Sentenza 18 gennaio 1999
Massime • 2
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.396 del 1988 che ha dichiarato l'illegittimità' costituzionale dell'art. 1 della legge 17.7.1890, n.6972 nella parte in cui non prevede che le IPAB regionali ed infraregionali già esistenti possano continuare a sussistere assumendo la personalità giuridica di diritto privato, qualora abbiano tutti i requisiti di una istituzione privata, l'accertamento della natura pubblica o privata di una delle predette istituzioni va effettuato sulla base dei criteri indicati nel D.P.C.M. 16 febbraio 1990, che ha stabilito gli specifici presupposti cui avere riguardo. (Fattispecie relativa ad una falsa delibera di inquadramento definitivo dei dipendenti di una casa di riposo, di annullamento con rinvio della decisione del giudice di merito che ha fatto riferimento al sistema di controllo esistente sull'ente, all'esistenza di finanziamenti pubblici e alla presenza di pubblici amministratori nel consiglio di amministrazione senza però precisare quale rapporto vi fosse tra pubblico e privato nella composizione del consiglio di amministrazione, senza valutare l'incidenza del finanziamento pubblico sul bilancio complessivo dell'ente ne' chiarire se si trattasse di associazione o fondazione e se potesse esservi una ispirazione religiosa).
Ai sensi dell'art. 2 cod. proc. pen. spetta al giudice penale decidere in via incidentale la natura pubblica o privata di un ente quando la questione assuma rilevanza ai fini della qualificazione giuridica del fatto oggetto dell'imputazione. (Fattispecie in cui in relazione alla contestazione del reato di falso in atto pubblico si è ritenuto che spettasse al giudice penale decidere della qualificazione quale ente pubblico o privato di una casa di riposo, rientrante tra le istituzioni di assistenza e beneficenza, senza dover attendere la decisione del giudice civile sulla natura del rapporto di lavoro dell'imputata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/01/1999, n. 3035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3035 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi sigg.: Udienza pubblica
Dott. Giuseppe Vincenzo PANDOLFO Presidente del 18/1/1999
Dott. Guido IETTI Consigliere SENTENZA
" Alfonso MALINCONICO " N. 84
" Pasquale PERRONE " REGISTRO GENERALE
" Aniello NAPPI " N. 21390/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
IG CA IT, n. a San Stino di Livenza il 21 marzo 1942 avverso la sentenza della Corte d'appello di Trieste depositata il 17 marzo 1998 Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Aniello NAPPI Udite le conclusioni del P.M.Dr. E.Panciotti
che ha chiesto il rigetto del ricorso
Udito per la P.C. l'avv. M.Contento
Udito il difensore Avv. Giunchi.
Motivi della decisione
1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Trieste confermò la dichiarazione di colpevolezza di NA IT IG, già segretaria amministrativa della "Casa di riposo Micoli Toscano e Pensionato cav. N. Brussa", imputata di falso materiale in atto pubblico per avere formato una falsa delibera di definitivo inquadramento di alcuni dipendenti dell'ente, tra i quali lei stessa, e averla inserita nel registro cronologico in sostituzione di altra precedente, alterata nel numero d'ordine.
Rilevarono i giudici del merito:
a) anche dopo la sentenza n. 396 del 1988 della Corte costituzionale, che ha dichiarato illegittimo l'art. 1 della legge n.6972 del 1890, nella parte in cui prevede come necessaria la natura pubblica delle istituzioni di assistenza e beneficenza (IPAB), non può dubitarsi della natura pubblica dell'ente di cui l'imputata era dipendente, perché la Casa di riposo di Castions di Zoppola non si attivò per il riconoscimento della sua natura privata, contraddetta, peraltro, dalla sua sottoposizione al controllo pubblico dell'apposito Comitato provinciale, dalla percezione di finanziamenti pubblici e dalla partecipazione al suo consiglio di amministrazione di rappresentanti del comune e della provincia;
b) ne consegue che, essendo la Casa di riposo un ente pubblico, sono atti pubblici le sue delibere, come i verbali e il registro che le documentano, pur trattandosi di atti interni non previsti dalla legge;
c) l'imputata, che non nega l'alterazione della delibera n. 55 del 1986 e del relativo registro cronologico, sostiene, implausibilmente, che si trattò di correzioni concordate con alcuni amministratori per rispettare un ordine logico nella successione cronologica delle numerose delibere di inquadramento del personale, ma, quand'anche fosse attendibile, questa versione dei fatti comporterebbe l'estensione della responsabilità penale al presidente e a uno dei componenti del consiglio di amministrazione dell'ente e non escluderebbe certo l'esistenza dei falsi e la responsabilità penale di NA IT IG.
2. Ricorre per cassazione l'imputata, che propone quattro motivi d'impugnazione.
Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione dell'art.476 c.p. e dell'art. 1 legge n. 6972 del 1890 e vizio di motivazione della sentenza impugnata, lamentando l'erroneità della qualificazione pubblica attribuita alla Casa di riposo, ingiustificatamente decisa in via incidentale dai giudici penali di merito in contrasto con le indicazione del D.P.C.M. 16 febbraio 1990 e senza attendere la pronuncia del pretore chiamato a stabilire la natura pubblica o privata del rapporto di lavoro della ricorrente. Con il secondo motivo NA IT IG deduce violazione dell'art. 357 c.p., sostenendo che, comunque, la giurisprudenza amministrativa e la dottrina hanno negato la qualifica di pubblici ufficiali ai segretari amministrativi delle IPAB (Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza), in quanto privi di poteri autoritativi o certificativi.
Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione dell'art.476 c.p. e vizio di motivazione della sentenza impugnata. Sostiene
che le delibere del consiglio di amministrazione venivano sempre formate a posteriori, a distanza di mesi, sulla base dei suoi appunti e firmate dai membri del consiglio di amministrazione, mentre il relativo elenco cronologico era solo un brogliaccio soggetto a correzioni perché privo di qualsiasi pretesa di ufficialità, a differenza del libro in cui le delibere venivano ordinatamente raccolte nel testo integrale. Sicché non fu commessa alcuna falsità materiale con la postergazione di alcune delibere relative a singoli dipendenti rispetto alla delibera generale con la quale il consiglio di amministrazione aveva deciso l'inquadramento di tutto il personale, ivi compresa la ricorrente, che non aveva, quindi, alcun interesse ad alterare i registri per ottenere un risultato già riconosciutole. Infatti le correzioni erano graficamente evidenti, tanto da escludere, comunque, per la loro stessa grossolanità la punibilità del falso che pure si volesse ipotizzare. Con il quarto motivo, infine, la ricorrente deduce violazione dell'art. 526 c.p.p. e vizio di motivazione della sentenza impugnata. Lamenta che la corte d'appello, come il tribunale in primo grado, abbia ritenuto, senza alcuna prova, che ai consiglieri di amministrazione fu sottoposta per la firma una delibera diversa da quella effettivamente adottata, così ipotizzando una falsità ideologica, non materiale, in contrasto con le deposizioni degli stessi amministratori i quali o hanno dichiarato di non ricordare o hanno confermato la veridicità del verbali.
3. Il primo motivo del corso è fondato nella parte in cui denuncia un difetto di motivazione della sentenza impugnata. Va rilevato in proposito che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 396 del 7 marzo 1988, ha dichiarato illegittimo l'art. 1 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, nella parte in cui non prevede che le IPAB regionali e infraregionali possano continuare a sussistere assumendo la personalità giuridica di diritto privato, qualora abbiano tuttora i requisiti di un'istituzione privata. La Corte, quindi, non ha escluso la possibilità che le istituzioni di assistenza e beneficenza conservino la qualificazione pubblicistica, ma ha stabilito che deve consentirsi pure una qualificazione privatistica a tali istituzioni, e non solo a quelle di nuova formazione, ma anche a quelle già esistenti, prevedendo che esse possano richiedere in via amministrativa o giurisdizionale l'accertamento in concreto della propria natura privata, ove ne ricorrano i presupposti.
A questa decisione della Corte costituzionale si sono in effetti adeguati sia la pubblica amministrazione sia la giurisprudenza di legittimità.
Con decreto del 16 febbraio 1990 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha stabilito che, su loro richiesta, siano "riconosciute di natura privata quelle istituzioni che continuino a perseguire le proprie finalità nell'ambito dell'assistenza, in ordine alle quali sia alternativamente accertato: a) il carattere associativo;
b) il carattere di istituzione promossa ed amministrata da privati;
c) l'ispirazione religiosa". Ha, quindi, precisato che "sono considerate istituzioni a carattere associativo quelle per le quali ricorrano congiuntamente i seguenti elementi: a) costituzione dell'ente per iniziativa volontaria dei soci o di promotori privati;
b) esistenza di disposizioni statutarie che attribuiscano ai soci un ruolo qualificante nel governo e nell'amministrazione dell'ente, nel senso che i soci provvedano alla elezione di una quota significativa dei componenti dell'organo collegiale deliberante;
c) esplicazione dell'attività dell'ente anche sulla base delle prestazioni volontarie dei soci"; "sono considerate istituzioni promosse ed amministrate da privati quelle per le quali ricorrano congiuntamente i seguenti elementi: a) atto costitutivo o tavola di fondazione, posti in essere da privati;
b) esistenza di disposizioni statutarie che prescrivano la designazione da parte di associazioni o di soggetti privati di una quota significativa dei componenti dell'organo deliberante;
c) che il patrimonio risulti prevalentemente costituito da beni risultanti dalla dotazione originaria o dagli incrementi e trasformazioni della stessa ovvero da beni conseguiti in forza dello svolgimento dell'attività istituzionale"; "sono considerate istituzioni di ispirazione religiosa quelle per le quali ricorrano congiuntamente i seguenti elementi: a) attività istituzionale che persegua indirizzi religiosi o comunque inquadri l'opera di beneficenza ed assistenza nell'ambito di una più generale finalità religiosa;
b) collegamento dell'istituzione ad una confessione religiosa, realizzato per il tramite della designazione, prevista da disposizioni statutarie, di ministri del culto, di appartenenti ad istituti religiosi, di rappresentanti di attività o di associazioni religiose ovvero attraverso la collaborazione di personale religioso come modo qualificante di gestione del servizio". Quanto alla giurisprudenza, le Sezioni Unite civili di questa Corte hanno ancora di recente ribadito che "a seguito della sentenza della Corte costituzionale 7 aprile 1988, n. 396 - che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 legge n. 6972 del 1890 sulle istituzioni di assistenza e beneficenza, nella parte in cui non prevede che queste istituzioni, ove regionali ed infraregionali, possano avere e conservare la qualità di enti privati (anziché pubblici) - la natura pubblica o privata di una delle predette istituzioni va accertata nei singoli casi, sia in sede amministrativa che giudiziaria, in base ai principi generali individuanti i criteri di distinzione tra enti pubblici e privati (riprodotti, peraltro, nel D.P.C.M. 16 febbraio 1990)" (Cass. civ., sez. un., 12 gennaio 1996, n. 176, m. 495327, Cass. civ., sez. un., 7 maggio 1998, n. 4631, m. 515207, Cass. civ., sez. un., 14 febbraio 1995, n. 1569, m. 490416, Cass. civ., sez. un., 6 giugno 1995, n. 6342, m. 492695, Cass. civ, sez. un., 7 agosto 1996, n. 7220, m. 499006). Deve, quindi, ritenersi che anche il giudice penale, ai sensi dell'art. 2 c.p.p., possa e debba pronunciarsi sulla natura pubblica o privata di un ente di beneficenza, quando la questione assuma rilevanza ai fini della qualificazione giuridica del fatto oggetto dell'imputazione. Ma, contrariamente a quanto può avvenire nel processo civile, ove la questione può rilevare ai fini della giurisdizione, nel processo penale tale questione, che richiede accertamenti di fatto, è riservata al giudice del merito, la cui decisione è incensurabile nel giudizio di cassazione se congruamente motivata. Sicché il primo motivo del ricorso è infondato nella parte in cui deduce una violazione di legge, pur risultando fondato nella parte in cui deduce un vizio di motivazione.
Nel caso in esame, invero, i giudici del merito hanno ritenuto la natura pubblica della Casa di riposo di Castions di Zoppola, perché, rilevato come l'ente non abbia richiesto ne' in via amministrativa ne' in via giurisdizionale il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, hanno valutato quali elementi significativi di pubblicità l'inserimento dell'istituzione nel sistema dei controlli sugli enti pubblici, la percezione di finanziamenti pubblici e la partecipazione al consiglio di amministrazione di rappresentanti degli enti pubblici locali. Questa motivazione, però, è inidonea a giustificare la decisione.
Vero è, infatti, che, secondo un'indiscussa giurisprudenza penale, "per individuare la natura pubblica o privata di un ente occorre far riferimento alla complessiva disciplina giuridica per esso prevista;
in particolare, l'inserimento dell'ente nella pubblica amministrazione si realizza, da un lato, mediante il suo assoggettamento ad un sistema di controlli e di interventi, dall'altro, con il riconoscimento di poteri e di prerogative che valgano rispettivamente a garantire il raggiungimento degli scopi istituzionali" (Cass., sez. VI, 14 giugno 1972, Giandolini, m. 122562). Ma, come ha ben rilevato la ricorrente, nel caso in esame l'esistenza del sistema di controlli pubblici non può essere considerata significativa, perché era conseguenza della legge dichiarata incostituzionale. Sicché l'accertamento della natura, pubblica o privata, dell'ente deve essere compiuto applicando i criteri indicati nel decreto citato. E sotto questo profilo è palese la carenza argomentativa della sentenza impugnata, che non precisa quale rapporto vi sia tra pubblico e privato nella composizione del consiglio di amministrazione, non valuta l'incidenza del finanziamento pubblico sul bilancio complessivo dell'ente, non chiarisce se si tratti di una fondazione o di un'associazione e se possa esserne considerata religiosa l'ispirazione. Nè ha rilevanza il fatto, evidenziato nella sentenza di primo grado, che le condotte addebitate ad NA IT IG furono consumate quando la disciplina delle IPAB non era stata ancora dichiarata costituzionalmente illegittima e, quindi, non poteva essere ancora dichiarata l'eventuale natura privata dell'ente per il quale la donna operava. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, invero, "qualora un fatto perda il carattere di illecito penale a seguito di una modifica legislativa intervenuta successivamente che concerna la disciplina normativa extra-penale di riferimento per attribuire la qualità di soggetto attivo di un reato proprio si applica il principio di retroattività della legge più favorevole affermato dall'art. 2 c.p., perché per legge incriminatrice deve intendersi il complesso di tutti gli elementi rilevanti ai fini della descrizione del fatto tra cui nei reati propri è indubbiamente compresa la qualità del soggetto attivo" (Cass., sez. un., 23 maggio 1987, Tuzet, m. 176406, Cass., sez. II, 2 maggio 1989, Aquino, m. 182083). Ed è noto che, in ragione dell'art. 30 l. 11 marzo 1953, n.87, il principio di retroattività della legge penale più favorevole
(art. 2 c.p.) si estende anche alle sentenze dichiarative di illegittimità costituzionale (Cass., sez. I, 1 luglio 1983, Giacomelli, m. 160030, Cass., sez. I, 2 ottobre 1996, Bruno, m. 205948; v. anche Cass., sez. I, 18 marzo 1966, Mello, m. 101422, Cass., sez. V, 26 giugno 1978, Iammella, m. 140030). Ne consegue che, nel caso in esame, l'eventuale accertamento della natura privata della Casa di riposo di Castions di Zoppola determinerebbe una diversa qualificazione giuridica dei fatti oggetto dell'imputazione, benché commessi prima della sentenza costituzionale del 1988, perché è evidente che in tal caso l'attività di verbalizzazione e di registrazione delle delibere del consiglio di amministrazione dell'ente non potrebbe essere considerata pubblica e la contestata falsità dei documenti redatti nell'esercizio di tali funzioni dovrebbe essere ricondotta alla previsione dell'art. 485 c.p., anziché a quella dell'art. 476 c.p. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Trieste, che, in applicazione dei criteri indicati nel D.P.C.M..16 febbraio 1990, provvederà ad accertare la natura pubblica o privata dell'ente alle cui dipendenze la ricorrente prestava servizio, ai fini della qualificazione giuridica dei fatti contestati.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Trieste per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 18 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 1999