Sentenza 19 giugno 1998
Massime • 2
La fattispecie di cui al comma primo dell' art. 36 del D.Lgs 27 gennaio 1992 n. 119, che vieta la somministrazione agli animali di sostanze farmacologicamente attive se non attraverso medicinali veterinari autorizzati, è ontologicamente differente da quella di cui all'art. 3 del D.Lgs 27 gennaio 1992 n. 118, che punisce la somministrazione di specifiche sostanze farmacologicamente attive, alcune delle quali possono essere contenute anche in specialità medicinali registrate, somministrabili per fini particolari. Differenti sono inoltre le finalità delle due discipline, giacché il D.Lgs n. 118 tende ad evitare l'utilizzo di talune sostanze ad azione ormonica e ad azione tireostatica nella produzioni animali, mentre il D.L.G. n. 119 mira a predisporre un controllo amministrativo sui medicinali veterinari in genere, in ragione della caratteristica del farmaco, nonché dei requisiti professionali di chi lo fabbrica, lo vende o lo somministra. Pertanto le due fattispecie sono formalmente concorrenti.
Le disposizioni penali previste negli artt. 5 e 6 della legge 30 aprile 1962 n. 283 continuano ad esser applicabili anche dopo l'introduzione degli illeciti penali ed amministrativi di cui agli artt. 3, 4 e 5 del D.Lgs 27 gennaio 1992 n. 118, ed in concorso formale con questi illeciti. Infatti il terzo comma dell' art. 9 della legge 24 novembre 1981 n. 689 (di depenalizzazione) dispone che si applicano in ogni caso le disposizioni penali previste negli artt. 5, 6, 9 e 13 della legge 283 del 1962, anche quando i fatti stessi sono puniti da disposizioni amministrative che hanno sostituito disposizioni penali speciali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/06/1998, n. 10196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10196 |
| Data del deposito : | 19 giugno 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori Udienza pubblica
Dott. Pietro GIAMMANCO Presidente del 19.6.1998
Dott. Giuseppe SAVIGNANO Consigliere SENTENZA
Dott. Pierluigi ONORATO (est.) Consigliere N. 2264
Dott. Aldo FIALE Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Francesco NOVARESE Consigliere N. 04736/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da CC AN, nato a [...] il [...], avverso la sentenza resa il 9.12.1997 dalla corte di appello di Torino. Vista la sentenza denunciata e il ricorso,
Udita la relazione svolta in udienza dal consigliere dr. Pierluigi Onorato,
Udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale dr. Antonio Albano, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso,
Osserva:
Svolgimento del processo
1 - Con sentenza del 30.9.1996 il pretore di Cuneo dichiarava AN HI colpevole dei seguenti illeciti:
a) contravvenzione p. e p. dall'art. 5 lett. a) legge 293/1962, perché nel suo allevamento in agro di Busca aveva detenuto per la vendita un vitello a carne bianca trattata con sostanze beta-agoniste (mapenterolo), in modo da variarne la composizione naturale delle carni;
c) illecito amministrativo p. e p. dall'art. 3, terzo comma, D.Lgs. 118/1992, perché aveva somministrato a un vitello destinato all'ingrasso la sostanza sub a) ad effetto anabolizzante. Riteneva invece compresa nell'illecito sub c) la contravvenzione p. e p. dagli artt. 38/1 e 36/1 D.Lgs. 119/1992, pure contestata al HI al capo b) della rubrica, per aver somministrato a un vitello sostanze farmacologicamente attive non attraverso medicinali veterinari autorizzati. Per l'effetto il pretore condannava il HI alla pena di un mese e 15 giorni di arresto (sostituiti con l'ammenda di lire 3.375.000) e di 4.000.000 di ammenda, e quindi alla ammenda complessiva di lire 7.375.000 per il reato sub a), nonché alla sanzione amministrativa di lire 15.000.000 per l'illecito sub c).
2 - Il difensore proponeva appello, articolando cinque motivi. La corte di appello di Torino, con sentenza del 9.12.1997, confermava la pronuncia di primo grado. Nella sua elaborata sentenza, la corte territoriale osservava in sostanza quanto segue:
- era irrilevante e manifestamente infondata la questione di costituzionalità, sollevata dal difensore, dell'art. 15 del D.Lgs.118/1992 (che ha abrogato la legge 3.2.1961 n. 4) in relazione alla legge 29.12.1990 n. 428, che ha delegato il Governo per l'attuazione di alcune direttive comunitarie;
- sussisteva la violazione di cui all'art. 3, comma 3, D.Lgs.118/1992, perché nell'analisi di revisione dei campioni di urina prelevati dagli animali l'Istituto Superiore di Sanità aveva accertato (nell'animale contrassegnato dal n. 83915) la presenza di mapenterolo, che è notoriamente una sostanza ad effetto anabolizzante, la cui somministrazione agli animali da azienda è vietata dalla norma citata attraverso una clausola di chiusura ("altre sostanze ad effetto anabolizzante");
- infondata era la tesi dell'appellante secondo cui il fatto contestato non integrava l'ipotesi di cui al citato art. 3 D.Lgs.118/1992, ma configurava solo il reato di cui agli artt. 36/1 e 38/1
D.Lgs. 119/1992; invero non esisteva nessun rapporto di specialità tra la norma dell'art. 3 e quella di cui all'art. 5 legge 283/1962 o quella di cui agli artt. 36/1 e 38/1 D.Lgs. 119/1992, sicché era configurabile un concorso formale (e non apparente) tra le stesse norme;
erroneamente quindi il pretore aveva ritenuto il reato sub b) ricompreso nell'illecito sub c), ma sul punto la sentenza pretorile non poteva essere riformata per il principio devolutivo e il divieto di reformatio in pejus - mancando l'appello del pubblico ministero;
- non poteva neppure accogliersi la interpretazione dell'appellante secondo cui l'art. 3 citato riguarda solo gli animali di azienda destinati all'ingrasso.
3 - Contro detta. sentenza ha proposto ricorso l'imputato, deducendo quattro motivi per violazione di legge penale e per vizio di motivazione.
Motivi della decisione
4 - Col primo motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione, giacché la sentenza di secondo grado avrebbe sostanzialmente omesso la doverosa valutazione dei motivi di appello e non avrebbe argomentato il proprio ragionamento.
Come appare anche dalla narrativa sopra esposta (n. 2), la corte torinese ha rigorosamente e analiticamente motivato la sua decisione;
ed ha anche esposto e puntualmente confutato le ragioni di censura formulate dall'appellante.
Poiché il ricorrente non indica quali sono i motivi di appello ignorati dalla corte, e non specifica quali sono i difetti motivazionali denunciati, il motivo - prima che manifestamente infondato deve considerarsi generico: comunque inammissibile.
5 - Col secondo motivo il HI denuncia violazione di legge penale, sostenendo che il fatto di chi detiene per vendere o pone in vendita animali trattati con estrogeni rientra nella previsione sia dell'art. 5, lett. a) legge 283/1962 sia dell'art. 4, secondo comma (sic), D.Lgs. 118/1992: sicché nella fattispecie di causa ricorrerebbe un concorso apparente di norme,. da risolversi secondo il principio di specialità di cui all'art.9 legge 689/1981. In conclusione - secondo il ricorrente - la norma speciale applicabile sarebbe quella del citato art. 4, secondo comma) D.Lgs. 118/1992, che configura solo un illecito amministrativo (sic).
La tesi è infondata. Anzitutto il ricorso cade evidentemente in errore materiale citando il secondo comma del predetto art. 4 (che punisce con arresto e ammenda chi immette sul mercato o, macella animali da azienda cui siano state somministrate sostanze stilbeniche o ad azione tireostatica), anziché il terzo comma dello stesso articolo (che punisce con semplice sanzione amministrativa chi immette sul mercato o macella animali da azienda ai quali siano state somministrate sostanze ad azione estrogena - diverse dagli stilbenici - o comunque sostanze ad effetto anabolizzante).
In secondo luogo, si può concedere che la fattispecie prevista nel terzo comma del citato art. 4 D. lgs. 27.1.1992 n. 118, laddove proibisce l'immissione sul mercato di animali da azienda (cioè animali allevati in una azienda, le cui carni o prodotti sono destinati all'alimentazione umana), ai quali sono stati somministrate sostanze ad azione estrogena (diverse dagli stilbenici), o sostanze ad azione androgena o gestagena, nonché altre sostanze ad effetto anabolizzante, sia necessariamente compresa in quella più ampia prevista nella lettera a) dell'art. 5 legge 30.4.1962 n. 283, laddove vieta di detenere per vendere o comunque di distribuire per il consumo sostanze alimentari comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale. Per conseguenza si può concedere che la prima disposizione debba configurarsi come speciale rispetto alla seconda;
e che quindi essa dovrebbe applicarsi con esclusione della seconda in virtù dell'art. 9, comma 1, della legge 689/1981, che va inteso come principio generale in tema di concorso apparente tra illecito penale e illecito amministrativo (e quindi anche in rapporto non solo a illeciti depenalizzati, ma anche a illeciti originariamente amministrativi, e a illeciti previsti non solo da leggi anteriori ma anche da leggi posteriori alla 689/1981). E tuttavia, nel caso di cui trattasi, la applicazione esclusiva della sanzione amministrativa in luogo di quella penale è resa impossibile da una precisa scelta legislativa, che emerge chiaramente dalle seguenti disposizioni:
a) il D.Lgs. 27.1.1992 n. 118 è stato emanato per l'attuazione delle direttive comunitarie n. 81/602/CEE, n. 85/358/CEE, n. 86/469/CEE, n. 88/146/CEE e n. 88/299/CEE, sulla base della legge delega (c.d. legge comunitaria) 29.12.1990 n. 428, la quale, nel dettare i principi direttivi della delega, facoltizzava il legislatore delegato a introdurre sanzioni amministrative e penali, tuttavia facendo "salve le norme penali vigenti" (lett.d) dell'art. 2);
b) secondo la stessa legge delega, l'attuazione delle predette direttive comunitarie deve comunque far salve le disposizioni della normativa italiana vigente in materia di impiego di sostanze pericolose per la salute umana (art. 65 lett. f)): considerata l'ampiezza della formula usata, in tale normativa deve esser compresa anche la legge 30.4.1962 n. 283 (disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentarie delle bevande);
c) il principio di specialità stabilito nel primo comma dell'art. 9 legge 689/1981, è derogato molto significativamente proprio per i principali reati previsti dalla legge 30.4.1962 n. 283. Infatti il terzo comma dello stesso art. 9 dispone che "si applicano in ogni caso le disposizioni penali" previste negli articoli 5, 6, 9 e 13 della legge 283/1962, "anche quando i fatti stessi sono puniti da disposizioni amministrative che hanno sostituito disposizioni penali speciali". La portata incondizionata della deroga risulta in modo inequivoco dal tenore letterale della disposizione: si applicano "in ogni caso" le norme penali, non solo quando concorrono con norme originariamente sanzionate in via amministrativa;
ma "anche" quando concorrono con norme depenalizzate (va aggiunto che la forma verbale "sono puniti" è un indicativo presente continuato, che comprende tutti gli illeciti amministrativi via via introdotti dall'ordinamento).
Per queste ragioni si deve concludere che le disposizioni penali previste negli artt. 5 e 6 della legge 283/1962 continuano a essere applicabili anche dopo l'introduzione degli illeciti penali e amministrativi di cui agli artt. 3, 4 e 5 del D.Lgs. n 118/1992, è in concorso formale con questi illeciti (alle stesse conclusioni, sebbene con argomenti non sempre condivisibili, perviene Cass. Sez. III, n. 11285 del 30.12.1996, ud. 8.11.1996, Isaia, rv. 206733).
6 - Col terzo motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge, lamentando che i giudici di merito non abbiano assolto l'imputato perché il fatto contestatogli non è più previsto dalla legge come reato. Sostiene infatti che il fatto contestato è ora previsto dall'art. 33 del D.Lgs. 27.1.1992 n. 119 e punito con semplice sanzione amministrativa dall'art. 38, comma 9, dello stesso decreto. La censura è manifestamente infondata, giacché l'illecito amministrativo menzionato è strutturalmente diverso dai reati contestati all'imputato sia nel capo a) che nel capo c) della rubrica. Infatti questi reati consistono nella detenzione per la vendita di un vitello al quale era stata somministrata sostanza ad effetto anabolizzante, mentre l'illecito amministrativo previsto nel citato art. 33 consiste nell'omessa o irregolare tenuta di un registro per i medicinali veterinari al quale sono obbligati i proprietari e i responsabili di animali destinati alla produzione di alimenti. Senza considerare che la sanzione amministrativa prevista dal nono comma dell'art. 38 si applica solo "ove il fatto non costituisca reato" (dodicesimo comma).
7 - Col quarto e ultimo motivo, infine, il ricorrente deduce ancora violazione di legge sotto vari profili.
Da una parte sostiene che l'art. 3 del D.Lgs. 118/1992 si riferisce agli animali da azienda detti da vita, con esclusione di quelli destinati all'ingrasso. Ma la tesi è chiaramente infondata perché detto articolo richiama espressamente tutti gli animali da azienda, definiti nella lettera a) dell'art. 1 come "gli animali allevati in una azienda le cui carni o prodotti sono destinati all'alimentazione umana". E primo comma punisce come reato contravvenzionale - chi somministra a tali animali sostanze stilbeniche o sostanze ad azione tireostatica. Il secondo comma punisce chiunque somministra a tali animali sostanze estrogene diverse dagli stilbenici o sostanze ad azione androgena o gestagena nonché altre sostanze ad effetto anabolizzante: la sanzione è quella amministrativa da lire 15 milioni a lire 90 milioni per ciascun animale trattato. Il terzo comma (che è quello contestato all'imputato) punisce con la stessa sanzione amministrativa chiunque somministra ad animali da azienda destinati all'ingrasso le stesse sostanze indicate nel secondo comma. Ne deriva che - contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso - del tutto correttamente i giudici di merito hanno applicato al HI detta sanzione amministrativa (essendone competenti per connessione ex art. 24 della legge 681/1981) per aver somministrato a un vitello destinato all'ingrasso una sostanza ad effetto anabolizzante (mapenterolo).
In secondo luogo il ricorrente contesta che il clenbuterolo si possa far rientrare tra le sostanze ad effetto anabolizzante. Ma la censura implica una rivalutazione delle risultanze dibattimentali e una valutazione di merito, inammissibili in sede di legittimità. Come s'è visto i giudici di merito - con motivazione incensurabile, fondata sui risultati delle analisi dell'Istituto Superiore di Sanità - hanno accertato la somministrazione di mapenterolo (non di clenbuterolo), notoriamente ad effetto anabolizzante. In terzo luogo, il ricorrente ripropone una tesi già correttamente confutata dalla corte di merito, sostenendo che il fatto contestato sub c) configurava solo il reato di cui agli artt. 36, primo comma, e 3 8, primo comma del D.Lgs. 119/1992. Va ricordato che il primo comma dei citato art. 36 vieta la somministrazione agli animali di sostanze farmacologicamente attive se non attraverso medicinali veterinari autorizzati, e che il primo comma dell'art. 38 punisce la violazione di tale divieto con l'arresto da tre mesi a due anni o con l'ammenda da dieci a cento milioni di lire, sempre che il fatto non costituisca più grave reato (comma 11 dello stesso art. 38). Va ribadito che tale fattispecie è all'evidenza ontologicamente differente da quella di cui all'art. 3 del D.Lgs. 118/1992, che punisce la somministrazione di specifiche sostanze farmacologicamente attive, alcune delle quali possono essere contenute anche in specialità medicinali registrate, somministrabili per fini particolari (v. art. 6 dello stesso D.Lgs. 118/1992). Differenti sono inoltre le finalità delle due discipline, giacché il D.Lgs. 118/1992 tende a vietare l'utilizzo di talune sostanze ad azione ormonica e ad azione tireostatica nelle produzioni animali, mentre il D.Lgs. 118/1992 mira a predisporre un controllo amministrativo sui medicinali veterinari in genere, in ragione della caratteristica dei farmaco, nonché dei requisiti professionali di chi lo fabbrica, lo vende e lo somministra.
Ne consegue che le due fattispecie sono formalmente concorrenti;
che erroneamente il pretore ha ritenuto quella di cui agli artt. 36 e 38 del D.Lgs. 119/1992 (capo b) della rubrica) assorbita in quella di cui all'art. 3 del D.Lgs. 118/1992 (capo c) della rubrica); che erroneamente il ricorrente pretende ora l'applicabilità esclusiva della disciplina di cui al D.Lgs. 119/1992. 8 - In conclusione il ricorso deve essere respinto. Al rigetto del ricorso consegue per legge la condanna alle spese del processo. Considerato il contenuto dell'impugnazione e tutti gli altri del processo, il collegio non ritiene di comminare anche la sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 29 settembre 1998