Sentenza 9 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/03/2001, n. 3530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3530 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'B' 035 30 0 1 REPUBBLICA ITALIA WALIA/ LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente R.G.N. 9661/98 Dott. Fernando LUPI Consigliere Cron.7267 Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Rep. Dott. Guido VIDIRI Consigliere Ud.18/10/00 Dott. Guglielmo SIMONESCHI - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente 24 S ENT ENZA sul ricorso proposto da: A.R.I.N. AZIENDA RISORSE IDRICHE NAPOLETANE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati PORCELLI DONATO, PROFILI MICHELE, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
MAURIELLO. AQUILINO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CAVOUR 275, presso lo studio dell'avvocato CAPECCI GIOVAN FRANCESCO, rappresentato e difeso dall'avvocato 2000 4267 FERRARA GIOVANNI, giusta delega in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 2507/97 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 27/05/97 R.G.N. 46783/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/10/00 dal Consigliere Dott. Guglielmo SIMONESCHI;
udito l'Avvocato PORCELLI;
udito l'Avvocato FERRARA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Napoli, confermando la sentenza di primo grado, accoglieva la domanda proposta da QU LL, volta ad accertare che, assunto formalmente nel 1970 dalla convenuta Aman, nel periodo precedente, a decorrere dal 1966, aveva svolto attività lavorativa con una serie di contratti a termine irregolarmente stipulati, per i quali chiedeva l'accertamento della continuità del rapporto di lavoro. Riteneva il Tribunale, richia- mata la documentazione di primo grado, che la certificazione acquista dall'Inps, attestante il versamento della contribuzione per tutto il periodo in questione, oltre ad escludere la occasionalità dei rapporti dedotta dall'appellante, dimostrava al contrario, per la continuità del rapporto contri- butivo, anche la continuità del rapporto di lavoro, evidentemente condivisa dalla stessa azienda, nel momento in cui andava ad adempiere l'obbligo dell contribuzione. In altri termini, riteneva il Tribu- nale, essendo stato richiesto dal pretore allo Inps un accertamento relativo ai periodi per i quali vi era stata la contribuzione, mancata indicazione di periodi per i quali vi era stata la contri- buzione, la mancata indicazione di periodi di 3 sospensione e la menzione invece di copertura, per temporale, stavano a dimostrare la tutto l'arco considerazione unitaria del rapporto da parte aziendale. Di conseguenza, riteneva il Tribunale, che se l'Aman voleva provare il contrario, doveva produrre l'atto scritto necessario alla sussistenza stessa di un rapporto a termine, anche per dimostrare la ricorrenza della stipulazione in uno dei casi consentiti dalla legge. In difetto di tale prova, riteneva il Tribunale che veniva ad assumere fondatezza la prospettazione dell'appellato e di una pluralità di quindi della illegittimità rapporti a termine con conversione in un unico rapporto a tempo indeterminato. D'altra parte considerava il Tribunale che la documentazione fornita dall'Inps aveva pur sempre un valore accessorio, svolgendo, ai fini della decisione, efficacia fondamentale la mancata produzione in giudizio dei contratti a termine: ammessa, infatti, la reiterata ricorrenza di rapporti a termine ancorchè definiti occasionali, l'onere di provarne la legittimità incombeva sulla azienda, specie a fronte degli accertamenti svolti e della prospettazione della domanda giudiziale. Avverso questa decisione ricorre per Cassazione l'Aman censurandola con un unico motivo per violazione di legge e vizio di motivazione. Si sono costituiti gli intimati, nella loro qualità di eredi di resistendo alla avversarie QU LL, censure. MOTIVI DELLA DECISIONE Deduce la ricorrente ARIN violazione della legge n. 230/62, oltre a vizio di insufficiente motivazione, rilevando che il Tribunale si è limi- tato, ai fini dell'accertamento della continuità dei rapporti a tempo determinato, a verificare se, per il periodo indicato dal ricorrente, la continuità potesse essere accertata tramite la verifica dei periodi di versamento contributivo, là dove gli accertamenti di maggior rilievo avrebbero dovuto svolgersi presso 1'UPLMO, onde ricevere tutte le possibili informazioni circa la regolarità о meno delle assunzioni. Sotto questo profilo, in particolare, si rileva che il Tribunale non ha adeguatamente considerato la qualità della attività lavorativa svolta dagli intimati, non omogenea ai compiti istituzionali dell'Arin, e quindi inidonea a costituire, con la continuità del rapporto, una pregressa anzianità lavorativa. Ritiene la Corte che il ricorso è privo di 5 fondamento logico e giuridico. Invero, oltre al fatto che la scelta degli strumenti istruttori e dei criteri di accertamento è del tutto discre- zionale per il giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, è certo che una attività lavorativa in quanto estranea ai fini istituzionali dell'ente non è automaticamente riconducibile alla fattispecie di cui al n. 3 dell'art. 1 della legge n. 230/60, (lavori straordinari ed occasionali), come erroneamente ritenuto dal ricorrente. D'altronde il parametro da questa stessa parte invocato (estraneità di una attività lavorativa ai fini istituzionali del datore di lavoro) è estre- né consente una verifica del requi-mamente vago, sito della occasionalità e straordinarietà, non senza considerare che la mancata adozione dell'atto scritto per la instaurazione del dedotto contratto a termine di per sé determina la nullità della clausola;
e poiché il Tribunale harelativa accertato - senza che sul punto sia stata formulata censura alcuna - che quella forma non è stata adottata, il ricorso proposto deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
condanna l'ente La Corte rigetta il ricorso;
ricorrente alle spese di questo giudizio di legit- 17.000 oltre a £.
3.000.000 per onorari, da disfram a favore timità che si in liquidano delt awv, fioranni Ferrara Così deciso in Roma il 18 ottobre 2000 Il Presidente: II Cons. estensore: MUL IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Shill Depositata in Cancelleria -9. MAR. 2001 Oggi, IL COLLABORATORÁ DI CANCELLERI T I O R N O E C I , D LLO SSA 10 O , TA B . I 3 T SPESA D 3 R 5 'A TA LL . S I N O E N P D G 3 IM SI O -7 A 1-8 N A D SE D , E E 1 I T O A E SEN ISTR G O ITT E G G E L E IR R D LA O L E D 7