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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 06/10/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 221-1/2025 PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. AS LICCARDO - Presidente
Dott.ssa Antonella RIMONDINI - Giudice
Dott.ssa LE MIRABELLI - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale promossa con istanza R.G. N. 221-1/2025 PU da:
(P.IVA, C.F. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Parte_1
Roma ) con il patrocinio dell'Avv. Antonio Donvito, elettivamente domiciliata in P.IVA_1
Milano in via Paolo Andreani n. 4, presso il difensore
- ricorrente n e i c o n f r o n t i d i con sede legale in Budrio (Bo) in via Cesare Battisti n. 44 C.F. e P.I. Parte_2
P.IVA_2
- resistente
M O T I V I D E L L A D E C I S I O N E
Con ricorso depositato in data 20/6/2025 è stata proposta da istanza Parte_1 di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di precedentemente in Parte_2
pagina 1 di 7 concordato preventivo omologato in data 18/11/2024, procedimento archiviato giusta provvedimento del 23/4/2024, pur in assenza di esecuzione della proposta, per impossibilità di proseguire utilmente la procedura;
la ricorrente ha dedotto il mancato pagamento della somma di euro 260.014,99 derivante da un contratto di cessione di crediti in blocco art. 4 e 7.1 L.
130/1999 e art. 58 TUB e relativa ad un contratto di conto corrente e due rapporti anticipi, credito rimasto interamente insoddisfatto nel concordato.
Per la resistente nessuno si è costituito, nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo.
Preliminarmente va dato atto che sussiste ex art. 27, II comma, CCI la competenza del
Tribunale di Bologna, avendo la resistente la sede legale, corrispondente al centro principale dei propri interessi, nel circondario di Bologna.
Premesso che dalla documentazione in atti (relazione finale del Commissario Giudiziale dott. depositata in data 26/11/2024) il concordato preventivo risulta Persona_1 inadempiuto e che non è stata richiesta la risoluzione nel termine previsto dall'art. 186, III comma, L.fall, occorre accertare se sia possibile per il Tribunale il “passaggio” dal concordato
“vecchio rito” (cioè omologato sotto la precedente disciplina contenuta nella legge fallimentare) alla liquidazione giudiziale in mancanza, per l'appunto, di una previa e definitiva risoluzione del primo.
Sul punto è opportuno richiamare i principi espressi dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione che, nella vigenza della legge fallimentare, avevano espressamente sconfessato la tesi della pregiudiziale risolutoria stabilendo che “ il debitore ammesso al concordato preventivo omologato, che si dimostri insolvente nel pagamento dei debiti concordatari, può essere dichiarato fallito, su istanza dei creditori, del pubblico ministero o sua propria, anche prima e indipendentemente dalla risoluzione del concordato ex art. 186 l.fall.”( Cass. SS.UU n. 4696/2022).
Questo orientamento giurisprudenziale è stato successivamente superato dal Legislatore che con il nuovo codice della crisi, entrato in vigore il 15 luglio 2022, in tema di risoluzione del concordato preventivo, ha introdotto una normativa innovativa con l'art. 119 CCI il cui VII comma, per quanto qui di rilievo, dispone che “ Il Tribunale dichiara aperta la liquidazione giudiziale solo a seguito della risoluzione del concordato, salvo che lo stato di insolvenza consegue a debiti sorti successivamente al deposito della domanda di apertura del concordato preventivo”.
pagina 2 di 7 Ciò posto, considerato che nel caso in esame il concordato è stato omologato nella vigenza della legge fallimentare, il Tribunale ritiene che tale nuova disposizione non sia applicabile alla fattispecie sub iudice proprio in virtù dell'innovatività delle prescrizioni ivi contenute.
È evidente infatti che il Legislatore, con la previsione della condizione di procedibilità della risoluzione e con l'attribuzione della legittimazione straordinaria al commissario giudiziale, abbia dettato una disciplina organica integralmente sostitutiva di quella previgente, come confermato altresì dalla Relazione Illustrativa( l'art. 119 contiene “una rilevante novità rispetto all'attuale disciplina in quanto dispone che la legittimazione ad agire per la risoluzione spetti non soltanto ai creditori ma anche al commissario giudiziale ove un creditore gliene faccia richiesta. L'attribuzione anche al commissario giudiziale della legittimazione, espressamente prevista dalla legge delega (art. 6, comma 1, lettera m) è finalizzata ad evitare che vi siano procedure concordatarie che si prolungano per anni ineseguite in quanto i creditori, spesso scoraggiati dall'andamento della procedura e preoccupati dei costi per l'avvio di un procedimento giudiziale, non si vogliono assumere l'onere di chiederne giudizialmente la risoluzione”), e ciò porta a ritenere che questo nuovo assetto possa valere solo per i concordati preventivi proposti, aperti e omologati in data successiva al 15 luglio 2022 ( così anche SSUU 4696/2022
“come il regime sopravvenuto introduca un'innovazione che va al di là del mero ampliamento del novero dei soggetti legittimati, per assumere carattere sistematico in quanto involgente il ruolo del commissario giudiziale nella fase esecutiva del concordato” e “Non va poi sottaciuto l'ulteriore elemento di soluzione di continuità intrinseco allo stesso raccordo tra risoluzione e fallimento, là dove nella disciplina complessiva risultante dall'art.119 cit. (che per altri aspetti ricalca pedissequamente l'attuale formulazione dell'art.186 l.fall.) viene poi introdotta (co. 7) una previsione che, subordinando la liquidazione giudiziale alla risoluzione, si pone per ciò solo in opposto avviso rispetto al diritto vivente oggi individuabile nella giurisprudenza di legittimità sul punto. Neppure per questa via interpretativa di tipo evolutivo risulta dunque possibile introdurre nell'ordinamento, in via sostanzialmente pretoria, una condizione di fallibilità-procedibilità che, per le indicate ragioni, non è oggi rinvenibile”). Del resto, “diversamente opinando, si applicherebbe al concordato, pur chiuso sotto il profilo procedimentale a seguito dell'omologazione , ma ancora pendente quanto agli effetti sostanziali da esso scaturenti, una preclusione non prevista sulla base delle norme e dei principi previgenti e, di fatto, non più esercitabile da parte dei soggetti legittimati, in quanto assoggettata ad un termine di decadenza ormai irrimediabilmente decorso al momento dell'entrata in vigore della nuova normativa”(cfr. Corte d'Appello di
Napoli 48/2024).
pagina 3 di 7 Tale conclusione risulta suffragata anche dalla previsione ex art. 390, II comma, CCI di assoggettamento delle procedure “aperte” - tra le quali può farsi rientrare, alla luce di una interpretazione estensiva, anche la fase esecutiva del concordato - alla disciplina previgente (cfr.
Trib. Catanzaro n.5/2025, Trib. Avellino n.5/2024, Trib. Grosseto 39/2024; soluzione avallata anche dalle Sezioni Unite prima richiamate).
Sempre in via preliminare, si osserva che il ricorso presentato dalla creditrice è stato correttamente proposto nelle forme e secondo la disciplina del Codice della crisi attesa la piena autonomia del procedimento per l'apertura della procedura concorsuale maggiore rispetto al concordato in corso di esecuzione e in virtù di quanto sancito dall'art. 390 CCI, ossia che la legge fallimentare si applica solo ai ricorsi per dichiarazione di fallimento presentati depositati prima dell'entrata in vigore del Codice medesimo.
Tutto ciò premesso, sussistono i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale.
La documentazione versata in atti (cfr. credito della ricorrente anche tenuto conto della falcidia concordataria;
cartelle esattoriali emerse dall'istruttoria d'ufficio; debiti risultati insoddisfatti come da relazione conclusiva del Commissario giudiziale) consente di affermare che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati sia superiore ad euro 30.000,00 (art. 49, u.c.,
CCI).
Si rileva, inoltre, che non vi è prova dell'esenzione della liquidazione giudiziale per limiti dimensionali in quanto il debitore, non essendosi costituito, non ha depositato documentazione attestante il mancato superamento delle soglie previste dall'art. 121 CCI.
Risulta altresì provata l'insolvenza di cui all'art. 2, I comma, lett. b) che si manifesta, in base alla norma citata, in inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Tali elementi sono emersi dall'istruttoria e si basano sulle seguenti circostanze: inadempimento delle obbligazioni concordatarie per euro 309.437,72 (cfr. pag. 8 relazione), un saldo attivo del conto corrente procedurale pari ad euro 881,84 al 30/9/2024 (cfr. pag. 3 relazione), mancato deposito dei bilanci di esercizio a far data dall'anno 2013; esposizione debitoria nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione per 27.088,19 euro.
Le indicate circostanze comportano senz'altro l'apertura della liquidazione giudiziale.
La nomina del Curatore, compiuta in dispositivo, è effettuata secondo i criteri indicati dagli artt. 125 e 358 CCI e, in particolare, delle previsioni del III comma dell'art. 358 CCI. Il
pagina 4 di 7 professionista – dotato della necessaria esperienza e professionalità - è scelto dall'elenco nazionale di cui all'art. 356 CCI, operativo e consultabile dal 1° aprile 2023.
P . Q . M .
Il Tribunale di Bologna, visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 121 e ss. CCI
d i c h i a r a l'apertura della liquidazione giudiziale di on sede legale in Budrio (Bo) in Parte_2 via Cesare Battisti n. 44 C.F. e P.I. , esercente, tra l'altro, l'attività di: commercio P.IVA_2 all'ingrosso di dispositivi medici.
n o m i n a
Giudice Delegato dott.ssa LE RA
n o m i n a
Curatore il dott. dando atto che entro due giorni dovrà accettare la Persona_1 nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria, nella quale dare conto della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e della disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione;
a v v e r t e il Curatore che, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, dovrà presentare al giudice delegato ex art. 130 CCI un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società;
o r d i n a al debitore di depositare, entro tre giorni, i bilanci, nonché le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale se la documentazione è tenuta ex art. 2215bis c.c.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, unitamente all'elenco dei creditori con indicazione del loro domicilio digitale, se non già allegate al ricorso ex art. 39 CCI;
pagina 5 di 7 o r d i n a la redazione dell'inventario nel più breve tempo possibile ex art. 195 CCI;
s t a b i l i s c e la data del 28/1/2026 ad ore 12:00 per l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, da tenersi avanti al suddetto giudice delegato;
a s s e g n a ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali mobiliari su cose in possesso del debitore il termine perentorio di 30 giorni prima dell'udienza sopra fissata per la presentazione al
Curatore delle loro domande di ammissione al passivo ai sensi dell'art. 201 CCI;
a u t o r i z z a il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
6) ad accedere alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico;
o r d i n a che vengano prenotate a debito, ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 115/2002, le spese relative alla registrazione, notifica, affissione e pubblicazione della presente sentenza;
pagina 6 di 7 d i s p o n e che la Cancelleria esegua senza indugio la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCI, provvedendo alla sua immediata trasmissione all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Quarta Civile e Procedure concorsuali del
Tribunale, in data 16/9/2025
La Giudice Rel. Il Presidente
LE RA AS RD
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. AS LICCARDO - Presidente
Dott.ssa Antonella RIMONDINI - Giudice
Dott.ssa LE MIRABELLI - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale promossa con istanza R.G. N. 221-1/2025 PU da:
(P.IVA, C.F. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Parte_1
Roma ) con il patrocinio dell'Avv. Antonio Donvito, elettivamente domiciliata in P.IVA_1
Milano in via Paolo Andreani n. 4, presso il difensore
- ricorrente n e i c o n f r o n t i d i con sede legale in Budrio (Bo) in via Cesare Battisti n. 44 C.F. e P.I. Parte_2
P.IVA_2
- resistente
M O T I V I D E L L A D E C I S I O N E
Con ricorso depositato in data 20/6/2025 è stata proposta da istanza Parte_1 di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di precedentemente in Parte_2
pagina 1 di 7 concordato preventivo omologato in data 18/11/2024, procedimento archiviato giusta provvedimento del 23/4/2024, pur in assenza di esecuzione della proposta, per impossibilità di proseguire utilmente la procedura;
la ricorrente ha dedotto il mancato pagamento della somma di euro 260.014,99 derivante da un contratto di cessione di crediti in blocco art. 4 e 7.1 L.
130/1999 e art. 58 TUB e relativa ad un contratto di conto corrente e due rapporti anticipi, credito rimasto interamente insoddisfatto nel concordato.
Per la resistente nessuno si è costituito, nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo.
Preliminarmente va dato atto che sussiste ex art. 27, II comma, CCI la competenza del
Tribunale di Bologna, avendo la resistente la sede legale, corrispondente al centro principale dei propri interessi, nel circondario di Bologna.
Premesso che dalla documentazione in atti (relazione finale del Commissario Giudiziale dott. depositata in data 26/11/2024) il concordato preventivo risulta Persona_1 inadempiuto e che non è stata richiesta la risoluzione nel termine previsto dall'art. 186, III comma, L.fall, occorre accertare se sia possibile per il Tribunale il “passaggio” dal concordato
“vecchio rito” (cioè omologato sotto la precedente disciplina contenuta nella legge fallimentare) alla liquidazione giudiziale in mancanza, per l'appunto, di una previa e definitiva risoluzione del primo.
Sul punto è opportuno richiamare i principi espressi dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione che, nella vigenza della legge fallimentare, avevano espressamente sconfessato la tesi della pregiudiziale risolutoria stabilendo che “ il debitore ammesso al concordato preventivo omologato, che si dimostri insolvente nel pagamento dei debiti concordatari, può essere dichiarato fallito, su istanza dei creditori, del pubblico ministero o sua propria, anche prima e indipendentemente dalla risoluzione del concordato ex art. 186 l.fall.”( Cass. SS.UU n. 4696/2022).
Questo orientamento giurisprudenziale è stato successivamente superato dal Legislatore che con il nuovo codice della crisi, entrato in vigore il 15 luglio 2022, in tema di risoluzione del concordato preventivo, ha introdotto una normativa innovativa con l'art. 119 CCI il cui VII comma, per quanto qui di rilievo, dispone che “ Il Tribunale dichiara aperta la liquidazione giudiziale solo a seguito della risoluzione del concordato, salvo che lo stato di insolvenza consegue a debiti sorti successivamente al deposito della domanda di apertura del concordato preventivo”.
pagina 2 di 7 Ciò posto, considerato che nel caso in esame il concordato è stato omologato nella vigenza della legge fallimentare, il Tribunale ritiene che tale nuova disposizione non sia applicabile alla fattispecie sub iudice proprio in virtù dell'innovatività delle prescrizioni ivi contenute.
È evidente infatti che il Legislatore, con la previsione della condizione di procedibilità della risoluzione e con l'attribuzione della legittimazione straordinaria al commissario giudiziale, abbia dettato una disciplina organica integralmente sostitutiva di quella previgente, come confermato altresì dalla Relazione Illustrativa( l'art. 119 contiene “una rilevante novità rispetto all'attuale disciplina in quanto dispone che la legittimazione ad agire per la risoluzione spetti non soltanto ai creditori ma anche al commissario giudiziale ove un creditore gliene faccia richiesta. L'attribuzione anche al commissario giudiziale della legittimazione, espressamente prevista dalla legge delega (art. 6, comma 1, lettera m) è finalizzata ad evitare che vi siano procedure concordatarie che si prolungano per anni ineseguite in quanto i creditori, spesso scoraggiati dall'andamento della procedura e preoccupati dei costi per l'avvio di un procedimento giudiziale, non si vogliono assumere l'onere di chiederne giudizialmente la risoluzione”), e ciò porta a ritenere che questo nuovo assetto possa valere solo per i concordati preventivi proposti, aperti e omologati in data successiva al 15 luglio 2022 ( così anche SSUU 4696/2022
“come il regime sopravvenuto introduca un'innovazione che va al di là del mero ampliamento del novero dei soggetti legittimati, per assumere carattere sistematico in quanto involgente il ruolo del commissario giudiziale nella fase esecutiva del concordato” e “Non va poi sottaciuto l'ulteriore elemento di soluzione di continuità intrinseco allo stesso raccordo tra risoluzione e fallimento, là dove nella disciplina complessiva risultante dall'art.119 cit. (che per altri aspetti ricalca pedissequamente l'attuale formulazione dell'art.186 l.fall.) viene poi introdotta (co. 7) una previsione che, subordinando la liquidazione giudiziale alla risoluzione, si pone per ciò solo in opposto avviso rispetto al diritto vivente oggi individuabile nella giurisprudenza di legittimità sul punto. Neppure per questa via interpretativa di tipo evolutivo risulta dunque possibile introdurre nell'ordinamento, in via sostanzialmente pretoria, una condizione di fallibilità-procedibilità che, per le indicate ragioni, non è oggi rinvenibile”). Del resto, “diversamente opinando, si applicherebbe al concordato, pur chiuso sotto il profilo procedimentale a seguito dell'omologazione , ma ancora pendente quanto agli effetti sostanziali da esso scaturenti, una preclusione non prevista sulla base delle norme e dei principi previgenti e, di fatto, non più esercitabile da parte dei soggetti legittimati, in quanto assoggettata ad un termine di decadenza ormai irrimediabilmente decorso al momento dell'entrata in vigore della nuova normativa”(cfr. Corte d'Appello di
Napoli 48/2024).
pagina 3 di 7 Tale conclusione risulta suffragata anche dalla previsione ex art. 390, II comma, CCI di assoggettamento delle procedure “aperte” - tra le quali può farsi rientrare, alla luce di una interpretazione estensiva, anche la fase esecutiva del concordato - alla disciplina previgente (cfr.
Trib. Catanzaro n.5/2025, Trib. Avellino n.5/2024, Trib. Grosseto 39/2024; soluzione avallata anche dalle Sezioni Unite prima richiamate).
Sempre in via preliminare, si osserva che il ricorso presentato dalla creditrice è stato correttamente proposto nelle forme e secondo la disciplina del Codice della crisi attesa la piena autonomia del procedimento per l'apertura della procedura concorsuale maggiore rispetto al concordato in corso di esecuzione e in virtù di quanto sancito dall'art. 390 CCI, ossia che la legge fallimentare si applica solo ai ricorsi per dichiarazione di fallimento presentati depositati prima dell'entrata in vigore del Codice medesimo.
Tutto ciò premesso, sussistono i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale.
La documentazione versata in atti (cfr. credito della ricorrente anche tenuto conto della falcidia concordataria;
cartelle esattoriali emerse dall'istruttoria d'ufficio; debiti risultati insoddisfatti come da relazione conclusiva del Commissario giudiziale) consente di affermare che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati sia superiore ad euro 30.000,00 (art. 49, u.c.,
CCI).
Si rileva, inoltre, che non vi è prova dell'esenzione della liquidazione giudiziale per limiti dimensionali in quanto il debitore, non essendosi costituito, non ha depositato documentazione attestante il mancato superamento delle soglie previste dall'art. 121 CCI.
Risulta altresì provata l'insolvenza di cui all'art. 2, I comma, lett. b) che si manifesta, in base alla norma citata, in inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Tali elementi sono emersi dall'istruttoria e si basano sulle seguenti circostanze: inadempimento delle obbligazioni concordatarie per euro 309.437,72 (cfr. pag. 8 relazione), un saldo attivo del conto corrente procedurale pari ad euro 881,84 al 30/9/2024 (cfr. pag. 3 relazione), mancato deposito dei bilanci di esercizio a far data dall'anno 2013; esposizione debitoria nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione per 27.088,19 euro.
Le indicate circostanze comportano senz'altro l'apertura della liquidazione giudiziale.
La nomina del Curatore, compiuta in dispositivo, è effettuata secondo i criteri indicati dagli artt. 125 e 358 CCI e, in particolare, delle previsioni del III comma dell'art. 358 CCI. Il
pagina 4 di 7 professionista – dotato della necessaria esperienza e professionalità - è scelto dall'elenco nazionale di cui all'art. 356 CCI, operativo e consultabile dal 1° aprile 2023.
P . Q . M .
Il Tribunale di Bologna, visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 121 e ss. CCI
d i c h i a r a l'apertura della liquidazione giudiziale di on sede legale in Budrio (Bo) in Parte_2 via Cesare Battisti n. 44 C.F. e P.I. , esercente, tra l'altro, l'attività di: commercio P.IVA_2 all'ingrosso di dispositivi medici.
n o m i n a
Giudice Delegato dott.ssa LE RA
n o m i n a
Curatore il dott. dando atto che entro due giorni dovrà accettare la Persona_1 nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria, nella quale dare conto della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e della disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione;
a v v e r t e il Curatore che, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, dovrà presentare al giudice delegato ex art. 130 CCI un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società;
o r d i n a al debitore di depositare, entro tre giorni, i bilanci, nonché le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale se la documentazione è tenuta ex art. 2215bis c.c.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, unitamente all'elenco dei creditori con indicazione del loro domicilio digitale, se non già allegate al ricorso ex art. 39 CCI;
pagina 5 di 7 o r d i n a la redazione dell'inventario nel più breve tempo possibile ex art. 195 CCI;
s t a b i l i s c e la data del 28/1/2026 ad ore 12:00 per l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, da tenersi avanti al suddetto giudice delegato;
a s s e g n a ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali mobiliari su cose in possesso del debitore il termine perentorio di 30 giorni prima dell'udienza sopra fissata per la presentazione al
Curatore delle loro domande di ammissione al passivo ai sensi dell'art. 201 CCI;
a u t o r i z z a il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
6) ad accedere alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico;
o r d i n a che vengano prenotate a debito, ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 115/2002, le spese relative alla registrazione, notifica, affissione e pubblicazione della presente sentenza;
pagina 6 di 7 d i s p o n e che la Cancelleria esegua senza indugio la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCI, provvedendo alla sua immediata trasmissione all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Quarta Civile e Procedure concorsuali del
Tribunale, in data 16/9/2025
La Giudice Rel. Il Presidente
LE RA AS RD
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