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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 20/10/2025, n. 2045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2045 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi , presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 2108/ 2024
TRA
nato a [...] il [...] Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. GUASTAFIERRO PASQUALE presso il cui studio elettivamente domicilia in Indirizzo Telematico
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dallo CP_1 avv.to AZZANO STEFANO con il quale elettivamente domicilia in indirizzo telematico
Resistente
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo parte ricorrente in epigrafe chiede l'annullamento dell'atto indicato in ricorso di cui si allega, fra l'altro, la mancata notificazione dell'atto di accertamento presupposto. In via pregiudiziale deve rilevarsi che nel caso di specie non si deve dichiarare la nullità dell'atto introduttivo (questione che, come è noto, è rilevabile anche d'ufficio) poiché, in base ad una lettura complessiva dello stesso, possono ritenersi sufficientemente determinati il petitum e la causa petendi (cfr. anche Cass.SS.UU. 6140/93 e 8839/02: “Per aversi nullita' del ricorso introduttivo di cui all'art. 414 cod. proc. civ., non e' sufficiente l'omessa indicazione in modo formale dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si fonda, ma e' necessario che sia omesso o del tutto incerto il "petitum" sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, da compiersi anche d'ufficio e anche in grado di appello (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva escluso la nullita' del ricorso introduttivo per la errata indicazione del contratto collettivo applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio e per la mancata specificazione del tipo di contratto di arruolamento a tempo indeterminato invocato dal ricorrente).”. Preliminarmente deve osservarsi che l'opposizione risulta tempestiva. Orbene in base ad un orientamento della giurisprudenza a cui si aderisce, che esprime un principio di carattere generale applicabile anche al caso in esame :”L'intimazione di pagamento assolve due funzioni: la prima, equivalente a quella del precetto, consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito contributivo e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda funzione è eventuale, ha natura sostanziale, e consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva, ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella esattoriale. Pertanto il contribuente, il quale lamenti che la notificazione dell'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notificazione degli atti prodromici, ha 2 la possibilità di promuovere l'azione nei confronti del solo ente concessionario eccependo unicamente la nullità dell'atto consequenziale o impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto ( non notificato) per contestare radicalmente la pretesa contributiva.” (cfr. Tribunale Salerno sez. lav., 05/12/2019, n.2809). Tanto premesso, é superfluo sottolineare che la prova della notifica dell'atto di accertamento presupposto incombeva sul resistente. Al riguardo non è stata prodotta la c.d. “seconda raccomandata” dato che la notifica dell'atto presupposto non è avvenuta in mani proprie. Ad avviso del presente giudice, quindi, manca la prova della notifica dell'atto presupposto dell'atto impugnato. Ogni altra argomentazione svolta dalle parti risulta assorbita dalle considerazioni che precedono, non essendo necessario esaminare le ulteriori eccezioni. Le spese del giudizio debbono essere compensate ricorrendo le condizioni di cui all'art. 92 c.p.c., in considerazione della novità complessità e controversia delle questioni esaminate
P. Q. M.
Il Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica definitivamente pronunziando ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede, accoglie il ricorso e per l'effetto:
1) annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI-002446520 emessa dall' recante protocollo n. 5101.05/09/2022.0248300 notificata CP_1 in data 19/03/2024;
2) compensa le spese di giudizio;
3) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c..
Torre Annunziata, 14/10/2025
IL GIUDICE
(dott. Giovanni Favi)
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