Sentenza 18 settembre 2006
Massime • 1
In occasione dell'effettuazione dell'"alcooltest", il mancato avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in violazione dell'articolo 114 delle disposizioni di attuazione cod. proc. pen., dà luogo ad un nullità di natura "intermedia", che deve ritenersi sanata se non dedotta prima ovvero immediatamente dopo il compimento dell'atto, ai sensi dell'articolo 182, comma secondo, del codice di rito, senza attendere il compimento di un successivo atto del procedimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/09/2006, n. 2584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2584 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARINI Lionello - Presidente - del 18/09/2006
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Consigliere - N. 1107
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 13114/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) BR ER, N. IL 10/04/1965;
avverso SENTENZA del 07/11/2003 GIUDICE DI PACE di CIVIDALE DEL FRIULI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. FOTI GIACOMO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. GERACI V., che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
RA MP ricorre avverso la sentenza del Giudice di Pace di Cividale del Friuli, del 7 novembre 2003, che lo ha riconosciuto colpevole dei reati di guida in stato di ebbrezza alcolica e di rifiuto di sottoporsi all'esame alcolimetrico e lo ha condannato, rispettivamente, alle pene di 800,00 e 500,00 Euro di ammenda (con sospensione della patente di guida per quarantacinque giorni). Deduce il ricorrente inosservanza di norme di legge, specificamente:
a) degli artt. 521 e 522 c.p.p., avendo il giudice di pace condannato l'imputato alla pena di 500,00 Euro di ammenda per un reato (rifiuto di sottoporsi al test alcolimetrico) mai contestato;
b) degli artt.178 e 180 c.p.p., art. 114 disp. att. c.p.p., per omesso avviso all'imputato, all'atto dell'accertamento etilometrico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.
Conclude, quindi, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata;
richiesta ribadita con successive memorie pervenute presso la cancelleria di questa Corte.
Palesemente infondato è il secondo motivo di ricorso. Questa Corte ha costantemente affermato che la nullità derivante dall'omesso avviso all'indagato da parte della polizia giudiziaria che proceda ad un atto urgente ed indifferibile di P.G., quale certamente è la sottoposizione dell'indagato al test alcolimetrico della facoltà di farsi assistere dal difensore è di natura intermedia e deve ritenersi sanata se non dedotta prima, ovvero immediatamente dopo il compimento dell'atto, ex art. 182 c.p.p., comma 2. La stessa Corte di legittimità ha altresì affermato che detto termine non è posto dalla norma in relazione alla necessaria effettuazione di un successivo atto in cui intervenga la stessa parte o il difensore, ben potendo la formulazione dell'eccezione aver luogo anche al di fuori dell'espletamento di specifici atti, mediante lo strumento delle "memorie o richieste" che, ai sensi dell'art. 121 c.p.p., possono essere inoltrate in ogni stato e grado del procedimento. In conseguenza, è stata considerata tardivamente proposta l'eccezione di nullità di un atto per l'omesso avviso previsto dall'art. 114 disp. att. c.p.p., allorché la parte, invece di sollevare l'eccezione immediatamente dopo il compimento dell'atto, abbia atteso il compimento di un successivo atto del procedimento (Cass. n. 4017/97, n. 42715/03, n. 24733/04). Orbene, nel caso di specie non risulta che l'imputato abbia formulato l'eccezione in questione nei termini sopra specificati, di guisa che l'eccepita nullità, ove anche esistente, alla luce dei principi sopra esposti, deve ritenersi sanata.
Fondato è, viceversa, il primo motivo di ricorso.
In realtà, il reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 6, per il quale il ricorrente ha riportato condanna alla pena di 500,00 Euro di ammenda, non risulta in alcun atto contestato, posto che ad esso non si fa riferimento ne' nella intestazione della sentenza impugnata ne' nel decreto di citazione a giudizio. Neanche risulta che tale reato sia stato successivamente contestato nelle forme previste dagli artt.516 e segg. c.p.p..
Limitatamente a detto capo, la sentenza impugnata deve, quindi, essere annullata, senza rinvio, con conseguente esclusione della relativa pena irrogata;
per il resto, il ricorso deve essere respinto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla statuizione di condanna per il reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 6, ed elimina la relativa pena di Euro 500,00 di ammenda. Così deciso in Roma, il 18 settembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2007