Sentenza 10 febbraio 2006
Massime • 1
È abnorme il provvedimento con cui il giudice di pace - dichiarata la nullità dell'atto di citazione disposto dalla polizia giudiziaria per omesso avviso all'imputato della facoltà di nomina di un difensore di fiducia, ex art.20, comma secondo, lett. e) D.Lgs. n. 274 del 2000 - ordini la restituzione degli atti al P.M., in quanto tale omissione non intacca la regolare costituzione del rapporto processuale e l'eventuale rinnovazione della citazione spetta al giudice del dibattimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/02/2006, n. 12594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12594 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 10/02/2006
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 230
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 008440/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari;
nei confronti di:
1) LA NI, N. IL 25/04/1970;
avverso ORDINANZA del 09/11/2004 GIUDICE DI PACE di BARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. COLONNESE ANDREA;
lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto dichiararsi la nullità del provvedimento impugnato, ordinando la trasmissione degli atti al Giudice di pace per l'ulteriore corso.
OSSERVA
Il Giudice di Pace di Bari con ordinanza 9.11.2004 dichiarava la nullità della citazione a giudizio di LA IC - imputato del reato di lesioni in danno di CH HE - ordinando la restituzione degli atti al P.M.. Era stato rilevato che nell'atto di citazione, disposto dalla polizia giudiziaria, era stato omesso l'avviso (prescritto dal D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 20, comma 2, lett. e), che l'imputato aveva facoltà di nominare un difensore di fiducia.
Ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari denunciando l'abnormità del provvedimento. Premesso che effettivamente l'atto, mancando l'indicato avviso, era affetto da nullità ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, comma 6, art. 20, deduce che la nullità della citazione comporta la restituzione degli atti al P.M. solo quando il rapporto processuale non sia stato validamente instaurato. Aggiunge che, nella specie, non si versa in tale situazione, onde spettava al Giudice sanare il vizio. Da ciò l'abnormità del provvedimento che ha determinato una regressione del procedimento alla fase precedente al di fuori dei casi consentiti.
Il ricorso è fondato. L'omessa indicazione della facoltà di nomina di un difensore di fiducia non intacca la regolare costituzione del rapporto processuale e l'eventuale rinnovazione della citazione spetta al Giudice del dibattimento.
L'abnormità del provvedimento impone quindi l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Giudice di pace.
Non può, peraltro, non rilevarsi che nella specie non vi è stata alcuna lesione dei diritti della difesa. L'imputato, infatti, aveva provveduto, prima della celebrazione dell'udienza, a nominare un difensore di fiducia, donde il decidente avrebbe dovuto considerare la sanatoria generale di cui all'art. 183 c.p.p., lett. b).
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Giudice di Pace di Bari per il prosieguo. Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2006