Sentenza 24 novembre 1997
Massime • 1
Affinché l'impegno professionale del difensore in altro procedimento possa essere assunto quale legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, è necessario che il difensore, prospettato l'impedimento e chiesto il rinvio, non si limiti a comunicare e documentare l'esistenza di un contemporaneo impegno professionale in altro processo, ma esponga le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione, in esso, per la particolare natura dell'attività a cui deve presenziare, l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato, l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 c.p.p. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello in cui si chiede il rinvio. (In motivazione la Suprema Corte ha altresì precisato che l'impedimento del difensore deve essere prospettato con un congruo anticipo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/11/1997, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 24 novembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI RENATO Presidente del 24/11/1997
1. Dott. LOSANA CAMILLO Consigliere SENTENZA
2. Dott. ROSSI BRUNO " N.1697
3. Dott. CHIEFFI SEVERO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. VANCHERI ANGELO " N.34821/1997
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) UT AN n. il 21.09.1958
avverso sentenza del 02.06.1997 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. LOSANA CAMILLO
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Mario Persiani che ha concluso per il rigetto del ricorso
LA CORTE OSSERVA Con sentenza 12.10.1995 il Pretore di Locri, sede distaccata di Siderno, condannava UT ON, ritenuto responsabile dei reato di cui all'art.9 legge 1423/56 accertato il 18.08.94) alla pena di mesi 3 di arresto.
Con sentenza 02.06.1997 la Corte d'appello di Reggio Calabria confermava la sentenza del Pretore.
Avverso quest'ultima sentenza ha proposto ricorso per cassazione il UT deducendo i seguenti motivi:
1) Violazione dei diritto della difesa in quanto il Giudice di primo grado non aveva rinviato il processo nonostante l'impedimento del difensore. Replicando alle osservazioni della Corte d'appello, che aveva ritenuto infondato il relativo motivo di appello, il UT precisava che l'impedimento non sempre può essere tempestivamente indicato perché può sorgere, improvvisamente, all'ultimo momento;
in ogni caso, secondo il ricorrente, sarebbe stato necessario dare un congruo termine al difensore che in udienza aveva sostituito l'Avvocato impedito.
2) Carenza e illogicità della motivazione della sentenza impugnata per ciò che riguarda il dolo dei reato. Il UT, in vero, si sarebbe presentato alla Autorità di P.S. con un giorno di ritardo, per mero errore di calendario, senza consapevolezza di violare la legge penale.
3) Mancanza di motivazione a proposito della esclusione delle attenuanti generiche.
4) Erronea esclusione della sospensione condizionale della pena in quanto i precedenti penali del UT erano meramente contravvenzionali.
I motivi dei ricorso sono infondati.
1) Correttamente la Corte d'appello ha spiegato nella motivazione della sentenza impugnata come il difensore il quale adduceva un impedimento, in quanto impegnato in altro procedimento, avrebbe dovuto illustrare le ragioni per le quali era necessaria la sua presenza personale nell'altra sede ed era impossibile una sostituzione. Questa Corte ha affermato, infatti, il seguente principio: "Perché l'impegno professionale del difensore in altro procedimento possa essere assunto quale legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, è necessario che il difensore, prospettato l'impedimento e chiesto il rinvio, non si limiti a comunicare e documentare l'esistenza di un contemporaneo impegno professionale in altro processo, ma esponga le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione, in esso, per la particolare natura dell'attività a cui deve presenziare, l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato, l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 c.p.p. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello in cui si chiede il rinvio (Cass. Sez. Un.27.03.92). Senza contare che l'impedimento dei difensore deve essere proposto con un congruo anticipo.
In mancanza di tutti questi presupposti la Corte d'appello ha ritenuto, correttamente, che non fosse censurabile la decisione dei Pretore di respingere l'istanza di rinvio dei processo. Va aggiunto, per la verità che, nel motivo dei ricorso, la difesa del UT non ha negato la mancanza dei presupposti di cui sopra, ma si è limitata a sostenere, con discorso puramente teorico, che la non tempestività nell'indicare l'impedimento può dipendere dall'improvviso verificarsi della sovrapposizione dei diversi impegni professionali.
Ma al riguardo si osserva che, dato e non concesso che una siffatta improvvisa emergenza si fosse verificata nel caso di specie, il difensore avrebbe comunque dovuto farlo presente nella istanza di rinvio, cosa che invece non risulta essere avvenuta. Quanto alla mancata concessione di un termine al difensore nominato di ufficio, trattasi di una decisione di merito, ne' risulta che il termine stesso fosse stato chiesto.
2) Per quanto riguarda l'elemento soggettivo del reato, la sentenza impugnata ha adeguatamente risposto alle osservazioni della difesa rilevando che il UT doveva presentarsi al Commissariato di Siderno ogni giovedì ed ogni domenica;
perciò, anche un eventuale errore "nel guardare il calendario" sarebbe inescusabile, e non farebbe venir meno l'elemento soggettivo del reato che, nella specie, è contravvenzionale.
3)e 4) Anche in ordine al diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, la sentenza di secondo grado non è censurabile avendo fatto riferimento ai precedenti penali ed alla circostanza che il UT è soggetto alla misura di prevenzione, cosicché non può formularsi una prognosi positiva. La misura della pena è stata ritenuta, con giudizio di merito insindacabile in questa sede, perfettamente equa e proporzionata, cosicché non si imponeva la concessione delle attenuanti generiche. Il ricorso deve pertanto essere rigettato ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P. T. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 novembre 1997.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 1998