CASS
Sentenza 10 marzo 2023
Sentenza 10 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/03/2023, n. 10315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10315 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BARI nehimmuntizrre=1:e5=0: DE LI IG ZA nato a [...] il [...] DE LI MI IN nato a [...] il [...] nel procedimento a carico di questi ultimi avverso la sentenza del 01/12/2021 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARCO DALL'OLIO che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
Procedimento a trattazione scritta. Penale Sent. Sez. 1 Num. 10315 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: GALATI VINCENZO Data Udienza: 14/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 1° dicembre 2021 la Corte di appello di Bari ha confermato quella emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia, all'esito di giudizio abbreviato, in data 11 dicembre 2020 con la quale LU RI De FI e MI NO De FI sono stati ritenuti responsabili dei reati di tentato omicidio ai danni di NO HI e della compagna, NA RA UA,e dei connessi reati in materia di armi commessi a San Severo il 4 marzo 2019. 1.1. All'indirizzo delle vittime è stato esploso un colpo di fucile cal. 12 da parte di LU RI De FI che si trovava a bordo di un'autovettura che aveva seguito il veicolo sul quale, a loro volta, si trovavano le vittime e dal quale, poco prima, era sceso quello che doveva essere il vero obiettivo dell'agguato, ossia RI ES, esponente di vertice della criminalità organizzata locale. L'automobile a bordo della quale vi erano le persone offese era stata seguita, secondo la ricostruzione concorde dei giudici di merito, da un'altra sulla quale viaggiava MI NO De FI con il compito di monitorare gli spostamenti dell'obiettivo finale dell'azione omicidiaria. L'improvvisa accelerazione del mezzo sul quale vi era lo sparatore ed il successivo rapido allontanamento dell'automobile sulla quale si trovavano le vittime, avevano impedito la consumazione dell'omicidio. 1.2. Nel respingere i motivi di appello della difesa, la Corte barese ha assegnato preminente rilievo indiziario ad alcune intercettazioni provenienti da altro procedimento effettuate la sera del 4 marzo 2019. Da alcune, eseguite presso l'abitazione di RI ES, è emerso come le persone offese, immediatamente dopo la sparatoria, si siano recate proprio in quel luogo descrivendo le modalità dell'azione della quale erano stati vittime. Inoltre, si è appreso che, effettivamente, l'obiettivo dell'agguato era ES e che autori dello stesso erano stati i De FI con i quali lo stesso ES aveva avuto recenti contrasti. Dalle captazioni è altresì risultato che lo sparatore era stato visto esplodere il colpo in aria a causa della brusca accelerazione dell'automobile causata, a sua volta, dal tentativo di investimento e, poi, di fuga posto in essere dall'automobile sulla quale si trovavano i HI. Altri elementi indiziari sono stati tratti dalle intercettazioni effettuate sulla vettura Fiat Panda in uso a MI NO De FI che la sera del 4 marzo 2019, in orari prossimi all'agguato, e con esso compatibili, e€ transitata sia nei pressi del luogo della sparatoria che dell'abitazione di ES. I In seguito, erano state registrate all'interno del veicolo conversazioni intercorse tra i De FI e dal chiaro contenuto autoaccusatorio. Nel corso dei colloqui, gli stessi si erano mostrati rammaricati per l'esito dell'azione di fuoco e MI NO aveva descritto le modalità alternative con le quali avrebbe dovuto essere consumata. Le risultanze delle predette intercettazioni sono state giudicate riscontrate da ulteriori elementi. In primo luogo, i filmati di un impianto di videosorveglianza che avevano ripreso lo sparo proveniente da un'Alfa EO IU con «la fiammata del fucile all'atto dello sparo puntato ad altezza d'uomo». Sul posto, inoltre, era stata ritrovata una borra di fucile cal. 12. In relazione a tale profilo, la Corte ha disatteso le considerazioni del consulente della difesa riportandosi alle argomentazioni del giudice di primo grado. Ulteriormente, è stata valorizzata la circostanza che sull'autovettura Alfa EO IU targata EJ762NS (tipo di veicolo identico a quello ripreso dall'impianto di videoregistrazione ed a bordo del quale si trovava lo sparatore), rinvenuta in un fondo agricolo di San Severo erano state trovate tracce biologiche compatibili con quelle di LU RI De FI. La circostanza che HI abbia dichiarato che il veicolo del killer fosse privo di targhe è stata ritenuta non verosimile «in quanto in centro città tale circostanza avrebbe attratto l'attenzione di qualsivoglia agente delle forze dell'ordine». 1.3. Il delitto di tentato omicidio è stato ritenuto integrato dalle seguenti circostanze fattuali: la distanza ravvicinata dalla quale è stato esploso il colpo, la zona del corpo (sede di organi vitali) verso la quale era diretto, l'utilizzazione di un'arma dotata di notevole potenzialità offensiva (fucile cal. 12). La sufficienza degli indizi, siccome descritti, è stata tale da rendere non necessaria la consulenza balistica a norma dell'art. 603 cod. proc. pen. 1.4. Con riguardo alla posizione di MI NO De FI, è stata esclusa la fondatezza della tesi difensiva circa l'assenza di prova in punto di consapevolezza dell'uso del fucile, tenuto conto della complessiva dinamica dell'azione. La Corte ha ritenuto configurabile l'aggravante della premeditazione in ragione dell'accurata preparazione che aveva preceduto la consumazione dell'agguato. Il precedente penale per lesioni aggravate a carico di LU RI De FI è stato ritenuto tale da giustificare la configurabilità della recidiva infraquinquennale contestata all'imputato. 2 L'aggravante del metodo mafioso è stata esclusa, non essendo emerse modalità particolarmente eclatanti o plateali del fatto avvenuto «in tarda serata, in una zona non centrale del Comune di San Severo e con il volto coperto da maschere di Carnevale». Né è apparsa decisiva l'utilizzazione di un'arma potente quale il fucile cal. 12. In ordine alla richiesta di riconoscimento del recesso attivo o della desistenza volontaria, la Corte pugliese ha escluso la ricorrenza della seconda in ragione del perfezionamento del tentativo che, nel caso di specie, non è rimasto incompiuto. L'evento, inoltre, non è stato impedito per volontà dell'imputato, bensì per circostanze a lui estranee e cioè per la «perdita di equilibrio dovuta alla brusca accelerazione impressa all'auto dal complice». Conclusivamente, la Corte ha confermato il trattamento sanzionatorio determinato dal giudice di primo grado. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bari articolando un unico motivo con il quale ha dedotto la violazione di legge con riferimento all'art. 416bis.1, comma primo, cod. pen. e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui è stata esclusa l'aggravante del, così detto, metodo mafioso. A tale proposito ha evidenziato la carenza motivazionale per avere la Corte desunto dalle modalità dell'azione (agguato avvenuto in tarda serata in una zona centrale del Comune di San Severo e con il volto coperto da maschere di Carnevale) che gli imputati non hanno inteso tenere quell'atteggiamento di sfida ed esibizione e, quindi, di intimidazione proprio degli appartenenti alle associazioni mafiose. Secondo il ricorrente, la circostanza che l'agguato sia avvenuto sulla pubblica via sarebbe evocativa dell'agire con la forza di intimidazione di un gruppo mafioso, anche perché l'azione era mirata contro uno storico boss locale ed è stata condotta con un fucile cal. 12. Era intenzione degli autori scalare le gerarchie della criminalità organizzata di San Severo, per come desumibile da alcune intercettazioni espressamente riportate in ricorso, dalle quali emergerebbe l'atteggiamento di sfida verso l'esponente mafioso di vertice RI ES. Anche le circostanze che l'agguato è avvenuto in città ed è stato portato a compimento da persone travisate sono state ritenute illogicamente valorizzate dai giudici di merito. 3 3. Hanno proposto ricorsi per cassazione, con unico atto, anche MI NO De FI e LU RI De FI, per mezzo dei propri difensori, Avv.ti LU Marinelli e Claudio Papagno, articolando nove motivi. 3.1. Con il primo hanno eccepito l'inosservanza delle disposizioni processuali di cui agli artt. 270 e 271 cod. proc. pen. previste a pena di inammissibilità. I giudici di merito hanno ritenuto determinanti alcune intercettazioni ambientali del 4 marzo 2019 provenienti da altro procedimento penale relativo all'omicidio di MI US. Le conversazioni in questione sono state captate il 4 marzo 2019 e, quindi, nella vigenza dell'art. 270 cod. proc. pen. precedente alla riforma introdotta con d. I. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7. In base alla disciplina transitoria di cui all'art. 2, comma 8 del provvedimento citato, per come successivamente modificato, la disciplina di cui al novellato art. 270 cod. proc. pen. si applica ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020. La Corte di appello ha fatto riferimento alla disciplina di cui all'art. 266 cod. proc. pen. quale condizione per l'utilizzabilità delle intercettazioni del diverso procedimento, trascurando, così, di verificare, per come imposto dalla giurisprudenza di legittimità, il vincolo di connessione tra i reati. Nel caso di specie, infatti, trova applicazione la previgente disciplina dell'art. 270 cod. proc. pen., come interpretata dalle Sezioni Unite Cavallo, che richiede la verifica dell'esistenza di quel vincolo che, nel caso di specie, è inesistente e non è stato evidenziato dalla Corte di appello barese. Ne deriva che, vedendosi in tema di inutilizzabilità patologica non sanata per effetto della scelta del giudizio abbreviato, la stessa può essere fatta valere anche in sede di legittimità. 3.2. Con il secondo motivo i ricorrenti hanno eccepito la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla individuazione dei fratelli De FI come autori del tentato omicidio per il quale si procede. Contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, non sarebbe emerso alcun profilo di contrasto tra gli imputati e RI ES, l'esponente della criminalità organizzata che sarebbe stato il vero obiettivo dell'agguato (coerentemente, peraltro, con l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416bis.1 cod. pen.). La Corte di appello ha omesso di prendere in esame la conversazione n. 1681 del 4 marzo 2019, nel corso della quale ES aveva escluso di essere stato l'obiettivo dell'azione di fuoco. La ricostruzione del ruolo di vedetta di MI NO De FI è stata 4 effettuata reputando verosimile che egli abbia avvisato il fratello della presenza dell'automobile di ES con gr) un'utenza telefonica "dedicata" e quindi non sottoposta ad intercettazione. Senonché, le intercettazioni in corso erano di natura ambientale sull'automobile in uso a De FI che, se avesse usato un'utenza telefonica, sarebbe stato, quindi, ascoltato. La mancanza di tale elemento renderebbe evidente come la ricostruzione dei giudici di merito si sia fondata su mere ipotesi. Ugualmente congetturale sarebbe stata la metodologia usata dai giudici di merito per identificare i fratelli De FI come gli autori della sparatoria. Non adeguate sarebbero state le spiegazioni fornite in merito all'individuazione della vettura utilizzata, alla mancanza di polvere da sparo nella vettura rinvenuta bruciata, nonché alla presenza delle targhe che, invece, HI aveva escluso fossero montate sull'automobile usata dallo sparatore. 3.3. Con il terzo motivo hanno rilevato l'erronea applicazione dell'art. 110 cod. pen. e l'illogicità manifesta della motivazione in relazione alla responsabilità in concorso di MI NO De FI. La ricostruzione del ruolo concorsuale del predetto De FI sarebbe stata effettuata nonostante la mancata individuazione del sistema di comunicazione dallo stesso utilizzato. Inoltre, i dati relativi al GPS della Panda sulla quale viaggiava l'imputato (elementi, pure, valorizzati in chiave accusatoria) potevano ricevere una spiegazione alternativa (in ragione del lavoro svolto dal ricorrente) ignorata dai giudici di merito che si sono limitati a rinviare alla sentenza di primo grado con una inammissibile motivazione per relationem. 3.4. Con il quarto motivo è stata eccepita la mancata assunzione di una prova decisiva richiesta a norma degli artt. 438 e 603, comma 3, cod. proc. pen. con riguardo alla mancata effettuazione di una perizia balistica, con conseguente vizio motivazionale dell'ordinanza di rigetto della richiesta. Secondo la ricostruzione della Corte di appello l'esplosione dei colpi sarebbe avvenuta ad altezza d'uomo; circostanza non riportata dalla polizia giudiziaria e nemmeno dal giudice di primo grado che ha invece ritenuto che l'esplosione del colpo sia avvenuta verso l'alto, a seguito del movimento repentino della vettura sulla quale si trovava lo sparatore. Anche la volontà omicidiaria è stata, quindi, ricostruita attraverso inammissibili scorciatoie probatorie e motivazionali, senza considerare adeguatamente il contrasto di tale ricostruzione con elementi obiettivi che avrebbero dovuto essere approfonditi tramite un accertamento tecnico peritale. Il mancato esercizio del potere istruttorio integrativo ha avuto riflesso sulla J 5 coerenza e completezza della motivazione e, dunque, anche sull'applicazione della regola di giudizio del ragionevole dubbio di cui all'art. 533 cod. proc. pen. 3.5. Con il quinto motivo è stato eccepito il vizio motivazionale riferito alla ricostruzione dei fatti. Il mancato espletamento della perizia coinvolgerebbe anche la struttura della motivazione in punto di ricostruzione della dinamica dei fatti. In particolare, è stata segnalata la circostanza che la Corte di appello ha fatto riferimento alla "fiammata del fucile all'atto dello sparo puntato ad altezza d'uomo"; aspetto ricostruttivo che, invece, è assente in ogni altro atto del processo. Il dato contrasterebbe con altra parte della motivazione nella quale i giudici baresi hanno, invece, escluso la ricorrenza del recesso per essere stato impedito l'evento, non già per volontà dell'imputato ma per la brusca accelerazione impressa all'auto sulla quale viaggiava lo sparatore. Quindi, secondo tale ricostruzione, il colpo sarebbe stato esploso non ad altezza d'uomo ma dal basso verso l'alto. L'esplosione dei colpi ad altezza d'uomo è stata esclusa anche dal consulente di parte in ragione delle evidenze riscontrate sull'automobile delle vittime e sui manufatti posti nelle vicinanze del luogo della sparatoria. Anche su tale punto la sentenza di appello si è limitata a ripetere le argomentazioni di quella di primo grado. 3.6. Il sesto motivo riguarda l'erronea applicazione della legge penale in riferimento alla qualificazione del più grave dei reati ascritti agli imputati quale tentato omicidio. L'intenzione omicidiaria è stata desunta dalla distanza ravvicinata dalla quale sono stati esplosi i colpi, dalla zona del corpo (sede di organi vitali) verso la quale sono stati diretti, dall'utilizzazione di un'arma dalla notevole potenzialità offensiva. Il primo dato sarebbe contrastato dalla mancata evidenza dello sparo sull'automobile delle vittime e sulle pareti di un muro posto nei pressi del luogo dell'agguato, oltre che sulle stesse persone offese. Il fotogramma che riprende lo sparatore che punta l'arma verso le vittime non ritrae quanto avvenuto al momento dello sparo. Gli elementi indicati, quindi, non escludono che lo sparatore abbia solo voluto intimorire le vittime e sugli stessi non è stata fornita una congrua motivazione dai giudici di merito. La Corte di appello non ha considerato che se, come sostenuto, l'evento non si è verificato per il contraccolpo a seguito dell'accelerata della macchina, ciò non avrebbe impedito al killer, qualora ci fosse stata la reale volontà omicidiaria, di 6 scendere dal veicolo e portare a termine l'omicidio. 3.7. Con il settimo motivo la sentenza è stata censurata per manifesta illogicità, non avendo i giudici di merito valutato la ricorrenza della desistenza. La Corte non ha preso in considerazione la circostanza, pure compatibile con le evidenze istruttorie, che lo sparatore ha desistito dall'intento omicidiario una volta resosi conto che sulla vettura non c'era RI ES. Ha così interrotto la sequenza causale in maniera del tutto volontaria, nonostante fosse particolarmente agevole proseguire nell'azione già iniziata. La configurabilità della desistenza nei confronti di LU RI De FI si estende anche al coimputato. 3.8. L'ottavo motivo riguarda l'erronea applicazione della legge penale riferita all'aggravante della premeditazione. Nel caso di specie la Corte di appello ha ritenuto fermo il proposito criminoso per un apprezzabile lasso di tempo sulla scorta di elementi non adeguatamente illustrati e, comunque, incerti. E' mancata l'accurata preparazione dell'agguato, tanto è vero che lo stesso è avvenuto in luogo non frequentato dall'originario obiettivo il che denota la superficialità con la quale è stata ideata e realizzata l'azione che, evidentemente, è stata organizzata in tempi ristretti. 3.9. Con il nono motivo è stata eccepita violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla recidiva con riferimento a LU RI De FI. Non è stato spiegato per quale ragione il fatto per il quale si procede, alla luce del precedente per lesioni aggravate, sia indicativo di una persistente pericolosità sociale, non essendo stato illustrato il rapporto eventualmente esistente tra i diversi fatti. 3. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, da far valere anche come memoria, chiedendo l'accoglimento del primo motivo di ricorso con annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. I difensori degli imputati, in data 25 novembre 2022, hanno depositato istanza di riunione dei procedimenti fissati, rispettivamente, il 14 dicembre 2022 e il 20 dicembre 2022 aventi ad oggetto la stessa sentenza della Corte di appello di Bari emessa il 1° dicembre 2021. L'istanza parte dall'assunto secondo cui in data 14 dicembre è stato fissato il ricorso del Procuratore generale e il 20 dicembre quelli degli imputati e si pone un'esigenza di trattazione unitaria dei procedimenti. Nella medesima istanza è stata formulata richiesta di trattazione orale per l'udienza del 20 dicembre 2022. \ L 7 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono infondati e devono essere rigettati. 2. Preliminarmente la Corte, presa in esame la richiesta di riunione ha deliberato non luogo a provvedere sulla stessa perché fondata su una premessa inesistente. Infatti, per il 20 dicembre 2022, contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti, non vi è stata alcuna fissazione di udienza. L'unica udienza è stata fissata per il 14 dicembre 2022 e gli avvisi sono stati trasmessi soltanto per tale data, in relazione alla quale non è pervenuta alcuna richiesta di trattazione orale. Né tale può essere ritenuta quella contenuta nell'istanza in calce alla richiesta di riunione pervenuta il 25 novembre 2022 in quanto, non solo relativa all'udienza, mai fissata, del 20 dicembre, ma anche tardiva, laddove s'intendesse riferita a quella del 14 dicembre 2022, in quanto presentata senza rispetto del termine perentorio di venticinque giorni di cui all'art. 23, comma 8, quinto periodo, d.I 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. 3. Il primo motivo di ricorso presentato nell'interesse degli imputati è infondato. Il tema posto è quello dell'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni disposte in procedimenti diversi da quelli nelle quali sono state disposte. Alla fattispecie in esame si applica l'art. 270 cod. proc. pen. nella formulazione antecedente alle modifiche apportate dall'art. 2, comma 1, lett. g), n. 01), del d.l. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7. La norma applicabile, pertanto, prevede che «i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza». Tale disposizione è stata oggetto di interpretazione delle Sezioni Unite che hanno enunciato il seguente principio di diritto: «in tema di intercettazioni, il divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate - salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza - non opera con riferimento agli esiti 8 relativi ai soli reati che risultino connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata "ah origine" disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo, Rv. 277395). Quindi, in coerenza con la norma sopra riportata nella formulazione applicabile alla fattispecie, qualora le intercettazioni siano indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza i limiti posti dalla disposizione (per come interpretati dalla giurisprudenza ricordata) non trovano applicazione. Nel caso in esame, ricorre tale ipotesi. Il procedimento, infatti, ha ad oggetto il delitto di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione. Per tale reato la pena prevista è quella che si pone nell'intervallo tra dodici e ventiquattro anni di reclusione. In tal senso rileva il principio reiteratamente affermato da questa Corte secondo cui «ai fini della determinazione della pena massima per il delitto tentato - per il quale l'art. 56, comma secondo, cod. pen. stabilisce soltanto la sanzione minima di dodici anni di reclusione qualora per il reato consumato sia prevista la pena dell'ergastolo - si ha riguardo al principio generale, per cui in ogni caso di determinazione della sola pena minima, la pena massima irrogabile è quella stabilita dall'art. 23 cod. pen., e cioè nel caso di reclusione, quella di ventiquattro anni» (Sez. 5, n. 4892 del 22/10/2010, dep. 2011, Cariolo, Rv. 249246; sostanzialmente conforme Sez. 1, n. 5531 del 24/10/1996, Borriello, Rv. 206187). Ai sensi dell'art. 380 cod. proc. pen., è obbligatorio l'arresto di chiunque sia colto in flagranza di un delitto non colposo, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni. Le intercettazioni disposte nel diverso procedimento n. 2112/2019 r.g. DDA relativo all'omicidio di MI US sono utilizzabili anche nel presente procedimento anche in quanto espressamente qualificate come «determinanti» ai fini dell'accertamento dei fatti e risultando, comunque, l'indispensabilità delle predette intercettazioni in ragione della specifica rilevanza dalle stesse assunta ai fini della decisione adottata. 4. Il secondo motivo è inammissibile. Poiché si vede in tema di sentenza di appello che ha confermato la decisione di primo grado, deve essere ribadito il principio consolidato affermato da questa Corte secondo cui «ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, 9 I L u ricorre la cd. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale» (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; conformi Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). Nella fattispecie, le sentenze di merito sono identiche sia nelle conclusioni alle quali sono pervenute, sia nei moduli decisori e interpretativi degli indizi oggetto di esame, per come si evince dai ripetuti richiami operati dalla sentenza di appello a quella di primo grado sin dal rinvio generale presente a pag. 14. Inoltre, va anche confermato quanto deciso da Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 / con la quale è stato enunciato il principio per cui p «in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito». Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 e Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965 hanno, altresì, chiarito che, «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento». Nel caso di specie, attraverso la deduzione del vizio di manifesta illogicità della motivazione o, nello sviluppo del motivo, della sua contraddittorietà, si è inteso proporre una lettura alternativa del materiale indiziario già valutato, secondo parametri immuni da censure,dai giudici di merito. In primo luogo, proprio l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416bis.1 cod. pen. rende non decisivo il rilievo difensivo relativo alla natura ipotetica e 10 meramente congetturale della individuazione di RI ES come reale obiettivo dell'agguato. In realtà, il passaggio della motivazione, sul punto (si fa riferimento a pag. 15 della motivazione) assume, nel complessivo percorso argomentativo, un significato meramente illustrativo della dinamica dei fatti. Peraltro, si tratta di un aspetto della ricostruzione argomentato logicamente sulla scorta delle due conversazioni ambientali provenienti da altro procedimento, nonché dell'orario e del luogo dell'agguato. Sul punto, si osserva che la conversazione 1681 citata in ricorso, contrariamente a quanto sostenuto, è stata presa in considerazione dai giudici di merito. Né può ritenersi che gli stessi abbiano fatto ricorso a congetture di qualsiasi genere per ricostruire il ruolo di MI NO De FI, la cui partecipazione con il ruolo di vedetta all'azione di fuoco è stata oggetto di puntuale disamina, sin dalla sentenza di primo grado, con particolare riferimento alle pagg. 16-21, ripresQnella sentenza di appello a pag. 15. In particolare, sono state adeguatamente valorizzate le risultanze dei rilievi del GPS,ìpresente sull'autovettura Fiat Panda targata FB 981 JR, condotta dall'imputato la sera dell'agguato,-a. segnalate come il veicolo abbia fatto sosta davanti al ristorante di RI ES per circa un'ora e il suo allontanamento da quel luogo circa sei minuti dopo l'uscita dal predetto locale di ES e HI (per come ripreso dalle telecamere di vigilanza). In seguito, il veicolo si è portato presso l'abitazione di ES ove ha sostato in coincidenza con la presenza di HI in quel luogo;
successivamente ne è stato rilevato il passaggio dal luogo dell'agguato che si era da poco consumato. La lettura di tali risultanze non è stata operata dai giudici di merito in termini isolati e parziali, bensì, in linea con i costanti insegnamenti di questa Corte in punto di valutazione della prova indiziaria, attraverso un esame complessivo e integrato delle fonti cognitive. Unitamente alle risultanze indicate, sono state valorizzate alcune conversazioni successive all'agguato: nella prima, l'imputato, conversando con un interlocutore ignoto ha evidenziato l'esigenza di andare a effettuare un controllo presso casa di ES e il luogo in cui era, da poco, avvenuto l'agguato. Altra conversazione valorizzata è stata quella tra i fratelli De FI delle ore 23.24 nel corso della quale LU attribuiva la mancata riuscita dell'agguato alla scarsa perizia e freddezza del complice che guidava l'automobile dal t4 quale aveva esploso il colpo di fucile ed il fratello lo rimproverava di non avere ucciso anche la donna che si trovava sull'automobile delle vittime. 11 In particolare, quest'ultima conversazione è stata logicamente valorizzata, unitamente agli altri elementi derivanti dalla traccia biologica riferibile a LU RI De FI rinvenuta sull'automobile Alfa EO IU utilizzata dallo sparatore. Si condivide l'orientamento di questa Corte segnalato dal ricorrente, ossia che, «in materia di prova indiziaria, il controllo della Cassazione sui vizi di motivazione della sentenza impugnata, se non può estendersi al sindacato sulla scelta delle massime di esperienza, costituite da giudizi ipotetici a contenuto generale, indipendenti dal caso concreto, fondati su ripetute esperienze, ma autonomi da queste, può però avere ad oggetto la verifica sul se la decisione abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sull'"id quod plerunnque accidit", ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulta priva di una pur minima plausibilità« (Sez. 1, n. 16523 del 04/12/2020, dep. 2021, Romano, Rv. 281385) Alla luce di quanto esposto, deve, tuttavia, escludersi che i giudici di merito abbiano fatto ricorso a «mere congetture», avendo, piuttosto, valorizzato, operandone una lettura congiunta, plurimi elementi indiziari dotati di certa rilevanza e piena conducenza rispetto al tema costituito dalla individuazione dei due imputati come gli autori dell'agguato, con i ruoli più volte segnalati. Per completezza, si ribadisce che «il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica), e, successivamente, procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana» (fra le molte, la recente Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, S., Rv. 280605 - 02). A tale principio si è attenuta la Corte di appello. 5. Il terzo motivo è inammissibile in quanto generico e privo del requisito di specificità. In ordine alla possibile spiegazione alternativa della presenza di MI NO De FI nei pressi del ristorante di RI ES in ragione dello 12 svolgimento di attività lavorativa di guardiano in un cantiere vicino, le sentenze di merito hanno fornito una risposta non manifestamente illogica evidenziando le incongruenze degli orari (De FI avrebbe dovuto iniziare il lavoro alle 19.00, mentre era giunto sul posto un'ora e mezzo dopo) e sulla non incompatibilità dello svolgimento di quell'attività con l'avvistamento della vittima e, peraltro, con tutti gli spostamenti successivi dell'imputato che, la sera dell'agguato, non risulta avere fatto più ritorno nei pressi del ristorante. In tale ragionamento non emerge alcun profilo di evidente illogicità, né è possibile ravvisare l'eccepito difetto motivazionale in ragione della genericità della relativa censura. Invero, a pag. 11 del ricorso è stata censurata l'adozione di una motivazione per relationem da parte della Corte di appello che non avrebbe dato risposta ai rilievi difensivi sollevati con l'atto di gravame in ordine proprio alla spiegazione alternativa della presenza di De FI nei pressi del ristorante di ES. Tuttavia, non sono stati indicati i punti sui quali la Corte di appello avrebbe dovuto pronunciare espressamente per evitare di incorrere nel vizio lamentato. Deve essere confermato che «è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduca l'illegittimità della sentenza d'appello solo perché motivata "per relationem" alla decisione di primo grado, senza indicare i punti dell'atto di appello non valutati dalla decisione impugnata» (Sez. 3, n. 37352 del 12/03/2019, Marano, Rv. 277161). Peraltro, i profili relativi alla partecipazione dell'imputato all'azione delittuosa, in concorso con il fratello, emergono dal complesso di elementi esaminati al paragrafo precedente;
il che rende complessivamente motivata la decisione adottata dai giudici di merito sul punto. E' consolidato l'orientamento secondo cui «in sede di legittimità non è censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa» (fra le molte, Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741). Da ciò deriva anche la manifesta infondatezza del motivo in esame. 6. Il quarto ed il quinto motivo sono infondati e possono essere esaminati congiuntamente. La ricostruzione delle circostanze in cui è avvenuta l'esplosione del colpo di fucile all'indirizzo della coppia HI/UA è avvenuta attraverso la lettura 13 congiunta dell'intercettazione relativa alla conversazione avuta dai due con ES immediatamente dopo l'agguato e della visione dei filmati delle telecamere che hanno ripreso il momento dello sparo. E' risultato che l'esplosione del colpo è avvenuta dopo che lo sparatore ha puntato il fucile verso le vittime in modo parallelo al suolo. La descrizione di HI («ha puntato il fucile proprio in faccia a noi») è stata più volte riportata nella sentenza di primo grado. Solo a seguito della brusca accelerazione della vettura sulla quale viaggiava LU RI De FI, la direzione del colpo ha subito una modifica e l'esplosione è stata diretta verso l'alto. In sostanza, la complessiva imperizia (stigmatizzata anche dallo stesso imputato nel corso della conversazione con il fratello MI NO) ha comportato che le vittime designate non siano state attinte. Ciò, nell'ottica ricostruttiva dei giudici di merito, giustifica il mancato danneggiamento della vettura sulla quale si trovavano gli obiettivi e dei muri delle abitazioni vicine. Il mancato rinvenimento di pallini componenti la rosata è stato giustificato con la circostanza che il sopralluogo è stato eseguito a distanza di due giorni dal fatto. A fronte di tale lineare ricostruzione i rilievi difensivi appaiono infondati e, in parte, inammissibili. Da un lato, si segnala la corretta esclusione della necessità della perizia balistica. In effetti, va prestata adesione al prevalente orientamento secondo cui «nel giudizio abbreviato d'appello le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice "ex officio" nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado» (Sez. 2, n. 5629 del 30/11/2021, dep. 2022, Granato, Rv. 282585). Peraltro, è assolutamente consolidato, l'altro arresto in base al quale «il sindacato che il giudice di legittimità può esercitare in relazione alla correttezza della motivazione di un provvedimento pronunciato dal giudice di appello sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento non può mai essere svolto sulla concreta rilevanza dell'atto o della testimonianza da acquisire, ma deve esaurirsi nell'ambito del contenuto esplicativo del provvedimento adottato» (fra le molte, Sez. 3, n. 34626 del 15/07/2022, Grosso, Rv. 283522). 14 La mancanza dell'approfondimento istruttorio, quindi, è censurabile laddove si rifletta sul vizio di motivazione della sentenza. Nel caso di specie, la concorde ricostruzione dei giudici di merito non soffre di alcun vizio risultante dal testo delle sentenze, lette congiuntamente, e non è certamente inficiata dal riferimento (peraltro, non essenziale ai fini della ricostruzione del fatto) alla «fiammata» presente nella motivazione della sentenza di appello e non anche in quella di primo grado. A fronte della mancanza di vizi ricostruttivi, diviene incensurabile la scelta della Corte di appello di non disporre la perizia balistica. L'assenza di criticità motivazionali risulta anche dal confronto tra le parti della sentenza segnalate nel quinto motivo, che si palesa anch'esso infondato e, in parte, anche inammissibile. Non è dato ravvisare alcuna contraddizione, infatti, tra la circostanza che la brusca accelerazione dell'Alfa EO IU ha determinato l'esplosione verso l'alto del colpo di fucile e il descritto puntamento dell'arma ad altezza d'uomo in modo parallelo al suolo dopo che era stato puntato verso le vittime. Il complessivo contenuto della sentenza è da intendersi, appunto, nel senso che l'esplosione del colpo è avvenuta nel momento in cui c'è stata la repentina accelerazione dell'automobile alla quale è conseguito l'indirizzamento effettivo del colpo verso l'alto. Si tratta di una descrizione perfettamente coerente con quella resa da HI nella conversazione intrattenuta immediatamente dopo il fatto con RI ES. La deduzione difensiva è anche aspecifica non essendo stato spiegato rispetto a quale profilo si sarebbe determinato il vizio motivazionale, nel senso che non è stato illustrato sotto quale aspetto l'atto di impugnazione aveva sollecitato la rinnovata valutazione della Corte di appello. 7. Il sesto motivo, oltre a sollecitare una rivisitazione di profili attinenti al merito, tenuto conto della giurisprudenza di legittimità riportata in precedenza nella parte dedicata all'esame del secondo motivo di ricorso, è manifestamente infondato. I dati obiettivi fondanti la ricorrenza degli elementi costitutivi del delitto di tentato omicidio sono stati indicati nella distanza ravvicinata tra aggressore e vittime, nella zona del corpo verso mi il copo era diretto, nello strumento utilizzato, ossia un fucile cal. 12. Si tratta di argomenti fattuali rispetto ai quali il ricorrente pretende di valorizzare, ancora una volta, l'assenza di tracce dello sparo;
mancanza sulla 15 quale i giudici di merito, come segnalato, hanno fornito una spiegazione non manifestamente illogica ed effettiva. Meramente fattuale e rivalutativa (l'argomentazione secondo cui, qualora fosse stata intenzione effettiva dello sparatore quella di provocare la morte delle persone offese, egli avrebbe potuto scendere dall'automobile e consumare l'omicidio. Si tratta di rilievo manifestamente infondato poiché contrastante con quanto emerso dai dati intercettivi, ossia che, pressoché contemporaneamente allo sparo, l'autovettura con a bordo HI e la UA si è repentinamente allontanata. Inoltre, la tesi secondo cui la sola intenzione dello sparatore era quella di intimorire le vittime si scontra con il rammarico (pure evidenziato nelle sentenze di merito) mostrato dallo sparatore per il fallimento dell'agguato a causa dell'imperizia dell'autista. 8. E' infondato il settimo motivo riferito all'esclusione della desistenza. La Corte di appello ha correttamente ritenuto non configurabile quanto invocato dal ricorrente in ragione del fatto che la sequenza della progressione degli eventi è giunta al perfezionamento del tentativo (così detto, tentativo compiuto). Invero, deve essere ribadito che «integra il reato di tentato omicidio la condotta dell'agente che abbia indirizzato anche un solo colpo di arma da fuoco con l'intento di uccidere un avversario, non riuscendovi per imperizia balistica. (La S.C. ha precisato che, trattandosi di tentativo compiuto, non sarebbe configurabile la desistenza, anche se l'agente, dopo quell'unico colpo si sia dileguato senza scaricare il caricatore ancora pieno di colpi da esplodere)» (Sez. 1, n. 30336 del 14/06/2013, De Simone, Rv. 256797). Ancora, più di recente, è stato affermato che «in tema di omicidio, nel caso in cui gli autori, dopo aver predisposto un agguato con armi da sparo, abbiano poi rinunciato alla esecuzione per il rischio, non preventivato, di colpire i familiari della vittima designata, non è configurabile la desistenza volontaria, risultando integrati atti idonei a dare origine al meccanismo causale capace di produrre l'evento, nè è ravvisabile il recesso attivo, che consiste in un comportamento attivo volto a scongiurare l'evento» (Sez. 5 n. 12045 del 16/12/2020, dep. 2021, Gallace, Rv. 281137). Poiché la desistenza presuppone il tentativo incompiuto (fra le molte, Sez. 5, n. 17241 del 20/01/2020, P., Rv. 279170), la circostanza che la soglia del tentativo sia stata raggiunta esclude la fondatezza del rilievo difensivo. 16 Né può ragionevolmente sostenersi che, nel caso di specie, il livello della progressione non sia stato raggiunto in quanto l'obiettivo dell'agguato era ES e che, nel momento in cui lo sparatore si rende conto che l'obiettivo non era in auto, non era stato esploso alcun colpo di arma da fuoco. E' seguito, secondo la ricostruzione del ricorrente, il volontario abbandono del progetto omicidiario con l'esplosione del colpo in aria. Si tratta di rilievo totalmente incompatibile con quanto riferito dallo sparatore al fratello nel corso della conversazione avvenuta poco tempo dopo l'agguato, e nel corso della quale sono state rivolte più lamentele verso l'atteggiamento ritenuto timoroso e inesperto di colui che era alla guida dell'Alfa EO IU. Si tratta di elemento chiaramente incompatibile, come già detto, con il volontario abbandono del progetto onnicidiario. L'impedimento dell'evento non è derivato da alcuna condotta volontaria degli imputati. Corretta, quindil'esclusione anche del recesso di cui all'art. 56, comma quarto, cod. pen. 9. E' inammissibile l'ottavo motivo di ricorso riferito all'aggravante della premeditazione ritenuta dai giudici di merito in ragione della pianificazione dell'azione criminosa, della previsione di una ripartizione di ruoli tra i diversi partecipi, mediante il reperimento di un'arma da fuoco. Peraltro, nella descrizione del ruolo della vedetta, la sentenza impugnata, così come quella di primo grado, ha descritto una vera e propria vigilanza svolta davanti al ristorante della originaria vittima;
tale attività si presenta in termini di assoluta compatibilità con la ritenuta aggravante. In sostanza è stata fatta corretta applicazione del principio consolidato per cui «elementi costitutivi della circostanza aggravante della premeditazione sono un apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso (elemento di natura cronologica) e la ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzioni di continuità nell'animo dell'agente fino alla commissione del crimine (elemento di natura ideologica)» (Sez. U, n. 337 del 18/12/2008, dep. 2009, Antonucci, Rv. 241575). In ordine agli elementi valorizzati per addivenire alla conclusione della sussistenza dell'aggravante, rileva l'ulteriore principio (anch'esso puntualmente osservato dai giudici di merito), per cui «la circostanza aggravante della premeditazione, oggetto di prova, ex art. 187 cod. proc. pen. e, pertanto, assoggettata alle regole di valutazione stabilite nell'art. 192, comma 2, del 17 codice di rito, può essere dimostrata anche con il ricorso alla prova logica, sulla scorta degli indizi ricavabili dalle modalità del fatto, dalle circostanze di tempo e luogo, dal concorso di più persone con ripartizione dei ruoli e dalla natura del movente;
non è, invece, necessario stabilire con assoluta precisione il momento in cui è sorto il proposito criminoso o quello in cui l'accordo è stato raggiunto, essendo sufficiente che gli elementi indiziari suddetti siano gravi, precisi e concordanti e che, globalmente valutati, consentano di risalire, in termini di certezza processuale, al requisito di natura cronologica e a quello di natura ideologica, in cui si sostanzia la premeditazione» (Sez. 5, n. 3542 del 17/12/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 275415). E' manifestamente infondato il motivo di ricorso laddove pretende di evincere il vizio di motivazione dalla circostanza che l'agguato non è andato a buon fine per una sorta di superficialità della sua preparazione;
tale circostanza sarebbe indicativa di una organizzazione estemporanea dell'azione delittuosa. Si tratta di un elemento privo di decisività, a fronte degli elementi che, invece, sono stati valorizzati in sentenza, oltre che necessariamente implicante una rivalutazione fattuale di quanto già esaminato dalla Corte di appello in termini non manifestamente illogici e privi di contraddizione. _ 10. Inarnmissibiletil nono motivo riferito alla recidiva, proposto nell'interesse del solo LU RI De FI. In realtà, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la Corte di appello barese si è confrontata con il correlato motivo di appello e, condividendo le ragioni poste dal giudice di primo grado a fondamento della decisione di ritenere esistente i presupposti per la recidiva, ha valorizzato il precedente specifico per lesioni personali quale elemento sintomatico della persistenza degli stimoli criminali tali da rendere l'imputato meritevole del corrispondente aumento di pena. Si tratta di argomentazione che, sia pure sintetica, è stata formulata in ossequio al principio per cui l'applicazione dell'aggravante della recidiva non dipende esclusivamente dal dato meramente oggettivo della reiterazione dell'illecito, essendo necessaria una motivazione in punto di maggiore colpevolezza e pericolosità dell'imputato in dipendenza della commissione del nuovo reato. A fronte della predetta motivazione si presenta manifestamente infondata la censura formulata dal ricorrente circa la "mancanza di un percorso logico" in punto di riconoscimento della citata aggravante. 18 11. E' infondato anche il ricorso del Procuratore generale in punto di aggravante di cui all'art. 416b1s.1 cod. pen. La circostanza è stata contestata in relazione alle modalità dell'azione che è stata posta in essere, secondo l'ipotesi di cui alla rubrica imputativa, mediante l'utilizzazione di un'arma «altamente offensiva» ed in «maniera eclatante, sulla pubblica via, in tarda serata, nel periodo tarnevale» da persone travisate. Si tratterebbe di modalità «tipicamente» mafiose, ancor più se si considera che l'obiettivo era RI ES, condannato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. nell'ambito di un'operazione contro la criminalità organizzata operante a San Severo. I giudici di merito hanno escluso la ricorrenza dell'aggravante ritenendo non decisiva la circostanza che l'azione delittuosa fosse stata progettata nei confronti di un esponente della criminalità organizzata locale e commessa con l'utilizzazione di un'arma altamente offensiva. Tanto, è stato affermato, in ragione della impossibilità di applicare un generale principio di territorialità che implicherebbe l'automatico riconoscimento dell'aggravante per tutti i reati commessi in una determinata zona. Né sono state ritenute decisive le altre modalità del fatto (travisamento dello sparatore, delitto commesso in tarda serata in assenza di testimoni). Il ricorso del Procuratore generale tende, invece, a valorizzare proprio le circostanze nelle quali è avvenuta la consumazione del delitto in questione desumendone la rilevanza al fine di affermare la nnafiosità del metodo utilizzato, anche alla luce della circostanza che gli imputati avevano intenzione di emergere nel contesto della criminalità organizzata locale e, per questo, erano interessati all'eliminazione di ES. Il motivo di ricorso non è meritevole di accoglimento. La verifica della sussistenza dell'aggravante in questione presuppone la possibilità di desumerne la ricorrenza in considerazione delle modalità esecutive del reato e non dalle connotazioni soggettive degli autori, essendo stato, reiteratamente, affermato che non assume rilievo decisivo né l'esistenza di un'associazione mafiosa, né la partecipazione dell'autore del reato alla stessa. Qualora la condotta evochi la «forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso» si potrà ritenere sussistente l'aggravante. In tal senso Sez. 1, n. 38770 del 22/06/2022, Iaconis, Rv. 283637, in motivazione. Nel caso di specie, non ricorre l'eccepita violazione della legge penale, avendo i giudici di merito fatto corretta applicazione dell'art. 416bis.1 cod. pen., avendo ritenuto, con valutazione, peraltro, insindacabile nel merito, non integrata l'aggravante per essere stato commesso il reato con modalità che si 19 presentano prive di specifica idoneità a determinare quella particolare forza di intimidazione derivante dalle «condizioni di cui all'art. 416-bis cod. pen.». Si tratta, infatti, di modalità, sostanzialmente, comuni ad una serie indistinta di reati. Accedendo alla tesi dell ricorrente, dovrebbe ritenersi che ogni reato commesso da persone travisate, in tarda serata e con l'uso di un'arma quale un fucile cal. 12,risulti aggravato dal metodo mafioso. Nel caso di specie, in termini conformi al dettato normativo, i giudici di merito hanno ritenuto non ravvisabile l'aggravante per la mancanza di modalità particolarmente eclatanti e plateali reputando, altresì, non decisivo che l'azione fosse rivolta nei confronti di un esponente della criminalità organizzata locale. 12. Da quanto esposto discende il rigetto dei ricorsi proposti dagli imputati e dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bari e la condanna dei primi al pagamento delle spese processuali. Non rileva, a tale ultimo proposito, che sia stato rigettato anche il ricorso proposto dalla parte pubblica dovendosi condividere e ribadire che, «in tema di condanna alle spese nei giudizi di impugnazione, è legittima la condanna dell'imputato alle spese processuali, nel caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione, anche quando, oltre alla parte privata, abbia proposto impugnazione il pubblico ministero, in quanto la disposizione di cui all'art. 592 cod. proc. pen. - per la quale con il provvedimento che rigetta o dichiara inammissibile l'impugnazione, la parte privata che l'ha proposta è condannata alle spese del procedimento - non prevede al riguardo alcuna eccezione;
d'altro canto, l'art. 67 della legge n. 69 del 2009 - abrogando il vincolo di solidarietà tra coimputati precedentemente imposto nel caso di condanna dall'art. 535, comma secondo, cod. proc. pen. - ha reso obbligatoria la ripartizione delle spese» (Sez. 5, n. 5934 del 06/10/2011, dep. 2012, Franco, Rv. 252155).
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi. --- - o r Condanna i ricorrenti De FI LU RI e De FI MI NO al pagamento delle spese processuali. T- - 4 Ltt Così deciso il 14/12/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente • t
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARCO DALL'OLIO che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
Procedimento a trattazione scritta. Penale Sent. Sez. 1 Num. 10315 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: GALATI VINCENZO Data Udienza: 14/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 1° dicembre 2021 la Corte di appello di Bari ha confermato quella emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia, all'esito di giudizio abbreviato, in data 11 dicembre 2020 con la quale LU RI De FI e MI NO De FI sono stati ritenuti responsabili dei reati di tentato omicidio ai danni di NO HI e della compagna, NA RA UA,e dei connessi reati in materia di armi commessi a San Severo il 4 marzo 2019. 1.1. All'indirizzo delle vittime è stato esploso un colpo di fucile cal. 12 da parte di LU RI De FI che si trovava a bordo di un'autovettura che aveva seguito il veicolo sul quale, a loro volta, si trovavano le vittime e dal quale, poco prima, era sceso quello che doveva essere il vero obiettivo dell'agguato, ossia RI ES, esponente di vertice della criminalità organizzata locale. L'automobile a bordo della quale vi erano le persone offese era stata seguita, secondo la ricostruzione concorde dei giudici di merito, da un'altra sulla quale viaggiava MI NO De FI con il compito di monitorare gli spostamenti dell'obiettivo finale dell'azione omicidiaria. L'improvvisa accelerazione del mezzo sul quale vi era lo sparatore ed il successivo rapido allontanamento dell'automobile sulla quale si trovavano le vittime, avevano impedito la consumazione dell'omicidio. 1.2. Nel respingere i motivi di appello della difesa, la Corte barese ha assegnato preminente rilievo indiziario ad alcune intercettazioni provenienti da altro procedimento effettuate la sera del 4 marzo 2019. Da alcune, eseguite presso l'abitazione di RI ES, è emerso come le persone offese, immediatamente dopo la sparatoria, si siano recate proprio in quel luogo descrivendo le modalità dell'azione della quale erano stati vittime. Inoltre, si è appreso che, effettivamente, l'obiettivo dell'agguato era ES e che autori dello stesso erano stati i De FI con i quali lo stesso ES aveva avuto recenti contrasti. Dalle captazioni è altresì risultato che lo sparatore era stato visto esplodere il colpo in aria a causa della brusca accelerazione dell'automobile causata, a sua volta, dal tentativo di investimento e, poi, di fuga posto in essere dall'automobile sulla quale si trovavano i HI. Altri elementi indiziari sono stati tratti dalle intercettazioni effettuate sulla vettura Fiat Panda in uso a MI NO De FI che la sera del 4 marzo 2019, in orari prossimi all'agguato, e con esso compatibili, e€ transitata sia nei pressi del luogo della sparatoria che dell'abitazione di ES. I In seguito, erano state registrate all'interno del veicolo conversazioni intercorse tra i De FI e dal chiaro contenuto autoaccusatorio. Nel corso dei colloqui, gli stessi si erano mostrati rammaricati per l'esito dell'azione di fuoco e MI NO aveva descritto le modalità alternative con le quali avrebbe dovuto essere consumata. Le risultanze delle predette intercettazioni sono state giudicate riscontrate da ulteriori elementi. In primo luogo, i filmati di un impianto di videosorveglianza che avevano ripreso lo sparo proveniente da un'Alfa EO IU con «la fiammata del fucile all'atto dello sparo puntato ad altezza d'uomo». Sul posto, inoltre, era stata ritrovata una borra di fucile cal. 12. In relazione a tale profilo, la Corte ha disatteso le considerazioni del consulente della difesa riportandosi alle argomentazioni del giudice di primo grado. Ulteriormente, è stata valorizzata la circostanza che sull'autovettura Alfa EO IU targata EJ762NS (tipo di veicolo identico a quello ripreso dall'impianto di videoregistrazione ed a bordo del quale si trovava lo sparatore), rinvenuta in un fondo agricolo di San Severo erano state trovate tracce biologiche compatibili con quelle di LU RI De FI. La circostanza che HI abbia dichiarato che il veicolo del killer fosse privo di targhe è stata ritenuta non verosimile «in quanto in centro città tale circostanza avrebbe attratto l'attenzione di qualsivoglia agente delle forze dell'ordine». 1.3. Il delitto di tentato omicidio è stato ritenuto integrato dalle seguenti circostanze fattuali: la distanza ravvicinata dalla quale è stato esploso il colpo, la zona del corpo (sede di organi vitali) verso la quale era diretto, l'utilizzazione di un'arma dotata di notevole potenzialità offensiva (fucile cal. 12). La sufficienza degli indizi, siccome descritti, è stata tale da rendere non necessaria la consulenza balistica a norma dell'art. 603 cod. proc. pen. 1.4. Con riguardo alla posizione di MI NO De FI, è stata esclusa la fondatezza della tesi difensiva circa l'assenza di prova in punto di consapevolezza dell'uso del fucile, tenuto conto della complessiva dinamica dell'azione. La Corte ha ritenuto configurabile l'aggravante della premeditazione in ragione dell'accurata preparazione che aveva preceduto la consumazione dell'agguato. Il precedente penale per lesioni aggravate a carico di LU RI De FI è stato ritenuto tale da giustificare la configurabilità della recidiva infraquinquennale contestata all'imputato. 2 L'aggravante del metodo mafioso è stata esclusa, non essendo emerse modalità particolarmente eclatanti o plateali del fatto avvenuto «in tarda serata, in una zona non centrale del Comune di San Severo e con il volto coperto da maschere di Carnevale». Né è apparsa decisiva l'utilizzazione di un'arma potente quale il fucile cal. 12. In ordine alla richiesta di riconoscimento del recesso attivo o della desistenza volontaria, la Corte pugliese ha escluso la ricorrenza della seconda in ragione del perfezionamento del tentativo che, nel caso di specie, non è rimasto incompiuto. L'evento, inoltre, non è stato impedito per volontà dell'imputato, bensì per circostanze a lui estranee e cioè per la «perdita di equilibrio dovuta alla brusca accelerazione impressa all'auto dal complice». Conclusivamente, la Corte ha confermato il trattamento sanzionatorio determinato dal giudice di primo grado. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bari articolando un unico motivo con il quale ha dedotto la violazione di legge con riferimento all'art. 416bis.1, comma primo, cod. pen. e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui è stata esclusa l'aggravante del, così detto, metodo mafioso. A tale proposito ha evidenziato la carenza motivazionale per avere la Corte desunto dalle modalità dell'azione (agguato avvenuto in tarda serata in una zona centrale del Comune di San Severo e con il volto coperto da maschere di Carnevale) che gli imputati non hanno inteso tenere quell'atteggiamento di sfida ed esibizione e, quindi, di intimidazione proprio degli appartenenti alle associazioni mafiose. Secondo il ricorrente, la circostanza che l'agguato sia avvenuto sulla pubblica via sarebbe evocativa dell'agire con la forza di intimidazione di un gruppo mafioso, anche perché l'azione era mirata contro uno storico boss locale ed è stata condotta con un fucile cal. 12. Era intenzione degli autori scalare le gerarchie della criminalità organizzata di San Severo, per come desumibile da alcune intercettazioni espressamente riportate in ricorso, dalle quali emergerebbe l'atteggiamento di sfida verso l'esponente mafioso di vertice RI ES. Anche le circostanze che l'agguato è avvenuto in città ed è stato portato a compimento da persone travisate sono state ritenute illogicamente valorizzate dai giudici di merito. 3 3. Hanno proposto ricorsi per cassazione, con unico atto, anche MI NO De FI e LU RI De FI, per mezzo dei propri difensori, Avv.ti LU Marinelli e Claudio Papagno, articolando nove motivi. 3.1. Con il primo hanno eccepito l'inosservanza delle disposizioni processuali di cui agli artt. 270 e 271 cod. proc. pen. previste a pena di inammissibilità. I giudici di merito hanno ritenuto determinanti alcune intercettazioni ambientali del 4 marzo 2019 provenienti da altro procedimento penale relativo all'omicidio di MI US. Le conversazioni in questione sono state captate il 4 marzo 2019 e, quindi, nella vigenza dell'art. 270 cod. proc. pen. precedente alla riforma introdotta con d. I. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7. In base alla disciplina transitoria di cui all'art. 2, comma 8 del provvedimento citato, per come successivamente modificato, la disciplina di cui al novellato art. 270 cod. proc. pen. si applica ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020. La Corte di appello ha fatto riferimento alla disciplina di cui all'art. 266 cod. proc. pen. quale condizione per l'utilizzabilità delle intercettazioni del diverso procedimento, trascurando, così, di verificare, per come imposto dalla giurisprudenza di legittimità, il vincolo di connessione tra i reati. Nel caso di specie, infatti, trova applicazione la previgente disciplina dell'art. 270 cod. proc. pen., come interpretata dalle Sezioni Unite Cavallo, che richiede la verifica dell'esistenza di quel vincolo che, nel caso di specie, è inesistente e non è stato evidenziato dalla Corte di appello barese. Ne deriva che, vedendosi in tema di inutilizzabilità patologica non sanata per effetto della scelta del giudizio abbreviato, la stessa può essere fatta valere anche in sede di legittimità. 3.2. Con il secondo motivo i ricorrenti hanno eccepito la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla individuazione dei fratelli De FI come autori del tentato omicidio per il quale si procede. Contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, non sarebbe emerso alcun profilo di contrasto tra gli imputati e RI ES, l'esponente della criminalità organizzata che sarebbe stato il vero obiettivo dell'agguato (coerentemente, peraltro, con l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416bis.1 cod. pen.). La Corte di appello ha omesso di prendere in esame la conversazione n. 1681 del 4 marzo 2019, nel corso della quale ES aveva escluso di essere stato l'obiettivo dell'azione di fuoco. La ricostruzione del ruolo di vedetta di MI NO De FI è stata 4 effettuata reputando verosimile che egli abbia avvisato il fratello della presenza dell'automobile di ES con gr) un'utenza telefonica "dedicata" e quindi non sottoposta ad intercettazione. Senonché, le intercettazioni in corso erano di natura ambientale sull'automobile in uso a De FI che, se avesse usato un'utenza telefonica, sarebbe stato, quindi, ascoltato. La mancanza di tale elemento renderebbe evidente come la ricostruzione dei giudici di merito si sia fondata su mere ipotesi. Ugualmente congetturale sarebbe stata la metodologia usata dai giudici di merito per identificare i fratelli De FI come gli autori della sparatoria. Non adeguate sarebbero state le spiegazioni fornite in merito all'individuazione della vettura utilizzata, alla mancanza di polvere da sparo nella vettura rinvenuta bruciata, nonché alla presenza delle targhe che, invece, HI aveva escluso fossero montate sull'automobile usata dallo sparatore. 3.3. Con il terzo motivo hanno rilevato l'erronea applicazione dell'art. 110 cod. pen. e l'illogicità manifesta della motivazione in relazione alla responsabilità in concorso di MI NO De FI. La ricostruzione del ruolo concorsuale del predetto De FI sarebbe stata effettuata nonostante la mancata individuazione del sistema di comunicazione dallo stesso utilizzato. Inoltre, i dati relativi al GPS della Panda sulla quale viaggiava l'imputato (elementi, pure, valorizzati in chiave accusatoria) potevano ricevere una spiegazione alternativa (in ragione del lavoro svolto dal ricorrente) ignorata dai giudici di merito che si sono limitati a rinviare alla sentenza di primo grado con una inammissibile motivazione per relationem. 3.4. Con il quarto motivo è stata eccepita la mancata assunzione di una prova decisiva richiesta a norma degli artt. 438 e 603, comma 3, cod. proc. pen. con riguardo alla mancata effettuazione di una perizia balistica, con conseguente vizio motivazionale dell'ordinanza di rigetto della richiesta. Secondo la ricostruzione della Corte di appello l'esplosione dei colpi sarebbe avvenuta ad altezza d'uomo; circostanza non riportata dalla polizia giudiziaria e nemmeno dal giudice di primo grado che ha invece ritenuto che l'esplosione del colpo sia avvenuta verso l'alto, a seguito del movimento repentino della vettura sulla quale si trovava lo sparatore. Anche la volontà omicidiaria è stata, quindi, ricostruita attraverso inammissibili scorciatoie probatorie e motivazionali, senza considerare adeguatamente il contrasto di tale ricostruzione con elementi obiettivi che avrebbero dovuto essere approfonditi tramite un accertamento tecnico peritale. Il mancato esercizio del potere istruttorio integrativo ha avuto riflesso sulla J 5 coerenza e completezza della motivazione e, dunque, anche sull'applicazione della regola di giudizio del ragionevole dubbio di cui all'art. 533 cod. proc. pen. 3.5. Con il quinto motivo è stato eccepito il vizio motivazionale riferito alla ricostruzione dei fatti. Il mancato espletamento della perizia coinvolgerebbe anche la struttura della motivazione in punto di ricostruzione della dinamica dei fatti. In particolare, è stata segnalata la circostanza che la Corte di appello ha fatto riferimento alla "fiammata del fucile all'atto dello sparo puntato ad altezza d'uomo"; aspetto ricostruttivo che, invece, è assente in ogni altro atto del processo. Il dato contrasterebbe con altra parte della motivazione nella quale i giudici baresi hanno, invece, escluso la ricorrenza del recesso per essere stato impedito l'evento, non già per volontà dell'imputato ma per la brusca accelerazione impressa all'auto sulla quale viaggiava lo sparatore. Quindi, secondo tale ricostruzione, il colpo sarebbe stato esploso non ad altezza d'uomo ma dal basso verso l'alto. L'esplosione dei colpi ad altezza d'uomo è stata esclusa anche dal consulente di parte in ragione delle evidenze riscontrate sull'automobile delle vittime e sui manufatti posti nelle vicinanze del luogo della sparatoria. Anche su tale punto la sentenza di appello si è limitata a ripetere le argomentazioni di quella di primo grado. 3.6. Il sesto motivo riguarda l'erronea applicazione della legge penale in riferimento alla qualificazione del più grave dei reati ascritti agli imputati quale tentato omicidio. L'intenzione omicidiaria è stata desunta dalla distanza ravvicinata dalla quale sono stati esplosi i colpi, dalla zona del corpo (sede di organi vitali) verso la quale sono stati diretti, dall'utilizzazione di un'arma dalla notevole potenzialità offensiva. Il primo dato sarebbe contrastato dalla mancata evidenza dello sparo sull'automobile delle vittime e sulle pareti di un muro posto nei pressi del luogo dell'agguato, oltre che sulle stesse persone offese. Il fotogramma che riprende lo sparatore che punta l'arma verso le vittime non ritrae quanto avvenuto al momento dello sparo. Gli elementi indicati, quindi, non escludono che lo sparatore abbia solo voluto intimorire le vittime e sugli stessi non è stata fornita una congrua motivazione dai giudici di merito. La Corte di appello non ha considerato che se, come sostenuto, l'evento non si è verificato per il contraccolpo a seguito dell'accelerata della macchina, ciò non avrebbe impedito al killer, qualora ci fosse stata la reale volontà omicidiaria, di 6 scendere dal veicolo e portare a termine l'omicidio. 3.7. Con il settimo motivo la sentenza è stata censurata per manifesta illogicità, non avendo i giudici di merito valutato la ricorrenza della desistenza. La Corte non ha preso in considerazione la circostanza, pure compatibile con le evidenze istruttorie, che lo sparatore ha desistito dall'intento omicidiario una volta resosi conto che sulla vettura non c'era RI ES. Ha così interrotto la sequenza causale in maniera del tutto volontaria, nonostante fosse particolarmente agevole proseguire nell'azione già iniziata. La configurabilità della desistenza nei confronti di LU RI De FI si estende anche al coimputato. 3.8. L'ottavo motivo riguarda l'erronea applicazione della legge penale riferita all'aggravante della premeditazione. Nel caso di specie la Corte di appello ha ritenuto fermo il proposito criminoso per un apprezzabile lasso di tempo sulla scorta di elementi non adeguatamente illustrati e, comunque, incerti. E' mancata l'accurata preparazione dell'agguato, tanto è vero che lo stesso è avvenuto in luogo non frequentato dall'originario obiettivo il che denota la superficialità con la quale è stata ideata e realizzata l'azione che, evidentemente, è stata organizzata in tempi ristretti. 3.9. Con il nono motivo è stata eccepita violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla recidiva con riferimento a LU RI De FI. Non è stato spiegato per quale ragione il fatto per il quale si procede, alla luce del precedente per lesioni aggravate, sia indicativo di una persistente pericolosità sociale, non essendo stato illustrato il rapporto eventualmente esistente tra i diversi fatti. 3. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, da far valere anche come memoria, chiedendo l'accoglimento del primo motivo di ricorso con annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. I difensori degli imputati, in data 25 novembre 2022, hanno depositato istanza di riunione dei procedimenti fissati, rispettivamente, il 14 dicembre 2022 e il 20 dicembre 2022 aventi ad oggetto la stessa sentenza della Corte di appello di Bari emessa il 1° dicembre 2021. L'istanza parte dall'assunto secondo cui in data 14 dicembre è stato fissato il ricorso del Procuratore generale e il 20 dicembre quelli degli imputati e si pone un'esigenza di trattazione unitaria dei procedimenti. Nella medesima istanza è stata formulata richiesta di trattazione orale per l'udienza del 20 dicembre 2022. \ L 7 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono infondati e devono essere rigettati. 2. Preliminarmente la Corte, presa in esame la richiesta di riunione ha deliberato non luogo a provvedere sulla stessa perché fondata su una premessa inesistente. Infatti, per il 20 dicembre 2022, contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti, non vi è stata alcuna fissazione di udienza. L'unica udienza è stata fissata per il 14 dicembre 2022 e gli avvisi sono stati trasmessi soltanto per tale data, in relazione alla quale non è pervenuta alcuna richiesta di trattazione orale. Né tale può essere ritenuta quella contenuta nell'istanza in calce alla richiesta di riunione pervenuta il 25 novembre 2022 in quanto, non solo relativa all'udienza, mai fissata, del 20 dicembre, ma anche tardiva, laddove s'intendesse riferita a quella del 14 dicembre 2022, in quanto presentata senza rispetto del termine perentorio di venticinque giorni di cui all'art. 23, comma 8, quinto periodo, d.I 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. 3. Il primo motivo di ricorso presentato nell'interesse degli imputati è infondato. Il tema posto è quello dell'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni disposte in procedimenti diversi da quelli nelle quali sono state disposte. Alla fattispecie in esame si applica l'art. 270 cod. proc. pen. nella formulazione antecedente alle modifiche apportate dall'art. 2, comma 1, lett. g), n. 01), del d.l. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7. La norma applicabile, pertanto, prevede che «i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza». Tale disposizione è stata oggetto di interpretazione delle Sezioni Unite che hanno enunciato il seguente principio di diritto: «in tema di intercettazioni, il divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate - salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza - non opera con riferimento agli esiti 8 relativi ai soli reati che risultino connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata "ah origine" disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo, Rv. 277395). Quindi, in coerenza con la norma sopra riportata nella formulazione applicabile alla fattispecie, qualora le intercettazioni siano indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza i limiti posti dalla disposizione (per come interpretati dalla giurisprudenza ricordata) non trovano applicazione. Nel caso in esame, ricorre tale ipotesi. Il procedimento, infatti, ha ad oggetto il delitto di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione. Per tale reato la pena prevista è quella che si pone nell'intervallo tra dodici e ventiquattro anni di reclusione. In tal senso rileva il principio reiteratamente affermato da questa Corte secondo cui «ai fini della determinazione della pena massima per il delitto tentato - per il quale l'art. 56, comma secondo, cod. pen. stabilisce soltanto la sanzione minima di dodici anni di reclusione qualora per il reato consumato sia prevista la pena dell'ergastolo - si ha riguardo al principio generale, per cui in ogni caso di determinazione della sola pena minima, la pena massima irrogabile è quella stabilita dall'art. 23 cod. pen., e cioè nel caso di reclusione, quella di ventiquattro anni» (Sez. 5, n. 4892 del 22/10/2010, dep. 2011, Cariolo, Rv. 249246; sostanzialmente conforme Sez. 1, n. 5531 del 24/10/1996, Borriello, Rv. 206187). Ai sensi dell'art. 380 cod. proc. pen., è obbligatorio l'arresto di chiunque sia colto in flagranza di un delitto non colposo, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni. Le intercettazioni disposte nel diverso procedimento n. 2112/2019 r.g. DDA relativo all'omicidio di MI US sono utilizzabili anche nel presente procedimento anche in quanto espressamente qualificate come «determinanti» ai fini dell'accertamento dei fatti e risultando, comunque, l'indispensabilità delle predette intercettazioni in ragione della specifica rilevanza dalle stesse assunta ai fini della decisione adottata. 4. Il secondo motivo è inammissibile. Poiché si vede in tema di sentenza di appello che ha confermato la decisione di primo grado, deve essere ribadito il principio consolidato affermato da questa Corte secondo cui «ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, 9 I L u ricorre la cd. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale» (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; conformi Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). Nella fattispecie, le sentenze di merito sono identiche sia nelle conclusioni alle quali sono pervenute, sia nei moduli decisori e interpretativi degli indizi oggetto di esame, per come si evince dai ripetuti richiami operati dalla sentenza di appello a quella di primo grado sin dal rinvio generale presente a pag. 14. Inoltre, va anche confermato quanto deciso da Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 / con la quale è stato enunciato il principio per cui p «in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito». Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 e Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965 hanno, altresì, chiarito che, «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento». Nel caso di specie, attraverso la deduzione del vizio di manifesta illogicità della motivazione o, nello sviluppo del motivo, della sua contraddittorietà, si è inteso proporre una lettura alternativa del materiale indiziario già valutato, secondo parametri immuni da censure,dai giudici di merito. In primo luogo, proprio l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416bis.1 cod. pen. rende non decisivo il rilievo difensivo relativo alla natura ipotetica e 10 meramente congetturale della individuazione di RI ES come reale obiettivo dell'agguato. In realtà, il passaggio della motivazione, sul punto (si fa riferimento a pag. 15 della motivazione) assume, nel complessivo percorso argomentativo, un significato meramente illustrativo della dinamica dei fatti. Peraltro, si tratta di un aspetto della ricostruzione argomentato logicamente sulla scorta delle due conversazioni ambientali provenienti da altro procedimento, nonché dell'orario e del luogo dell'agguato. Sul punto, si osserva che la conversazione 1681 citata in ricorso, contrariamente a quanto sostenuto, è stata presa in considerazione dai giudici di merito. Né può ritenersi che gli stessi abbiano fatto ricorso a congetture di qualsiasi genere per ricostruire il ruolo di MI NO De FI, la cui partecipazione con il ruolo di vedetta all'azione di fuoco è stata oggetto di puntuale disamina, sin dalla sentenza di primo grado, con particolare riferimento alle pagg. 16-21, ripresQnella sentenza di appello a pag. 15. In particolare, sono state adeguatamente valorizzate le risultanze dei rilievi del GPS,ìpresente sull'autovettura Fiat Panda targata FB 981 JR, condotta dall'imputato la sera dell'agguato,-a. segnalate come il veicolo abbia fatto sosta davanti al ristorante di RI ES per circa un'ora e il suo allontanamento da quel luogo circa sei minuti dopo l'uscita dal predetto locale di ES e HI (per come ripreso dalle telecamere di vigilanza). In seguito, il veicolo si è portato presso l'abitazione di ES ove ha sostato in coincidenza con la presenza di HI in quel luogo;
successivamente ne è stato rilevato il passaggio dal luogo dell'agguato che si era da poco consumato. La lettura di tali risultanze non è stata operata dai giudici di merito in termini isolati e parziali, bensì, in linea con i costanti insegnamenti di questa Corte in punto di valutazione della prova indiziaria, attraverso un esame complessivo e integrato delle fonti cognitive. Unitamente alle risultanze indicate, sono state valorizzate alcune conversazioni successive all'agguato: nella prima, l'imputato, conversando con un interlocutore ignoto ha evidenziato l'esigenza di andare a effettuare un controllo presso casa di ES e il luogo in cui era, da poco, avvenuto l'agguato. Altra conversazione valorizzata è stata quella tra i fratelli De FI delle ore 23.24 nel corso della quale LU attribuiva la mancata riuscita dell'agguato alla scarsa perizia e freddezza del complice che guidava l'automobile dal t4 quale aveva esploso il colpo di fucile ed il fratello lo rimproverava di non avere ucciso anche la donna che si trovava sull'automobile delle vittime. 11 In particolare, quest'ultima conversazione è stata logicamente valorizzata, unitamente agli altri elementi derivanti dalla traccia biologica riferibile a LU RI De FI rinvenuta sull'automobile Alfa EO IU utilizzata dallo sparatore. Si condivide l'orientamento di questa Corte segnalato dal ricorrente, ossia che, «in materia di prova indiziaria, il controllo della Cassazione sui vizi di motivazione della sentenza impugnata, se non può estendersi al sindacato sulla scelta delle massime di esperienza, costituite da giudizi ipotetici a contenuto generale, indipendenti dal caso concreto, fondati su ripetute esperienze, ma autonomi da queste, può però avere ad oggetto la verifica sul se la decisione abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sull'"id quod plerunnque accidit", ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulta priva di una pur minima plausibilità« (Sez. 1, n. 16523 del 04/12/2020, dep. 2021, Romano, Rv. 281385) Alla luce di quanto esposto, deve, tuttavia, escludersi che i giudici di merito abbiano fatto ricorso a «mere congetture», avendo, piuttosto, valorizzato, operandone una lettura congiunta, plurimi elementi indiziari dotati di certa rilevanza e piena conducenza rispetto al tema costituito dalla individuazione dei due imputati come gli autori dell'agguato, con i ruoli più volte segnalati. Per completezza, si ribadisce che «il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica), e, successivamente, procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana» (fra le molte, la recente Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, S., Rv. 280605 - 02). A tale principio si è attenuta la Corte di appello. 5. Il terzo motivo è inammissibile in quanto generico e privo del requisito di specificità. In ordine alla possibile spiegazione alternativa della presenza di MI NO De FI nei pressi del ristorante di RI ES in ragione dello 12 svolgimento di attività lavorativa di guardiano in un cantiere vicino, le sentenze di merito hanno fornito una risposta non manifestamente illogica evidenziando le incongruenze degli orari (De FI avrebbe dovuto iniziare il lavoro alle 19.00, mentre era giunto sul posto un'ora e mezzo dopo) e sulla non incompatibilità dello svolgimento di quell'attività con l'avvistamento della vittima e, peraltro, con tutti gli spostamenti successivi dell'imputato che, la sera dell'agguato, non risulta avere fatto più ritorno nei pressi del ristorante. In tale ragionamento non emerge alcun profilo di evidente illogicità, né è possibile ravvisare l'eccepito difetto motivazionale in ragione della genericità della relativa censura. Invero, a pag. 11 del ricorso è stata censurata l'adozione di una motivazione per relationem da parte della Corte di appello che non avrebbe dato risposta ai rilievi difensivi sollevati con l'atto di gravame in ordine proprio alla spiegazione alternativa della presenza di De FI nei pressi del ristorante di ES. Tuttavia, non sono stati indicati i punti sui quali la Corte di appello avrebbe dovuto pronunciare espressamente per evitare di incorrere nel vizio lamentato. Deve essere confermato che «è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduca l'illegittimità della sentenza d'appello solo perché motivata "per relationem" alla decisione di primo grado, senza indicare i punti dell'atto di appello non valutati dalla decisione impugnata» (Sez. 3, n. 37352 del 12/03/2019, Marano, Rv. 277161). Peraltro, i profili relativi alla partecipazione dell'imputato all'azione delittuosa, in concorso con il fratello, emergono dal complesso di elementi esaminati al paragrafo precedente;
il che rende complessivamente motivata la decisione adottata dai giudici di merito sul punto. E' consolidato l'orientamento secondo cui «in sede di legittimità non è censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa» (fra le molte, Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741). Da ciò deriva anche la manifesta infondatezza del motivo in esame. 6. Il quarto ed il quinto motivo sono infondati e possono essere esaminati congiuntamente. La ricostruzione delle circostanze in cui è avvenuta l'esplosione del colpo di fucile all'indirizzo della coppia HI/UA è avvenuta attraverso la lettura 13 congiunta dell'intercettazione relativa alla conversazione avuta dai due con ES immediatamente dopo l'agguato e della visione dei filmati delle telecamere che hanno ripreso il momento dello sparo. E' risultato che l'esplosione del colpo è avvenuta dopo che lo sparatore ha puntato il fucile verso le vittime in modo parallelo al suolo. La descrizione di HI («ha puntato il fucile proprio in faccia a noi») è stata più volte riportata nella sentenza di primo grado. Solo a seguito della brusca accelerazione della vettura sulla quale viaggiava LU RI De FI, la direzione del colpo ha subito una modifica e l'esplosione è stata diretta verso l'alto. In sostanza, la complessiva imperizia (stigmatizzata anche dallo stesso imputato nel corso della conversazione con il fratello MI NO) ha comportato che le vittime designate non siano state attinte. Ciò, nell'ottica ricostruttiva dei giudici di merito, giustifica il mancato danneggiamento della vettura sulla quale si trovavano gli obiettivi e dei muri delle abitazioni vicine. Il mancato rinvenimento di pallini componenti la rosata è stato giustificato con la circostanza che il sopralluogo è stato eseguito a distanza di due giorni dal fatto. A fronte di tale lineare ricostruzione i rilievi difensivi appaiono infondati e, in parte, inammissibili. Da un lato, si segnala la corretta esclusione della necessità della perizia balistica. In effetti, va prestata adesione al prevalente orientamento secondo cui «nel giudizio abbreviato d'appello le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice "ex officio" nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado» (Sez. 2, n. 5629 del 30/11/2021, dep. 2022, Granato, Rv. 282585). Peraltro, è assolutamente consolidato, l'altro arresto in base al quale «il sindacato che il giudice di legittimità può esercitare in relazione alla correttezza della motivazione di un provvedimento pronunciato dal giudice di appello sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento non può mai essere svolto sulla concreta rilevanza dell'atto o della testimonianza da acquisire, ma deve esaurirsi nell'ambito del contenuto esplicativo del provvedimento adottato» (fra le molte, Sez. 3, n. 34626 del 15/07/2022, Grosso, Rv. 283522). 14 La mancanza dell'approfondimento istruttorio, quindi, è censurabile laddove si rifletta sul vizio di motivazione della sentenza. Nel caso di specie, la concorde ricostruzione dei giudici di merito non soffre di alcun vizio risultante dal testo delle sentenze, lette congiuntamente, e non è certamente inficiata dal riferimento (peraltro, non essenziale ai fini della ricostruzione del fatto) alla «fiammata» presente nella motivazione della sentenza di appello e non anche in quella di primo grado. A fronte della mancanza di vizi ricostruttivi, diviene incensurabile la scelta della Corte di appello di non disporre la perizia balistica. L'assenza di criticità motivazionali risulta anche dal confronto tra le parti della sentenza segnalate nel quinto motivo, che si palesa anch'esso infondato e, in parte, anche inammissibile. Non è dato ravvisare alcuna contraddizione, infatti, tra la circostanza che la brusca accelerazione dell'Alfa EO IU ha determinato l'esplosione verso l'alto del colpo di fucile e il descritto puntamento dell'arma ad altezza d'uomo in modo parallelo al suolo dopo che era stato puntato verso le vittime. Il complessivo contenuto della sentenza è da intendersi, appunto, nel senso che l'esplosione del colpo è avvenuta nel momento in cui c'è stata la repentina accelerazione dell'automobile alla quale è conseguito l'indirizzamento effettivo del colpo verso l'alto. Si tratta di una descrizione perfettamente coerente con quella resa da HI nella conversazione intrattenuta immediatamente dopo il fatto con RI ES. La deduzione difensiva è anche aspecifica non essendo stato spiegato rispetto a quale profilo si sarebbe determinato il vizio motivazionale, nel senso che non è stato illustrato sotto quale aspetto l'atto di impugnazione aveva sollecitato la rinnovata valutazione della Corte di appello. 7. Il sesto motivo, oltre a sollecitare una rivisitazione di profili attinenti al merito, tenuto conto della giurisprudenza di legittimità riportata in precedenza nella parte dedicata all'esame del secondo motivo di ricorso, è manifestamente infondato. I dati obiettivi fondanti la ricorrenza degli elementi costitutivi del delitto di tentato omicidio sono stati indicati nella distanza ravvicinata tra aggressore e vittime, nella zona del corpo verso mi il copo era diretto, nello strumento utilizzato, ossia un fucile cal. 12. Si tratta di argomenti fattuali rispetto ai quali il ricorrente pretende di valorizzare, ancora una volta, l'assenza di tracce dello sparo;
mancanza sulla 15 quale i giudici di merito, come segnalato, hanno fornito una spiegazione non manifestamente illogica ed effettiva. Meramente fattuale e rivalutativa (l'argomentazione secondo cui, qualora fosse stata intenzione effettiva dello sparatore quella di provocare la morte delle persone offese, egli avrebbe potuto scendere dall'automobile e consumare l'omicidio. Si tratta di rilievo manifestamente infondato poiché contrastante con quanto emerso dai dati intercettivi, ossia che, pressoché contemporaneamente allo sparo, l'autovettura con a bordo HI e la UA si è repentinamente allontanata. Inoltre, la tesi secondo cui la sola intenzione dello sparatore era quella di intimorire le vittime si scontra con il rammarico (pure evidenziato nelle sentenze di merito) mostrato dallo sparatore per il fallimento dell'agguato a causa dell'imperizia dell'autista. 8. E' infondato il settimo motivo riferito all'esclusione della desistenza. La Corte di appello ha correttamente ritenuto non configurabile quanto invocato dal ricorrente in ragione del fatto che la sequenza della progressione degli eventi è giunta al perfezionamento del tentativo (così detto, tentativo compiuto). Invero, deve essere ribadito che «integra il reato di tentato omicidio la condotta dell'agente che abbia indirizzato anche un solo colpo di arma da fuoco con l'intento di uccidere un avversario, non riuscendovi per imperizia balistica. (La S.C. ha precisato che, trattandosi di tentativo compiuto, non sarebbe configurabile la desistenza, anche se l'agente, dopo quell'unico colpo si sia dileguato senza scaricare il caricatore ancora pieno di colpi da esplodere)» (Sez. 1, n. 30336 del 14/06/2013, De Simone, Rv. 256797). Ancora, più di recente, è stato affermato che «in tema di omicidio, nel caso in cui gli autori, dopo aver predisposto un agguato con armi da sparo, abbiano poi rinunciato alla esecuzione per il rischio, non preventivato, di colpire i familiari della vittima designata, non è configurabile la desistenza volontaria, risultando integrati atti idonei a dare origine al meccanismo causale capace di produrre l'evento, nè è ravvisabile il recesso attivo, che consiste in un comportamento attivo volto a scongiurare l'evento» (Sez. 5 n. 12045 del 16/12/2020, dep. 2021, Gallace, Rv. 281137). Poiché la desistenza presuppone il tentativo incompiuto (fra le molte, Sez. 5, n. 17241 del 20/01/2020, P., Rv. 279170), la circostanza che la soglia del tentativo sia stata raggiunta esclude la fondatezza del rilievo difensivo. 16 Né può ragionevolmente sostenersi che, nel caso di specie, il livello della progressione non sia stato raggiunto in quanto l'obiettivo dell'agguato era ES e che, nel momento in cui lo sparatore si rende conto che l'obiettivo non era in auto, non era stato esploso alcun colpo di arma da fuoco. E' seguito, secondo la ricostruzione del ricorrente, il volontario abbandono del progetto omicidiario con l'esplosione del colpo in aria. Si tratta di rilievo totalmente incompatibile con quanto riferito dallo sparatore al fratello nel corso della conversazione avvenuta poco tempo dopo l'agguato, e nel corso della quale sono state rivolte più lamentele verso l'atteggiamento ritenuto timoroso e inesperto di colui che era alla guida dell'Alfa EO IU. Si tratta di elemento chiaramente incompatibile, come già detto, con il volontario abbandono del progetto onnicidiario. L'impedimento dell'evento non è derivato da alcuna condotta volontaria degli imputati. Corretta, quindil'esclusione anche del recesso di cui all'art. 56, comma quarto, cod. pen. 9. E' inammissibile l'ottavo motivo di ricorso riferito all'aggravante della premeditazione ritenuta dai giudici di merito in ragione della pianificazione dell'azione criminosa, della previsione di una ripartizione di ruoli tra i diversi partecipi, mediante il reperimento di un'arma da fuoco. Peraltro, nella descrizione del ruolo della vedetta, la sentenza impugnata, così come quella di primo grado, ha descritto una vera e propria vigilanza svolta davanti al ristorante della originaria vittima;
tale attività si presenta in termini di assoluta compatibilità con la ritenuta aggravante. In sostanza è stata fatta corretta applicazione del principio consolidato per cui «elementi costitutivi della circostanza aggravante della premeditazione sono un apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso (elemento di natura cronologica) e la ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzioni di continuità nell'animo dell'agente fino alla commissione del crimine (elemento di natura ideologica)» (Sez. U, n. 337 del 18/12/2008, dep. 2009, Antonucci, Rv. 241575). In ordine agli elementi valorizzati per addivenire alla conclusione della sussistenza dell'aggravante, rileva l'ulteriore principio (anch'esso puntualmente osservato dai giudici di merito), per cui «la circostanza aggravante della premeditazione, oggetto di prova, ex art. 187 cod. proc. pen. e, pertanto, assoggettata alle regole di valutazione stabilite nell'art. 192, comma 2, del 17 codice di rito, può essere dimostrata anche con il ricorso alla prova logica, sulla scorta degli indizi ricavabili dalle modalità del fatto, dalle circostanze di tempo e luogo, dal concorso di più persone con ripartizione dei ruoli e dalla natura del movente;
non è, invece, necessario stabilire con assoluta precisione il momento in cui è sorto il proposito criminoso o quello in cui l'accordo è stato raggiunto, essendo sufficiente che gli elementi indiziari suddetti siano gravi, precisi e concordanti e che, globalmente valutati, consentano di risalire, in termini di certezza processuale, al requisito di natura cronologica e a quello di natura ideologica, in cui si sostanzia la premeditazione» (Sez. 5, n. 3542 del 17/12/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 275415). E' manifestamente infondato il motivo di ricorso laddove pretende di evincere il vizio di motivazione dalla circostanza che l'agguato non è andato a buon fine per una sorta di superficialità della sua preparazione;
tale circostanza sarebbe indicativa di una organizzazione estemporanea dell'azione delittuosa. Si tratta di un elemento privo di decisività, a fronte degli elementi che, invece, sono stati valorizzati in sentenza, oltre che necessariamente implicante una rivalutazione fattuale di quanto già esaminato dalla Corte di appello in termini non manifestamente illogici e privi di contraddizione. _ 10. Inarnmissibiletil nono motivo riferito alla recidiva, proposto nell'interesse del solo LU RI De FI. In realtà, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la Corte di appello barese si è confrontata con il correlato motivo di appello e, condividendo le ragioni poste dal giudice di primo grado a fondamento della decisione di ritenere esistente i presupposti per la recidiva, ha valorizzato il precedente specifico per lesioni personali quale elemento sintomatico della persistenza degli stimoli criminali tali da rendere l'imputato meritevole del corrispondente aumento di pena. Si tratta di argomentazione che, sia pure sintetica, è stata formulata in ossequio al principio per cui l'applicazione dell'aggravante della recidiva non dipende esclusivamente dal dato meramente oggettivo della reiterazione dell'illecito, essendo necessaria una motivazione in punto di maggiore colpevolezza e pericolosità dell'imputato in dipendenza della commissione del nuovo reato. A fronte della predetta motivazione si presenta manifestamente infondata la censura formulata dal ricorrente circa la "mancanza di un percorso logico" in punto di riconoscimento della citata aggravante. 18 11. E' infondato anche il ricorso del Procuratore generale in punto di aggravante di cui all'art. 416b1s.1 cod. pen. La circostanza è stata contestata in relazione alle modalità dell'azione che è stata posta in essere, secondo l'ipotesi di cui alla rubrica imputativa, mediante l'utilizzazione di un'arma «altamente offensiva» ed in «maniera eclatante, sulla pubblica via, in tarda serata, nel periodo tarnevale» da persone travisate. Si tratterebbe di modalità «tipicamente» mafiose, ancor più se si considera che l'obiettivo era RI ES, condannato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. nell'ambito di un'operazione contro la criminalità organizzata operante a San Severo. I giudici di merito hanno escluso la ricorrenza dell'aggravante ritenendo non decisiva la circostanza che l'azione delittuosa fosse stata progettata nei confronti di un esponente della criminalità organizzata locale e commessa con l'utilizzazione di un'arma altamente offensiva. Tanto, è stato affermato, in ragione della impossibilità di applicare un generale principio di territorialità che implicherebbe l'automatico riconoscimento dell'aggravante per tutti i reati commessi in una determinata zona. Né sono state ritenute decisive le altre modalità del fatto (travisamento dello sparatore, delitto commesso in tarda serata in assenza di testimoni). Il ricorso del Procuratore generale tende, invece, a valorizzare proprio le circostanze nelle quali è avvenuta la consumazione del delitto in questione desumendone la rilevanza al fine di affermare la nnafiosità del metodo utilizzato, anche alla luce della circostanza che gli imputati avevano intenzione di emergere nel contesto della criminalità organizzata locale e, per questo, erano interessati all'eliminazione di ES. Il motivo di ricorso non è meritevole di accoglimento. La verifica della sussistenza dell'aggravante in questione presuppone la possibilità di desumerne la ricorrenza in considerazione delle modalità esecutive del reato e non dalle connotazioni soggettive degli autori, essendo stato, reiteratamente, affermato che non assume rilievo decisivo né l'esistenza di un'associazione mafiosa, né la partecipazione dell'autore del reato alla stessa. Qualora la condotta evochi la «forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso» si potrà ritenere sussistente l'aggravante. In tal senso Sez. 1, n. 38770 del 22/06/2022, Iaconis, Rv. 283637, in motivazione. Nel caso di specie, non ricorre l'eccepita violazione della legge penale, avendo i giudici di merito fatto corretta applicazione dell'art. 416bis.1 cod. pen., avendo ritenuto, con valutazione, peraltro, insindacabile nel merito, non integrata l'aggravante per essere stato commesso il reato con modalità che si 19 presentano prive di specifica idoneità a determinare quella particolare forza di intimidazione derivante dalle «condizioni di cui all'art. 416-bis cod. pen.». Si tratta, infatti, di modalità, sostanzialmente, comuni ad una serie indistinta di reati. Accedendo alla tesi dell ricorrente, dovrebbe ritenersi che ogni reato commesso da persone travisate, in tarda serata e con l'uso di un'arma quale un fucile cal. 12,risulti aggravato dal metodo mafioso. Nel caso di specie, in termini conformi al dettato normativo, i giudici di merito hanno ritenuto non ravvisabile l'aggravante per la mancanza di modalità particolarmente eclatanti e plateali reputando, altresì, non decisivo che l'azione fosse rivolta nei confronti di un esponente della criminalità organizzata locale. 12. Da quanto esposto discende il rigetto dei ricorsi proposti dagli imputati e dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bari e la condanna dei primi al pagamento delle spese processuali. Non rileva, a tale ultimo proposito, che sia stato rigettato anche il ricorso proposto dalla parte pubblica dovendosi condividere e ribadire che, «in tema di condanna alle spese nei giudizi di impugnazione, è legittima la condanna dell'imputato alle spese processuali, nel caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione, anche quando, oltre alla parte privata, abbia proposto impugnazione il pubblico ministero, in quanto la disposizione di cui all'art. 592 cod. proc. pen. - per la quale con il provvedimento che rigetta o dichiara inammissibile l'impugnazione, la parte privata che l'ha proposta è condannata alle spese del procedimento - non prevede al riguardo alcuna eccezione;
d'altro canto, l'art. 67 della legge n. 69 del 2009 - abrogando il vincolo di solidarietà tra coimputati precedentemente imposto nel caso di condanna dall'art. 535, comma secondo, cod. proc. pen. - ha reso obbligatoria la ripartizione delle spese» (Sez. 5, n. 5934 del 06/10/2011, dep. 2012, Franco, Rv. 252155).
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi. --- - o r Condanna i ricorrenti De FI LU RI e De FI MI NO al pagamento delle spese processuali. T- - 4 Ltt Così deciso il 14/12/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente • t