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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 20/11/2025, n. 1852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1852 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice MO BI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2483/2023 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. PUTZU ALESSANDRA
PARTE ATTRICE contro
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. SOLLAI Controparte_1 P.IVA_2
LUCA
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
La Regione insiste nelle conclusioni già rassegnate:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni avversa contraria istanza, eccezione e difesa, inclusa quella di concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto:
- preliminarmente, dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo per nullità/inesistenza/inefficacia della notifica;
- nel merito, dichiarare non liquida, né certa, né esigibile e non dovuta l'integrale somma richiesta dalla Società opposta per tutti i motivi in espositiva e, per l'effetto, revocare e/o annullare il Decreto Ingiuntivo n. 317/2023, emesso dall'intestato
Tribunale in data 13 febbraio 2023, notificato in data 15 febbraio 2023, siccome errato,
pagina 1 di 9 ingiusto ed illegittimo, mandando assolta l'Amministrazione regionale da ogni avversa pretesa;
In ogni caso, con vittoria di spese di lite, oltre spese generali ed accessori di legge, compresi gli oneri riflessi.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
1) rigettare, per le causali di cui in espositiva, l'opposizione proposta dalla
[...]
e, per l'effetto, previa Parte_1
2) rideterminazione della somma capitale dovuta ad da parte della Controparte_1 in forza della rettifica della fattura 22/2022 del 3 Parte_1 novembre 2022,
3) confermare il decreto ingiuntivo n° 317/2023 emesso il 13 febbraio 2023 dal Tribunale
Ordinario di Cagliari a conclusione del giudizio iscritto nell'R.G. 857/2023, in ogni caso,
4) con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato propone Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 317/2023, R.G. n. 857/2023, emesso in data 13 febbraio 2023 ad istanza della società , con il quale si Controparte_2 ingiunge il pagamento della somma di € 9156,57 oltre interessi e spese.
Deduce che la somma ingiunta con il citato decreto è illegittimamente intimata, non sussistendo i presupposti di legge necessari per l'emissione dell'ingiunzione di pagamento,
e non essendo altresì dovuta la pretesa creditoria con lo stesso avanzata.
In via preliminare rileva la inesistenza/nullità della notifica del decreto ingiuntivo alla trasmessa a un indirizzo p.e.c. diverso da quello Parte_1 comunicato al ministero ed inserito nel reginde.
Nel merito, evidenzia, che la somma ingiunta non è esigibile per la fattura n. 24 del 30 novembre 2022 e non è certa, liquida ed esigibile per la fattura n. 22 del 3 novembre 2022.
Nello specifico, rileva che con scrittura privata del 12 maggio 2020 – CIG 8032433d64 –la affidava alla società Parte_1 Parte_2
i servizi di manutenzione e noleggio degli erogatori di acqua presso gli uffici
[...]
pagina 2 di 9 dell'amministrazione regionale.; che con la fattura n. 22 del 3 novembre 2022 inviata il 16.11.2022, la società
[...]
chiedeva l'importo di € 844,53, per lo svincolo trattenute dello 0,50% CP_2 sull'intero importo contrattuale per liquidazione finale e ciò nonostante la liquidazione finale non fosse ancora intervenuta;
che inoltre l'importo richiesto era errato e non corrispondeva alle somme ritenute;
che con nota prot. n. 10297 del 10.03.2023, aveva provveduto a richiedere alla società
l'emissione di una nota di credito a storno della stessa per le motivazioni connesse all'applicazione dell'art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. 50/2016 e seguenti.
Quanto alla fattura 24/2022, espone che il pagamento della stessa veniva inizialmente sospeso per contestazioni;
che, in seguito, allorquando la si disponeva ad effettuare il pagamento della Pt_1 stessa, riceveva, in data 26 gennaio 2023, dopo aver eseguito la comunicazione all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 48bis DPR 602/1973, blocco da parte dell'agente per la riscossione che notificava, in data 17.02.2023, atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex artt. 72-bis e 48-bis DPR 602/73; che con atto contabile rep. n. 970 prot. n. 11237 del 15.03.2023, l 'amministrazione ha quindi provveduto a liquidare e pagare la somma di € 2.413,07 in favore dell' a valere sulla fattura n° 24 del 30 novembre 2022 di € Controparte_3
7.716,22; che per tale motivo non erano dovuti interessi e spese sulla detta fattura;
rileva, infatti, che le somme rimanevano bloccate dal pignoramento, anche a seguito della adesione della società alla definizione agevolata e venivano sbloccate solo a far data dal 31 luglio 2023.
Rileva pertanto anche alcuna somma poteva essere pagata alla società opposta, in parte perché erogata per suo conto all'Agenzia delle Entrate, in parte perché vincolate a garanzia del buon esito della procedura di definizione agevolata dei debiti tributari.
Nel giudizio così instaurato si costituisce deducendo: Controparte_1 quanto alla eccezione connessa alla nullità/inesistenza della notifica, per essere la stessa effettuata presso altro indirizzo di posta elettronica certificata dell'amministrazione pagina 3 di 9 pubblica, che la giurisprudenza ritiene la nullità sanabile laddove il destinatario della stessa si sia costituito in giudizio, secondo il principio del raggiungimento dello scopo di cui all'art. 156, comma 3, c.p.c., trattandosi di nullità e non già di inesistenza.
Nel merito, conferma che fra le parti interveniva contratto con il quale la Parte_1
affidava ad servizio di manutenzione e noleggio di
[...] Controparte_1 erogatori di acqua presso gli uffici dell'amministrazione per la durata di n° 27 mesi;
che il servizio di manutenzione di n° 55 erogatori di proprietaria della Parte_1 aveva termine finale al 30 agosto 2022; che ricevuto da parte del RUP il certificato di conforme esecuzione del servizio di manutenzione di n° 55 erogatori di proprietà RAS datato 23 agosto 2022 e relativo all'ultimo ciclo di interventi di manutenzione previsti nel contratto, emetteva le fatture n° 22 del 3 novembre 2022 per l'importo di € 844,53, avente quale causale
“Svincolo trattenute dello 0,5% sull'intero importo contrattuale per liquidazione finale” e la fattura n° 24 del 30 novembre 2022 per € 7.716,22 avente quale causale
“Servizio di Manutenzione F.R. di n.55 Biorefresh di proprietà per il Parte_1 metà quinto semestre 2022 fino al 31 8 2022”; che le contestazioni svolte non hanno ad oggetto le fatture;
che non ricevendo il pagamento veniva inviate due diffide di pagamento in data 19 dicembre 2022 e in data 4 gennaio 2023; indi, con ricorso del 3 febbraio 2023 veniva richiesto decreto ingiuntivo per gli importi di cui alle suddette fatture, decreto emesso il 13 febbraio e notificato il successivo 15 febbraio
2023; che il 17 febbraio presentava all'ADE dichiarazione di aderire alla c.d. rottamazione-quater e che ciò nonostante notificava il pignoramento nei termini riportati da controparte. CP_4
Quanto alla prima fattura, conferma che l'importo di € 844, portava un errore tardivamente segnalato dal RUP ed al quale è stato posto rimedio a mezzo relativa nota di credito;
che invece la seconda fattura era corretta ed era rimasta non pagata;
che al momento del ricorso, della emissione e della notifica del decreto gli importi erano dovuti;
inoltre, la fattura 24 del 30 novembre 2022 possedeva i requisiti di certezza,
pagina 4 di 9 liquidità ed esigibilità richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo stesso.
Alla udienza del 14.5.2024 fissata per la conciliazione, i difensori dichiarano di comune accordo che le somme ingiunte erano state pagate e che quindi, tecnicamente, sarebbe cessata la materia del contendere.
Dichiaravano non esservi accordo sulla ripartizione delle spese, in quanto
[...]
non era disposta a chiudere a spese compensate, mentre la non era CP_1 Pt_1 disposta a riconoscere alcunché.
Seguivano plurimi rinvii per avvicendamento giudici.
La causa veniva assegnata al sottoscritto giudice, applicato a distanza ex art. 3 D.L.
117/2025, in data 14.10.2025, a seguito di variazione tabellare del Tribunale di Cagliari di data 8.10.2025.
La sottoscritta, con successivo provvedimento, fissava udienza per la discussione al
13.11.2025, udienza da tenersi in modalità trattazione scritta, con riserva di deposito della sentenza nei 30 giorni.
Le parti concludevano come riportato in epigrafe, senza più tenere conto del pagamento.
***
Come rilevato, la parti, alla udienza del 14 maggio 2024 hanno dato atto del pagamento di quanto oggetto di ingiunzione nelle more del giudizio.
Tale pagamento comporta la necessaria revoca del decreto ingiuntivo, che non ha più ragione di esistere quale titolo esecutivo.
Il pagamento comporta, inoltre, la cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni dibattute dinanzi al sottoscritto giudice.
Come noto, con il termine di cessazione della materia del contendere ci si riferisce ad un istituto giuridico, di stretta elaborazione giurisprudenziale, che si fonda sul venir meno all'interesse delle parti a una decisione sulla domanda giudiziale come proposta o come venuta a evolversi nel corso del giudizio, sulla scorta di circostanze poste in essere dalla medesime parti, per le più svariate ragioni;
che il venir meno dell'interesse che non può che portare che alla definizione del giudizio
(cfr. argomentando da Cassazione civ., sez. VI, 31.7.2018, n. 20182).
pagina 5 di 9 E' irrilevante la circostanza che, nel caso di specie, le parti abbiano concluso per l'accoglimento della opposizione ovvero per la conferma del decreto, posto che il decreto quale titolo esecutivo è venuto meno a seguito della estinzione, per pagamento, del debito in esso contenuto.
Parte attrice opponente, con nota del 13 maggio 2024, ha depositato tutti i relativi mandati di pagamento.
Ciò premesso, attesa la cessazione della materia del contendere, che viene con questa sentenza dichiarata, la causa viene in decisione al solo fine di stabilire la imputazione delle spese del giudizio, avendo parte opposta richiesto il pagamento delle spese cui parte opponente non ritiene di aderire.
Come noto, al fine di statuire sulle dette spese questo giudice deve individuare quella che è la c.d. soccombenza virtuale.
In giurisprudenza si rileva che “La cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse al ricorso;
la composizione in tal modo della controversia giustifica… una pronuncia finale sulle spese, secondo una valutazione di soccombenza virtuale”(Cass. Civ., sez. I, 13 settembre 2007, n. 19160; in senso conforme, cfr. Cass. Civ., sez. VI, ord. 11.2.2015, n. 2719).
Ciò premesso, non rimane che entrare nel merito della causa ed analizzare, a tale solo fine, le domande svolte, per verificare, o meno la fondatezza della opposizione.
I fatti oggetto di giudizio sono tendenzialmente pacifici e non contestati.
Il decreto, richiesto il 3 febbraio 2023 ed emanato il 13 febbraio 2023, si fonda sulla fattura n° 22 del 3 novembre 2022 per l'importo di € 844,53, avente quale causale “Svincolo trattenute dello 0,5% sull'intero importo contrattuale per liquidazione finale” e sulla fattura n° 24 del 30 novembre 2022 per € 7.716,22 avente quale causale “Servizio di
Manutenzione F.R. di n.55 Biorefresh di proprietà per il metà quinto Parte_1 semestre 2022 fino al 31 8 2022”.
Il decreto viene notificato alla Regione in data 15 febbraio 2023, alla pec: egione.sardegna.it, indirizzo che non è il domicilio digitale indicato nel Email_1
pagina 6 di 9 REGINDE.
La stessa parte opponente evidenzia, riportandosi a pacifica giurisprudenza, che solo notifica ad indirizzo REGINDE è idonea a garantire l'effettiva difesa, sicché la notificazione di un atto giudiziario ad un indirizzo PEC riferibile alla parte, ma diverso da quello inserito nel ReGIndE, è nulla.
Non è in contestazione la notifica ad indirizzo non corretto;
è noto che la nullità di un atto processuale risulta sanabile ai sensi dell'art. 156 c.p.c.; ne consegue che la proposizione di opposizione, nei termini, consenta di poter ritenere sanata la detta nullità.
La notifica, difatti, è necessaria per poter portare alla conoscenza della controparte un determinato atto avente conseguenze giuridiche;
proponendo la opposizione, la ha Pt_1 confermato di aver avuto la detta conoscenza.
Quanto al merito, si rileva che la opposizione della Regione si fonda: sulla contestazione della fattura 22/23 in quanto errata;
sulla non esigibilità della fattura 24/23 per intervenuto pignoramento da parte di CP_4
Quanto alla prima fattura, di importo più esiguo, la stessa società ha ammesso, in Pt_3 comparsa di risposta, la erronea indicazione dell'importo, affermando di avervi posto rimedio a mezzo relativa nota di credito.
Parte attrice nelle note di udienza 7 marzo 2024 dava atto che la società, relativamente alla somma ingiunta con la fattura 22 del 3.11.2022, emetteva una nota di credito per stornare il maggiore importo richiesto con la fattura n. 22/22 del 3.11.2022 di € 844,53 per cui è stato emesso il D.I. unitamente alla nuova fattura n. 2/23 del 02.05.2023 pari ad euro 689,43
(841,10 iva inclusa).
Essendosi prodotti i soli mandati e non la nota o la fattura non è dato comprendere esattamente in cosa consistesse l'errore, se cioè, come sembra, si trattasse di errore per €
3,43.
Non è dato inoltre comprendere se la fattura sia stata o meno emanata in anticipo;
la regione ritiene la fattura non ancora esigibile per non essere ancora intervenuta la liquidazione finale;
la sommaria istruttoria non ha consentito di verificare la veridicità della circostanza.
pagina 7 di 9 Quanto alla seconda fattura, la n. 24/22, afferma la di aver svolto contestazioni, Pt_1 connesse non già alla debenza degli importi, ma ai termini di vigenza del contratto indicati da controparte, con conseguente non esigibilità della fattura;
di dette contestazioni non si rinviene però traccia in atti:
La stessa afferma peraltro di aver disposto, a inizio anno, per la effettuazione Pt_1 del pagamento della fattura n. 24 del 30 novembre 2022, di aver eseguito, il 26 gennaio 2023, la comunicazione all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 48bis
DPR 602/1973, con notifica da parte dell'Agente per la riscossione tributaria, in data
17.02.2023, di atto di pignoramento presso terzi.
Non risulta allegata documentazione inerente al blocco in data 26 gennaio, anche se è presumibile che la stessa sia stata inviata, attesa la necessaria comunicazione inviata dalla trattandosi di pagamento superiore ai € 5.000,00. Pt_1
Ciò posto, è indiscutibile che l'importo della fattura era dovuto alla data del 3 febbraio, data del ricorso, e del 13 e 15 febbraio 2023, data di emissione del decreto e della relativa notifica.
Il blocco del pagamento è intervenuto in data 17 febbraio 2023, con il pignoramento.
E' noto che il pignoramento ricevuto quale terzo debitore del debitore imponga al terzo di sospendere il pagamento nei confronti del secondo fino alla ordinanza di assegnazione giudiziale, ovvero, come nel caso di specie, trattandosi di pignoramento ex art. 48 bis DPR
602/73, di pagamento diretto nei 60 giorni all'agente della riscossione.
Ciò premesso, la presente opposizione appariva necessaria solo per contestare la fattura assertivamente errata, n. 22/23; quanto alla contestazione relativa alla seconda fattura, la stessa appare invece non necessaria ed infondata.
Non si tratta di inesigibilità del credito;
lo stesso, infatti, sussisteva ed era esigibile, posto che la stessa ritenendo quanto sopra, ha svolto comunicazione ad Agenzia Entrate;
Pt_1 il credito era solamente non più effettuabile alla società, ma al suo creditore come CP_4 poi in parte avvenuto.
Non vi era pertanto necessità di procedere ad opposizione a decreto ingiuntivo, essendo sufficiente una nota per comunicare la sospensione del pagamento atteso il pignoramento;
pagina 8 di 9 quest'ultimo infatti, non sospende il credito della controparte, ma solo il pagamento in suo favore, dovendo il pagamento deve essere effettuato in favore del suo creditore.
La sarebbe stata in ogni caso tutelata, posto che, ove la società avesse provveduto Pt_1
a precettare l'importo, avrebbe potuto opporre alla richiesta di pagamento l'intervenuto pignoramento e pagamento al terzo creditor creditoris.
Pertanto, posto che la causa viene a sentenza, come rilevato, solo in punto spese;
che le spese debbono tenere conto della soccombenza virtuale;
tenuto conto che alla data del ricorso per decreto ingiuntivo il credito di Controparte_5 sussisteva;
che la erronea notifica è stata sanata dalla opposizione;
che l'erroneo importo della fattura 22 è stato immediatamente riconosciuto;
che la revoca del decreto comporta anche la revoca degli importi liquidati per spese, ritiene equo il giudicante compensare parzialmente fra le parti le spese di giudizio e porre la residua parte in favore della opposta.
Le spese vengono liquidate nel dispositivo, secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del
2014, calcolati ai medi per le prime due fasi processuali e ai minimi per la istruttoria e la decisionale, secondo il parametro di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
Revoca, a seguito di intervenuto pagamento, il Decreto Ingiuntivo n. 317/2023, emesso dal Tribunale di Cagliari in data 13 febbraio 2023; dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna la opponente alla rifusione in favore della opposta Parte_1 [...] ella metà delle spese di giudizio, che liquida, detta metà, in € Controparte_1
1.693,00 oltre 15%, IVA, se dovuta, e cpa.
Compensa fra le parti la residua metà.
Cagliari, 20 novembre 2025
Il Giudice
MO BI
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice MO BI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2483/2023 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. PUTZU ALESSANDRA
PARTE ATTRICE contro
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. SOLLAI Controparte_1 P.IVA_2
LUCA
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
La Regione insiste nelle conclusioni già rassegnate:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni avversa contraria istanza, eccezione e difesa, inclusa quella di concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto:
- preliminarmente, dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo per nullità/inesistenza/inefficacia della notifica;
- nel merito, dichiarare non liquida, né certa, né esigibile e non dovuta l'integrale somma richiesta dalla Società opposta per tutti i motivi in espositiva e, per l'effetto, revocare e/o annullare il Decreto Ingiuntivo n. 317/2023, emesso dall'intestato
Tribunale in data 13 febbraio 2023, notificato in data 15 febbraio 2023, siccome errato,
pagina 1 di 9 ingiusto ed illegittimo, mandando assolta l'Amministrazione regionale da ogni avversa pretesa;
In ogni caso, con vittoria di spese di lite, oltre spese generali ed accessori di legge, compresi gli oneri riflessi.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
1) rigettare, per le causali di cui in espositiva, l'opposizione proposta dalla
[...]
e, per l'effetto, previa Parte_1
2) rideterminazione della somma capitale dovuta ad da parte della Controparte_1 in forza della rettifica della fattura 22/2022 del 3 Parte_1 novembre 2022,
3) confermare il decreto ingiuntivo n° 317/2023 emesso il 13 febbraio 2023 dal Tribunale
Ordinario di Cagliari a conclusione del giudizio iscritto nell'R.G. 857/2023, in ogni caso,
4) con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato propone Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 317/2023, R.G. n. 857/2023, emesso in data 13 febbraio 2023 ad istanza della società , con il quale si Controparte_2 ingiunge il pagamento della somma di € 9156,57 oltre interessi e spese.
Deduce che la somma ingiunta con il citato decreto è illegittimamente intimata, non sussistendo i presupposti di legge necessari per l'emissione dell'ingiunzione di pagamento,
e non essendo altresì dovuta la pretesa creditoria con lo stesso avanzata.
In via preliminare rileva la inesistenza/nullità della notifica del decreto ingiuntivo alla trasmessa a un indirizzo p.e.c. diverso da quello Parte_1 comunicato al ministero ed inserito nel reginde.
Nel merito, evidenzia, che la somma ingiunta non è esigibile per la fattura n. 24 del 30 novembre 2022 e non è certa, liquida ed esigibile per la fattura n. 22 del 3 novembre 2022.
Nello specifico, rileva che con scrittura privata del 12 maggio 2020 – CIG 8032433d64 –la affidava alla società Parte_1 Parte_2
i servizi di manutenzione e noleggio degli erogatori di acqua presso gli uffici
[...]
pagina 2 di 9 dell'amministrazione regionale.; che con la fattura n. 22 del 3 novembre 2022 inviata il 16.11.2022, la società
[...]
chiedeva l'importo di € 844,53, per lo svincolo trattenute dello 0,50% CP_2 sull'intero importo contrattuale per liquidazione finale e ciò nonostante la liquidazione finale non fosse ancora intervenuta;
che inoltre l'importo richiesto era errato e non corrispondeva alle somme ritenute;
che con nota prot. n. 10297 del 10.03.2023, aveva provveduto a richiedere alla società
l'emissione di una nota di credito a storno della stessa per le motivazioni connesse all'applicazione dell'art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. 50/2016 e seguenti.
Quanto alla fattura 24/2022, espone che il pagamento della stessa veniva inizialmente sospeso per contestazioni;
che, in seguito, allorquando la si disponeva ad effettuare il pagamento della Pt_1 stessa, riceveva, in data 26 gennaio 2023, dopo aver eseguito la comunicazione all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 48bis DPR 602/1973, blocco da parte dell'agente per la riscossione che notificava, in data 17.02.2023, atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex artt. 72-bis e 48-bis DPR 602/73; che con atto contabile rep. n. 970 prot. n. 11237 del 15.03.2023, l 'amministrazione ha quindi provveduto a liquidare e pagare la somma di € 2.413,07 in favore dell' a valere sulla fattura n° 24 del 30 novembre 2022 di € Controparte_3
7.716,22; che per tale motivo non erano dovuti interessi e spese sulla detta fattura;
rileva, infatti, che le somme rimanevano bloccate dal pignoramento, anche a seguito della adesione della società alla definizione agevolata e venivano sbloccate solo a far data dal 31 luglio 2023.
Rileva pertanto anche alcuna somma poteva essere pagata alla società opposta, in parte perché erogata per suo conto all'Agenzia delle Entrate, in parte perché vincolate a garanzia del buon esito della procedura di definizione agevolata dei debiti tributari.
Nel giudizio così instaurato si costituisce deducendo: Controparte_1 quanto alla eccezione connessa alla nullità/inesistenza della notifica, per essere la stessa effettuata presso altro indirizzo di posta elettronica certificata dell'amministrazione pagina 3 di 9 pubblica, che la giurisprudenza ritiene la nullità sanabile laddove il destinatario della stessa si sia costituito in giudizio, secondo il principio del raggiungimento dello scopo di cui all'art. 156, comma 3, c.p.c., trattandosi di nullità e non già di inesistenza.
Nel merito, conferma che fra le parti interveniva contratto con il quale la Parte_1
affidava ad servizio di manutenzione e noleggio di
[...] Controparte_1 erogatori di acqua presso gli uffici dell'amministrazione per la durata di n° 27 mesi;
che il servizio di manutenzione di n° 55 erogatori di proprietaria della Parte_1 aveva termine finale al 30 agosto 2022; che ricevuto da parte del RUP il certificato di conforme esecuzione del servizio di manutenzione di n° 55 erogatori di proprietà RAS datato 23 agosto 2022 e relativo all'ultimo ciclo di interventi di manutenzione previsti nel contratto, emetteva le fatture n° 22 del 3 novembre 2022 per l'importo di € 844,53, avente quale causale
“Svincolo trattenute dello 0,5% sull'intero importo contrattuale per liquidazione finale” e la fattura n° 24 del 30 novembre 2022 per € 7.716,22 avente quale causale
“Servizio di Manutenzione F.R. di n.55 Biorefresh di proprietà per il Parte_1 metà quinto semestre 2022 fino al 31 8 2022”; che le contestazioni svolte non hanno ad oggetto le fatture;
che non ricevendo il pagamento veniva inviate due diffide di pagamento in data 19 dicembre 2022 e in data 4 gennaio 2023; indi, con ricorso del 3 febbraio 2023 veniva richiesto decreto ingiuntivo per gli importi di cui alle suddette fatture, decreto emesso il 13 febbraio e notificato il successivo 15 febbraio
2023; che il 17 febbraio presentava all'ADE dichiarazione di aderire alla c.d. rottamazione-quater e che ciò nonostante notificava il pignoramento nei termini riportati da controparte. CP_4
Quanto alla prima fattura, conferma che l'importo di € 844, portava un errore tardivamente segnalato dal RUP ed al quale è stato posto rimedio a mezzo relativa nota di credito;
che invece la seconda fattura era corretta ed era rimasta non pagata;
che al momento del ricorso, della emissione e della notifica del decreto gli importi erano dovuti;
inoltre, la fattura 24 del 30 novembre 2022 possedeva i requisiti di certezza,
pagina 4 di 9 liquidità ed esigibilità richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo stesso.
Alla udienza del 14.5.2024 fissata per la conciliazione, i difensori dichiarano di comune accordo che le somme ingiunte erano state pagate e che quindi, tecnicamente, sarebbe cessata la materia del contendere.
Dichiaravano non esservi accordo sulla ripartizione delle spese, in quanto
[...]
non era disposta a chiudere a spese compensate, mentre la non era CP_1 Pt_1 disposta a riconoscere alcunché.
Seguivano plurimi rinvii per avvicendamento giudici.
La causa veniva assegnata al sottoscritto giudice, applicato a distanza ex art. 3 D.L.
117/2025, in data 14.10.2025, a seguito di variazione tabellare del Tribunale di Cagliari di data 8.10.2025.
La sottoscritta, con successivo provvedimento, fissava udienza per la discussione al
13.11.2025, udienza da tenersi in modalità trattazione scritta, con riserva di deposito della sentenza nei 30 giorni.
Le parti concludevano come riportato in epigrafe, senza più tenere conto del pagamento.
***
Come rilevato, la parti, alla udienza del 14 maggio 2024 hanno dato atto del pagamento di quanto oggetto di ingiunzione nelle more del giudizio.
Tale pagamento comporta la necessaria revoca del decreto ingiuntivo, che non ha più ragione di esistere quale titolo esecutivo.
Il pagamento comporta, inoltre, la cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni dibattute dinanzi al sottoscritto giudice.
Come noto, con il termine di cessazione della materia del contendere ci si riferisce ad un istituto giuridico, di stretta elaborazione giurisprudenziale, che si fonda sul venir meno all'interesse delle parti a una decisione sulla domanda giudiziale come proposta o come venuta a evolversi nel corso del giudizio, sulla scorta di circostanze poste in essere dalla medesime parti, per le più svariate ragioni;
che il venir meno dell'interesse che non può che portare che alla definizione del giudizio
(cfr. argomentando da Cassazione civ., sez. VI, 31.7.2018, n. 20182).
pagina 5 di 9 E' irrilevante la circostanza che, nel caso di specie, le parti abbiano concluso per l'accoglimento della opposizione ovvero per la conferma del decreto, posto che il decreto quale titolo esecutivo è venuto meno a seguito della estinzione, per pagamento, del debito in esso contenuto.
Parte attrice opponente, con nota del 13 maggio 2024, ha depositato tutti i relativi mandati di pagamento.
Ciò premesso, attesa la cessazione della materia del contendere, che viene con questa sentenza dichiarata, la causa viene in decisione al solo fine di stabilire la imputazione delle spese del giudizio, avendo parte opposta richiesto il pagamento delle spese cui parte opponente non ritiene di aderire.
Come noto, al fine di statuire sulle dette spese questo giudice deve individuare quella che è la c.d. soccombenza virtuale.
In giurisprudenza si rileva che “La cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse al ricorso;
la composizione in tal modo della controversia giustifica… una pronuncia finale sulle spese, secondo una valutazione di soccombenza virtuale”(Cass. Civ., sez. I, 13 settembre 2007, n. 19160; in senso conforme, cfr. Cass. Civ., sez. VI, ord. 11.2.2015, n. 2719).
Ciò premesso, non rimane che entrare nel merito della causa ed analizzare, a tale solo fine, le domande svolte, per verificare, o meno la fondatezza della opposizione.
I fatti oggetto di giudizio sono tendenzialmente pacifici e non contestati.
Il decreto, richiesto il 3 febbraio 2023 ed emanato il 13 febbraio 2023, si fonda sulla fattura n° 22 del 3 novembre 2022 per l'importo di € 844,53, avente quale causale “Svincolo trattenute dello 0,5% sull'intero importo contrattuale per liquidazione finale” e sulla fattura n° 24 del 30 novembre 2022 per € 7.716,22 avente quale causale “Servizio di
Manutenzione F.R. di n.55 Biorefresh di proprietà per il metà quinto Parte_1 semestre 2022 fino al 31 8 2022”.
Il decreto viene notificato alla Regione in data 15 febbraio 2023, alla pec: egione.sardegna.it, indirizzo che non è il domicilio digitale indicato nel Email_1
pagina 6 di 9 REGINDE.
La stessa parte opponente evidenzia, riportandosi a pacifica giurisprudenza, che solo notifica ad indirizzo REGINDE è idonea a garantire l'effettiva difesa, sicché la notificazione di un atto giudiziario ad un indirizzo PEC riferibile alla parte, ma diverso da quello inserito nel ReGIndE, è nulla.
Non è in contestazione la notifica ad indirizzo non corretto;
è noto che la nullità di un atto processuale risulta sanabile ai sensi dell'art. 156 c.p.c.; ne consegue che la proposizione di opposizione, nei termini, consenta di poter ritenere sanata la detta nullità.
La notifica, difatti, è necessaria per poter portare alla conoscenza della controparte un determinato atto avente conseguenze giuridiche;
proponendo la opposizione, la ha Pt_1 confermato di aver avuto la detta conoscenza.
Quanto al merito, si rileva che la opposizione della Regione si fonda: sulla contestazione della fattura 22/23 in quanto errata;
sulla non esigibilità della fattura 24/23 per intervenuto pignoramento da parte di CP_4
Quanto alla prima fattura, di importo più esiguo, la stessa società ha ammesso, in Pt_3 comparsa di risposta, la erronea indicazione dell'importo, affermando di avervi posto rimedio a mezzo relativa nota di credito.
Parte attrice nelle note di udienza 7 marzo 2024 dava atto che la società, relativamente alla somma ingiunta con la fattura 22 del 3.11.2022, emetteva una nota di credito per stornare il maggiore importo richiesto con la fattura n. 22/22 del 3.11.2022 di € 844,53 per cui è stato emesso il D.I. unitamente alla nuova fattura n. 2/23 del 02.05.2023 pari ad euro 689,43
(841,10 iva inclusa).
Essendosi prodotti i soli mandati e non la nota o la fattura non è dato comprendere esattamente in cosa consistesse l'errore, se cioè, come sembra, si trattasse di errore per €
3,43.
Non è dato inoltre comprendere se la fattura sia stata o meno emanata in anticipo;
la regione ritiene la fattura non ancora esigibile per non essere ancora intervenuta la liquidazione finale;
la sommaria istruttoria non ha consentito di verificare la veridicità della circostanza.
pagina 7 di 9 Quanto alla seconda fattura, la n. 24/22, afferma la di aver svolto contestazioni, Pt_1 connesse non già alla debenza degli importi, ma ai termini di vigenza del contratto indicati da controparte, con conseguente non esigibilità della fattura;
di dette contestazioni non si rinviene però traccia in atti:
La stessa afferma peraltro di aver disposto, a inizio anno, per la effettuazione Pt_1 del pagamento della fattura n. 24 del 30 novembre 2022, di aver eseguito, il 26 gennaio 2023, la comunicazione all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 48bis
DPR 602/1973, con notifica da parte dell'Agente per la riscossione tributaria, in data
17.02.2023, di atto di pignoramento presso terzi.
Non risulta allegata documentazione inerente al blocco in data 26 gennaio, anche se è presumibile che la stessa sia stata inviata, attesa la necessaria comunicazione inviata dalla trattandosi di pagamento superiore ai € 5.000,00. Pt_1
Ciò posto, è indiscutibile che l'importo della fattura era dovuto alla data del 3 febbraio, data del ricorso, e del 13 e 15 febbraio 2023, data di emissione del decreto e della relativa notifica.
Il blocco del pagamento è intervenuto in data 17 febbraio 2023, con il pignoramento.
E' noto che il pignoramento ricevuto quale terzo debitore del debitore imponga al terzo di sospendere il pagamento nei confronti del secondo fino alla ordinanza di assegnazione giudiziale, ovvero, come nel caso di specie, trattandosi di pignoramento ex art. 48 bis DPR
602/73, di pagamento diretto nei 60 giorni all'agente della riscossione.
Ciò premesso, la presente opposizione appariva necessaria solo per contestare la fattura assertivamente errata, n. 22/23; quanto alla contestazione relativa alla seconda fattura, la stessa appare invece non necessaria ed infondata.
Non si tratta di inesigibilità del credito;
lo stesso, infatti, sussisteva ed era esigibile, posto che la stessa ritenendo quanto sopra, ha svolto comunicazione ad Agenzia Entrate;
Pt_1 il credito era solamente non più effettuabile alla società, ma al suo creditore come CP_4 poi in parte avvenuto.
Non vi era pertanto necessità di procedere ad opposizione a decreto ingiuntivo, essendo sufficiente una nota per comunicare la sospensione del pagamento atteso il pignoramento;
pagina 8 di 9 quest'ultimo infatti, non sospende il credito della controparte, ma solo il pagamento in suo favore, dovendo il pagamento deve essere effettuato in favore del suo creditore.
La sarebbe stata in ogni caso tutelata, posto che, ove la società avesse provveduto Pt_1
a precettare l'importo, avrebbe potuto opporre alla richiesta di pagamento l'intervenuto pignoramento e pagamento al terzo creditor creditoris.
Pertanto, posto che la causa viene a sentenza, come rilevato, solo in punto spese;
che le spese debbono tenere conto della soccombenza virtuale;
tenuto conto che alla data del ricorso per decreto ingiuntivo il credito di Controparte_5 sussisteva;
che la erronea notifica è stata sanata dalla opposizione;
che l'erroneo importo della fattura 22 è stato immediatamente riconosciuto;
che la revoca del decreto comporta anche la revoca degli importi liquidati per spese, ritiene equo il giudicante compensare parzialmente fra le parti le spese di giudizio e porre la residua parte in favore della opposta.
Le spese vengono liquidate nel dispositivo, secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del
2014, calcolati ai medi per le prime due fasi processuali e ai minimi per la istruttoria e la decisionale, secondo il parametro di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
Revoca, a seguito di intervenuto pagamento, il Decreto Ingiuntivo n. 317/2023, emesso dal Tribunale di Cagliari in data 13 febbraio 2023; dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna la opponente alla rifusione in favore della opposta Parte_1 [...] ella metà delle spese di giudizio, che liquida, detta metà, in € Controparte_1
1.693,00 oltre 15%, IVA, se dovuta, e cpa.
Compensa fra le parti la residua metà.
Cagliari, 20 novembre 2025
Il Giudice
MO BI
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