Art. 7.
Nei casi di pensioni e di quote di pensioni a carico di Province, Comuni o Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, quando il relativo pagamento non viene effettuato ai rispettivi titolari direttamente dagli Istituti di previdenza, gli Enti di cui sopra concederanno, a partire dal 1953, ad esclusivo loro carico, ai predetti titolari il beneficio della tredicesima mensilita', applicando norme analoghe a quelle contenute negli articoli 1 e 2 della presente legge.
Nei casi di pensioni e di quote di pensioni a carico di Province, Comuni o Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, quando il relativo pagamento non viene effettuato ai rispettivi titolari direttamente dagli Istituti di previdenza, gli Enti di cui sopra concederanno, a partire dal 1953, ad esclusivo loro carico, ai predetti titolari il beneficio della tredicesima mensilita', applicando norme analoghe a quelle contenute negli articoli 1 e 2 della presente legge.