Sentenza 21 settembre 2007
Massime • 1
Ai fini dell'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, i risultati del prelievo ematico che sia stato effettuato, secondo i normali protocolli medici di pronto soccorso, durante il ricovero presso una struttura ospedaliera pubblica a seguito dell'incidente stradale sono utilizzabili, nei confronti dell'imputato, per l'accertamento del reato, trattandosi di elementi di prova acquisiti attraverso la documentazione medica e restando irrilevante, ai fini dell'utilizzabilità processuale, la mancanza del consenso. Al contrario, il prelievo ematico effettuato, in assenza di consenso, non nell'ambito di un protocollo medico di pronto soccorso - e dunque non necessario a fini sanitari - è inutilizzabile ex art. 191 cod.proc.pen. per violazione del principio costituzionale che tutela l'inviolabilità della persona (art. 13 Costituzione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/09/2007, n. 38537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38537 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 21/09/2007
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - SENTENZA
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 1256
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 024643/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LT ON, N. IL 24/09/1975;
avverso SENTENZA del 18/01/2005 TRIBUNALE di FERRARA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. VISCONTI SERGIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DE SANDRO Anna Maria, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. FATTO E DIRITTO
LT SI, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa in data 18.1.2005 dal Giudice monocratico del Tribunale di Ferrara, che lo aveva dichiarato colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186 C.d.S., comma 2), commesso il 6.1.2001, e lo aveva condannato alla pena di Euro 1.000,00, di ammenda, oltre statuizioni accessorie. Il ricorrente ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata per tre motivi. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto l'inosservanza di norme procedurali per essersi proceduto al prelievo del sangue, dal quale era risultato un tasso alcolico di 1,35 g/1, senza il suo consenso, e per non essere stato dato avviso all'interessato che al prelievo ed alle attività successive poteva assistere il suo difensore.
Con il secondo motivo di gravame, il ricorrente ha eccepito la mancanza ed illogicità della motivazione per non essere stata giudicata credibile la sua tesi di avere bevuto solo una birra. Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente ha assunto che il reato era prescritto al momento dell'emissione della sentenza impugnata, applicandosi il termine biennale di cui all'art. 157 c.p., n.
6. Il ricorso è palesemente infondato, contiene censure di merito e va dichiarato inammissibile.
In ordine al primo motivo di impugnazione va ricordata la giurisprudenza costante di legittimità, secondo la quale "lo stato di ebbrezza del conducente di veicoli può essere accettato e provato con qualsiasi mezzo, e non necessariamente, ne' unicamente, attraverso la strumentazione e la procedura indicate nell'art. 379 reg. att. esec. C.d.S." (Cass. sezioni unite 27,9,1995 n, 1299; tra le conformi più recenti Cass. sez. IV 4.5.2004 n. 39057). Pertanto, alternativo all'analisi dell'aria alveolare espirata ben può essere il risultato di analisi eseguite a seguito di prelievo ematico, qualora il giudice di merito, con motivazione congrua e logica, ritenga attendibili le risultanze di tale accertamento. La questione oggetto del ricorso riguarda l'utilizzabilità del prelievo ematico effettuato a LT SI in Ospedale a seguito dell'incidente stradale avuto alla guida dell'autovettura da lui condotta, e ben descritto nella sentenza impugnata (tamponamento di altra autovettura che veniva scaraventata in un fossato). Dalla sentenza impugnata risulta pacifico che l'imputato sia stato ricoverato in Ospedale, dove era stato trasportato in autoambulanza non per accertarsi il suo stato di ebbrezza, ma per curare le lesioni riportate a seguito del sinistro, ed in tale vicenda terapeutica si sia ravvisata la necessità di procedere ad esami ematici, mediante (ovviamente) prelievo del sangue, pur in assenza del consenso dell'interessato. Da tali esami è risultato un tasso di etanolo pari a 1,35 g/1.
Così ricostruita la vicenda di fatto, le conclusioni in diritto - ad avviso del Collegio - non si possono discostare da quelle della giurisprudenza di legittimità in materia. Infatti, con le sentenze dì questa Corte n. 4862 del 9.12.2003 e n. 37442 del 12.6.2003 è stato condivisibilmente ritenuto che i risultati del prelievo ematico che sia stato effettuato, secondo i normali protocolli medici di pronto soccorso, durante il ricovero presso una struttura ospedaliera pubblica a seguito di un incidente stradale, sono utilizzabili per l'accertamento del reato contravvenzionale di guida in stato di ebbrezza, trattandosi di elementi di prova acquisiti attraverso la documentazione medica, e restando irrilevante, al fine dell'utilizzabilità processuale, la mancanza del consenso. Al contrario, il prelievo ematico effettuato in assenza di consenso e non nell'ambito di un protocollo medico di pronto soccorso, e dunque non reso necessario ai fini sanitari, è inutilizzabile ex art. 191 c.p.p., per violazione dell'art. 13 Cost., il quale tutela l'inviolabilità della persona.
Ne consegue che è diritto dell'imputato rifiutare di sottoporsi ad un prelievo ematico unicamente per accertare lo stato di ebbrezza, in quanto si tratta di un esame invasivo, con violazione dei diritti della persona, e, pur se minimamente, anche pericoloso nell'ipotesi di impiego di strumenti non adeguatamente sterilizzati, ma qualora il prelievo sia stato eseguito nell'ambito di una fase terapeutica ovvero per immediati accertamenti di pronto soccorso, deve ritenersi che il prelievo ematico è stato necessitato da una tutela della persona, per cui l'indagine sull'accertamento di un reato non è sicuramente lo scopo a cui mira il prelievo, e, come tale, nessun abuso sulla persona dell'imputato può ritenersi consumato. Tale ultima situazione si identifica nella fattispecie, in cui l'esame ematico è stato compiuto secondo gli usuali protocolli di pronto soccorso presso la struttura ospedaliera dove il LT era stato portato a seguito del suddescritto incidente stradale. In ordine all'altro motivo processuale di ricorso si osserva che, come ha costantemente ritenuto questa Corte, in occasione dell'effettuazione dell'"alcooltest", il mancato avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in violazione dell'art. 114 disp. att. c.p.p., da luogo ad un nullità di natura "intermedia", che deve ritenersi sanata se non dedotta prima ovvero immediatamente dopo il compimento dell'atto, ai sensi dell'art. 182 C.d.S., comma 2, senza attendere il compimento di un successivo atto del procedimento (Cass. 18.9.2006 n. 2584 riv. 236007; conformi Cass.n. 37447/2004; Cass. n. 18610/2004).
Nella specie, non risulta che tale eccezione sia stata proposta, nulla rilevandosi dalla sentenza impugnata.
In ordine al secondo motivo di gravame si osserva che, come è noto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ritenuto, pressocché costantemente, che "l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali" (Cass. 24.9.2003 n. 18;
conformi, sempre a sezioni unite Cass. n. 12/2000; n. 24/1999; n. 6402/1997). Più specificamente "esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità, la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali" (Cass. sezioni unite 30.4.1997, Dessimonè). Il riferimento dell'art. 606 c.p.p., lett. e), alla "mancanza o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato" significa in modo assolutamente inequivocabile che in Cassazione non si svolge un terzo grado di merito, e che il sindacato di legittimità è limitato alla valutazione del testo impugnato.
Nella specie, la sentenza impugnata è congruamente e logicamente motivata nel ritenere la responsabilità dell'imputato in base ai valori evidenziati dall'esame ematico, ed essendo stata giudicata, con motivazione non solo logica e congrua, ma addirittura convincente, non credibile la tesi difensiva, sia perché non è normale che persona trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale dopo un grave incidente si fermi a mangiare un panino e una birra, sia perché l'assunzione di una sola bottiglia di birra non avrebbe provocato un tasso alcolico così elevato.
Il terzo motivo di ricorso è, poi palesemente infondato e va dichiarato inammissibile. Come è ormai giurisprudenza consolidata, le sanzioni della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità costituiscono pene detentive, in quanto la D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 58, comma 1, espressamente dispone che "per ogni effetto giuridico la pena dell'obbligo di permanenza domiciliare e il lavoro di pubblica utilità si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella originaria", indicando poi ai commi successivi i criteri di ragguaglio.
La previsione di valutare come detentive le nuove pene contenute nel decreto sulla competenza del giudice di pace è, pertanto, espressamente contemplata dalla legge, pur con la valutazione della loro evidente minore afflittività rispetto alla reclusione ed all'arresto.
Inoltre, la tesi, secondo la quale le uniche pene detentive esistenti possano essere solo quelle previste dal codice penale, è smentita dalla stessa indicazione di altre pene diverse proprio nel D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274. Nè si intravede la volontà legislativa di costituire un tertium genus sanzionatorio (da alcuni definito in modo non comprensibile come "pene paradetentive"), ma piuttosto quello di prevedere, per alcuni reati di minore allarme sociale, non solo le pene pecuniarie, che non costituiscono sempre un efficace deterrente soprattutto per gli imputati più abbienti, ma anche altre di tipo detentivo, seppure non della gravità affittiva della reclusione e dell'arresto, sottraendo peraltro lo Stato all'anticipo delle spese di mantenimento e favorendo il reinserimento del condannato. Pertanto, l'introduzione di nuove pene, con il D.Lgs. succitato, ha indubbiamente innovato il sistema sanzionatorio "bloccato" del codice penale vigente (art. 17 e segg.), proprio con particolare riguardo a quelle pene che privano il condannato delle libertà personale. In particolare, l'obbligo di permanenza domiciliare costituisce - oltre che per l'espressa previsione del D.Lgs. n. 274 del 2000, art.58, senza dubbio una pena detentiva nel senso dianzi ricordato, per il requisito della perdita della libertà personale, che caratterizza proprio le pene detentive. Nè la circostanza che non abbia il carattere di continuità temporale la rende dissimile dagli arresti domiciliari, che, per coloro che li hanno subiti come misura cautelare, vengono valutati al fine di determinare la residua pena da scontare (art. 284 c.p.p., comma 5, in relazione all'art. 137 c.p.). Ne consegue che sicuramente la prescrizione non si è verificata prima dell'emissione della sentenza impugnata. Rilevato che il reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186 C.d.S., comma 2) è punito attualmente, a norma del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 52, comma 2, lett. c), con le pene detentive della permanenza domiciliare ovvero del lavoro di pubblica utilità alternative a quella pecuniaria dell'ammenda, resta immutato il termine prescrizionale di tre anni, previsto dall'art. 157 c.p., comma 1, n. 5, (Cass. n. 18640 del 2004;
Cass. n. 29931, 9294, 9283, 9270 e 7307 del 2003), elevato a quattro anni e mezzo per effetti di atti interruttivi ex art. 160 c.p., quali il decreto penale opposto e quello di citazione a giudizio. Essendo il reato stato commesso il 6.1.2001, alla data di emissione della sentenza di primo grado del 18.1.2005 non si è verificata prescrizione alcuna.
Va ora verificato se il reato possa ritenersi prescritto alla data di emissione della presente sentenza.
Essendo stato commesso il reato di guida in stato di ebbrezza il 6.1.2001 ed essendo quindi trascorsi oltre quattro anni e mezzo dal fatto, la determinazione della rilevanza del termine al fine di verificare l'estinzione del reato per prescrizione dipende dalla valutazione dell'infondatezza del ricorso, e se cioè pur escludendosi le ipotesi di cui al dell'art. 591 c.p.p., comma 1, il ricorso debba ritenersi palesemente infondato, e, pertanto, inammissibile, ovvero meramente infondato. In ordine a tale valutazione non si può prescindere dalla valutazione che i motivi di ricorso hanno sollevato questioni sulle quali la giurisprudenza di legittimità si è molte volte pronunciata e da tempo in modo costante in senso contrario alle varie tesi difensive, sicché il ricorso è palesemente infondato, e va, pertanto, dichiarato inammissibile.
Come è stato affermato dalla sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite n. 32 del 22.11.2000, l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p., tra cui la prescrizione del reato, maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso (conforme Cass. 12.11.1999 n. 14013). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in Euro 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
La Corte:
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00, in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 settembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2007