vicenda processuale e le ragioni dell'inammissibilità del ricorso del Comune rendono equa la compensazione delle spese di questa fase processuale.
P.Q.M.
La Corte, a sezioni unite, dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni М unite civili della Corte di cassazione, il 22 maggio 2003. 5 Il consigliere rel. est. two hawader IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Il presidente Depositata in Cancelleria 114 OTT. 2003 oggi, IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO ARTT. 46 E 39 L. 21-11-1991, N.374 ESENISTNE GIUDICE DI PACE) DA REGENE ARTT. 4 6 E 39 . ** (IST.NE G IUDICE D IYARE 6