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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 26/09/2025, n. 1167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1167 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe CARTA, all'esito dell'udienza del 25.09.2025, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, in data 26.09.2025, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 324 del ruolo generale per l'anno 2023, promossa da
1. nata a [...], il [...], residente in [...]
Guamaggiore, via Moro n. 35, elettivamente domiciliata in Cagliari, via Logudoro
n. 35, presso lo Studio dell'Avv. Valeria ATZERI, dell'Avv. Giovanni
PRUNEDDU e dell'Avv. Claudia ATZERI, che la rappresentano e difendono in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente contro
2. Controparte_1
, in persona del Presidente pro tempore,
[...]
elettivamente domiciliato in Cagliari, via Sonnino n. 96, presso l'Ufficio di
Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo SPIGA e dell'Avv.
pagina 1 Roberto DI TUCCI, in forza di procura generale, rogito Notaio del Per_1
05.04.2016;
resistente
CONCLUSIONI
Nell'interesse della ricorrente:
“il Giudice Ill.mo contrariis reiectis:
1) Accerti la natura professionale del K polmonare contratto dal sig. e che CP_2
il suo decesso è imputabile alla suddetta malattia, quantomeno come fattore accelerante o aggravante.
2) Dichiari tenuto l' a liquidare a favore dell'attrice la rendita e l'assegno CP_3
funerario spettante ai superstiti e per l'effetto condanni l' al pagamento CP_3
degli importi dovuti e scaduti con gli interessi legali di mora e rivalutazione monetaria nei limiti di legge, dal 121° giorno dopo la domanda, o quell'altra decorrenza che risulterà in corso di causa.
4) Con vittoria di spese ed onorari del giudizio da distrarsi in favore dei difensori anticipatari.
5) Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. si dichiara che il reddito imponibile, ai fini dell'imposta personale sul reddito risultante dall'ultima dichiarazione, non è
superiore a € 23.493,36, come da dichiarazione sostitutiva di certificazione agli atti e pertanto, in caso di reiezione della domanda, si chiede che le spese del giudizio non vengano comunque poste a carico del Ricorrente”.
Nell'interesse del resistente:
“voglia l'adito Giudice, ogni diversa istanza disattesa, respingere la domanda poiché infondata.
Spese, competenze ed onorari rifusi”.
pagina 2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto, in qualità di coniuge del defunto Parte_1 Per_2
, ricorso davanti a questo Tribunale nei confronti dell'
[...] [...]
, al Controparte_1
fine di domandare la condanna al pagamento dell'assegno funerario e della rendita ai superstiti di cui all'art. 85, D.P.R. 30.06.1965, n. 1124.
In particolare, ella ha esposto:
− che il defunto coniuge aveva lavorato come operaio dal Persona_2
31.03.1978 al 26.10.2015 alle dipendenze di diverse imprese edili;
− che era stato, in particolare, impegnato in attività di demolizione Per_2
e ristrutturazione di edifici con l'utilizzo di martello pneumatico, mola smeriglio e trapano, esposto, per l'intera giornata lavorativa di 8 ore, all'inalazione di biossido di silicio, cemento, pietra e amianto;
− che, altresì, durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, era Per_2
stato esposto ai fumi di scarico dei motori diesel, dei mezzi pesanti, dei camion e delle betoniere, oltre che alle polveri che i suddetti mezzi sollevavano;
− che il coniuge aveva contratto, nell'esercizio dell'attività lavorativa, un K polmonare di origine professionale che era stato causa del decesso, avvenuto il
25.01.2022;
− che era stato titolare di una rendita nella misura del Per_2 CP_3
24%, di cui il 7% per S.T.C. bilaterale, il 6% per spondilodiscoartrosi lombare e
12% per malattia osteoarticolare da microtrauma vibratorio a carico di spalle,
polsi e mani;
pagina 3 − di avere presentato domanda all' il 06.07.2022 al fine di CP_3
ottenere la rendita ai superstiti e l'assegno funerario, domanda che, insieme alla successiva opposizione, non era stata accolta.
2. L' ha resistito in giudizio. CP_4
3. La domanda è infondata e deve essere rigettata.
Nella propria relazione, depositata il 02.07.2025, il Consulente dell'Ufficio ha,
infatti, rilevato che “Nel caso in esame la forma morbosa è individuata in modo inequivoco: carcinoma polmonare indifferenziato a grandi cellule.
Rimane da valutare gli elementi raccolti per documentare un rischio lavorativo che, per modalità di esposizione, natura, durata ed intensità e per epoca di esposizione, possa avere agito con un ruolo causale o concausale efficiente nell'insorgenza e decorso della forma morbosa denunciata.
Al riguardo gli unici elementi disponibili sono le prove testimoniali richiamate sopra. Del tutto inconsistenti, per quanto qui rileva, le notizie che si ricavano dal
Libretto di lavoro e dalla Comunicazione certificativa del conto assicurativo
INPS.
Dalle prove testimoniali si ricava che per “un paio d'anni agli inizi degli anni
'80” il sig. lavorava come muratore e “faceva di tutto” e, fra l'altro, Persona_2
aveva anche occasione di entrare in contatto con eternit in lavori di demolizione e nello smaltimento dei rifiuti. Non risulterebbe esposizione ad altri agenti cancerogeni oltre l'amianto contenuto nell'eternit. Si sarebbe trattata tuttavia di un'esposizione circoscritta in un arco temporale ristretto (un paio d'anni), solo occasionale (si occupava di tutte le attività del muratore “dall'inizio alla fine di una casa, dalle fondamenta al tetto”), secondo modalità che non sono note. Non
si tratta d'altra parte di attività lavorativa tipicamente esponente per i suoi contenuti al rischio amianto qui invocato. Pare di poter ammettere un contatto pagina 4 solo saltuario e limitato nel tempo tale da non poter configurare un rischio oltre quello cui è (o meglio era all'epoca) esposta genericamente tutta la popolazione.
A giudizio dello scrivente siamo nell'ambito della mera POSSIBILITA' e mancano i presupposti per ammettere un'esposizione al rischio con
PROBABILITA' qualificata.
L'esposizione al rischio cancerogeno invocato non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ricostruzioni anamnestiche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione. Questa può essere data anche in termini di probabilità sulla base delle particolarità della lavorazione esponente a rischio, ma è necessario pur sempre che si tratti di “probabilità
qualificata”, da verificarsi attraverso ulteriori elementi (come ad esempio i dati epidemiologici per condizioni analoghe), idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale. E dagli elementi disponibili agli atti non si ricava alcun riferimento utile ad uscire dall'ambito della mera possibilità.
Mancano così le condizioni per ammettere la natura professionale della forma morbosa che ha portato a morte il sig. e riconoscere quindi le Persona_2
prestazioni assicurative ai superstiti.
Sulla base di quanto esposto sopra con maggior dettaglio ritengo di poter concludere affermando quanto segue:
1) Il sig. è giunto a morte per: Persona_2
NEOPLASIA POLMONARE - INSUFFICIENZA RESPIRATORIA ACUTA
2) La natura professionale della patologia neoplastica, non adeguatamente supportata da dimostrazione del rischio specifico in ambito lavorativo, non può
essere qui riconosciuta”.
pagina 5 Le conclusioni del C.T.U., accompagnate dall'attento studio della documentazione sanitaria in atti e di accurati ed esaustivi esami medici, devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici.
Ritiene, pertanto, il Giudice che non abbia diritto alla rendita e Parte_1
all'assegno funerario domandati.
Le spese di lite non seguono la soccombenza, avendo la ricorrente comprovato, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., attraverso apposita autocertificazione, di avere goduto nell'anno precedente alla decisione di un reddito pari o inferiore a due volte l'importo del reddito previsto dall'art. 76 e 77 del d.P.R. 30 maggio 2002, n.
115.
Devono essere definitivamente poste a carico dell
[...]
, in Controparte_1
persona del Presidente pro tempore, le spese di consulenza tecnica d'ufficio, che si liquidano con separato decreto.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
1. rigetta la domanda proposta da Parte_1
2. nulla sulle spese;
3. pone definitivamente a carico dell'
[...]
, in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, le spese di consulenza tecnica d'ufficio già liquidate con separato decreto.
Cagliari, 26.09.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe CARTA
pagina 6