Sentenza 11 febbraio 2004
Massime • 1
Il difensore che chiede il rinvio del dibattimento per assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento non deve limitarsi a documentare la contemporanea esistenza di altro suo impegno professionale, ma deve fornire l'attestazione dell'assenza di un codifensore nell'altro procedimento e prospettare le specifiche ragioni per le quali non possa farsi sostituire nell'uno o nell'altro dei due processi contemporanei, nonché i motivi che impongono la sua presenza nell'altro processo, in relazione alla particolare natura dell'attività che deve svolgervi, al fine di dimostrare che l'impedimento non sia funzionale a manovre dilatorie.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/02/2004, n. 13351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13351 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 11.02.2004
Dott. FABBRI Gianvittore - Consigliere - SENTENZA
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Consigliere - N. 209
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 034557/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PP MM N. IL 28/06/1965;
avverso SENTENZA del 27/03/2003 CORTE APPELLO di BARI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. FABBRI GIANVITTORE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Monetti Vito che ha concluso per: inammissibilità;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 27-3-2003 la Corte di Appello di Bari in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bari del 18-1-2002 - con la quale PI TO, per quanto qui rileva, era stato condannato alla pena di anni uno e mesi uno di reclusione ed euro 413,00 di multa per detenzione e porto di armi - riduceva la pena inflitta a mesi otto di reclusione ed euro 300,00 di multa.
La corte riteneva infondata l'eccezione di nullità formulata dall'appellante per mancato rinvio del dibattimento di primo grado per contemporaneo impedimento del difensore, rilevando che il tribunale aveva accuratamente valutato le allegazioni difensive e bilanciato le esigenze di difesa dell'imputato e quelle di affermazione del diritto e della giustizia, considerando che l'altro impegno era sorto soltanto il giorno prima, che il processo riguardava fatti di vecchissima data e aveva già subito innumerevoli rinvii, che il reato di lesione personale si era già prescritto, che il difensore avrebbe potuto farsi sostituire. La corte rilevava, altresì, che il sostituto processuale del difensore aveva attivamente partecipato all'udienza in questione e anche a quella successiva, partecipando all'assunzione della prova testimoniale. Avverso la predetta sentenza ricorre l'PI, tramite il suo difensore, deducendo la violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p., sul rilievo che la precedenza cronologica della fissazione dell'udienza non può considerarsi di per sè criterio razionale ed esaustivo per valutare l'esistenza del legittimo impedimento del difensore;
che costui aveva prontamente fatto conoscere il proprio impedimento;
che il diniego del rinvio non era giustificato da esigenze di buona amministrazione della giustizia, atteso che il processo era a carico di un solo imputato e un breve rinvio non avrebbe cagionato il pericolo della prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e al limite dell'inammissibilità. Il ricorrente, pur deducendo formalmente vizi di legittimità, in sostanza chiede una rivalutazione dell'impedimento da lui addotto in primo grado, già valutato dal primo giudice e dalla corte territoriale, riproponendo gli stessi argomenti difensivi già esaminati e superati dalla corte territoriale con motivazione adeguata e giuridicamente corretta.
Invero la corte di appello ha congruamente bilanciato, al pari del giudice di primo grado, le esigenze della difesa e quelle della giustizia, considerando non soltanto la priorità cronologica dell'impegno nel processo in oggetto rispetto all'altro, ma anche una serie di altri elementi tali da fare apparire la motivazione non manifestamente illogica, e quindi insindacabile in questa sede, e la decisione giuridicamente corretta, poiché la possibilità del rinvio per legittimo impedimento è sempre subordinata ad una valutazione e a un bilanciamento delle esigenze di difesa, da un lato, e di quelle del diritto e della giustizia, dall'altro.
Pertanto il difensore che chiede il rinvio non deve limitarsi a documentare la contemporanea esistenza di altro suo impegno professionale, ma deve fornire l'attestazione dell'assenza di un codifensore nell'altro procedimento e prospettare le specifiche ragioni per le quali non possa farsi sostituire nell'uno o nell'altro dei due processi contemporanei nonché i motivi che impongono la sua presenza nell'altro processo, in relazione alla particolare natura dell'attività che deve svolgervi, al fine di dimostrare che l'impedimento non sia funzionale a manovre dilatorie (Sez. Un., n. 4708 del 27-3-1992, rv. 190828). Nel caso di specie il difensore si è limitato a dimostrare la contemporaneità, per il giorno 7-11-2001, di altro impegno professionale in un procedimento con detenuti davanti al G.U.P., senza null'altro indicare relativamente agli altri elementi richiesti, la cui esposizione era tanto più necessaria in relazione ad una richiesta di rinvio in un dibattimento che aveva subito innumerevoli rinvii, essendo iniziato nel 1994, e la cui udienza del 7-11-2001 era stata fissata fin dal 12-6-2001, mentre quella contemporanea era stata fissata soltanto il giorno prima.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2004