Cass. pen., sez. III, sentenza 19/06/1998, n. 10196
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Sentenza 19 giugno 1998

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La fattispecie di cui al comma primo dell' art. 36 del D.Lgs 27 gennaio 1992 n. 119, che vieta la somministrazione agli animali di sostanze farmacologicamente attive se non attraverso medicinali veterinari autorizzati, è ontologicamente differente da quella di cui all'art. 3 del D.Lgs 27 gennaio 1992 n. 118, che punisce la somministrazione di specifiche sostanze farmacologicamente attive, alcune delle quali possono essere contenute anche in specialità medicinali registrate, somministrabili per fini particolari. Differenti sono inoltre le finalità delle due discipline, giacché il D.Lgs n. 118 tende ad evitare l'utilizzo di talune sostanze ad azione ormonica e ad azione tireostatica nella produzioni animali, mentre il D.L.G. n. 119 mira a predisporre un controllo amministrativo sui medicinali veterinari in genere, in ragione della caratteristica del farmaco, nonché dei requisiti professionali di chi lo fabbrica, lo vende o lo somministra. Pertanto le due fattispecie sono formalmente concorrenti.

Le disposizioni penali previste negli artt. 5 e 6 della legge 30 aprile 1962 n. 283 continuano ad esser applicabili anche dopo l'introduzione degli illeciti penali ed amministrativi di cui agli artt. 3, 4 e 5 del D.Lgs 27 gennaio 1992 n. 118, ed in concorso formale con questi illeciti. Infatti il terzo comma dell' art. 9 della legge 24 novembre 1981 n. 689 (di depenalizzazione) dispone che si applicano in ogni caso le disposizioni penali previste negli artt. 5, 6, 9 e 13 della legge 283 del 1962, anche quando i fatti stessi sono puniti da disposizioni amministrative che hanno sostituito disposizioni penali speciali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 19/06/1998, n. 10196
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10196
    Data del deposito : 19 giugno 1998

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