Cass. pen., sez. I, sentenza 24/11/1997, n. 227
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Sentenza 24 novembre 1997

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Affinché l'impegno professionale del difensore in altro procedimento possa essere assunto quale legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, è necessario che il difensore, prospettato l'impedimento e chiesto il rinvio, non si limiti a comunicare e documentare l'esistenza di un contemporaneo impegno professionale in altro processo, ma esponga le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione, in esso, per la particolare natura dell'attività a cui deve presenziare, l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato, l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 c.p.p. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello in cui si chiede il rinvio. (In motivazione la Suprema Corte ha altresì precisato che l'impedimento del difensore deve essere prospettato con un congruo anticipo).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 24/11/1997, n. 227
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 227
    Data del deposito : 24 novembre 1997

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