Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza 06/12/2025, n. 1007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 1007 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01007/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00634/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 634 del 2025, proposto da
WI - Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A., in proprio e in qualità di mandataria capofila del RTI aggiudicatario costituito con TIM S.p.A. e Vodafone Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Saverio Cantella, Filippo Lattanzi e Jacopo D'Auria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Campofilone, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Filippini e Daniele Innamorati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Trasformazione Digitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso cui domicilia in Ancona, corso Mazzini, 55;
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso cui domicilia in Ancona, corso Mazzini, 55;
nei confronti
Infratel Italia SpA, Invitalia – Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa SpA, Tecnocondotte di OM AL e AU S.n.c., non costituiti in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza del TAR Marche, sez. II, n. 575/2025 del 4 luglio 2025 (doc. 30), notificata il 4.07.2025 (doc. 31) e passata in giudicato il 3.09.2025 (doc. 32), con condanna del Comune di Campofilone di dare esecuzione alla sentenza e di consentire l'accesso a tutti gli atti e i documenti richiesti con l'istanza di accesso del 20.2.2025 (doc. 18), nominando sin d'ora un Commissario
ad acta che provveda in luogo dell'Amministrazione comunale resistente in caso di perdurante inottemperanza e condannando il Comune di Campofilone al pagamento in favore di WI di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva e per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Campofilone, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Trasformazione Digitale;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 la dott.ssa IM De TT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- con la sentenza di questa Sezione n. 575 del 4 luglio 2025 di cui si chiede l’ottemperanza, il Comune di Campofilone è stato condannato a consentire l’accesso rispetto a tutti gli atti e i provvedimenti richiesti dalla ricorrente con istanza datata 18 febbraio 2025 non ancora ostesi. In particolare, WI chiedeva di prendere visione ed estrarre copia della seguente documentazione:
1 - atti e documenti con cui sono state deliberate le opere di sistemazione della strada Molino e delle strade per le quali è inibito il passaggio;
2 - atti e documenti relativi all’attività istruttoria da cui è stata rilevata la situazione di pericolo che ha giustificato il divieto di transito;
3 - atti e documenti con cui sono stati approvati i progetti relativi ai suddetti lavori di manutenzione;
4 - atti e documenti con cui è stata indetta la gara per l’affidamento dei lavori;
5 - atti e documenti con cui sono state affidate le opere di sistemazione della strada, nonché il cronoprogramma dei lavori;
6 - atti e documenti dai quali desumersi le ragioni tecniche e di sicurezza che interferiscono con lo svolgimento dei lavori di realizzazione della SRB;
7 - atti e documenti dai quali risultano le ragioni per le quali i lavori di sistemazione della strada comunale ad oggi non sono stati ancora avviati;
- con il presente ricorso per l’ottemperanza, la ricorrente chiede l’esatta esecuzione dell’anzidetta sentenza, ritenendo che il Comune non avrebbe ancora soddisfatto il suo interesse conoscitivo, il cui diritto è stato accertato dal giudice. Assume la ricorrente che, nonostante il Comune sostenga di avere integralmente soddisfatto le richieste ostensive della ricorrente, avendovi provveduto con nota del 13 ottobre 2025 ed essendosi reso disponibile a ricevere presso i suoi Uffici gli incaricati della società per prendere visione di quanto eventualmente ancora mancante (cfr. allegati n. 15, n. 16 e n. 17 alla memoria di costituzione dell’Ente), tuttavia la documentazione trasmessa sarebbe per la maggior parte già in possesso della società, o perché trattasi di documenti pubblici o perché trattasi di atti precedentemente trasmessi dal Comune, fatta eccezione per i documenti inediti, ossia quelli di cui ai punti e. ed f. (documenti n. 37 e n. 41 di WI), ossia la DT n. 25 (e non 62) del 17.3.2025, di approvazione della seconda variante, e la DT n. 62 del 3.7.2025, di approvazione dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione. Anche tale riscontro, dunque, risulterebbe carente, mancando ancora la documentazione indicata ai suindicati punti nn. 2, 4, 5 e 6 dell’istanza di accesso in questione. Né l’Amministrazione avrebbe reso alcuna dichiarazione, sotto la propria responsabilità, circa l’indisponibilità e/o l’inesistenza di detti documenti;
- il Comune di Campofilone si è costituito in giudizio resistendo al gravame;
- alla camera di consiglio del 4 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che il ricorso sia fondato e meriti accoglimento nei termini che seguono:
- la documentazione inviata dal Comune con nota del 13 ottobre 2025 non esaurisce l’elenco degli atti richiesti da WI; peraltro, gli unici documenti nuovi afferiscono a situazioni sopravvenute all’istanza di accesso e dunque esulano dall’oggetto del giudicato. Sicuramente va riconosciuta la disponibilità manifestata dall’Amministrazione ad una interlocuzione diretta con gli incaricati di WI al fine di soddisfare l’interesse conoscitivo della società - che tuttavia non ha avuto esito - ma resta ferma l’inottemperanza all’ordine di esibizione della documentazione indicata nell’istanza di accesso datata 18 febbraio 2025, non avendo neppure il Comune reso una formale dichiarazione circa l’eventuale inesistenza e/o indisponibilità degli ulteriori atti richiesti;
- non possono trovare ingresso in questa sede le contestazioni riguardanti la presunta genericità della domanda di accesso, essendo tale aspetto già coperto dal giudicato nascente dalla sentenza n. 575 del 4 luglio 2025;
- anche avuto riguardo alla natura del progetto e dell’intervento, finanziato con fondi PNRR e volto alla realizzazione di una infrastruttura digitale a tecnologia 5G in area a fallimento di mercato, vi è un obbligo rafforzato di collaborazione in capo alle Amministrazioni locali coinvolte per il buon esito del progetto e del finanziamento;
Ritenuto che tra le parti sia mancata, sino a questo momento, la necessaria collaborazione e che, pertanto, si reputa necessario demandare ad un Commissario ad acta il compito di dare esatta esecuzione alla sentenza di questa sezione n. 575 del 4 luglio 2025;
Ritenuto che, a tali fini, vada nominato, quale Commissario ad acta , il Prefetto della Provincia di Fermo, con facoltà di delega ad un funzionario della Prefettura dotato delle necessarie competenze, il quale dovrà provvedere, nei successivi 40 (quaranta) giorni, all’esibizione (anche mediante estrazione di copia) degli atti indicati nella istanza di accesso datata 18 febbraio 2025 che non siano stati ancora ostesi, previo accertamento della loro effettiva esistenza; in mancanza, dovrà essere resa formale dichiarazione attestante la loro indisponibilità;
Ritenuto che le spese del giudizio possano essere compensate tra le parti, anche avuto riguardo al fatto che l’invito del Comune a recarsi presso i propri uffici è rimasto senza esito;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda) accoglie il presente ricorso per l’ottemperanza nei sensi e nei termini precisati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Renata MM IA, Presidente
Giovanni Ruiu, Consigliere
IM De TT, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IM De TT | Renata MM IA |
IL SEGRETARIO