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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/10/2025, n. 14874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14874 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 43455/2020 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA in composizione monocratica, nella persona del dott. Alessandro CENTO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 43455 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2020, posta in decisione alla data del 16.10.2025 e vertente
TRA
Parte_1 in persona del legale rapp.te pro-tempore, elett.te dom.ta in Roma, in Via Tiberina n. 128, presso lo studio dell'avv.to Cesare Galloni che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla citazione
- OPPONENTE -
E
Controparte_1 in persona del legale rapp.te pro-tempore, elett.te dom.ta in Napoli, in Via Riviera di Chiaia n. 66 presso lo studio dell'avv.to Paolo Maggi che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- OPPOSTA-
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi (617, II co., c.p.c.)
CONCLUSIONI all'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.10.2025 i procuratori delle parti così concludevano:
per l'opponente: “… Accertare e dichiarare nullo e/o illegittimo e/o inefficace l'atto di pignoramento esattoriale impugnato, nonché ogni altro atto connesso o conseguente, anche non conosciuto, per quanto in premessa esposto …” per l'opposta: “…= in linea preliminare, dichiarare l'opposizione improcedibile per inosservanza del termine perentorio previsto dall'art. 616
1 dr. Alessandro CENTO n. 43455/2020 R.G.A.C.C.
c.p.c. per l'iscrizione della causa a ruolo;
= in linea subordinata, a) dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con riguardo alle doglianze riferite alla cartella n. 09720190134686852000; b) dichiarare il difetto di competenza per materia del Tribunale adito in favore del Giudice di Pace, con riguardo alla cartella n. 09720190134686953000. = in ogni caso, dichiarare l'opposizione inammissibile e, in subordine, rigettarla in quanto infondata. …”;
FATTO e DIRITTO
Considerato che, con atto notificato in data 6.12.2019, la Controparte_1
(creditrice procedente) promuoveva, ai danni della
[...]
(debitrice esecutata) e presso il M.I.T. (terzo Parte_1 pignorato), espropriazione di crediti nelle forme di cui all'art. 72 bis DPR n. 602/73 per l'esazione coattiva della complessiva somma di € € 28.634,03 oltre interessi, in forza delle cartelle esattoriali meglio indicate nell'atto esecutivo
Considerato
che la debitrice esecutata proponeva, dinanzi al G.E., opposizione agli atti esecutivi (ex art. 617, II co., c.p.c) eccependo, tra l'altro, l'omessa notifica dell'atto di pignoramento e delle cartelle esattoriali;
che, instauratosi il contraddittorio, si costituiva la Controparte_1 contestando il ricorso e chiedendone il rigetto;
che il G.E., all'esito della fase sommaria, con ordinanza del 16.7.2020 rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione; quindi regolava le spese di lite (secondo il principio della soccombenza) e assegnava il termine (sino al
9.10.2020) per l'eventuale introduzione del giudizio di merito
Considerato che con atto di citazione notificato in data 25.8.2020 la
[...] introduceva il giudizio di merito e Parte_1 conveniva in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, la Controparte_1
(creditrice procedente) ed il M.I.T. (terzo pignorato) per ivi sentir accogliere le conclusioni in epigrafe trascritte;
che si costituiva in giudizio la contestando Controparte_1
l'opposizione e rassegnando le conclusioni in epigrafe trascritte;
2 dr. Alessandro CENTO n. 43455/2020 R.G.A.C.C.
che con ordinanza del 19.1.2022 il Giudice - rilevato che l'atto di citazione era stato notificato al M.I.T. (litisconsorte necessario), a mezzo PEC, all'indirizzo t, anziché presso l'Avvocatura Generale Email_1 dello Stato, presso la quale il è domiciliato ex lege - disponeva “la CP_2 rinnovazione della notifica dell'atto di citazione al
[...] presso l'Avvocatura Generale dello Stato, nel Controparte_3 rispetto del termine di legge” che, acquisiti i documenti, la causa era posta in decisione, sulle precisate conclusioni (in epigrafe trascritte), alla data del 16.10.2025 (giacché le parti rinunciavano ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. )
Considerato:
che, in tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato (vd., Cass. n. 13533/21);
che, nella specie, l'atto di citazione (di introduzione della fase di merito) veniva notificato all' (creditrice procedente) ed al Controparte_1
MIT (terzo pignorato);
che, tuttavia, come già rilevato nell'ordinanza del 19.1.2022, l'atto di citazione veniva notificato al M.I.T. (litisconsorte necessario) presso la propria sede (e segnatamente a mezzo PEC all'indirizzo t) “… anziché presso l'Avvocatura Generale dello Email_1
Stato, presso la quale il è domiciliato ex lege” CP_2
che, pertanto, con la stessa ordinanza, il G.E. - rilevata d'ufficio la nullità della notifica dell'atto di citazione nei confronti del terzo pignorato – disponeva la rinnovazione della notifica ai sensi dell'art. 291 c.p.c.;
che l'ordine di rinnovazione non veniva, però, eseguito (vd., ordinanza del 25.5.2022);
che, ai sensi dell'art. 291, III co., c.p.c., “Se l'ordine di rinnovazione della citazione di cui al primo comma non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 307, comma terzo” c.p.c.
che va pertanto dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 307, III co., c.p.c.
che le spese vanno regolate secondo il disposto dell'art. 310, u.c., c.p.c.
P.Q.M.
3 dr. Alessandro CENTO n. 43455/2020 R.G.A.C.C.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara l'estinzione del giudizio;
2. spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Roma il 27.10.2025
IL GIUDICE
(dr. Alessandro CENTO)
sent. firmata digitalmente
4 dr. Alessandro CENTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA in composizione monocratica, nella persona del dott. Alessandro CENTO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 43455 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2020, posta in decisione alla data del 16.10.2025 e vertente
TRA
Parte_1 in persona del legale rapp.te pro-tempore, elett.te dom.ta in Roma, in Via Tiberina n. 128, presso lo studio dell'avv.to Cesare Galloni che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla citazione
- OPPONENTE -
E
Controparte_1 in persona del legale rapp.te pro-tempore, elett.te dom.ta in Napoli, in Via Riviera di Chiaia n. 66 presso lo studio dell'avv.to Paolo Maggi che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- OPPOSTA-
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi (617, II co., c.p.c.)
CONCLUSIONI all'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.10.2025 i procuratori delle parti così concludevano:
per l'opponente: “… Accertare e dichiarare nullo e/o illegittimo e/o inefficace l'atto di pignoramento esattoriale impugnato, nonché ogni altro atto connesso o conseguente, anche non conosciuto, per quanto in premessa esposto …” per l'opposta: “…= in linea preliminare, dichiarare l'opposizione improcedibile per inosservanza del termine perentorio previsto dall'art. 616
1 dr. Alessandro CENTO n. 43455/2020 R.G.A.C.C.
c.p.c. per l'iscrizione della causa a ruolo;
= in linea subordinata, a) dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con riguardo alle doglianze riferite alla cartella n. 09720190134686852000; b) dichiarare il difetto di competenza per materia del Tribunale adito in favore del Giudice di Pace, con riguardo alla cartella n. 09720190134686953000. = in ogni caso, dichiarare l'opposizione inammissibile e, in subordine, rigettarla in quanto infondata. …”;
FATTO e DIRITTO
Considerato che, con atto notificato in data 6.12.2019, la Controparte_1
(creditrice procedente) promuoveva, ai danni della
[...]
(debitrice esecutata) e presso il M.I.T. (terzo Parte_1 pignorato), espropriazione di crediti nelle forme di cui all'art. 72 bis DPR n. 602/73 per l'esazione coattiva della complessiva somma di € € 28.634,03 oltre interessi, in forza delle cartelle esattoriali meglio indicate nell'atto esecutivo
Considerato
che la debitrice esecutata proponeva, dinanzi al G.E., opposizione agli atti esecutivi (ex art. 617, II co., c.p.c) eccependo, tra l'altro, l'omessa notifica dell'atto di pignoramento e delle cartelle esattoriali;
che, instauratosi il contraddittorio, si costituiva la Controparte_1 contestando il ricorso e chiedendone il rigetto;
che il G.E., all'esito della fase sommaria, con ordinanza del 16.7.2020 rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione; quindi regolava le spese di lite (secondo il principio della soccombenza) e assegnava il termine (sino al
9.10.2020) per l'eventuale introduzione del giudizio di merito
Considerato che con atto di citazione notificato in data 25.8.2020 la
[...] introduceva il giudizio di merito e Parte_1 conveniva in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, la Controparte_1
(creditrice procedente) ed il M.I.T. (terzo pignorato) per ivi sentir accogliere le conclusioni in epigrafe trascritte;
che si costituiva in giudizio la contestando Controparte_1
l'opposizione e rassegnando le conclusioni in epigrafe trascritte;
2 dr. Alessandro CENTO n. 43455/2020 R.G.A.C.C.
che con ordinanza del 19.1.2022 il Giudice - rilevato che l'atto di citazione era stato notificato al M.I.T. (litisconsorte necessario), a mezzo PEC, all'indirizzo t, anziché presso l'Avvocatura Generale Email_1 dello Stato, presso la quale il è domiciliato ex lege - disponeva “la CP_2 rinnovazione della notifica dell'atto di citazione al
[...] presso l'Avvocatura Generale dello Stato, nel Controparte_3 rispetto del termine di legge” che, acquisiti i documenti, la causa era posta in decisione, sulle precisate conclusioni (in epigrafe trascritte), alla data del 16.10.2025 (giacché le parti rinunciavano ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. )
Considerato:
che, in tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato (vd., Cass. n. 13533/21);
che, nella specie, l'atto di citazione (di introduzione della fase di merito) veniva notificato all' (creditrice procedente) ed al Controparte_1
MIT (terzo pignorato);
che, tuttavia, come già rilevato nell'ordinanza del 19.1.2022, l'atto di citazione veniva notificato al M.I.T. (litisconsorte necessario) presso la propria sede (e segnatamente a mezzo PEC all'indirizzo t) “… anziché presso l'Avvocatura Generale dello Email_1
Stato, presso la quale il è domiciliato ex lege” CP_2
che, pertanto, con la stessa ordinanza, il G.E. - rilevata d'ufficio la nullità della notifica dell'atto di citazione nei confronti del terzo pignorato – disponeva la rinnovazione della notifica ai sensi dell'art. 291 c.p.c.;
che l'ordine di rinnovazione non veniva, però, eseguito (vd., ordinanza del 25.5.2022);
che, ai sensi dell'art. 291, III co., c.p.c., “Se l'ordine di rinnovazione della citazione di cui al primo comma non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 307, comma terzo” c.p.c.
che va pertanto dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 307, III co., c.p.c.
che le spese vanno regolate secondo il disposto dell'art. 310, u.c., c.p.c.
P.Q.M.
3 dr. Alessandro CENTO n. 43455/2020 R.G.A.C.C.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara l'estinzione del giudizio;
2. spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Roma il 27.10.2025
IL GIUDICE
(dr. Alessandro CENTO)
sent. firmata digitalmente
4 dr. Alessandro CENTO