CASS
Sentenza 3 giugno 2026
Sentenza 3 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/06/2026, n. 20421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20421 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CA RO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/11/2025 della Corte di Appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NU MO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale Fabiola Furnari, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. RO CA, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 26 novembre 2025 con cui la Corte di Appello di Bari, in parziale riforma della sentenza emessa, in data 19 dicembre 2023, dal Tribunale di Foggia, lo ha condannato alla pena di anni 5 di reclusione ed euro 9.000,00 di multa in relazione al reato di cui all’art. 644 cod. pen., previa declaratoria della sopravvenuta prescrizione del reato di cui all’art. 629 cod. pen. 2. Con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione degli artt. 81 e 644 cod. pen. nonché manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza di una pluralità di reati di usura unificati dal vincolo della continuazione. Penale Sent. Sez. 2 Num. 20421 Anno 2026 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 14/05/2026 2 La Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso l’applicabilità del principio di diritto secondo cui, qualora le successive dazioni siano state effettuate dalla persona offesa in esecuzione di un’unica pattuizione usuraria, non è ravvisabile una pluralità di condotte criminose unificate dal vincolo della continuazione bensì un’unica condotta che si esaurisce con il perfezionamento del patto originario. In tale prospettiva, la Corte di merito avrebbe apoditticamente ritenuto che, nel caso di specie, fossero intervenute “nuove dazioni/pattuizioni usurarie, ad iniziativa del prevenuto, innestandosi sull’incapacità della vittima di adempiere a quanto in precedenza richiestogli” (pag. 26 della sentenza impugnata). Tale affermazione si porrebbe, ad avviso della difesa, in insanabile contrasto con la stessa ricostruzione fattuale contenuta nella motivazione della sentenza impugnata, dalla cui lettura emergerebbe in modo inequivoco come l’intera vicenda delittuosa si sia sviluppata quale un’unica e ininterrotta relazione usuraria, originata da un singolo prestito e protrattasi nel tempo mediante una serie di rinegoziazioni e dazioni di denaro e titoli, tutte causalmente e teleologicamente connesse all’originaria obbligazione della persona offesa. Tali condotte, lungi dal costituire autonomi episodi criminosi, rappresenterebbero la fisiologica evoluzione del medesimo rapporto illecito, nel cui ambito l’agente, a fronte dell’insolvenza della vittima, si sarebbe limitato a rimodulare le condizioni del debito, aggravandole progressivamente, così dando luogo non già a distinti fatti di reato bensì all’estrinsecazione di un unico negozio giuridico illecito, la cui fase esecutiva si sarebbe protratta sino all’ultima dazione. Ne conseguirebbe che la Corte territoriale, pur avendo correttamente ricostruito la sequenza degli eventi che legano inscindibilmente ciascuna rinegoziazione alla precedente, sarebbe incorsa in una evidente contraddizione logica nel momento in cui ha artificiosamente frazionato tale condotta unitaria in una pluralità di reati, applicando, in assenza dei presupposti, l’aumento per la continuazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto introduce una questione non tempestivamente devoluta con l’atto di appello e non rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Dalla lettura dell’atto di appello emerge, infatti, che il CA aveva formulato una pluralità di censure volte, rispettivamente, ad escludere la configurabilità del delitto di usura, ad ottenere la riqualificazione del fatto di cui al capo B) nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni nonché l’esclusione della contestata recidiva ovvero, in via subordinata, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (cfr. pagg.
1-20 dell’atto di gravame). Nessuna specifica deduzione 3 risultava, invece, articolata con riguardo al riconoscimento della continuazione ovvero alla prospettata qualificazione unitaria del fatto contestato al capo A). 2. Ciò premesso deve essere, ribadito che non sono proponibili in cassazione motivi con i quali vengano introdotte per la prima volta questioni non dedotte nei precedenti gradi di impugnazione, poiché esse restano estranee al perimetro cognitivo del giudice di legittimità quando, proprio in ragione dell’effetto devolutivo dell’impugnazione, non potevano essere esaminate dal giudice del gravame. In tale prospettiva, l’accesso al sindacato di legittimità presuppone che la censura sia stata tempestivamente e specificamente formulata nel giudizio di impugnazione di merito, non potendo la parte riservare al ricorso per cassazione questioni che avrebbe dovuto sottoporre, nei tempi e nelle forme previste, al giudice competente. Ne consegue che le censure formulate per la prima volta con il ricorso per cassazione hanno ad oggetto “punti della decisione” ormai sottratti al sindacato giurisdizionale, avendo acquisito stabilità in forza del principio del tantum devolutum, quantum appellatum (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, [...], Rv. 280306–01; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, [...], Rv. 279903–01; Sez. 3, n. 57716 del 29/09/2017, [...], Rv. 271869–01; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316–01; da ultimo cfr. Sez. 2, n. 41735 del 18/09/2025, Beltrante, non massimata). 3. Deve essere, peraltro, evidenziato che, sebbene la qualificazione giuridica del fatto possa essere modificata, nel rispetto del principio del contraddittorio e delle garanzie difensive, in ogni stato e grado del procedimento, tale possibilità incontra un limite, nel giudizio di legittimità, allorquando la diversa qualificazione postuli accertamenti o valutazioni di merito riservati al giudice del fatto. In tale evenienza, infatti, le relative questioni non possono essere dedotte per la prima volta in sede di cassazione, dovendo essere previamente sottoposte al vaglio dei giudici competenti allo scrutinio del fatto (Sez. 2, n. 7462 del 30/01/2018, [...], Rv. 272091–01; Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, [...], Rv. 272651– 01; Sez. 3, n. 15052 del 16/04/2026, [...]). 4. Nel caso di specie, la richiesta di qualificare il fatto contestato come un unico reato di usura, in luogo della pluralità di condotte usurarie ritenute dai giudici di merito e unificate dal vincolo della continuazione, implica necessariamente una rivalutazione del compendio fattuale e delle modalità esecutive delle condotte, attraverso deduzioni difensive formulate per la prima volta nel giudizio di legittimità. Né può sostenersi che tale conclusione costituisca espressione di un approccio meramente formalistico all’impugnazione. Dalla lettura dei motivi di appello 4 emerge, infatti, che nessuna specifica doglianza era stata articolata con riguardo al riconoscimento della continuazione né era stata prospettata la diversa qualificazione unitaria del fatto. L’assoluta mancanza di censure sul punto conferma, dunque, l’obiettiva novità della questione introdotta soltanto in sede di legittimità e ne comporta, conseguentemente, l’inammissibilità. 5. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 maggio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente NU MO RO ME D’AG
udita la relazione svolta dal Consigliere NU MO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale Fabiola Furnari, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. RO CA, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 26 novembre 2025 con cui la Corte di Appello di Bari, in parziale riforma della sentenza emessa, in data 19 dicembre 2023, dal Tribunale di Foggia, lo ha condannato alla pena di anni 5 di reclusione ed euro 9.000,00 di multa in relazione al reato di cui all’art. 644 cod. pen., previa declaratoria della sopravvenuta prescrizione del reato di cui all’art. 629 cod. pen. 2. Con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione degli artt. 81 e 644 cod. pen. nonché manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza di una pluralità di reati di usura unificati dal vincolo della continuazione. Penale Sent. Sez. 2 Num. 20421 Anno 2026 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 14/05/2026 2 La Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso l’applicabilità del principio di diritto secondo cui, qualora le successive dazioni siano state effettuate dalla persona offesa in esecuzione di un’unica pattuizione usuraria, non è ravvisabile una pluralità di condotte criminose unificate dal vincolo della continuazione bensì un’unica condotta che si esaurisce con il perfezionamento del patto originario. In tale prospettiva, la Corte di merito avrebbe apoditticamente ritenuto che, nel caso di specie, fossero intervenute “nuove dazioni/pattuizioni usurarie, ad iniziativa del prevenuto, innestandosi sull’incapacità della vittima di adempiere a quanto in precedenza richiestogli” (pag. 26 della sentenza impugnata). Tale affermazione si porrebbe, ad avviso della difesa, in insanabile contrasto con la stessa ricostruzione fattuale contenuta nella motivazione della sentenza impugnata, dalla cui lettura emergerebbe in modo inequivoco come l’intera vicenda delittuosa si sia sviluppata quale un’unica e ininterrotta relazione usuraria, originata da un singolo prestito e protrattasi nel tempo mediante una serie di rinegoziazioni e dazioni di denaro e titoli, tutte causalmente e teleologicamente connesse all’originaria obbligazione della persona offesa. Tali condotte, lungi dal costituire autonomi episodi criminosi, rappresenterebbero la fisiologica evoluzione del medesimo rapporto illecito, nel cui ambito l’agente, a fronte dell’insolvenza della vittima, si sarebbe limitato a rimodulare le condizioni del debito, aggravandole progressivamente, così dando luogo non già a distinti fatti di reato bensì all’estrinsecazione di un unico negozio giuridico illecito, la cui fase esecutiva si sarebbe protratta sino all’ultima dazione. Ne conseguirebbe che la Corte territoriale, pur avendo correttamente ricostruito la sequenza degli eventi che legano inscindibilmente ciascuna rinegoziazione alla precedente, sarebbe incorsa in una evidente contraddizione logica nel momento in cui ha artificiosamente frazionato tale condotta unitaria in una pluralità di reati, applicando, in assenza dei presupposti, l’aumento per la continuazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto introduce una questione non tempestivamente devoluta con l’atto di appello e non rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Dalla lettura dell’atto di appello emerge, infatti, che il CA aveva formulato una pluralità di censure volte, rispettivamente, ad escludere la configurabilità del delitto di usura, ad ottenere la riqualificazione del fatto di cui al capo B) nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni nonché l’esclusione della contestata recidiva ovvero, in via subordinata, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (cfr. pagg.
1-20 dell’atto di gravame). Nessuna specifica deduzione 3 risultava, invece, articolata con riguardo al riconoscimento della continuazione ovvero alla prospettata qualificazione unitaria del fatto contestato al capo A). 2. Ciò premesso deve essere, ribadito che non sono proponibili in cassazione motivi con i quali vengano introdotte per la prima volta questioni non dedotte nei precedenti gradi di impugnazione, poiché esse restano estranee al perimetro cognitivo del giudice di legittimità quando, proprio in ragione dell’effetto devolutivo dell’impugnazione, non potevano essere esaminate dal giudice del gravame. In tale prospettiva, l’accesso al sindacato di legittimità presuppone che la censura sia stata tempestivamente e specificamente formulata nel giudizio di impugnazione di merito, non potendo la parte riservare al ricorso per cassazione questioni che avrebbe dovuto sottoporre, nei tempi e nelle forme previste, al giudice competente. Ne consegue che le censure formulate per la prima volta con il ricorso per cassazione hanno ad oggetto “punti della decisione” ormai sottratti al sindacato giurisdizionale, avendo acquisito stabilità in forza del principio del tantum devolutum, quantum appellatum (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, [...], Rv. 280306–01; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, [...], Rv. 279903–01; Sez. 3, n. 57716 del 29/09/2017, [...], Rv. 271869–01; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316–01; da ultimo cfr. Sez. 2, n. 41735 del 18/09/2025, Beltrante, non massimata). 3. Deve essere, peraltro, evidenziato che, sebbene la qualificazione giuridica del fatto possa essere modificata, nel rispetto del principio del contraddittorio e delle garanzie difensive, in ogni stato e grado del procedimento, tale possibilità incontra un limite, nel giudizio di legittimità, allorquando la diversa qualificazione postuli accertamenti o valutazioni di merito riservati al giudice del fatto. In tale evenienza, infatti, le relative questioni non possono essere dedotte per la prima volta in sede di cassazione, dovendo essere previamente sottoposte al vaglio dei giudici competenti allo scrutinio del fatto (Sez. 2, n. 7462 del 30/01/2018, [...], Rv. 272091–01; Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, [...], Rv. 272651– 01; Sez. 3, n. 15052 del 16/04/2026, [...]). 4. Nel caso di specie, la richiesta di qualificare il fatto contestato come un unico reato di usura, in luogo della pluralità di condotte usurarie ritenute dai giudici di merito e unificate dal vincolo della continuazione, implica necessariamente una rivalutazione del compendio fattuale e delle modalità esecutive delle condotte, attraverso deduzioni difensive formulate per la prima volta nel giudizio di legittimità. Né può sostenersi che tale conclusione costituisca espressione di un approccio meramente formalistico all’impugnazione. Dalla lettura dei motivi di appello 4 emerge, infatti, che nessuna specifica doglianza era stata articolata con riguardo al riconoscimento della continuazione né era stata prospettata la diversa qualificazione unitaria del fatto. L’assoluta mancanza di censure sul punto conferma, dunque, l’obiettiva novità della questione introdotta soltanto in sede di legittimità e ne comporta, conseguentemente, l’inammissibilità. 5. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 maggio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente NU MO RO ME D’AG