Cass. pen., sez. I, sentenza 11/02/2004, n. 13351
CASS
Sentenza 11 febbraio 2004

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Il difensore che chiede il rinvio del dibattimento per assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento non deve limitarsi a documentare la contemporanea esistenza di altro suo impegno professionale, ma deve fornire l'attestazione dell'assenza di un codifensore nell'altro procedimento e prospettare le specifiche ragioni per le quali non possa farsi sostituire nell'uno o nell'altro dei due processi contemporanei, nonché i motivi che impongono la sua presenza nell'altro processo, in relazione alla particolare natura dell'attività che deve svolgervi, al fine di dimostrare che l'impedimento non sia funzionale a manovre dilatorie.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 11/02/2004, n. 13351
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13351
    Data del deposito : 11 febbraio 2004

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