Sentenza 13 dicembre 2013
Massime • 1
L'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in favore della persona danneggiata che intende costituirsi parte civile non è sottoposta ad alcun termine temporale se non quello relativo alla fase del procedimento in cui è ammessa la costituzione, per cui può essere presentata anche dopo che l'interessato si è costituito parte civile mediante proprio difensore di fiducia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/12/2013, n. 2651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2651 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 13/12/2013
Dott. GENTILE Mario - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DI NICOLA Vito - Consigliere - N. 2313
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere - N. 35229/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NO SA, nato l'[...];
avverso l'ordinanza del 07/08/2013 emessa dalla Corte di Appello di Campobasso;
nei confronti di:
Ministero Economia e Finanze;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. GENTILE Mario;
Udito il Procuratore Generale, in persona del Dott. SPINACI Sante, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Campobasso, con decreto emesso il 07/08/2013 - provvedendo sul ricorso avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato, pronunciata dalla Corte di Assisi di Appello di Campobasso, in data 11/11/2008, ricorso depositato da OR SA, quale genitore esercente la patria potestà sulla figlia minore indicata come in atti, già costituitosi parte civile nel proced. N. 1102/2005 a carico di AL CA - estrometteva dalla presente procedura il Ministero della Giustizia ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze e rigettava il ricorso indicato sopra.
2. La difesa di OR SA proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e).
2.1. In particolare il ricorrente, mediante articolate argomentazioni, esponeva:
a)che il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio era stato emesso tardivamente, ossia l'11/11/2008, dalla Corte di Assise di Appello rispetto alla data di presentazione dell'istanza, presentata il 25/07/2008. Il predetto provvedimento era tardivo sia in riferimento al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 96 come vigente all'epoca dell'istanza; sia in riferimento D.P.R. n. 115 del 2002, art. 96, come modificato dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92 convertito nella L. n. 125 del 2008, con conseguente nullità del decreto dell'11/11/2008;
b) che l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio poteva essere presentata - diversamente da quanto argomentato nel decreto del 07/08/2013 -anche dopo che l'interessato si era già costituito parte civile nel procedimento penale, mediante proprio difensore di fiducia;
il tutto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 74;
c) che il reddito imponibile dell'istante rientrava nei limiti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, per l'ammissione al gratuito patrocinio.
Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei termini di cui in motivazione.
1.1. OR SA - quale genitore esercente la relativa potestà sulla figlia minore, individuata come in atti, già costituito parte civile nel procedimento n. 1102/2005 RGNR pendente a carico di AL CA, imputato del reato di omicidio volontario in danno della madre e della sorella del OR medesimo - in data 25/07/2008, presentava davanti alla Corte di Assise di Appello di Campobasso istanza di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato. La Corte di Assise di Appello di Campobasso, con decreto in data 11/11/2008, rigettava l'istanza de qua. Il Presidente della Corte di Appello di Campobasso, con decreto in data 07/01/2009, mediante procedura de plano, rigettava il ricorso presentato dal OR perché infondato.
La Corte di Cassazione - a seguito del ricorso del OR - con sentenza n. 16156/2010 annullava con rinvio il provvedimento del 07/01/2009 per violazione del diritto di difesa del predetto OR.
Il Presidente della Corte di Appello di Campobasso, con provvedimento del 12/11/2010 dichiarava l'improcedibilità del ricorso del OR perché non notificato al Ministero dell'Economia e delle Finanze.
La Corte di Cassazione - a seguito di ulteriore ricorso del OR - con sentenza emessa il 02/10/2012 (n. 43842/2012, depositata il 12/11/2012) annullava con rinvio l'ordinanza di 12/11/2010.
Il Presidente della Corte di Appello di Campobasso (nella persona del Consigliere delegato), con ordinanza in data 07/08/2013 - provvedendo nuovamente sul ricorso proposto da OR SA, avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio emesso l'11/11/2008 della Corte di Assise di Appello di Campobasso - respingeva nel merito il ricorso de quo.
2. Tanto premesso sui termini essenziali della fattispecie in esame, si rileva che l'assunto principale della motivazione dell'ordinanza del 07/08/2013, quanto al rigetto del ricorso, è costituito dal rilievo secondo cui la norma di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 74, assicura il patrocinio a spese dello Stato al solo danneggiato che intende costituirsi parte civile, escludendo l'ammissibilità di una istanza del danneggiato successiva alla sua costituzione di parte civile, già effettuata nel procedimento penale (vedi ordinanza impugnata pag. 4).
Trattasi di statuizione illegittima.
La norma di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 74, (norma rimasta immutata anche dopo le modifiche apportate al TUSG dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito nella L. 24 luglio 2008, n. 125) garantisce
(fra gli altri) il diritto di chi sia coinvolto in un procedimento penale - quale danneggiato dal reato che intende costituirsi parte civile e non abbia un reddito economico (nei limiti fissati dall'art. 76 TUSG) per pagarsi un difensore - ad ottenere la difesa a spese dello Stato.
Tale diritto trova la sua fonte di rango costituzionale nell'art. 24, comma 3, Carta Costituzionale che assicura ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. L'istanza di ammissione a, patrocinio a spese dello stato - nei confronti della persona danneggiata che intende costituirsi parte civile - non è sottoposto ad alcun termine tempore se non quello relativo alla fase del procedimento in cui è ammessa la costituzione di parte civile, che non è consentita in una fase precedente all'udienza preliminare.
All'uopo giova evidenziare, altresì, che, ai sensi dell'art. 75 TUGS, l'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado ed ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque, connesse, senza che siano richieste condizioni specifiche e peculiari per il danneggiato che intende costituirsi parte civile.
3. Le argomentazioni finora svolte sono esaustive e determinanti ai fini della decisione, senza necessità di esaminare nel merito le ulteriori censure dedotte nel ricorso, che risultano assorbite dall'accoglimento dell'impugnazione.
4. Va annullata, pertanto, l'ordinanza del Presidente della Corte di Appello di Campobasso in data 07/08/2013, con rinvio a detto ufficio giudiziario per un nuovo esame.
P.Q.M.
La Corte Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Campobasso.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2014