Cass. pen., sez. V, sentenza 18/01/1999, n. 3035
CASS
Sentenza 18 gennaio 1999

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A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.396 del 1988 che ha dichiarato l'illegittimità' costituzionale dell'art. 1 della legge 17.7.1890, n.6972 nella parte in cui non prevede che le IPAB regionali ed infraregionali già esistenti possano continuare a sussistere assumendo la personalità giuridica di diritto privato, qualora abbiano tutti i requisiti di una istituzione privata, l'accertamento della natura pubblica o privata di una delle predette istituzioni va effettuato sulla base dei criteri indicati nel D.P.C.M. 16 febbraio 1990, che ha stabilito gli specifici presupposti cui avere riguardo. (Fattispecie relativa ad una falsa delibera di inquadramento definitivo dei dipendenti di una casa di riposo, di annullamento con rinvio della decisione del giudice di merito che ha fatto riferimento al sistema di controllo esistente sull'ente, all'esistenza di finanziamenti pubblici e alla presenza di pubblici amministratori nel consiglio di amministrazione senza però precisare quale rapporto vi fosse tra pubblico e privato nella composizione del consiglio di amministrazione, senza valutare l'incidenza del finanziamento pubblico sul bilancio complessivo dell'ente ne' chiarire se si trattasse di associazione o fondazione e se potesse esservi una ispirazione religiosa).

Ai sensi dell'art. 2 cod. proc. pen. spetta al giudice penale decidere in via incidentale la natura pubblica o privata di un ente quando la questione assuma rilevanza ai fini della qualificazione giuridica del fatto oggetto dell'imputazione. (Fattispecie in cui in relazione alla contestazione del reato di falso in atto pubblico si è ritenuto che spettasse al giudice penale decidere della qualificazione quale ente pubblico o privato di una casa di riposo, rientrante tra le istituzioni di assistenza e beneficenza, senza dover attendere la decisione del giudice civile sulla natura del rapporto di lavoro dell'imputata).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 18/01/1999, n. 3035
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3035
    Data del deposito : 18 gennaio 1999

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