Sentenza 4 maggio 2004
Massime • 2
Lo stato di ebbrezza del conducente di un autoveicolo può essere provato e accertato con qualsiasi mezzo, e non necessariamente attraverso la strumentazione e la procedura indicate nell'art. 379 del regolamento di attuazione ed esecuzione del codice della strada. Invero, per il principio del libero convincimento, per l'assenza di prove legali e per la necessità che la prova non dipenda dalla discrezionalità dell'interessato, il giudice può desumere lo stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool da qualsiasi elemento sintomatico dell'ebbrezza, così come può disattendere l'esito fornito dall' "etilometro", ancorchè risultante da due determinazioni del tasso alcolico concordanti ed effettuate a intervallo di cinque minuti, sempre che del suo convincimento fornisca motivazione logica ed esauriente.
L'omesso avviso del deposito dei verbali degli atti compiuti dal P.M. e dalla polizia giudiziaria, ai quali il difensore abbia il diritto di assistere, tra i quali deve essere compreso l'accertamento strumentale dello stato di ebbrezza alla guida, costituisce al più una mera irregolarità che non incide sulla validità ed utilizzabilità dell'atto, ma rileva solo ai fini della decorrenza del termine entro il quale è consentito l'esercizio delle attività difensive.
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/05/2004, n. 39057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39057 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FATTORI Paolo - Presidente - del 04/05/2004
Dott. CHILIBERTI Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - N. 746
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 4677/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA RI, n. a Grosseto il 24.7.1967;
avverso la sentenza in data 1.12.2003 del Tribunale di Grosseto;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Patrizia Piccialli;
udito il Procuratore generale nella persona del Sostituto procuratore generale Dott. Enrico Delehaye, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Grosseto, condannava IA RI alla pena di euro 600,00 di ammenda ed applicava al medesimo la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida per il periodo di giorni 15 per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, previsto dall'art. 186, comma 2 C. D. S. Il giudicante fondava la responsabilità dell'imputato, oltre che sui risultati del test alcolemico, sul comportamento dello stesso al momento del controllo, avvenuto dopo un incidente stradale nel quale il medesimo era rimasto coinvolto, quale riferito dall'operante della polizia municipale intervenuto in loco, assunto come testimone in dibattimento.
Avverso la predetta decisione propone ricorso per Cassazione IA RI.
Si duole, con un primo motivo, della violazione della legge penale, con riferimento all'art. 366 c.p.p. Il giudice avrebbe erroneamente ritenuto il reato di guida in stato di ebbrezza fondando la sua valutazione sui dati forniti dall'alcoltest, che non erano stati depositati nei termini stabiliti dal citato art. 366. L'accertamento del tasso alcolico attraverso l'etilometro, secondo la tesi difensiva, costituirebbe atto di polizia giudiziaria, urgente ed indifferibile ai sensi dell'art. 354, comma terzo c.p.p., e come tale doveva ritenersi disciplinato dal disposto dell'art. 356 c.p.p., che prevede il diritto del difensore di assistere a tale accertamento (ma non quello di preventivo avviso) ed il deposito del relativo verbale entro tre giorni ai sensi dell'art. 366 c.p.p. La violazione di tale norma comporterebbe, secondo l'assunto difensivo, una nullità relativa, da ritenersi sanata solo allorché sia dimostrato per facta concludentia che il difensore abbia avuto conoscenza dell'atto e sia stato in grado di esercitare il diritto di difesa, ciò che, si sostiene, non si sarebbe verificato nella fattispecie, nella quale si prospetta che il difensore sarebbe rimasto all'oscuro di qualsiasi accertamento.
Con un secondo motivo, lamenta l'erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 186 C.D.S. e 192 c.p.p.: il giudice avrebbe erroneamente ravvisato il reato di guida in stato di ebbrezza sulla base delle dichiarazioni rese in udienza dall'agente verbalizzante, che avrebbe ivi riferito per la prima volta dell'alito vinoso dell'imputato, circostanza invece non segnalata nel "rapporto di servizio", ove invece, si sostiene, avrebbe constatato lo stato di ebbrezza in ragione del suo stato confusionale.
Il ricorso è infondato e, come tale, va rigettato.
Con riferimento al primo motivo, per l'assorbente e decisiva considerazione che l'omesso avviso del deposito, previsto dall'art. 366 c.p.p., riguardante i verbali degli atti compiuti dal p.m. e dalla polizia giudiziaria ai quali il difensore ha diritto di assistere, laddove ravvisabile, costituisce comunque una mera irregolarità che, senza incidere sulla validità ed utilizzabilità dell'atto, rileva solo ai fini della decorrenza del termine entro il quale è consentito l'esercizio delle attività difensive (esame dell'atto e richiesta di copia). Tale omissione, in vero, non espressamente prevista tra le nullità assolute, non può essere neppure inclusa tra le nullità previste dall'art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p., riguardando queste ultime l'intervento e la presenza del difensore "al momento" del compimento dell'atto processuale (sul punto, Cass., Sez. 4^, 22 ottobre 2003, De Sannio, laddove, in applicazione di tale principio, in una fattispecie analoga a quella sub iudice, si è ritenuto corretto l'operato del giudice di pace che aveva utilizzato, ai fini della affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 186 C.D.S., gli esiti degli esami ematici effettuati dalla polizia giudiziaria in base all'art. 354, comma 3, c.p.p., nonostante l'omesso avviso di deposito del relativo verbale).
In conclusione, correttamente il giudice si è avvalso anche del verbale dell'alcoltest ai fini del giudizio di responsabilità del IA, dovendosi escludere la prospettata nullità. Anche il secondo motivo è infondato.
Infatti, ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 186 C.D.S., lo stato di ebbrezza del conducente del veicolo può essere accertato e provato con qualsiasi mezzo, e non necessariamente ne' unicamente attraverso la strumentazione e la procedura indicate nell'art. 379 del regolamento di attuazione ed esecuzione del codice stradale (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, e succ. modif.): infatti, per il principio del libero convincimento, per l'assenza di prove legali e per la necessità che la prova non dipenda dalla discrezionale volontà della parte interessata, il giudice può desumere lo stato di alterazione psicofisica, derivante dall'influenza dell'alcool, da qualsiasi elemento sintomatico dell'ebbrezza o dell'ubriachezza (tra cui l'ammissione del conducente, l'alterazione della deambulazione, la difficoltà del movimento, l'eloquio sconnesso, l'alito vinoso, e così via); così come può anche disattendere l'esito fornito dall'"etilometro", ancorché risultante da due determinazioni del tasso alcolemico concordanti ed effettuate a intervallo di cinque minuti, sempreché del suo convincimento fornisca una motivazione logica ed esauriente (giurisprudenza pacifica;
ex pluribus, di recente, Cass., Sez. 4^, 2 dicembre 2003, Mazzedda). Nella specie, non è dubitabile che il giudice abbia fornito adeguata e convincente motivazione circa il convincimento raggiunto in ordine alla sussistenza dello stato di ebbrezza, avendo richiamato non solo gli esiti dell'alcoltest, ma anche il comportamento dell'imputato al momento del controllo, così come descritto dalla deposizione testimoniale dell'operante della polizia municipale intervenuto in loco a rilevare l'incidente stradale in cui l'imputato era rimasto coinvolto.
Nessun rilievo, in questa sede alla luce di quanto sopra esposto, può avere la contestazione del ricorrente circa la diversa descrizione del comportamento dell'imputato fornita dal testimone in sede dibattimentale rispetto al contenuto del rapporto (ammesso che tale asserita discrasia risulti essere stata oggetto di "contestazione").
Trattasi di censura che riguarda l'apprezzamento dei mezzi di prova che non può essere considerata in sede di legittimità, spettando tale apprezzamento in via esclusiva al giudice di merito. Mentre alla Corte di Cassazione è consentito, come è noto, solo il controllo sulla logicità e correttezza della motivazione, quale desumibile dalla lettura del testo del provvedimento impugnato, che qui deve risolversi in senso positivo, per le ragioni suesposte (l'art. 606, comma 1, lettera e), c.p.p., infatti, non consente alla Corte di
Cassazione una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali: ex pluribus, Cass., Sez. 4^, 2 dicembre 2003, Elia ed altri).
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese. Così deciso in Roma, il 4 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2004