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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/07/2025, n. 1080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1080 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2666/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
nato a [...], in data [...], elettivamente Parte_1 domiciliato in VIA LOMBARDIA, 19 PALERMO, presso lo studio dell'Avv. AVILA
ALBERTOTAMBURELLO ANTONINA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata a [...], in data [...], elettivamente Parte_2 domiciliata in VIA ANTONIO DE GREGORIO 15, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. CANNIZZO ANNALISA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi e la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Palermo, il
20/12/1995 alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 28 maggio
2025;
1 con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 14 luglio 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo di separazione e nella domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni indicate nella sentenza di separazione.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda di separazione alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e senza che la loro condotta possa arrecare offesa o danno vicendevole.
2) Il signor manterrà la propria residenza nell'abitazione Parte_3 coniugale, di proprietà aliena, sita in Palermo Piazzale Ignazio Calona n. 5; la signora trasferirà la propria residenza in altro luogo. Parte_2
3) Ognuno dei coniugi, comunque, potrà fissare la propria dimora ove riterrà opportuno in relazione ai propri impegni.
4) Nessun mantenimento viene previsto a carico della signora e in Pt_2 favore del figlio che attualmente convive con il padre, in quanto lo Per_1 stesso è maggiorenne, non studia ed è abile al lavoro;
5) La casa coniugale sita in Palermo, Piazzale Ignazio Calona n. 5, alloggio popolare già assegnato al signor rimarrà in uso a quest'ultimo. Pt_1
6) Le spese di manutenzione ordinaria, nonché le utenze domestiche e la tassa sui rifiuti urbani relative all'immobile adibito a casa coniugale saranno a carico del signor Pt_1
7) Nessun contributo al mantenimento viene previsto in favore di un coniuge e a carico dell'altro coniuge.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Il giudizio deve proseguire, coma da separata ordinanza, per la trattazione della domanda congiunta di divorzio, proposta contestualmente dalle parti ex art. 473bis.49 e 51 c.p.c.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale in composizione collegiale, nel procedimento di separazione e
2 divorzio iscritto al n. 2666/2025:
- omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto del 28 maggio 2025 e riportate in parte motiva;
- dispone la rimessione della causa dinanzi al Giudice delegato come da separata ordinanza, riservando alla sentenza definitiva ogni decisione sulle spese processuali;
- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 369 (atto di matrimonio trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Palermo al n. 304, p.
II, serie A, dell'anno 1995).
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 17/07/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2666/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
nato a [...], in data [...], elettivamente Parte_1 domiciliato in VIA LOMBARDIA, 19 PALERMO, presso lo studio dell'Avv. AVILA
ALBERTOTAMBURELLO ANTONINA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata a [...], in data [...], elettivamente Parte_2 domiciliata in VIA ANTONIO DE GREGORIO 15, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. CANNIZZO ANNALISA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi e la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Palermo, il
20/12/1995 alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 28 maggio
2025;
1 con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 14 luglio 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo di separazione e nella domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni indicate nella sentenza di separazione.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda di separazione alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e senza che la loro condotta possa arrecare offesa o danno vicendevole.
2) Il signor manterrà la propria residenza nell'abitazione Parte_3 coniugale, di proprietà aliena, sita in Palermo Piazzale Ignazio Calona n. 5; la signora trasferirà la propria residenza in altro luogo. Parte_2
3) Ognuno dei coniugi, comunque, potrà fissare la propria dimora ove riterrà opportuno in relazione ai propri impegni.
4) Nessun mantenimento viene previsto a carico della signora e in Pt_2 favore del figlio che attualmente convive con il padre, in quanto lo Per_1 stesso è maggiorenne, non studia ed è abile al lavoro;
5) La casa coniugale sita in Palermo, Piazzale Ignazio Calona n. 5, alloggio popolare già assegnato al signor rimarrà in uso a quest'ultimo. Pt_1
6) Le spese di manutenzione ordinaria, nonché le utenze domestiche e la tassa sui rifiuti urbani relative all'immobile adibito a casa coniugale saranno a carico del signor Pt_1
7) Nessun contributo al mantenimento viene previsto in favore di un coniuge e a carico dell'altro coniuge.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Il giudizio deve proseguire, coma da separata ordinanza, per la trattazione della domanda congiunta di divorzio, proposta contestualmente dalle parti ex art. 473bis.49 e 51 c.p.c.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale in composizione collegiale, nel procedimento di separazione e
2 divorzio iscritto al n. 2666/2025:
- omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto del 28 maggio 2025 e riportate in parte motiva;
- dispone la rimessione della causa dinanzi al Giudice delegato come da separata ordinanza, riservando alla sentenza definitiva ogni decisione sulle spese processuali;
- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 369 (atto di matrimonio trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Palermo al n. 304, p.
II, serie A, dell'anno 1995).
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 17/07/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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