TRIB
Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 30/09/2025, n. 3680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3680 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5913/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
Sezione quinta civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Daniela Galazzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5913/2025 promossa da:
, difeso da sé stesso ex art. 86 c.p.c. e domiciliato presso Parte_1 il proprio indirizzo digitale Email_1
Ricorrente contro
, in persona del Sindaco pro tempore, e Controparte_1
, Controparte_1 [...]
Controparte_2
,
[...]
Resistente contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto ritualmente ricorso ex art. 281undecies c.p.c al fine di Parte_1 ottenere l'annullamento dell'avviso nr. 192 del 19.03.2025 notificatogli dalla
[...]
ed avente per oggetto l'intimazione al pagamento della somma di Controparte_1
€ 264,00 a titolo di Canone Unico Patrimoniale di Concessioni, Autorizzazioni o
Esposizione pubblicitaria, nonché l'invito alla regolarizzazione della propria posizione di occupante abusivo di spazi ed aree pubbliche.
pagina 1 di 2 Il ricorso è fondato e va accolto.
Presupposto necessario per accertare la fondatezza del canone di concessione richiesto è la verifica della effettiva sussistenza dell'occupazione di area pubblica da parte dell'opera in oggetto (un cancello con i pilastri che lo sorreggono): con particolare riferimento all'ipotesi
– che interessa nello specifico il caso in esame – dei passi carrabili, a fini dell'applicazione del canone occorre che l'area destinata all'accesso carrabile sia stata effettivamente sottratta al suolo pubblico mediante una modifica del manto stradale.
Nel caso di specie il ricorrente ha adeguatamente dato prova del proprio diritto di proprietà sull'area interessata dall'avviso producendo non solo l'atto notarile comprovante il titolo e gli estremi catastali, ma anche una riproduzione fotografica dalla quale emerge in maniera nitida l'assenza di modifiche strutturali finalizzate all'acceso alla proprietà dal piano stradale e l'assenza di occupazione di suolo pubblico.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi € 253,40
(applicati, per lo scaglione di valore, i medi per la fase di studio ed introduttiva, il minimo per decisionale ed esclusa la fase istruttoria, con la diminuzione del 30% per l'assenza di questioni di fatto e di diritto), oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Non si ritengono sussistenti i presupposti per l'ipotesi di responsabilità ex art 96 cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, accoglie il ricorso proposto da ed annulla l'avviso nr. 192 del Parte_1
13.05.2025 emesso dalla . Controparte_1 condanna l'ente resistente al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente liquidate in complessivi € 253,40, oltre iva, cpa e spese generali come per legge;
Palermo, 30 settembre 2025
La Giudice
Daniela Galazzi
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
Sezione quinta civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Daniela Galazzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5913/2025 promossa da:
, difeso da sé stesso ex art. 86 c.p.c. e domiciliato presso Parte_1 il proprio indirizzo digitale Email_1
Ricorrente contro
, in persona del Sindaco pro tempore, e Controparte_1
, Controparte_1 [...]
Controparte_2
,
[...]
Resistente contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto ritualmente ricorso ex art. 281undecies c.p.c al fine di Parte_1 ottenere l'annullamento dell'avviso nr. 192 del 19.03.2025 notificatogli dalla
[...]
ed avente per oggetto l'intimazione al pagamento della somma di Controparte_1
€ 264,00 a titolo di Canone Unico Patrimoniale di Concessioni, Autorizzazioni o
Esposizione pubblicitaria, nonché l'invito alla regolarizzazione della propria posizione di occupante abusivo di spazi ed aree pubbliche.
pagina 1 di 2 Il ricorso è fondato e va accolto.
Presupposto necessario per accertare la fondatezza del canone di concessione richiesto è la verifica della effettiva sussistenza dell'occupazione di area pubblica da parte dell'opera in oggetto (un cancello con i pilastri che lo sorreggono): con particolare riferimento all'ipotesi
– che interessa nello specifico il caso in esame – dei passi carrabili, a fini dell'applicazione del canone occorre che l'area destinata all'accesso carrabile sia stata effettivamente sottratta al suolo pubblico mediante una modifica del manto stradale.
Nel caso di specie il ricorrente ha adeguatamente dato prova del proprio diritto di proprietà sull'area interessata dall'avviso producendo non solo l'atto notarile comprovante il titolo e gli estremi catastali, ma anche una riproduzione fotografica dalla quale emerge in maniera nitida l'assenza di modifiche strutturali finalizzate all'acceso alla proprietà dal piano stradale e l'assenza di occupazione di suolo pubblico.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi € 253,40
(applicati, per lo scaglione di valore, i medi per la fase di studio ed introduttiva, il minimo per decisionale ed esclusa la fase istruttoria, con la diminuzione del 30% per l'assenza di questioni di fatto e di diritto), oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Non si ritengono sussistenti i presupposti per l'ipotesi di responsabilità ex art 96 cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, accoglie il ricorso proposto da ed annulla l'avviso nr. 192 del Parte_1
13.05.2025 emesso dalla . Controparte_1 condanna l'ente resistente al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente liquidate in complessivi € 253,40, oltre iva, cpa e spese generali come per legge;
Palermo, 30 settembre 2025
La Giudice
Daniela Galazzi
pagina 2 di 2